LINEE DI INDIRIZZO PER L ACCESSIBILITÀ URBANA



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LINEE DI INDIRIZZO PER L ACCESSIBILITÀ URBANA

1. NUOVE NORME DELLA REGIONE LIGURIA Con la legge 01 agosto 2008 n. 26 la Regione Liguria ha posto le basi per promuovere una serie di interventi e iniziative tese a favorire le pari opportunità fra uomini e donne e l armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro nelle città. In particolare, il Capo I del Titolo III della legge recante Politiche dei tempi della città e per la vivibilità urbana introduce il tema delle politiche per la città secondo un ottica di genere. Le politiche della città in ottica di genere hanno sostanzialmente due campi di applicazione: a) il coordinamento degli orari dei servizi, che ha il fine di rispondere a nuovi profili temporali della domanda di servizi e, al contempo, è funzionale alla promozione dell ottimizzazione dell uso del tempo per favorire il benessere delle persone mediante la solidarietà sociale ed il mutuo aiuto; b) la microurbanistica dei tempi e della vivibilità degli spazi, che invece ha il fine di progettare, alla piccola scala, un attrezzatura degli spazi pubblici attenta a particolare aspetti che determinano concretamente la vivibilità urbana, quale ad esempio la sicurezza dei percorsi pedonali per le cosiddette utenze deboli, e al contempo, di offrire servizi per nuove pratiche di prossimità. La Regione Liguria, nel perseguire gli obiettivi posti dalla lr 26/2008, intende raggiungere il miglioramento della qualità dello spazio urbano secondo una prospettiva di genere: a) promuovendo il rispetto dei diritti e dei bisogni di uomini e donne e nelle scelte relative alla pianificazione e alla progettazione spaziale della città; b) promuovendo progetti finalizzati ad accrescere la facilità di fruizione dell ambiente urbano da parte dei soggetti con carico di cura, anche migliorandone l accessibilità spazio-temporale; c) favorendo la partecipazione dei soggetti portatori di esigenze di genere alla vita civile e, in particolare, alla definizione dei progetti, degli interventi e delle politiche di cui alle lettere a) e b); d) incentivando l elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche e operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all ascolto delle esigenze di genere. A tal fine, a norma dell articolo 16, comma 2 e 3 della predetta lr 26/2008, il presente documento definisce specifiche linee di indirizzo, criteri e modalità per la progettazione dell accessibilità urbana. 2

1. NUOVE NORME DELLA REGIONE LIGURIA 1.1. QUALITÀ INSEDIATIVA L eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche si posiziona nelle disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti; seguendo infatti l articolazione concettuale dei principi introdotti dalla lr 26/2008, l accessibilità deve ritenersi insita nelle finalità precipue del governo del territorio. In questo senso, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono chiamati a garantire che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana e di accessibilità: tale fine si persegue attraverso il raggiungimento della qualità insediativa definita anche attraverso l eliminazione delle barriere architettoniche. Di conseguenza, le presenti linee guida riconducono il tema dell accessibilità quale elemento irrinunciabile della qualità insediativa. Per raccordare gli obiettivi di governo del territorio agli strumenti operativi da definire occorre entrare nel merito della disciplina specifica, sia normativa sia tecnica, riguardante l accessibilità urbana. Questa, negli ultimi decenni, è passata da una fase emergenziale, che è dovuta transitare attraverso i concetti di abbattimento per rendere utilizzabili e accessibili gli spazi di relazione esistenti all intera compagine civile, a una più matura che recepisce come intrinseco alla qualità spaziale il carattere di accessibilità. In definitiva da una fase di adeguamento (abbattere per rendere accessibile) caratterizzata da tempi e impegni più o meno consistenti, la riflessione disciplinare e le punte più avanzate della prassi amministrativa e progettuale mirano a raggiungere definitivamente una fase dove nessuna barriera sia da abbattere in quanto tutto viene pianificato, progettato e realizzato per l accessibilità. Ed è proprio questo il presupposto che si assume come determinante. Presupposto che implica ovviamente una maggiore e diversa attenzione in fase di programmazione e di pianificazione e quindi nella fase operativa. 3

2. CONCETTI DI BASE RIDEFINITI 2.1 PERSONA CON DIFFICOLTÀ MOTORIE 2.2 BARRIERA ARCHITETTONICA 2.3 ACCESSIBILITÀ URBANA 2.4 UTENZA AMPLIATA

