PARTE 1 Disposizioni generali



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PARTE 1 Disposizioni generali 1.1.3 La sezione 1.1.3, dedicata alle esenzioni totali dalla normativa, prevede ora nove casi disciplinati dalle sottosezioni numerate dalla 1.1.3.1 fino alla nuovissima 1.1.3.10 relativa alle esenzioni previste per il trasporto di certe lampade contenenti merci pericolose. 1.1.3.1 lettera C La norma relativa all esenzione dei trasporti effettuati dalle imprese come completamento alla loro attività principale (riparazioni-manutenzione-approvvigionamento) nei limiti dei 450 lt. per imballaggio, specifica ora che per imballaggio, nel caso, debbano intendersi anche gli IBC e i grandi imballaggi. 1.1.3.3 lettera C Il paragrafo 1.1.3.3 è stato modificato con l'aggiunta della lettera 'C' che prevede la non applicazione dell'adr quando: - il carburante contenuto nei serbatoi di un'unità mobile non stradale che è trasportato come carico, è utilizzato per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti. 1.1.3.6.3 In aggiunta a quanto indicato nella Tabella 1.1.3.6.3 relativamente alle esenzioni per unità di trasporto, (la cosiddetta esenzione parziale ) per le merci liquide, si deve considerare la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri e non più la capacità nominale del recipiente, invece per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente in litri. 1.1.3.7 E stato rinominato il paragrafo 1.1.3.7 che nel 2013 faceva riferimento esclusivamente alle pile al litio ed ora invece riguarda tutti i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica (pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, dispositivi di stoccaggio a idruro metallico e pile a combustibile) esenti quando trasportati in certe condizioni, rispettivamente quando: - installati in un veicolo che esegue un operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti - contenuti in un equipaggiamento per il funzionamento di tale equipaggiamento o destinati ad un utilizzazione durante il trasporto

1.1.3.10 Con l'introduzione del nuovo paragrafo 1.1.3.10 in ADR 2015, viene prevista una specifica nuova esenzione riguardante il trasporto di lampade contenenti merci pericolose: Il trasporto delle seguenti lampade non è soggetto all'adr, purchè le stesse non contengano materiali radioattivi (le lampade contenenti materiale radioattivo sono trattate nella sottosezione 2.2.7.2.2.2. (b) di ADR 2015) e non contengano mercurio in quantità superiori a quelle indicate nella disposizione speciale 366 (1 kg): a) lampade che sono raccolte direttamente dai privati o dalle famiglie quando sono trasportati ad un centro di raccolta o di riciclaggio. L'esenzione include anche le lampade conferite da privati ad un primo punto di raccolta quindi trasportate in un altro punto di raccolta o di trattamento intermedio o di riciclaggio; b) lampade contenenti ciascuna non più di 1 g di merce pericolosa e confezionate in modo che non vi siano più di 30 g di merci pericolose per collo, a condizione che: 1. le lampade siano costruite secondo un sistema di gestione qualità certificato (es.iso 9001:2008); 2. ogni lampada sia singolarmente confezionata in imballaggi interni, separati da divisori, o circondata da materiale d imbottitura per proteggere le lampade e confezionata in solidi imballaggi esterni che soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1. e in grado di superare una prova di caduta di 1.2 mt; 3. lampade usate, danneggiate o difettose ciascuna contenente non più di 1 g di merci pericolose con non più di 30 g di merci pericolose per confezione se effettuata da un centro di raccolta o di riciclaggio. Le lampade devono essere imballate in robusti imballaggi esterni sufficientemente sicuri da prevenire il rilascio del contenuto nelle normali condizioni di trasporto e che soddisfano le disposizioni generali del 4.1.1.1 e in grado di superare una prova di caduta non inferiore a 1.2 mt; 4. lampade contenenti solo gas dei gruppi A e O a condizione che siano confezionate in modo che gli effetti proiettile di qualsiasi rottura della lampada siano contenuti all'interno dell imballaggio. 1.1.5 E stata meglio specificata la norma adottata per la prima volta nel 2013. Quando è richiesta l applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell ADR, le disposizioni dell ADR prevalgono. Le prescrizioni della norma che non entrano in conflitto con l ADR devono essere applicate nella maniera specificata, ivi comprese le prescrizioni di ogni altra norma, o parte di norma, a cui si fa riferimento in questa stessa norma.

