FAQ IMU. 7. Quando si paga l IMU e con quali regole per la suddivisione in rate?



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FAQ IMU Si dà risposta alle seguenti domande: 1. Chi deve pagare l IMU? 2. Come si calcola la base imponibile dell IMU? 3. Quali sono le aliquote dell IMU? 4. Come si calcola l imposta dovuta? 5. Che cosa si intende per abitazione principale? 6. Gli anziani o i disabili proprietari di un immobile, che risiedono in casa di cura devono pagare l IMU con l aliquota per l abitazione principale oppure con l aliquota di base? 7. Quando si paga l IMU e con quali regole per la suddivisione in rate? 8. Come si paga l IMU? 9. Se l importo in acconto o a saldo è uguale o inferiore a 5,16 si deve presentare lo stesso il modello F24? 10. Sono un cittadino italiano residente all estero. Come si applica l IMU all abitazione che possiedo nel Comune di origine? 11. Nel caso di coniugi separati, a chi spetta il pagamento dell IMU per la casa coniugale? 12. Qual è la disciplina per gli immobili storici? 13. Qual è la disciplina per i fabbricati inagibili/inabitabili? 14. Sono diventato proprietario, insieme a mio fratello, di una quota dell abitazione dei miei genitori a seguito del decesso di mio padre. L abitazione continua ad essere utilizzata esclusivamente dalla mamma. Chi deve pagare l IMU? 15. Sono assegnatario di una abitazione realizzata da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che utilizzo come abitazione mia e della mia famiglia. E vero che la cooperativa (e quindi me stesso) dovrà pagare l IMU come se fosse una seconda casa? 1

16. Le pertinenze dell abitazione principale godono tutte della stessa aliquota ridotta e possono fruire della detrazione spettante per l abitazione? 17. L IMU per le aree edificabili prevede nuove regole rispetto alla disciplina dell ICI? 18. Siamo due genitori che hanno affidato in uso gratuito un abitazione al figlio che la utilizza come propria dimora e che non possiede altri immobili. L abitazione in questione beneficia del regime di agevolazione previsto per l abitazione principale? 19. Come si calcolano le detrazioni previste? 20. Sono un genitore separato/divorziato assegnatario della casa coniugale che vive insieme a due figli sotto i 26 anni. Come devo calcolare le detrazioni? 21. Ho un figlio (che abita insieme ai genitori) che compie 26 anni il 26/07/2012. Come devo calcolare la detrazione? 22. Mia moglie ed io abbiamo la residenza in appartamenti situati in Comuni diversi. Trattandosi per entrambi di abitazione principale, fruiamo dell aliquota IMU ridotta e della detrazione per l abitazione principale. Avendo due figli di 10 e 18 anni, chi usufruirà della maggiorazione della detrazione? 2

1. Chi deve pagare l IMU? Sono tenuti al pagamento dell IMU i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per l abitazione coniugale assegnata a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), è soggetto passivo il coniuge assegnatario. Costituisce presupposto per il pagamento dell IMU, il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli). Diversamente dall ICI, l IMU si applica anche all abitazione dove il contribuente e il suo nucleo famigliare risiedono e dimorano abitualmente (l abitazione principale) e alle relative pertinenze (una per tipo, C/2, C/6, C/7). 2. Come si calcola la base imponibile dell IMU? La base imponibile dell IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, in pratica il valore di mercato. Il Comune di Cusano Milanino ha deliberato i valori indicativi per le aree fabbricabili ai fini IMU per l anno 2012 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2012). Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita catastale iscritta in Catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell art. 3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l IMU: 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 3

60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso dei terreni agricoli o incolti, il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore venale convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal Catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l IMU: 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali; 135, per tutti gli altri terreni. 3. Quali sono le aliquote dell IMU? La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che il Comune può aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra il 4,6 e 10,6 per mille); Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che il Comune può diminuire di un punto (fino all 1 per mille); Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base. Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto. 4. Come si calcola l imposta dovuta? L IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell immobile posseduto, dall aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso. Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell ICI: viene considerato un mese intero di possesso, il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni. Pertanto, l acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell imposta da parte dell acquirente per l intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 4

giorni); un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno il 15 giorni). 5. Che cosa si intende per abitazione principale? Per abitazione principale si intende l unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, come indicato dal comma 2, articolo 13, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, modificato dal D.L. n. 16 del 02/03/2012. La norma specifica inoltre che le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo famigliare, si applicano per un solo immobile, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza nel territorio dello stesso Comune. 6. Gli anziani o i disabili proprietari di un immobile, che risiedono in casa di cura devono pagare l IMU con l aliquota per l abitazione principale oppure con l aliquota di base? Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni. In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell ICI), il nuovo disposto normativo (articoli 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 06/12/2011) prevede che i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. Il Comune di Cusano Milanino ha previsto nel regolamento comunale per l applicazione dell IMU (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2012) l applicazione dell aliquota ridotta e della detrazione, come previsto per l abitazione principale, per l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. 7. Quando si paga l IMU e con quali regole per la suddivisione in rate? Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell IMU. In primo luogo, la legge stabilisce che l acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato. 5

