30 APRILE 2014 PROF. LUIGI PASTORELLI DOCENTE DI TEORIA DEL RISCHIO

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30 APRILE 2014 PROF. LUIGI PASTORELLI DOCENTE DI TEORIA DEL RISCHIO

L esercizio di un processo produttivo, quale è per l appunto anche quello EDILE e questo è una prima importante constatazione: ovvero il CANTIERE EDILE è a tutti gli effetti un processo produttivo, particolare e specifico comporta l adozione di una serie di azioni rivolte non solo alla sua ELIMINAZIONE e/o RIDUZIONE del RISCHIO, ma anche alla accettabilità dello stesso da parte della Dirigenza Aziendale nel senso che il verificarsi dell evento dannoso non è un qualcosa di ineluttabile e/o imponderabile, ma è il frutto di precise scelte o non scelte aziendali.

GRU A TORRE Durante l utilizzo di GRU i principali RISCHI da considerare sono i seguenti: Caduta di elementi durante il sollevamento ed il montaggio della GRU. Caduta degli addetti al montaggio/smontaggio. Caduta della GRU per montaggio non effettuato correttamente. Cedimento del terreno sotto il carico di servizio della GRU. Caduta di materiale per imbracatura scorretta, errata manovra o utilizzo di sistemi non idonei per il tiro. Investimento, schiacciamento di addetti per scarso coordinamento, errata o intempestiva manovra, rottura funi o sfilamento imbracatura.

GRU A TORRE Le principali NORME di SICUREZZA applicabili sono le seguenti: Vietare l avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone. Utilizzare idonei D.P.I. Organizzare in maniera opportuna le aree operative, gli spazi liberi, la disposizione del materiale. Nel caso sia previsto l utilizzo contemporaneo di più GRU a TORRE deve essere predisposta una adeguata organizzazione dell area per evitare interferenze. Il raggio d azione della GRU deve essere tale da escludere il passaggio di carichi sospesi sopra aree di lavoro.

GRU A TORRE I ponteggi autosollevanti uniscono le caratteristiche dei ponteggi fissi e degli apparecchi per sollevamento di persone;vengono utilizzati principalmente per lavori di finitura degli edifici e/o manutenzione delle facciate. I principali RISCHI sono i seguenti: Cadute dall alto. Caduta materiale dall alto. Le principali NORME di SICUREZZA sono: La installazione della base di appoggio deve risultare perfettamente orizzontale e stabile. Devono essere presenti dei parapetti sui lati verso il vuoto. Verificare l ancoraggio dei tralicci alla parete dell edificio,in funzione dell altezza del ponte e della zona nella quale lo stesso è installato. La zona sottostante il ponte deve essere delimitata. Verificare il funzionamento dei comandi,del segnalatore acustico e del pulsante di emergenza.

LAVORI IN QUOTA Siamo di fronte ad un tipico e purtroppo assai diffuso in EDILIZIA rischio di CADUTA dall ALTO determinato come in questa foto dalla copertura piana sprovvista della necessaria ed obbligatoria PROTEZIONE costituita da idoneo parapetto

LAVORI IN QUOTA Questa FOTO dimostra in maniera inequivocabile il fattore di RISCHIO a carico degli addetti i quali sono privi della necessaria.. CINTURA di SICUREZZA con bretelle a fasce gluteali. collegate ad una idonea FUNE di trattenuta.che limiti la caduta a non più di 1.5 metri.. mediante un gancio di sicurezza.. prevedendo dispositivi ad assorbimento di energia dissipatori...

TETTI E COPERTURE Prima dell inizio dei lavori su TETTI e COPERTURE occorre accertarsi della loro resistenza in relazione al peso degli operai previsti ed ai materiali da utilizzare. Occorre predisporre tavole di ripartizione dei carichi e sottopalchi per ridurre l altezza di caduta. Nel caso in cui come dimostra la FOTO non sia possibile realizzare montanti,è necessario utilizzare CINTURE di SICUREZZA con fune di trattenuta.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Partendo dal presupposto che le varie zone in cui si articola un cantiere ed in modo particolare le varie zone di lavoro, non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari lineari, si comprende assai bene la tipologia di rischio evidenziata dalla presente FOTO: vi è il concreto rischio di urti, contatti, con le attrezzature. vi è il concreto rischio di esporre gli addetti a condizioni microclimatiche non soddisfacenti (es: problema di lavorare in presenza di acqua, fango).

SCAVO E MOVIMENTO TERRA Tale FOTO indica un concreto ed assai diffuso RISCHIO in ambito EDILE: il venire in contatto con parti e/o attrezzature di lavoro, nello specifico con la macchina operatrice che effettua lo SCAVO. In questo caso occorre TASSATIVAMENTE VIETARE l avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone in prossimità dell area di manovra dell attrezzatura.

CARICO MATERIALE In questa FOTO si rileva come vi sia nell ambito del settore EDILE la totale non attenzione nei confronti del concreto ed assai elevato RISCHIO di venire in contatto con parti e/o attrezzature in movimento. Nello specifico l AUTISTA del mezzo deve essere fatto allontanare dal raggio d azione dell escavatore.

FASE DI SCAVO La FOTO dimostra in tutta la sua gravità il concreto rischio di venire in contatto con il braccio dell escavatore. Occorre che siano organizzati in maniera opportuna le aree operative,con collocazione dell idonea segnaletica che indichi tassativamente il DIVIETO di avvicinarsi e/o sostare in prossimità del raggio d azione dell attrezzatura.

MONTAGGIO STRUTTURE La FOTO evidenzia in tutta la sua gravità il RISCHIO a cui gli addetti si espongono durante il montaggio di strutture, nello specifico per non aver osservato quanto segue: Dare avvio alle operazioni di sollevamento e movimentazione solo ed unicamente dopo precisa e chiara segnalazione da parte dell imbracatore. Vietare che gli addetti possano sostare e/o lavorare in prossimità della movimentazione in quota dei carichi.

LAVORI IN QUOTA/SOLAI In questo caso il RISCHIO di caduta dall alto deve essere contrastato con la collocazione di parapetti di protezione e OBBLIGANDO l addetto ad utilizzare tassativamente la CINTURA di SICUREZZA.

Il settore delle COSTRUZIONI è tra quelli che da sempre presentano un significativo numero di INFORTUNI MORTALI. A tale proposito è significativo constatare che: Elaborazione SCHULT'Z, 2014

Per quanto riguarda la distribuzione degli infortuni nel settore delle costruzioni, essi risultano concentrati principalmente nel Nord Italia Veneto; Lombardia; Emilia Romagna; Toscana Regioni particolarmente a rischio nel settore sono: Campania e Sicilia.

La Sicurezza e la Salute dei lavoratori costituisce un aspetto di notevole rilevanza nell'ambito dell'appalto per l'esecuzione di opere o servizi da parte di Imprese Terze. Il nuovo approccio ritiene che la gestione della Sicurezza e della Salute sui Luoghi di Lavoro, debba costituire parte integrante della PIANIFICAZIONE e dell ORGANIZZAZIONE del SISTEMA PRODUTTIVO denominato: CANTIERE EDILE

Il SISTEMA CANTIERE si esplica nella disamina dei seguenti aspetti aventi attinenza con la SICUREZZA: Modalità di costruzione Organizzazione delle aziende e dei lavoratori autonomi Formazione- Informazione agli addetti. Caratteristiche delle attrezzature utilizzate

CONTRATTO D'APPALTO L'Art.1665 del Codice Civile: Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

La tutela della Sicurezza e della Salute per le attività di Appalto è assicurata tramite: Obblighi preliminari alla stipula del contratto di appalto Obblighi nella stipula del contratto di appalto Obblighi durante l'esecuzione del contratto di appalto

La fase Preliminare alla stipula del contratto di appalto, prevede per una corretta contrattazione, diversi obblighi a carico del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, il cui principale avente attinenza con la Tutela della Sicurezza è il seguente: La VERIFICA dell'idoneita' TECNICO- PROFESSIONALE delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (come stabilito dall'art. 26 comma 1 del D.lgs 81/2008 ).

La fase riferita alla stipula del contratto di appalto, prevede diversi obblighi a carico del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, il cui principale avente attinenza con la Tutela della Sicurezza è il seguente: Specificare nel contratto i COSTI della SICUREZZA (come stabilito dall' Art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 e definiti Allegato XV del D.lgs 81/2008) i Costi che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adozione delle misure di prevenzione & protezione di propria competenza e quelli relativi alla riduzione dei rischi specifici di ciascuna impresa appaltatrice La mancata indicazione dei Costi della Sicurezza può comportare la NULLITA' del contratto di APPALTO.

La fase riferita all esecuzione del contratto di appalto, prevede diversi obblighi a carico del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, il cui principale avente attinenza con la Tutela della Sicurezza è il seguente: L'OBBLIGO di COOPERAZIONE e di COORDINAMENTO si concretizza nella condivisione delle azioni per la messa in opera delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento per ridurre i rischi da INTERFERENZE. (Come stabilito dall'art. 26 comma 2 del D.lgs 81/2008)

CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE Qualunque luogo in cui si effettuano lavori EDILI o di Ingegneria Civile di cui all'elenco dell'allegato X del D.lgs 81/2008 Art. 89 comma 1 lett. a D.lgs 81/2008 e succ. modificazioni

L'allegato X specifica che rientrano in questo ambito i seguenti lavori: I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e solo per le parti che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

L'Art. 88 del D.lgs 81/2008 specifica il campo di applicazione della Normativa, essa non si applica : b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine f) ai lavori svolti in mare g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi

COMMITTENTE Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di OPERA PUBBLICA, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto Art. 89 comma 1 lett. b D.lgs 81/2008 e succ. modificazioni

RESPONSABILE DEI LAVORI Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti. Nel campo dei contratti pubblici il responsabile dei lavori è il Responsabile del Procedimento Art. 89 comma 1 lett. c D.lgs 81/2008 e succ. modificazioni

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.91 Art. 89 comma 1 lett. e D.lgs 81/2008 e succ. modificazioni

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ai sensi dell' Art. 91 del D.lgs 81/2008 egli deve durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte: a) Redigere il PIANO di SICUREZZA e di COORDINAMENTO - PSC Art. 100 comma 1 i cui contenuti sono specificati nell'allegato XV.

