Direzione Centrale Politiche Sociali 2014 00034/104 Direzione Edilizia Residenziale Pubblica Servizio Convenzioni e Contratti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 1 approvata il 2 gennaio 2014 DETERMINAZIONE: LEGGE 147/2013 _ I.M.U. 2013 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ VERSAMENTO DI CUI ALL_ART. 1 COMMA 5 DEL D.L. 133/2013 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 59.247,00. La natura del patrimonio comunale in prevalenza residenziale, ubicato nei Comuni impositori, rientra nel concetto di edilizia sociale, che sta progressivamente sostituendo anche nella prassi quello di edilizia residenziale pubblica, come previsto dalla Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 Norme in materia di edilizia sociale. Secondo quanto stabilito all art. 5 ed all art 12 della predetta Legge regionale l assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del Comune in cui gli alloggi sono situati (quindi i Comuni impositori), salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali. All art. 28 è stabilito che sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC (già I.A.C.P.) preesistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, che sono confermate nella medesima natura giuridica e continuano ad esercitare le funzioni loro già attribuite. Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale. L art. 29 precisa inoltre che le ATC, anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 28, comma 2, amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni. La Città di Torino risulta proprietaria di n. 3.145 alloggi di E.R.P., n. 2.705 autorimesse e posti auto, n. 19 esercizi commerciali, n. 185 locali classificati C/2, n. 2 locali classificati A/10, n. 1 locale classificato A/2 (usato come locale riunioni) e n. 4 D/1 (cabine elettriche) siti in 36 comuni della Provincia di Torino, gestiti dall Azienda Territoriale per la Casa di Torino (all. n. 1). L entità di tale patrimonio è in continua evoluzione a seguito delle alienazioni ex Legge 560/93 e viene aggiornata ai fini delle scadenze previste per il pagamento dell imposta.
2014 00034/104 2 La gestione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale è disciplinata dalla Convenzione tra la Città e l A.T.C. formalizzata con atto a rogito Segretario Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n. 3770; l art. 9 della convenzione prevede che l Agenzia provveda a calcolare le somme dovute a titolo di I.C.I. (dal 2012 I.M.U.) sugli immobili di proprietà della Città secondo le scadenze previste dalla normativa vigente, sulla base dei dati catastali e di ogni altro elemento utile per la determinazione dell imposta forniti dalla Città stessa. Il patrimonio comunale affidato all A.T.C. e ubicato nei Comuni della Provincia di Torino è costituito dagli immobili che la Città ha acquistato, costruito e recuperato con l utilizzo dei finanziamenti di E.R.P. di origine statale e regionale messi a disposizione dalle Leggi richiamate dall art. 2 della Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 nonché dalle altre norme di settore, in particolare dalla legge 457/78. Da tale quadro normativo risulta che: a) il patrimonio edilizio della Città ubicato nei Comuni della Provincia appartiene fin dalla sua origine alla fattispecie degli immobili destinati all edilizia residenziale pubblica, oggi edilizia sociale secondo l attuale definizione della normativa regionale, e non ha alcun carattere distintivo che lo differenzi dal patrimonio di proprietà delle A.T.C., già I.A.C.P., né per quanto riguarda la tipologia di finanziamento pubblico che aveva consentito l acquisto o la realizzazione dello stesso, né sotto l aspetto della destinazione concreta e quindi della finalità pubblica perseguita con quest ultima; b) l assegnazione ai legittimi assegnatari del patrimonio edilizio sociale, a prescindere dall Ente pubblico che ne è proprietario (Città, A.T.C., Consorzio di Comuni, ecc.) è disposta dal Comune nel cui territorio è ubicato tale patrimonio, non dall Ente pubblico proprietario (nel caso di cui trattasi la Città) e non dalle A.T.C., qualificate dalla legge regionale unicamente quale ente gestore; c) uguale è il regime dei canoni di locazione così come quello delle alienazioni agli aventi titolo, applicato a tale patrimonio, a prescindere, anche in questo caso, dall Ente pubblico che ne è proprietario. Con determinazioni dirigenziali n. 187/13/CC in data 28 maggio 2013 (n. mecc. 2013-02457/104) e n. 394/13/CC in data 20 novembre 2013 (n. mecc. 2013-05973/104), che si richiamano, sono stati approvati gli impegni di spesa per l I.M.U. dovuta nell anno 2013 sulla base dei criteri già applicati con riferimento all I.M.U. versata nell anno 2012. A partire dal 1 gennaio 2013, l art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell I.M.U., come meglio precisato nella risoluzione n. 5/DF del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 28 marzo 2013, In particolare è stata soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; inoltre è riservato allo Stato il gettito dell I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