2. CONCETTI DI BASE RIDEFINITI 2.1. PERSONA CON DIFFICOLTÀ MOTORIE Per la maggior parte dei progettisti il superamento delle barriere architettoniche è semplicemente un obbligo normativo; gli interventi che ne conseguono risultano condizionati dallo stereotipo dell individuo disabile visto unicamente come una persona su sedia a ruote. Il concetto di persona con disabilità è, invece, molto più ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché, le persone con difficoltà cognitive o psicologiche. Di recente, con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), elaborata nel 2001 dall Organizzazione Mondiale della Sanità, il concetto di disabilità è stato esteso dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l attenzione sulle possibilità di partecipazione delle persone, negate o favorite dalle condizioni ambientali. L attenzione viene così spostata dalla disabilità della persona all ambiente, che può presentare delle barriere, determinando così l eventuale handicap, o, viceversa, dei facilitatori ambientali che annullano le limitazioni e favoriscono la piena partecipazione sociale. 5

2. CONCETTI DI BASE RIDEFINITI 2.2. BARRIERA ARCHITETTONICA Anche il termine barriera architettonica viene spesso frainteso e interpretato nel senso limitativo e semplicistico dell ostacolo fisico. Se questo era effettivamente il suo significato nei primi riferimenti normativi, con l emanazione della legge 13/89 e del suo regolamento di attuazione D.M. 236/89, il significato del termine è stato notevolmente ampliato giungendo a definire le barriere architettoniche come: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Il concetto di barriera architettonica è, quindi, molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo. A titolo puramente esemplificativo, sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdrucciolevole, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi d attesa privi di sistemi di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se all aperto, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano l orientamento o l individuazione delle fonti di pericolo, ecc. 6

2. CONCETTI DI BASE RIDEFINITI 2.3. ACCESSIBILITÀ URBANA Il concetto di accessibilità, introdotto a livello normativo nell ambito delle strutture edilizie e delle immediate pertinenze, è stato meglio precisato nel D.P.R. 503/96 relativamente agli spazi urbani. In ogni caso, però, relativamente al concetto di accessibilità urbana, al momento non si ha una definizione dettagliata o comunque univoca. Per accessibilità urbana si intende l insieme delle caratteristiche spaziali, distributive e organizzativo-gestionali dell ambiente costruito, che siano in grado di consentire la fruizione agevole, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dei luoghi e delle attrezzature della città, anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o psicocognitive. Rispetto a tale definizione, gli obiettivi dell accessibilità urbana possono essere i seguenti: elevare il comfort dello spazio urbano per tutti i cittadini eliminando o riducendo gli ostacoli, le barriere architettoniche, le fonti di pericolo e le situazioni di affaticamento o di disagio; queste ultime possono essere ad esempio, nell ambito della città, il percorrere a piedi distanze eccessive, ovvero dover permanere in posizione eretta un certo periodo di tempo alle fermate dell autobus; aumentare la qualità della vita degli spazi urbani, intesa come rapporto tra le finalità che si intendono perseguire e la quantità delle energie psico-fisiche che si rendono necessarie per raggiungerle; rendere più tangibile il concetto di uguaglianza intesa come raggiungimento di pari opportunità di scelte, indipendentemente dalle condizioni specifiche di svantaggio delle singole persone; aumentare le possibilità di opzioni individuali mediante il potenziamento dell autonomia personale; tendere ad una più corretta ed intelligente utilizzazione delle energie psico-fisiche dell uomo, inteso anche come risorsa. 7

2. CONCETTI DI BASE RIDEFINITI 2.4. UTENZA AMPLIATA Numerose esperienze e verifiche di atteggiamenti comuni hanno portato al superamento del concetto di spazio o oggetto appositamente pensato per persone con disabilità. Si è infatti constatato che ambienti e attrezzature pensati solo per una utenza disabile comportano un atteggiamento negativo, se non di rifiuto, da parte della popolazione. Un ambiente è quindi da ritenere accessibile se qualsiasi persona -anche con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive- può accedervi e muoversi in sicurezza e autonomia. Rendere un ambiente accessibile vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. L accessibilità, alla scala edilizia come a quella urbana, va quindi intesa in modo ampio come l insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque. Questo approccio è conosciuto come Design for all o Universal Design, ossia la progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili da un ampio numero di persone a prescindere dalla loro età e capacità psicofisica. Da qui il concetto di Utenza Ampliata che cerca di considerare le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non dedicate esclusivamente agli handicappati. 8