In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate. a) Il pagamento degli immobili diversi dall abitazione principale Si paga in due rate: la prima entro il 18/06/2012 e il saldo entro il 17/12/2012 (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese). Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili). Si ricorda in proposito che per il 2012 l approvazione o modifica del regolamento e della deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione è possibile entro il 30/09/2012. Inoltre, entro il 10/12/2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell accatastamento dei fabbricati rurali. b) Il pagamento dell imposta dovuta per l abitazione principale Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate. Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18/06/2012, la seconda entro il 17/09/2012 (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17/12/2012. Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell imposta annua calcolata applicando l aliquota di base (4,00 per mille) e la detrazione di 200,00 per l abitazione principale, più 50,00 per ciascun figlio convivente di età inferiore a 26 anni. La terza rata è versata, entro il 17/12/2012, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili). Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18/06/2012 e dovrà essere pari al 50% dell imposta calcolato con aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16/12/2012, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute. In ambedue i casi, l importo dell ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dal Comune entro il 30/09/2012 e da quelle disposte dallo Stato entro il 10/12/2012. 8. Come si paga l IMU? Per il pagamento degli acconti dell IMU si dovrà compilare il modello F24. Se l importo da pagare in acconto o a saldo risulta pari a zero, non è necessario compilare il modello F24. 6

L Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012) ha previsto che nell indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato). DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNE CODICE TRIBUTO STATO Abitazione principale e pertinenze 3912 = Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 = Terreni agricoli 3914 3915 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 I codici indicati devono essere riportati all interno del nuovo modello F24, nella Sezione IMU e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati. Nel calcolo dell acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l importo totale dell IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili ed Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra il Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. Il codice identificativo del Comune di Cusano Milanino è D231. 9. Se l importo in acconto o a saldo è uguale o inferiore a 5,16 si deve presentare lo stesso il modello F24? Se l importo in acconto o a saldo è uguale o inferiore a 5,16 non si deve pagare nulla e non è necessario presentare il modello F24. 10. Sono un cittadino italiano residente all estero. Come si applica l IMU all abitazione che possiedo nel Comune di origine? Il comma 10 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede che i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa risulti non locata. Il Comune di Cusano Milanino non ha previsto nel regolamento comunale l applicazione di un aliquota ridotta per questa fattispecie. Pertanto agli immobili posseduti nel Comune di Cusano Milanino da cittadini italiani residenti all estero si applica l aliquota ordinaria (per l acconto 7,6 per mille). 7

11. Nel caso di coniugi separati, a chi spetta il pagamento dell IMU per la casa coniugale? Con le modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2012, solo ai fini IMU, l assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell IMU. Il coniuge assegnatario dell abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell IMU, a prescindere dall effettivo possesso dell immobile, per tutta la durata dell assegnazione. 12. Qual è la disciplina per gli immobili storici? La base imponibile dell IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42. Agli immobili di interesse storico si applica l aliquota ordinaria. 13. Qual è la disciplina per i fabbricati inagibili/inabitabili? Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l inagibilità o l inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare, al posto della documentazione suddetta che deve comunque essere in suo possesso, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione. Nel regolamento comunale per l applicazione dell IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2012, non sono state disciplinate le suddette caratteristiche. Ai fabbricati inagibili/inabitabili si applica l aliquota ordinaria. 14. Sono diventato proprietario, insieme a mio fratello, di una quota dell abitazione dei miei genitori a seguito del decesso di mio padre. L abitazione continua ad essere utilizzata esclusivamente dalla mamma. Chi deve pagare l IMU? 8

Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull intera casa (in quanto coniuge superstite ), come previsto dall articolo 540, comma 2, del Codice Civile. Così come avveniva per l ICI, anche l IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l abitazione principale: aliquota base ridotta al 4 per mille e detrazione di 200,00, rapportati al periodo dell anno durante il quale è stato adibito ad abitazione del contribuente. I figli, invece, non dovranno pagare l IMU su tale abitazione. 15. Sono assegnatario di una abitazione realizzata da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che utilizzo come abitazione mia e della mia famiglia. E vero che la cooperativa (e quindi me stesso) dovrà pagare l IMU come se fosse una seconda casa? La legge non equipara ad abitazione principale le unità abitative delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi utilizzate come proprie dimora. Pertanto, nella disciplina di base dell IMU l aliquota da applicare è quella ordinaria (7,6 per mille). La stessa disciplina, tuttavia, prevede per queste abitazioni (e anche per le abitazioni regolarmente assegnate dagli ATER/IACP, in Lombardia ALER) la stessa detrazione riservata all abitazione principale ( 200,00 per ogni abitazione). Per il calcolo dell acconto dovuto entro il 18/06/2012, la cooperativa dovrà far riferimento alla disciplina di base, applicando l aliquota ordinaria del 7,6 per mille. Le eventuali agevolazioni deliberate dal Comune (che ha tempo per intervenire fino al 30/09/2012) verranno considerate per il pagamento a saldo, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto per l intero 2012. 16. Le pertinenze dell abitazione principale godono tutte della stessa aliquota ridotta e possono fruire della detrazione spettante per l abitazione? L articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell IMU, l aliquota per l abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta al 4 per mille. Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell abitazione principale di riferimento per il calcolo dell imposta (all aliquota ridotta del 4 per mille) e per l applicazione della detrazione. 17. L IMU per le aree edificabili prevede nuove regole rispetto alla disciplina dell ICI? Per le aree edificabili non sono previste novità rispetto alla disciplina dell ICI. 9