2014 00034/104 3 aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell art. 14 del D.L. sopra citato; al riguardo i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard, per cui il maggior gettito è destinato ai Comuni medesimi. Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124, al titolo 1 Disposizioni in materia di I.M.U., di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, all art. 1 ha disposto che per l anno 2013 non è dovuta la prima rata dell imposta municipale propria di cui all art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, relativa agli immobili di cui all art. 1, comma 1, del D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla legge 85/2013. Con Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133 all art. 1 comma 1 è stata abolita la seconda rata dell I.M.U. per i suddetti immobili, mentre al comma 5 del medesimo articolo è stato stabilito il versamento dell eventuale differenza, in misura pari al 40%, tra l ammontare dell I.M.U. 2013 risultante dall applicazione dell aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1, deliberate o confermate dal comune per l anno 2013, e, se inferiore, quello risultante dall applicazione dell aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1, Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), art. 1 comma 680, in vigore dal 1 gennaio 2014 il termine per adempiere al suddetto versamento è stato stabilito alla data del 24 gennaio 2014. Pertanto con il presente provvedimento viene approvato l impegno di spesa e l accertamento di entrata correlato, in analogia a quanto già disposto in fase di acconto e di saldo con le determinazioni dirigenziali n. 187/13/CC in data 28 maggio 2013 (n. mecc. 2013-02457/104) e n. 394/13/CC in data 20 novembre 2013 (n. mecc. 2013-05973/104), che si richiamano con la presente. Tutto ciò premesso, occorre approvare l importo del versamento dell I.M.U. stabilito dal comma 5 dell art. 1 del D.L. 30 novembre 2013 n. 133 e dal comma 680 dell art. 1 della Legge 23 dicembre 2013 n. 147 da versare ai Comuni impositori entro la scadenza del 24 gennaio 2014. Per quanto concerne le aliquote applicate, l importo oggetto del presente provvedimento è stato determinato sulla base delle deliberazioni comunali pubblicate sul sito informatico dei singoli Comuni. Per quanto attiene gli immobili ubicati nel Comune di San Mauro l Amministrazione di tale Comune ha approvato nel corso del 2013 le aliquote relative a tale annualità modificando il precedente regime per quanto attiene agli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica; infatti sono state escluse dall applicazione dell aliquota prevista per tali immobili (0,76%) le unità immobiliari diverse dagli alloggi, pur essendo pertinenziali rispetto agli alloggi medesimi. Con la citata determinazione del 20 novembre 2013 (n. mecc. 201305973/104) è stata riservata ad eventuale successiva determinazione dirigenziale l approvazione dell impegno di spesa e del relativo accertamento di entrata con riferimento alla maggiore I.M.U. che risultasse
2014 00034/104 4 dovuta a seguito di sopraggiunte modifiche normative e/o regolamentari. Pertanto l aliquota applicabile alle unità pertinenziali, stabilita dal Comune di San Mauro, è pari all aliquota base che è stata determinata nella misura dell 1,01%. Nel conteggio dell impegno di spesa e del relativo accertamento oggetto del presente provvedimento si è tenuto conto dell intera differenza di imposta complessivamente dovuta dalla Città al suddetto Comune per quanto attiene le unità pertinenziali degli alloggi di E.R.P. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. Visto l art. 29 del Regolamento di Contabilità; Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore DETERMINA 1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare l importo stabilito dal comma 5 dell art. 1 del D.L. 30 novembre 2013 n. 133 e dal comma 680 dell art. 1 della Legge 23 dicembre 2013 n. 147 da versare ai Comuni impositori in cui sono ubicati gli immobili di proprietà della Città e gestiti dall A.T.C. della Provincia di Torino, entro la scadenza del 24 gennaio 2014; 2) di impegnare la somma complessiva di Euro 59.247,00 comprendente il versamento di cui al punto 1), con imputazione della spesa all intervento del Bilancio 2014, corrispondente al Codice di intervento n. 1010507 del Bilancio 2013 Imposte e Tasse, (capitolo 14800, art. 1), autorizzando il pagamento a ciascun Comune degli importi ad essi dovuti, come da elenchi allegati (all. n. 1), mediante versamenti sui Modelli di Pagamento Unificato (F24); Trattasi di spesa indifferibile ed imprescindibile, la cui mancata realizzazione provocherebbe danni certi e gravi all Ente, e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto maggiore imposta dovuta per Legge, da assolvere nel termine perentorio del 24 gennaio 2014, pena l applicazione a carico della Città delle sanzioni di legge per il ritardato pagamento. 3) di accertare la somma di Euro 59.247,00, con imputazione alla risorsa del Bilancio 2014, corrispondente al Codice di risorsa n. 3050480 del Bilancio 2013 Rimborso I.M.U. da parte A.T.C, (capitolo 27700, art. 21), richiedendo all A.T.C. di Torino, C.so Dante 14 (C.F.
2014 00034/104 5 00499000016) che sia messo a disposizione della Città il predetto importo, come da accordi intercorsi con la Civica Amministrazione al fine di consentire alla Città il pagamento del saldo I.M.U. relativo all anno in corso di cui al punto 2) del presente provvedimento; 4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 5) si dà atto che il presente provvedimento è non rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta ; 6) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012-05288/128; 7) l allegato è conservato agli atti del Servizio proponente. Torino, 2 gennaio 2014 IL DIRIGENTE SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI Dott. Antonio FONSECA... Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI............