Capitolo 15 Concorrenza e tutela del consumatore di servizi finanziari Esercizi di riepilogo 1) Volendo rappresentare il settore dei servizi finanziari fate riferimento: a) ai tre tipi di intermediazione (creditizia, mobiliare, assicurativa) b) ai segmenti di domanda c) ai prodotti e servizi d) ai segmenti di domanda ed ai servizi Il settore dei servizi finanziari è concettualmente rappresentabile dall insieme delle combinazioni servizi-segmenti di clientela, dove i servizi sono riconducibili ai fabbisogni tipicamente soddisfatti dall intermediazione finanziaria (pagamento, investimento, finanziamento, copertura dai rischi finanziari e puri) 2) A quali legami della concorrenza nel settore dei servizi finanziari sono interessati i governi e le autorità? a) ai legami con la stabilità del sistema finanziario b) ai legami con lo sviluppo e la stabilità del settore, con l accesso ai servizi finanziari c) ai legami con il profitto delle grandi banche d) ai legami con l equità sociale La concorrenza è vista come uno strumento che deve consentire lo sviluppo del settore, attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza, deve garantire comunque la stabilità del sistema finanziario complessivo, e deve favorire l acceso ai servizi finanziari al numero più ampio possibile di persone e imprese 3) Nel settore dei servizi finanziari al dettaglio la condotta concorrenziale è soprattutto: a) centrata sul prezzo b) basata sulla prossimità al cliente c) sulla capacità di superare le asimmetrie informative d) fondata su politiche di differenziazione La risposta è esatta in quanto la condotta concorrenziale si basa su diverse componenti diverse dal prezzo. Infatti, la differenziazione è basata su elementi intangibili (la reputazione, l immagine dell intermediario o di suoi esponenti) o su elementi tangibili relativi al processo di vendita ed erogazione (la localizzazione degli sportelli; la facile utilizzabilità di altri canali a distanza il telefono cellulare, il personal computer connesso a Internet, ecc.; la disponibilità di promotori finanziari fuori dagli orari di apertura degli sportelli). 4) Tra i destinatari della disciplina di trasparenza contenuta nel titolo VI del Testo Unico Bancario (TUB) troviamo: a) intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dall art. 102 del TUB; b) Società di Gestione del Risparmio (SGR); c) Poste Italiane S.p.A.; d) Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR). La disciplina speciale in tema di trasparenza dei rapporti negoziali è oggi in buona parte contenuta nel titolo VI del TUB. I destinatari delle disposizioni del titolo VI sono banche, intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dall art. 106 del TUB (non 102) e Poste Italiane S.p.A., per la sola attività di bancoposta. Il CICR è beneficiario di alcune deleghe regolamentari previste dal titolo VI, non è invece destinatario della disciplina. 5) Non sono servizi soggetti a obblighi informativi ex titolo VI del TUB: a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) acquisto e vendita di valuta estera; c) locazione di cassette di sicurezza; d) esecuzione di ordini per conto dei clienti. 1
In caso di prestazione di servizi di investimento, tra cui è compresa l esecuzione di ordini per conto dei clienti, gli intermediari sono tenuti a rispettare la disciplina dei contratti e le regole di comportamento dettate dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dei suoi Regolamenti attuativi. Non sono, quindi, vincolanti le norme del titolo VI del TUB. 6) Non sono tra gli strumenti di comunicazione previsti da CICR e Banca d Italia: a) prospetti informativi; b) avvisi; c) fogli informativi; d) documenti di sintesi. Risposta esatta a) Conformemente alla delega prevista dal titolo VI del TUB, CICR e Banca d Italia hanno individuato alcuni strumenti di comunicazione di cui gli intermediari si devono avvalere nell adempimento degli obblighi di trasparenza. Tra questi troviamo gli avvisi, i fogli informativi, i documenti di sintesi. L obbligo di diffusione del prospetto informativo riguarda, invece, le forme di pubblicità anticipata previste dal TUF. 7) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è: a) il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie, nel secondo trimestre precedente; b) il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario, aumentato della metà; c) quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso; d) l Indicatore Sintetico di Costo che si riferisce a operazioni di conto corrente. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. È obbligatorio il calcolo del TAEG in caso di mutui, anticipazioni bancarie (escluse quelle in conto corrente), prestiti personali e finalizzati. 8) La forma scritta per la stipula di un contratto di prestazione di servizi di incasso e pagamento: a) non è mai obbligatoria; b) non è obbligatoria per le operazioni prestate in via occasionale, purché il valore complessivo della transazione non ecceda i 500 euro; c) non è obbligatoria per le operazioni prestate in via occasionale, purché il valore complessivo della transazione non ecceda i 5.000 euro; d) è sempre obbligatoria. Il TUB pretende la forma scritta per la stipula del contratto. Il legislatore ha comunque attribuito alla Banca d Italia la facoltà di prevedere contratti che possano essere stipulati in altra forma. Sulla base di tale delega è stato rimosso il requisito della forma scritta per le operazioni prestate in via occasionale, purché il valore complessivo della transazione non ecceda i 5.000 euro. Le prestazione di servizi di incasso e pagamento rientrano nell ambito di intervento della deroga, insieme ai servizi di intermediazione creditizia e di intermediazione in cambi. 9) Il titolo VI del TUB prevede che: a) il CICR possa acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al solo fine di accertare il rispetto del principio di diligenza nella prestazione dei servizi di incasso e pagamento; 2