3. CARATTERI PROGETTUALI 3.1. PRESTAZIONI

3. CARATTERI PROGETTUALI 3.1. PRESTAZIONI Il DPR 503/96, nel definire le barriere architettoniche (2 comma dell art.1), offre la possibilità di una lettura importante relativamente ai soggetti e agli oggetti della fruizione di spazi e servizi pubblici. L articolo in sostanza si offre a una lettura di tipo prestazionale, alla lett. a) possiamo notare che il disagio provocato da un ostacolo (barriera architettonica) è riferito alla mobilità di chiunque e in particolare di coloro che hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea: i soggetti non sono dunque solo i cosiddetti disabili (ipovedenti, tetra o paraplegici, ipoudenti) ma tutti i possibili utenti, ovvero chiunque possa avere un disagio nella fruizione; a titolo esemplificativo pensiamo al tragitto tra un parcheggio e un edificio di interesse pubblico: la lunghezza eccessiva (oltre 100 ml) può affaticare e creare disagio a cardiopatici, obesi, artropatici, bambini, debilitati, ma anche a coloro che trasportano oggetti pesanti e più semplicemente a chi è stanco. Alla lett. b) dello stesso articolo si legge che chiunque deve poter utilizzare gli spazi, le attrezzature e le componenti in modo sicuro, certamente, ma anche comodo: si tratta di indicazioni prestazionali che travalicano la necessità di dispositivi o misure atte a garantire la sicurezza e sconfinano nel campo della comodità, categoria di più difficile definizione dimensionale ma sicuramente implicita e propria della progettazione attenta alla qualità ambientale. Alla lett. c) si recita che deve essere garantito l orientamento e la riconoscibilità dei luoghi oltre che delle fonti di pericolo. 10

3. CARATTERI PROGETTUALI 3.1. PRESTAZIONI Occorre però aggiungere un altra lettura, quella della Legge 104 del 1992, recante Legge-quadro per l assistenza, l integrazione e i diritti delle persone handicappate ; un disposto normativo da considerare nella sua interezza: l obiettivo è l integrazione. Accogliendo il senso profondo della normativa in materia si è voluto sottolineare la forte valenza progettuale del tema che nel regolamento di cui al DPR 503/96 (e di rimando del DM 236/89) trova solo indicazioni limitate ai requisiti minimi di soddisfacimento dei disposti normativi ma che comunque rischia di lasciare del tutto inapplicati i disposti della Legge 104/92. Se per esempio guardiamo l art. 4 del citato DPR 503/96, gli spazi pubblici e le opere di urbanizzazione devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il requisito minimo di legge è quindi almeno un percorso, anche con impianti di sollevamento, ove necessario; ma disattende senz altro il tema dell integrazione anzi lo enfatizza con la differenziazione del percorso. Occorre sicuramente andare oltre. Lo scopo delle presenti linee guida è quindi quella superare il mero requisito minimo per realizzare appieno la costruzione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti e di ciascuno inseguendo l integrazione. Se dunque il termine chiunque mira a definire una utenza che include tutti e ciascuno in pari modo, senza che gli ausili specifici sottolineino differenze, gli obiettivi delle presenti linee guida sono i seguenti: integrazione; fruizione; comodità (comfort); riconoscibilità. 11

4. REQUISITI PRESTAZIONALI 4.1. COGENZA DELLE LINEE GUIDA 4.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 4.3. OBIETTIVI - INTEGRAZIONE - FRUIZIONE - COMFORT - RICONOSCIMENTO 4.4. AZIONI E PRESTAZIONI 4.5. VALUTAZIONI

4. REQUISITI PRESTAZIONALI 4.1. COGENZA DELLE LINEE GUIDA Le specificazioni contenute nelle presenti linee guida, ivi comprese le indicazioni e le soluzioni progettuali contenute nel CD allegato hanno valore di raccomandazione. In sede di progetto, inoltre, possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche contenute nel CD allegato, purché rispondano alle esigenze sottintese dai successivi Requisiti prestazionali per l accessibilità urbana. 4.2. CAMPO DI APPLICAZIONE I requisiti prestazionali di accessibilità e le indicazioni progettuali delle presenti linee guida sono applicabili nei seguenti interventi: a) nuove opere nonché riqualificazione di urbanizzazioni primarie e secondarie; b) edifici e spazi aperti pubblici o di interesse pubblico di nuova realizzazione o di riqualificazione, ancorché compresi nei programmi urbani complessi, e comunque fatto oggetto di convenzioni pubblico/privato relative a opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) edifici e spazi aperti aperti al pubblico, anche a carattere temporaneo o comunque provvisorio, su proprietà privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone; d) spazi esterni di pertinenza degli edifici e delle strutture di cui ai punti precedenti; e) ambienti esterni naturali (parchi, oasi, aree di riequilibrio, giardini, parchi archeologici, percorsi di carattere ambientale e storico-culturale ecc...), pubblici nonché privati aperti al pubblico; f) servizi speciali di pubblica utilità; g) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che includono gli spazi destinati a: esercizi di ospitalità ricettiva; edifici e locali destinati ad attività sportive e turistiche; edifici e locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo. Nel caso di localizzazione di nuove funzioni o servizi o attività di interesse e uso pubblico i requisiti prestazionali di accessibilità devono essere garantiti per gli ambiti urbani di congiungimento tra l ingresso dell attività e servizi di interesse pubblico con il parcheggio pubblico e la fermata dei mezzi pubblici. 13