La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione (così come era previsto per l ICI), avendo riguardo alla zona territoriale in cui è ubicato l immobile, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche. Sulle aree fabbricabili si applica l aliquota ordinaria del 7,6 per mille (0,76%), con possibilità per i Comuni di arrivare sino al 10,6 per mille. 18. Siamo due genitori che hanno affidato in uso gratuito un abitazione al figlio che la utilizza come propria dimora e che non possiede altri immobili. L abitazione in questione beneficia del regime di agevolazione previsto per l abitazione principale? No. Gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI potevano, se previsto dal regolamento comunale, essere assimilate all abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato. A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell IMU) l aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille e non è prevista alcuna detrazione. 19. Come si calcolano le detrazioni previste? L articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 16/2012, prevede per l abitazione principale una detrazione di imposta di 200,00, rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista un ulteriore detrazione pari a 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni residente e dimorante nell abitazione principale, fino ad un massimo di 400,00 (8 figli di età inferiore a 26 anni). Non occorre che il figlio o i figli siano fiscalmente a carico dei genitori o del genitore. Per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP (in Lombardia ALER), si applica la detrazione di 200,00 per ogni alloggio regolarmente assegnato e destinato ad abitazione principale dell assegnatario. Non si applica l ulteriore detrazione prevista per i figli, in quanto il soggetto passivo è una persona giuridica. In presenza di più proprietari, la detrazione si suddivide tra coloro che ne possono usufruire e non per quote di possesso. Se, per esempio, vi sono due comproprietari e per entrambi l unità immobiliare è l abitazione principale, il primo al 20% e il secondo all 80%, la detrazione spetterà comunque al 50% ciascuno. Anche la detrazione per figlio si suddivide tra i genitori e non dipende dalla quota di possesso dell abitazione principale. 10

Le detrazioni vanno calcolate a mese. 20. Sono un genitore separato/divorziato assegnatario della casa coniugale che vive insieme a due figli sotto i 26 anni. Come devo calcolare le detrazioni? Il coniuge assegnatario della casa coniugale acquisisce il diritto di abitazione e quindi paga per intero l imposta IMU indipendentemente dalle quote di possesso dell immobile. Se i due figli sono sotto i 26 anni e sono residenti insieme al genitore assegnatario (quindi non occorre che siano fiscalmente a carico), a quest ultimo spetterà per intero la detrazione degli ulteriori 50,00 + 50,00 = 100,00 previsti dalla normativa, che si aggiungeranno ai 200,00 di detrazione per l abitazione principale. In totale quindi la detrazione sarà di 300,00. All altro genitore invece, non spetterà la detrazione 100,00 prevista per i due figli. 21. Ho un figlio (che abita insieme ai genitori) che compie 26 anni il 26/07/2012. Come devo calcolare la detrazione? L ulteriore detrazione di 50,00 prevista per il figlio convivente nel nucleo famigliare (quindi non occorre che sia fiscalmente a carico) che compie 26 anni il 26/07/2012 si calcola in questo modo: 50,00 : 12(mesi) x 7(mesi) = 29,16 (il mese di luglio viene conteggiato perché il figlio ha meno di 26 anni, all interno del mese, per più di 15 giorni (se invece fossero meno di 15 giorni, per esempio il 10/07/2012, il mese di luglio non verrebbe conteggiato). Questi ulteriori 29,16 vengono aggiunti alla detrazione di 200,00 prevista dalla normativa per l abitazione principale. Il totale della detrazione è quindi 229,16. 22. Mia moglie ed io abbiamo la residenza in appartamenti situati in Comuni diversi. Trattandosi per entrambi di abitazione principale, fruiamo dell aliquota IMU ridotta e della detrazione per l abitazione principale. Avendo due figli di 10 e 18 anni, chi usufruirà della maggiorazione della detrazione? La normativa sull IMU prevede che l abitazione principale sia quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente ed abbiano la residenza anagrafica. Inoltre, l art. 143 del Codice Civile, sancisce il diritto/dovere alla coabitazione per entrambi i coniugi. Soltanto in alcuni casi specifici, ben documentati previsti dalla legge, come per esempio per comprovati motivi di lavoro, è possibile derogare a questi principi. Nel caso oggetto del quesito, essendo gli immobili situati in Comuni diversi, è possibile, in particolari casi, che entrambi i coniugi, possano usufruire dell aliquota ridotta e della detrazione di 200,00 prevista per l abitazione principale. La detrazione è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione per i figli, pertanto, spetterà al coniuge per l immobile in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 11