b) il CICR possa acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al solo fine di accertare il rispetto del principio di correttezza nella prestazione dei servizi di intermediazione creditizia; c) la Banca d Italia possa acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso gli intermediari soggetti a obblighi informativi al solo fine di accertare il rispetto della disciplina speciale in tema di trasparenza; d) la CONSOB possa acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso gli intermediari soggetti a obblighi informativi al solo fine di accertare il rispetto della disciplina speciale in tema di trasparenza. Il titolo VI prevede che la Banca d Italia possa acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso gli intermediari soggetti a obblighi informativi. Per esplicita previsione, tali poteri possono essere esercitati al solo fine di accertare il rispetto della disciplina speciale in tema di trasparenza. 10) In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal TUF è applicabile: a) ai soli amministratori, una sanzione pecuniaria fino a 12.911 euro; b) ad amministratori e dirigenti, una sanzione pecuniaria fino a 51.645 euro; c) ad amministratori, dirigenti e dipendenti, una sanzione pecuniaria fino a 12.911 euro; d) il TUF non contempla controlli e sanzioni amministrative speciali per assicurare il rispetto delle norme di trasparenza. A differenza di quanto previsto dal Testo Unico Bancario, il TUF non contempla controlli e sanzioni amministrative speciali per assicurare il rispetto delle norme di trasparenza. I controlli e le sanzioni che si applicano sono gli stessi previsti per il più generale esercizio delle funzioni di vigilanza sulla prestazione dei servizi di investimento. 11) La direttiva della Commissione europea 2006/73/CE, del 10 Agosto 2006, all art. 21 stabilisce che in presenza di un conflitto d interessi si deve: a) informare in ogni caso chiaramente il cliente della natura e delle fonti di tale conflitto; b) informare chiaramente il cliente della natura e delle fonti di tale conflitto nell eventualità in cui non si possa assicurare con ragionevole certezza l impossibilità di incorrere nel rischio di nuocere agli interessi dei clienti; c) informare in ogni caso chiaramente il cliente della natura e delle fonti di tale conflitto solo se si opera nei confronti di clientela al dettaglio; d) informare in ogni caso chiaramente il cliente della natura e delle fonti di tale conflitto solo se si opera nei confronti di clientela professionale; La direttiva della Commissione europea 2006/73/CE, del 10 Agosto 2006, all art. 21 stabilisce che in presenza di un conflitto d interessi si deve informare chiaramente il cliente della natura e delle fonti di tale conflitto nell eventualità in cui non si possa assicurare con ragionevole certezza l impossibilità di incorrere nel rischio di nuocere agli interessi dei clienti. 12) Il Regolamento congiunto Banca d Italia/ Consob, del 29.10.2007, all art. 24 stabilisce che, ai fini dell identificazione dei conflitti di che possono danneggiare il cliente, gli intermediari considerano, nell ambito della definizione del criterio minimo, se, a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto: a) ricevano o possano ricevere dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio; b) ricevano o possano ricevere dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 3
c) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. d) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria. Il Regolamento congiunto Banca d Italia/ Consob, del 29.10.2007, all art. 24 stabilisce che, ai fini dell identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; d) svolgano la medesima attività del cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 13) Il Regolamento congiunto Banca d Italia/Consob, del 29.10.2007, all art. 25 stabilisce che gli intermediari mettano in atto una politica di gestione dei conflitti d interesse. Quale delle seguenti affermazioni non è esatta:: a) tale politica può essere formulata per iscritto, b) tale politica deve essere in linea con il principio di proporzionalità c) tale politica deve tenere conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo d) tale politica deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti Risposta esatta a) Il Regolamento congiunto Banca d Italia/Consob, del 29.10.2007, all art. 25 comma 1 stabilisce che gli intermediari formulino per iscritto, applichino e mantengano un efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo. Il secondo comma dell articolo in questione alla lettera d) riporta, inoltre, che essa definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti. 14) La direttiva 2006/73/ce della commissione europea del 10 agosto 2006 stabilisce all art. 22 comma 4 che gli Stati membri assicurano che le informazioni da comunicare ai clienti in merito alla natura e alle fonti dell eventuale conflitto d interesse siano fornite: a) su un supporto durevole con un grado di dettaglio indipendente dalla natura del cliente b) su un supporto durevole e siano sufficientemente dettagliate, solo nel caso di clientela retail c) su un supporto cartaceo e siano sufficientemente dettagliate, solo nel caso di clientela retail d) su un supporto durevole e siano sufficientemente dettagliate, considerata la natura del cliente La direttiva 2006/73/ce della commissione europea del 10 agosto 2006 stabilisce all art. 22 comma 4 che gli Stati membri assicurano che le informazioni da comunicare ai clienti, in applicazione dell articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, siano fornite su un supporto durevole e siano sufficientemente dettagliate, considerata la natura del cliente, da 4
consentire a tale cliente di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse. 15) Il Regolamento congiunto Banca d Italia/Consob, del 29.10.2007, all art. 26 stabilisce che: a) è fatto obbligo solo alle banche di istituire e aggiornare in modo regolare un registro nel quale si riportino le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; b) è fatto obbligo agli intermediari di istituire e aggiornare in modo regolare un registro nel quale si riportino le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; c) è fatto obbligo agli intermediari di istituire e aggiornare in modo regolare un registro nel quale si riportino esclusivamente le situazioni nelle quali sia sorto un conflitto di interesse a danno di uno o più clienti; d) è fatto obbligo solo alle banche di istituire e aggiornare in modo regolare un registro nel quale si riportino si riportino esclusivamente le situazioni nelle quali sia sorto un conflitto di interesse a danno di uno o più clienti. Il Regolamento congiunto Banca d Italia/Consob, del 29.10.2007, all art. 26 stabilisce che istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. 5