4. REQUISITI PRESTAZIONALI I requisiti prestazionali di accessibilità e le indicazioni progettuali delle presenti linee guida costituiscono inoltre punto di riferimento per la formazione dei seguenti strumenti: Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di cui all Art. 32, Comma 21, della Legge n 41 del 1986; Piani Integrati per gli Spazi Urbani (PISU); Piani Urbani del Traffico (PUT); Piani Particolareggiati del traffico e della sosta. Le fattispecie di cui al presente paragrafo sono raggruppate nel CD allegato nel modo seguente: 1) spazi per la mobilità, caratterizzati dai seguenti ambiti: pedonale; carrabile; trasporti; 2) accessibilità ai servizi del verde e del turismo, caratterizzati dai seguenti ambiti: verde di quartiere; verde pertinenziale a strutture; mare e collina; 3) accessibilità ai servizi contenuti in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, caratterizzati dai seguenti ambiti: uffici; salute; spettacolo; cultura; ricettività; commercio. 14

4. REQUISITI PRESTAZIONALI 4.3. OBIETTIVI L accessibilità urbanistica rientra nelle finalità proprie del governo del territorio volte ad assicurare la qualità urbana ambientale; a tale scopo e nel rispetto dei contenuti della Legge 104/92, si individuano gli obiettivi da raggiungere attraverso requisiti prestazionali di accessibilità. Gli spazi urbani (di nuova realizzazione o derivanti da riqualificazione di quelli esistenti) devono: - essere caratterizzati da una evidente INTEGRAZIONE, ovvero essere conformati in modo indifferenziato senza distinzioni per coloro che in termini permanenti o temporanei presentano abilità o capacità fisico intellettive variamente caratterizzate; - offrire la più ampia FRUIZIONE ovvero devono essere utilizzabili da chiunque in ogni loro porzione senza limitazione alcuna dovuta a impedimenti fisici o a particolari conformazioni spaziali; - raggiungere il massimo livello di COMFORT nell utilizzo; - garantire la massima RICONOSCIBILITÀ delle funzioni e distribuzioni degli spazi. Gli obiettivi si raggiungono dotando gli spazi quali si applicano le seguenti linee guida di prestazioni come definite dal successivo paragrafo Azioni e prestazioni che mirano a superare i requisiti minimi di accessibilità contenuti nel DPR 503/96 e DM 236/89. Ai fini del perseguimento dell obiettivo dell integrazione, le indicazioni e le soluzioni progettuali contenute nel CD allegato sono articolabili in funzione delle seguenti tipologie di utenza: donne; anziani e anziane; persone con disabilità; bambini e bambine. 15

4. REQUISITI PRESTAZIONALI 4.4. AZIONI E PRESTAZIONI Per tutti gli interventi di trasformazione urbana indicati nel paragrafo Campo di applicazione deve essere redatto, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra espressi, un Programma degli interventi per l accessibilità urbana che contenga, oltre a quanto disposto nell art. 20 del DPR 503/96, una sezione articolata in una fase analitica e una fase progettuale così composte: 1. INTEGRAZIONE - Gli spazi urbani devono risultare possibilmente privi di elementi che possano configurare differenziazioni di uso per categorie d utenza con specifiche difficoltà, tale differenziazione può risultare in termini di conformazione o di arredo; occorre quindi che vengano individuati: dislivelli; ambiti di manovra in prossimità di accessi o snodi; differenziazione tattile; differenziazione cromatica; necessità di ausili; dispositivi di segnalazione; a) l analisi degli elementi oggettivi di contesto suscettibili di determinare una modifica dell assetto distributivo normale e di richiedere l aggiunta di dispositivi o ausili ovvero la costituzione di percorsi dedicati per utenze con specifiche difficoltà come: b) le prestazioni e le indicazioni individuate dal CD allegato e le soluzioni progettuali per l eliminazione di differenziazioni come: superamento dei dislivelli senza la presenza di percorsi dedicati differenziati; ambiti di manovra compresi nella configurazione complessiva dello spazio; componente tattile integrata; componente cromatica integrata; non necessità di ausili; dispositivi di segnalazione integrati; 16