1.2 Nel panorama delle nuove definizioni inserite, merita un cenno il: Grande imballaggio di soccorso un imballaggio speciale che: a) è progettato per una movimentazione meccanica; b) ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera 3 mc. nel quale sono sistemati colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano difetti o che perdono, o merci pericolose che si sono sparse o disperse, allo scopo di trasportarli per il loro recupero o smaltimento; Sono state aggiunte delle nuove definizioni: - Container chiuso per trasporto alla rinfusa - Container telonato per il trasporto alla rinfusa - Grande imballaggio di soccorso - Recipienti di piccola capacità contente gas (cartuccia di gas) 1.6.1.1 Salvo disposizione contraria, le materie e oggetti dell ADR possono essere trasportati fino al 30 giugno 2015 secondo le disposizioni dell ADR loro applicabili fino al 31 dicembre 2014. Nota: molte delle disposizioni transitorie del capitolo 1.6 sono state aggiornate ed alcune sono state cancellate in quanto arrivate a scadenza! Ad esempio il 30 giugno 2015 viene a scadere la disposizione transitoria di cui a 1.6.1.20 che permette di continuare ancora ad utilizzare il vecchio marchio indicante il trasporto in esenzione totale per quantità limitate. 1.7 MATERIALI RADIOATTIVI Modifiche importanti hanno subito tutte le norme riguardanti il mondo dei materiali radioattivi sulla base della nuova edizione 2012 del Regolamento IAEA sul trasporto dei materiali radioattivi. 1.9

TUNNEL STRADALI Sono state abrogate le limitazioni vigenti per i trasporti di merci pericolose nelle seguenti sette gallerie delle strade: Seelisberg (A2, NW/UR) Costoni di Fieud (A2, TI) Kerenzerberg (A3, GL) Via Mala, Rofla, Bärenburg (A13, GR) Rongellen II (GR) Restano le limitazioni al trasporto di merci pericolose previste sugli assi di transito, ovverosia nelle seguenti gallerie: San Gottardo (A2, UR/TI) San Bernardino (A13, GR) Gran San Bernardo (VS) Mappo Morettina (TI) Galleria di Marcolet (VD) Sono state inoltre adottate di restrizioni le seguenti due gallerie della rete viaria cantonale: Vedeggio-Cassarate (TI) Rotatoria stazione ferroviaria di Frauenfeld (TG). NOTA: la galleria del Seelisberg, le limitazioni permarranno fino a conclusione dei lavori in corso. La data esatta sarà stabilita dal DATEC. 1.9.5.3.6 TUNNEL STRADALI Riscritto il seguente paragrafo che ora meglio specifica: - Le restrizioni per le gallerie devono essere applicate alle unità di trasporto per le quali è richiesta la segnalazione con il pannella arancio secondo 5.3.2, fatta eccezione per il trasporto di merci pericolose per le quali è riportato il simbolo (-) in colonna 15 della tabella A capitolo 3.2. Per le merci pericolose assegnate ai numeri UN 2919 e UN 3331, le restrizioni al passaggio attraverso le gallerie possono, tuttavia, essere parte dell accordo speciale approvato dalla o dalle autorità competenti in base a 1.7.4.2 - Per le gallerie di categoria E le suddette restrizioni devono essere applicate anche alle unità di trasporto o ai containers per le quali è richiesta una marcatura secondo 3.4.13

- Le restrizioni per le gallerie non devono essere applicate quando le merci pericolose sono trasportate secondo 1.1.3, eccetto quando le unità di trasporto contenenti tali merci sono marcate secondo 3.4.13 soggetto al 3.4.14

PARTE 2 - Classificazione 2.1.1.3 E stato stabilito che gli oggetti contenenti merci pericolose non sono assegnati ai gruppi d'imballaggio. Ai fini dell imballaggio, ogni prescrizione relativa ad uno specifico livello di prestazioni dell imballaggio è riportata nell istruzione d imballaggio applicabile. 2.1.5 IMBALLAGGI DISMESSI SPORCHI E VUOTI nuove regole Gli imballaggi vuoti non ripuliti, i grandi imballaggi o gli IBC, o parti di essi, trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del materiale, ad eccezione di quelli trasportati per il ricondizionamento, la riparazione, la manutenzione ordinaria, la ricostruzione o il riutilizzo, possono essere assegnati al numero UN 3509 nel caso in cui soddisfino le disposizioni per tale rubrica. A tale rubrica viene assegnata la Disposizione Speciale ADR nr. 663 che stabilisce: - Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto. - Campo d applicazione: a) I residui presenti negli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti possono essere solo materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9. Inoltre essi non devono essere: b) Materie assegnate al gruppo di imballaggio I o per le quali 0 figura nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2; Materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1; Materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1; Materiale radioattivo; Amianto (ONU 2212 e ONU 2590), policlorodifenili (ONU 2315 e ONU 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (ONU 3151 e ONU 3152).

c) Disposizioni generali: Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un rischio principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere imballati insieme ad altri imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, o caricati insieme ad altri imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti nello stesso container, veicolo o container per il trasporto alla rinfusa. Delle procedure di selezione documentate devono essere attuate sul sito di carico per garantire il rispetto delle disposizioni applicabili a questa rubrica. NOTA: Tutte le altre disposizioni dell ADR si applicano. 2.2.2.1.2 In classe 2 (GAS) fanno il loro ingresso i GAS ADSORBITI. Un GAS ADSORBITO è un gas che, quando imballato per il trasporto, viene adsorbito su un materiale solido poroso generando una pressione interna del recipiente inferiore a 101,3 kpa a 20 C ed inferiore a 300 kpa a 50 C. I gas adsorbiti vengono suddivisi come segue: UN 3511 9A GAS ADSORBITO, NAS UN 3513 9O GAS ADSORBITO, COMBURENTE, NAS UN 3510 9F GAS ADSORBITO, INFIAMMABILE, NAS UN 3512 9T GAS ADSORBITO, TOSSICO, NAS UN 3514 9TF GAS ADSORBITO, TOSSICO, INFIAMMABILE, NAS UN 3516 9TC GAS ADSORBITO, TOSSICO, CORROSIVO, NAS UN 3515 9TO GAS ADSORBITO, TOSSICO, COMBURENTE, NAS UN 3517 9TFC GAS ADSORBITO, TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, NAS 2.2.3 E stata revisionata la nota 3 in 2.2.3.1.1 relativa alla classificazione di liquidi infiammabili e molto tossici per inalazione, stabilendo la preponderanza del rischio di tossicità a prescindere dal punto di infiammabilità. 2.2.62.1.5.6 I campioni per la rilevazione del sangue nelle materie fecali non sono sottoposti all ADR.

2.2.62.1.5.7 Il sangue o i componenti ematici che sono stati raccolti ai fini della trasfusione o della preparazione di prodotti ematici da utilizzare per la trasfusione o il trapianto e tutti i tessuti o gli organi destinati al trapianto, così come i campioni prelevati a questo scopo, non sono sottoposti all ADR. 2.2.7 Il capitolo sui materiali radioattivi è stato aggiornato sulla base dell edizione 2012 del Regolamento IAEA sul trasporto dei materiali radioattivi. 2.2.9 Modificate le designazioni ufficiali ONU delle seguenti rubriche: UN 2212 AMIANTO BLU o AMIANTO BRUNO UN 2590 AMIANTO BIANCO UN 3268 DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO PER AIR BAG/MODULI DI AIR BAG/RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA Le nuove designazioni ufficiali sono: UN 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite) UN 2590 AMIANTO, CRISOTILO UN 3268 DISPOSITIVI DI SICUREZZA azionati elettricamente UN 3518 9TOC GAS ADSORBITO, TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, NAS

PARTE 3 Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni totali Come di consueto, anche in questa nuova edizione, la lista A delle merci pericolose ha subito delle variazioni che comprendono l ingresso di nuove rubriche: 3507 ESAFLUORURO DI URANIO, MATERIALE RADIOATTIVO, COLLI ESENTI 3508 CONDENSATORE ASIMMETRICO (con una capacità di stoccaggio di energia > 0,3 Wh. 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI 3510 GAS ADSORBITO, INFIAMMABILE, N.A.S. 3511 GAS ADSORBITO, N.A.S. 3512 GAS ADSORBITO, TOSSICO, N.A.S. 3513 GAS ADSORBITO, COMBURENTE, N.A.S. 3514 GAS ADSORBITO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S. 3515 GAS ADSORBITO, TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S. 3516 GAS ADSORBITO, TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S. 3517 GAS ADSORBITO, TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S. 3518 GAS ADSORBITO, TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S. 3519 TRIFLUORURO DI BORO, ADSORBITO 3520 CLORO, ADSORBITO 3521 TETRFLUORURO DI SILICIO, ADSORBITO 3522 ARSINA, ADSORBITA 3523 GERMANO, ADSORBITO 3524 PENTAFLUORURO DI FOSFORO, ADSORBITO 3525 FOSFINA, ADSORBITA 3526 SELENIURO DI IDROGENO, ADSORBITO Sono, inoltre, state modificate e aggiunte delle disposizioni speciali (DS) al paragrafo 3.3 (es: la DS 225 per gli estintori UN 1044, la DS 375 per gli inquinanti ambientali, alcune disposizioni per il trasporto delle batterie al litio DS 376 e 377 - e la DS 663 (vedi pag. 6) per il numero ONU 3509 imballi vuoti sporchi dismessi). E stata infine modificata la colonna 17 della tabella A con riferimento alle disposizioni per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose. Le nuove disposizioni sono rappresentate dai seguenti codici alfanumerici: - VC - AP NOTA: Nessuna novità sostanziale e di rilievo per quanto riguarda il trasporto in esenzione totale per quantità limitate e quantità esenti.

PARTE 4 Disposizioni relative all utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne 4.1.1.5.2 L'utilizzo di imballaggi supplementari all'interno di un imballaggio esterno (ad esempio un imballaggio intermedio o un recipiente all'interno dell imballaggio interno prescritto), in aggiunta a quanto richiesto dalle istruzioni d'imballaggio, è autorizzato a condizione che tutte le prescrizioni applicabili siano soddisfatte, comprese quelle del 4.1.1.3, e a condizione che, se opportuno, venga utilizzata un appropriata imbottitura per impedire qualsiasi movimento all'interno dell imballaggio. 4.1.4.1 Alla nuova rubrica UN 3509 (IMBALLI VUOTI SPORCHI DISMESSI) è stata assegnata l istruzione di imballaggio P003 e la disposizione speciale d imballaggio RR9: - Per il N ONU 3509, gli imballaggi non devono rispettare le prescrizioni di cui al punto4.1.1.3 (omologazione, ndr). - Devono essere utilizzati imballaggi conformi alle prescrizioni del 6.1.4, a tenuta o dotati di una fodera o di un sacco sigillato a tenuta e resistente alla perforazione. - Quando i soli residui presenti sono solidi che non sono suscettibili di diventare liquidi alle temperature che è probabile incontare durante il trasporto, possono essere utilizzati imballaggi flessibili. - Quando sono presenti dei residui liquidi, devono essere utilizzati degli imballaggi rigidi dotati di un mezzo di ritenzione (ad esempio materiale assorbente). - Prima di essere riempiti e presentati per il trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato per verificare che sia esente da corrosione, contaminazione o altri danni. - Ogni imballaggio che mostri segni di indebolimento non deve più essere utilizzato (le piccole ammaccature ed i graffi non sono considerati come segni di indebolimento dell imballaggio). - Gli imballaggi utilizzati per il trasporto di imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui della classe 5.1 devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non possono entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile. Un altra nuova e interessante disposizione speciale d imballaggio, la PP91, per UN 1044 (estintori di grandi dimensioni) permette il trasporto degli stessi senza imballaggio: - Per il N ONU 1044, i grandi estintori possono esse re trasportati anche non imballati a condizione che siano rispettate le prescrizioni del 4.1.3.8.1 da (a) ad (e), che le

valvole siano protette mediante uno dei metodi specificati al 4.1.6.8 da (a) a (d) e che gli altri componenti montati sull'estintore siano protetti in maniera tale da evitare un'attivazione accidentale. Ai fini di questa disposizione speciale di imballaggio, l'espressione "grandi estintori" designa gli estintori descritti nei paragrafi da (c) ad (e) della disposizione speciale 225 del capitolo 3.3. Sono state infine introdotte alcune istruzioni di imballaggio nuove: P208 GAS ADSORBITI P908 - PILE E BATTERIE AL LITIO DANNEGGIATE P909 - PILE E BATTERIE AL LITIO DA SMALTIRE (sono state cancellate le istruzioni P903a e P903b) 4.3 E stata emendata la sezione 4.3.2.2.1 relativa alla determinazione del GRADO DI RIEMPIMENTO MASSIMO nella quale sono state ora inserite anche le materie pericolose per l ambiente, nel duplice caso in cui il pericolo ambientale sia unico ovvero sussidiario. Resta comunque invariata la metodologia di calcolo del parametro. 4.5 Altre modifiche importanti riguardano le cisterne ADR operanti sotto vuoto: - 4.5.1.2 si precisa che le materie diverse dai rifiuti possono essere trasportate in cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto, purchè siano soddisfatte le medesime condizioni di utilizzo richieste per i rifiuti. - 4.5.2.6 precisa le condizioni di utilizzo in sicurezza delle cisterne operanti sotto vuoto in presenza di liquidi infiammabili: Quando un dispositivo pompa da vuoto (svuotatore) suscettibile di fornire una sorgente di accensione viene utilizzato per riempire o scaricare liquidi infiammabili, devono essere prese precauzioni per evitare l'accensione della materia o per evitare la propagazione degli effetti della accensione all'esterno della cisterna stessa.

PARTE 5 Procedure di spedizione 5.1 E stata realizzata una vasta revisione editoriale della maggior parte delle immagini già presenti nel testo in ordine a etichette di pericolo, placche e marchi. Le nuove figure sono state introdotte con : 1. numerazione specifica; 2. descrizioni molto più dettagliate; 3. indicazione diretta delle dimensioni. Tuttavia le descrizioni e le immagini delle nuove figure non alterano il contenuto delle precedenti prescrizioni applicate fino ad oggi. NOTA: quando le dimensioni in una etichetta/marchio non sono specificate, tutti gli elementi devono rispettare approssimativamente le proporzioni indicate. 5.2 E stato emendato il paragrafo 5.2.1.3 relativo alle dimensioni minime della marcatura dei sovrimballaggi: - i caratteri del marchio SOVRIMBALLAGGIO devono misurare almeno 12mm in altezza. NOTA: Si ricorda che un sovrimballaggio deve essere marcato in tal senso a meno che i marchi e le etichette rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio, non siano visibili, salvo quanto previsto in 5.2.2.1.12 5.4 In merito al capitolo sulla documentazione, l unica novità importante riguarda anche in questo caso l UN 3509: 5.4.1.1.19 Disposizioni speciali per il trasporto di imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509)

Per gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, la designazione ufficiale di trasporto che figura al 5.4.1.1.1 (b) deve essere completata con le parole (CON RESIDUI DI [ ]) seguita dalla(e) clas se(i) e rischi(o) sussidiari(o) che corrispondono ai residui, in ordine numerico della classe. Inoltre le disposizioni del 5.4.1.1.1 (f) non si applicano (quantità totale di merce pericolosa trasportata ndr). Per esempio, degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 4.1 imballati insieme a degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 3 con un rischio sussidiario della classe 6.1, devono essere indicati nel documento di trasporto come: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9. 5.4.3 Sono state apportate modifiche non significative alla sezione 5.4.3 (istruzioni scritte) che si ritiene comunque opportuno evidenziare in quanto elemento passibile di sanzione amministrativa (art. 168 CDS e Direttiva CE 95/50). Le modifiche riguardano in particolare: 1. provvedimenti da adottare nell emergenza (prima pagina): tra le sorgenti di accensione sono state inserite anche le sigarette elettroniche ed i dispositivi similari; 2. dotazioni di bordo (quarta pagina): sono stati eliminati gli esempi di descrizione dell equipaggiamento. Rammentiamo inoltre che il modello attualmente in vigore di istruzione scritta può essere ancora utilizzato sino al 30 giugno 2017 (misura transitoria 1.6.1.35 - ADR 2015). 5.5.3 Novità anche per gli agenti di condizionamento: E stato chiarito che le prescrizioni in oggetto sono da applicarsi ai mezzi per i quali le materie utilizzate ai fini di refrigerazione o condizionamento sono poste all interno di colli ovvero sono utilizzate senza imballo nel mezzo. Tuttavia le disposizioni in ordine alla marcatura del veicolo e la documentazione sono da ritenersi applicabili solo quando vi sia un RISCHIO EFFETTIVO di asfissia nel vano di carico del mezzo. La responsabilità di valutare il rischio effettivo è demandata ai singoli soggetti interessati alla spedizione!! I colli contenenti un agente refrigerante o di condizionamento devono essere trasportati in veicoli e container BEN VENTILATI.