Art. 100 specifica che il Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC- deve: 1. Contenere una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali FASI CRITICHE del PROCESSO di COSTRUZIONE, atte a prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI. 2. Contenere tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica degli scavi. I contenuti minimi del PSC sono definiti dall'allegato XV.

L'Allegato XI indica l'elenco dei lavori che espongono a rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori 1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento, o di caduta dall'alto, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2) Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 3) Lavori con radiazioni ionizzanti 4) Lavori in prossimità di linee elettriche 10) Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

L'Allegato XV definisce i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento - PSC- Vado ad indicarvi i seguenti particolarmente significativi: L'identificazione e la descrizione dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; La descrizione del contesto d'area in cui è collocato il cantiere; L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la VALUTAZIONE dei RISCHI concreti con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle loro lavorazioni ed alle loro INTERFERENZE; Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi; La durata prevista delle lavorazioni, delle FASI di LAVORO, che costituiscono il CRONOPROGRAMMA dei lavori; La stima prevista dei COSTI della SICUREZZA.

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente, o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP - da lui designato Art. 89 comma 1 lett. f D.lgs 81/2008 e succ. modificazioni

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE ai sensi dell'art.92 del Dlgs 81/2008 egli deve durante la realizzazione dell'opera a) Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione,da parte dell'aziende esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC; b) verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza-POS-...ove previsto adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,...verifica che le imprese esecutrici adeguino se necessario i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza-POS-. c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. e) segnala al committente o al responsabile dei lavori previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze...e propone l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore dà comunicazione dell'inadempienza all'ausl e all' Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. f) sospende in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

IMPRESA AFFIDATARIA impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che nell'esecuzione dell'opera appaltata può avvalersi di imprese SUBAPPALTATRICI o di LAVORATORI AUTONOMI Art. 89 comma 1 lett. i D.lgs 81/2008 e succ. modificazioni

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - POS il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV Art. 89 comma 1 lett. h D.lgs 81/2008 e succ. modificazioni

L'Art.17 comma 1 lett. a, specifica che il Datore di Lavoro non può delegare la seguente attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento previsto dall'art. 28

L'Art.28 DEFINISCE L OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: a) Una Relazione sulla valutazione di tutti i rischi...nella quale siano specificati i CRITERI ADOTTATI per la valutazione stessa b) L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali-dpi- adottati a seguito della valutazione c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Da considerare che la valutazione dei rischi deve riguardare anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stesso lavoro-correlato.

L'Allegato XV definisce i contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza -POS- che devono essere redatti da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici Vado ad indicarvi quelli particolarmente significativi: I dati identificativi dell'impresa esecutrice; La descrizione dell'attività dalle modalità organizzative e dei turni di lavoro; L'individuazione delle misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel PSC; Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto; La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere;

All'interno di un CANTIERE EDILE durante lo spostamento di un pezzo della struttura di notevoli dimensioni e peso, a cura di una squadra di operai dell'impresa A per mezzo di una autogrù dell'impresa B, manovrata da un gruista dell'impresa stessa, avveniva un incidente che provocava la morte di un operaio dell'impresa A.

GIURISPRUDENZA La Suprema Corte ribadisce che:...nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare tutte le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo e del suo carico, della sua velocità, alle accellerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso... Cassazione Penale del 03/12/1997 i in Rivista ISL del Febbraio 1997, pg.. 46

GIURISPRUDENZA La Suprema Corte fissa il principio che:...chi per Legge deve adottare le misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, deve avere le suddette cognizioni tecniche... Cassazione Penale del 23/10/1998, NR. 2202 in Rivista ISL del Maggio 1998, pg. 270

GIURISPRUDENZA La Suprema Corte ha ribadito il principio che:... è a carico del Committente il verificare l'idoneità Tecnico-Professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori da affidare in appalto... Cassazione Penale del 18/11/1997, Nr. 10436 in Rivista ISL del Febbraio 1998, pg. 86

QUESITI a) Indicare gli OBBLIGHI connessi al contratto di APPALTO ai sensi dell'art.26 del Dlgs 81/2008 e succ. Modificazioni. b) Indicare gli OBBLIGHI connessi alla VALUTAZIONE dei RISCHI di cui all'art. 17 comma 1 lett.a del Dlgs 81/2008 e la sua rispondenza all'art.28 comma 1 lett.f del Dlgs 81/2008 e succ. modificazioni. c) Indicare gli OBBLIGHI riferiti al Datore di lavoro in relazione alle ATTREZATURE ai sensi dell'art. 71 comma 10 del Dlgs 81/2008 e succ. modificazioni.

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