4. REQUISITI PRESTAZIONALI 4.4. AZIONI E PRESTAZIONI 2. FRUIZIONE - Gli spazi urbani devono essere fruibili in ogni parte da un utenza ampliata in maniera autonoma, possibilmente senza l aiuto di accompagnatori o di ausili meccanici. In questo caso l elenco degli elementi ostativi alla fruizione sono connessi alla specificità funzionale dello spazio urbano; occorre quindi che vengano individuati: a) l analisi degli elementi specifici della fruizione in relazione all uso e alla funzione degli specifici spazi; b) il riconoscimento degli elementi ostativi alla piena fruizione; c) le soluzioni progettuali individuate dal CD allegato individuate come prestazioni aggiuntive ai minimi di legge; a) l analisi delle componenti di affaticamento e di disagio come: lunghezza dei percorsi; dislivelli; finitura (sconnessioni/scivolamento) dei materiali; incidenza della luce; assenza di elementi di supporto; 3. COMFORT - Gli spazi urbani devono essere utilizzabili senza disagi o affaticamenti di alcun tipo da parte di un utenza ampliata; occorre quindi che vengano individuati: b) le soluzioni progettuali e le indicazioni individuate dal CD allegato quali prestazioni aggiuntive ai minimi di legge per consentire il comfort nell uso degli spazi urbani come ad esempio: appoggi ischiatici o sedili o altri dispositivi per il raggiungimento del comfort lungo i percorsi; superamento dei dislivelli; finitura dei materiali senza causa di affaticamento o pericolo; elementi di supporto; 17

4. REQUISITI PRESTAZIONALI 4.4. AZIONI E PRESTAZIONI 4. RICONOSCIMENTO - Gli spazi urbani devono essere riconoscibili sia per l ubicazione di specifiche funzioni, sia per la collocazione degli edifici di interesse e uso pubblico, sia per gli degli elementi di arredo urbano; occorre quindi che vengano individuati: a) l analisi delle funzioni e dei servizi la cui riconoscibilità è strettamente connessa alla specificità dello spazio urbano, nonché degli elementi necessari all orientamento, quali ad esempio: luoghi principali dove si svolge la funzione principale; servizi igienici; posti telefonici pubblici; servizi informativi e accoglienza; b) le soluzioni progettuali e le indicazioni individuate dal CD allegato come prestazioni aggiuntive ai minimi di legge per consentire una corretta riconoscibilità dei luoghi e un facile orientamento come ad esempio: riconoscibilità e orientamento conseguiti attraverso la conformazione degli spazi; supporti all orientamento per le utenze ampliate (mappe e mappe tattili); codici colore; codice materiali. 18

4. REQUISITI PRESTAZIONALI 4.5. VALUTAZIONI I requisiti prestazionali di cui al presente articolato si intendono: a) pienamente raggiunti quando il progetto presenza prestazioni che conseguono interamente gli obiettivi di integrazione, fruizione, comfort e riconoscibilità attraverso la puntuale applicazione delle indicazioni e delle soluzioni progettuali del CD allegato; b) parzialmente raggiunto quando vengono individuati prestazioni aggiuntive ai minimi di legge congruenti con le indicazioni e le soluzioni progettuali del CD allegato per ciascun obiettivo; c) scarsamente raggiunto nei casi vengono individuati prestazioni aggiuntive ai minimi di legge congruenti con le indicazioni e le soluzioni progettuali del CD allegato per un solo obiettivo. Ove non diversamente specificato, la valutazione del progetto alle presenti linee guida e/o l idoneità delle eventuali soluzioni alternative adottate alle specificazioni e alle soluzioni tecniche contenute nel CD allegato, è svolta mediante certificazione dal progettista. In questo caso, la dichiarazione di cui all art. 1 comma 4 della Legge 13/89 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata la proposta progettuale e la qualità degli esiti ottenibili mediante l applicazione delle presenti linee guida. L accettazione delle asseverazioni può essere subordinata alle verifiche di conformità e congruenza compiute dall Amministrazione competente o dal tecnico competente incaricato dalla stessa Amministrazione ad adottare tali atti. 19