NOTA: quest ultima disposizione non viene applicata quando i colli sono trasportati in unità coibentate, refrigerate o frigorifere secondo normativa ATP.

PARTE 6 Prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, IBC, grandi imballaggi, cisterne e container per il trasporto alla rinfusa Le novità di questa parte risiedono nello specifico nei capitoli: 6.2 COSTRUZIONE E PROVE DEI RECIPIENTI A PRESSIONE PER GAS DELLA CLASSE 2 Sono state modificate le disposizioni inerenti la marcatura dei pacchi di bombole (sez. 6.2.2.10 e 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3) con le Misure Transitorie (sez. 1.6.2.13 e 1.6.2.15), si dispone che possono essere ancora utilizzati i pacchi di bombole: - fabbricati prima del 1 luglio 2013, ma fino al prossimo controllo periodico che avrà luogo dopo il 1 luglio 2015 - sottoposti a controllo periodico prima del 1 luglio 2015, ma fino al prossimo controllo periodico che avrà luogo dopo il 1 luglio 2015 6.7 CISTERNE MOBILI UN 6.7.2.2.17 ISOLAMENTO TERMICO; 6.7.2.5.12-13 e 14 REQUISITI DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI SULLE CISTERNE. 6.8 - CISTERNE ADR DISPOSIZIONE SPECIALE TT11 METODI DI PROVA NON DISTRUTTIVI.

PARTE 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione 7.3 Nella nuova formulazione del capitolo una merce è ammessa al trasporto in rinfusa se: 1. alla colonna 10 della tabella A (LISTA MERCI PERICOLOSE) è assegnato uno specifico codice BK; 2. alla colonna 17 della tabella A (LISTA MERCI PERICOLOSE) è assegnata una disposizione speciale VC. In questo caso dovranno essere rispettate anche le eventuali disposizioni speciali supplementari AP I codici VC (sono tre), sono generali e prescrivono il trasporto con un determinato tipo di veicolo o contenitore. VC1 VEICOLI O CONTAINER TELONATI VC2 VEICOLI O CONTAINER CHIUSI VC3 VEICOLI O CONTANER ATTREZZATI IN MANIERA SPECIALE SECONDO LE NORME SPECIFICATE DALL AUTORITA COMPETENTE DEL PAESE DI ORIGINE. I codici AP (sono dieci), sono invece specifici andando ad individuare i requisiti particolari per il trasporto alla rinfusa di quella determinata merce pericolosa. 7.3.2.9.1 Per la rubrica UN 3509 possono essere utilizzati per il trasporto alla rinfusa solo container di tipo BK2 CHIUSI 7.5 E stata inserita la nuova sezione 7.5.1.6 con la quale si dispone: Tutti i mezzi di contenimento devono essere caricati e scaricati secondo il metodo di movimentazione per cui sono stati progettati e, dove previsto, provati. 7.5.9 E stata revisionata la sezione estendendo il divieto di fumare anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili.

Durante le movimentazioni, è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli o container e all interno dei veicoli o dei container. Questo divieto si applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili.

PARTE 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all equipaggiamento, all esercizio dei veicoli e alla documentazione L unica modifica interessante riguarda gli estintori portatili in dotazione obbligatoria ai veicoli. Questi devono avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall autorità competente ed una marcatura che indichi la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o la data limite di utilizzo (8.1.4.4 ADR). Durante il trasporto, la data prescritta non deve essere stata superata (8.1.4.5 ADR). 8.3.5 Durante la movimentazione, è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli e nei veicoli. Questo divieto si applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili.

PARTE 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all approvazione dei veicoli ADR La parte nove dedicata alle prescrizioni relative ai veicoli ADR è rimasta INVARIATA. Le uniche modifiche apportate nella nuova edizione consistono nell aggiornamento dei riferimenti normativi distribuiti nel testo.