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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 13 luglio 2011 (22.08) (OR. en) 10842/11 ADD 1 PV/CONS 34 TRANS 169 TELECOM 84 ENER 135 ADDENDUM al PROGETTO DI PROCESSO VERBALE Oggetto: 3093 a sessione del Consiglio dell'unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 27 maggio 2011 10842/11 ADD 1 1

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA 1 Pagina Elenco dei PUNTI "A" (doc. 10569/11 PTS A 50) Punto 1. Punto 2. Punto 3. Punto 4. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale... 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)... 4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova... 6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/EC e 2009/65/EC e regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010... 7 ORDINE DEL GIORNO (doc. 10511/11 OJ/CONS 33 TRANS 152 TELECOM 75 ENER 117 Punto 3. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP)...7 Punto 4. Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)... 8 a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'agenzia b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) 1 Deliberazioni su atti legislativi dell'unione (articolo 16, paragrafo 8 del trattato sull'unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio). 10842/11 ADD 1 2

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8 del trattato sull'unione europea) PUNTI "A" 1. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale PE-CONS 3/11 MI 24 SAN 7 ECO 3 ENT 10 CODEC 64 + COR 1 (de) + COR 2 (hu) + REV 1 (lt) + REV 2 (fi) + REV 3 (mt) Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, con l'astensione della delegazione lettone, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. (Base giuridica: articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del TFUE) Dichiarazione di Belgio, Grecia e Italia "Belgio, Grecia e Italia dispongono attualmente di sistemi che consentono l'identificazione al punto di fornitura di tutte le singole confezioni dei medicinali soggetti a rimborso. Belgio, Grecia e Italia hanno chiesto d'introdurre misure transitorie per gli Stati membri che già dispongono di sistemi analoghi a quelli della futura caratteristica di sicurezza dell'unione di cui alla nuova lettera o) dell'articolo 54 che la direttiva oggi adottata aggiungerà alla direttiva 2001/83/CE. Belgio, Grecia e Italia rilevano che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino della direttiva oggi adottata prevede tale disposizione e concludono che i loro sistemi sono sufficientemente simili, quanto all'obiettivo, alla futura caratteristica di sicurezza dell'unione da dar loro diritto ad un ulteriore periodo transitorio di 6 anni per introdurre tale caratteristica di sicurezza; e sono pertanto in grado di votare a favore della direttiva." Dichiarazione della Lettonia "La Lettonia sostiene l'obiettivo della direttiva di eliminare, con ogni mezzo praticabile, il rischio di ingresso nella filiera farmaceutica legale dell'unione europea dei medicinali falsificati. È tuttavia preoccupata riguardo alle misure scelte per raggiungere questo obiettivo. La Lettonia è favorevole all'applicazione di nuove caratteristiche di sicurezza a quei medicinali che rientrano nella categoria ad alto rischio di falsificazione, segnatamente, i medicinali soggetti a prescrizione medica. La Lettonia non può accettare l'inclusione di medicinali non soggetti a prescrizione medica nel campo di applicazione in quanto ciò genererebbe, a suo parere, costi sproporzionati sia per gli operatori nella filiera farmaceutica legale sia per i pazienti. Tenendo conto di quanto sopra, la Lettonia si astiene dalla votazione relativa all'adozione del progetto di direttiva." 10842/11 ADD 1 3

2. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) PE-CONS 62/10 ENV 835 MI 525 CODEC 1456 + COR 1 (de) + COR 2 (sv) + COR 3 (fi) + COR 4 + COR 5 (es) + REV 1 (pt) + REV 1 COR 1 (pt) + REV 2 (it) + REV 2 COR 1 (it) + REV 3 (cs) + REV 3 COR 1 (cs) + REV 4 (et) Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, con l'astensione della delegazione bulgara, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. (Base giuridica: articolo 114 del TFUE) Dichiarazione della Commissione relativa all'ambito di applicazione (articolo 2, paragrafo 2) "La Commissione interpreta l'articolo 2, paragrafo 2, come segue: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, non devono necessariamente essere conformi alle disposizioni di quest'ultima durante un periodo transitorio di 8 anni. Tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, figurano tra l'altro: le apparecchiature di cui alla nuova categoria 11 dell'allegato I; le "apparecchiature dipendenti" nuova definizione di cui all'articolo 3, punto 2); i "cavi" di cui all'articolo 4 e la relativa definizione di cui all'articolo 3, punto 5); i veicoli a due ruote non omologati (articolo 2, paragrafo 4, lettera f)). La Commissione desume che, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 2, durante il periodo transitorio di 8 anni gli Stati membri siano tenuti a consentire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, continuino ad essere disponibili sui loro mercati." 10842/11 ADD 1 4

Dichiarazione della Commissione relativa al riesame (articolo 24) "A norma dell'articolo 24, la Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, intende effettuare una valutazione dell'impatto (riesame) in relazione all'articolo 2, analizzando in particolare le modifiche apportate all'ambito di applicazione della nuova direttiva rispetto alla direttiva 2002/95/CE, che non è stata ancora oggetto di valutazione dell'impatto. Il riesame sarà seguito da una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, di una proposta legislativa. La portata del riesame e della proposta legislativa dovrà essere valutata dalla Commissione alla luce del proprio diritto di iniziativa e in conformità dei trattati." Dichiarazione della Commissione relativa ai nanomateriali (considerando 16 e articolo 6) "La Commissione rileva che non si è ancora pervenuti a una definizione comune di nanomateriali e dichiara che, a breve, intende adottare una raccomandazione della Commissione relativa a una definizione comune per tutti gli ambiti legislativi. La Commissione ritiene che le disposizioni in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS) si applichino a differenti forme (incluse quelle di "piccolissime dimensioni") delle sostanze il cui uso è attualmente vietato e a quelle che in futuro saranno oggetto di un riesame prioritario nell'ambito della direttiva RoHS." Dichiarazione della Commissione relativa alle tavole di concordanza "La Commissione ribadisce il proprio impegno a fare sì che gli Stati membri compilino tavole di concordanza per collegare le misure di recepimento da essi adottate alla direttiva UE e le trasmettano alla Commissione nell'interesse dei cittadini e per migliorare il processo legislativo e la trasparenza giuridica, ed è pronta a cooperare all'esame della conformità delle normative nazionali con la legislazione UE. La Commissione si rammarica del fatto che non sia stata adottata la sua proposta di rendere obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza (inserita nella proposta di direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) documento COM del 2008). In uno spirito di compromesso, e al fine di garantire l'immediata adozione della proposta, la Commissione può accettare la sostituzione della disposizione, inserita nel testo, che rendeva obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza con un considerando che incoraggia gli Stati membri a seguire questa prassi. Tuttavia, la posizione adottata dalla Commissione in questo caso non deve essere considerata come un precedente. La Commissione intende continuare a cooperare con il Consiglio e il Parlamento europeo per trovare una soluzione a tale questione istituzionale orizzontale." 10842/11 ADD 1 5

Dichiarazione della delegazione italiana "L'Italia ritiene che la definizione di "che dipendono", che figura all'articolo 3.2 del testo proposto per l'adozione, non possa in alcun modo rappresentare un precedente per altre proposte legislative in materia ed in particolare per la rifusione della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), atteso che le due direttive hanno una diversa base giuridica, un differente campo di applicazione e perseguono differenti finalità." Dichiarazione di Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Spagna e Svezia "Gli Stati membri summenzionati: ritengono che, in generale e ai fini della certezza del diritto, sia inopportuno che la Commissione faccia dichiarazioni interpretative dei testi legislativi, i quali dovrebbero essere comprensibili di per sé; rilevano in proposito che la Commissione ha fatto una dichiarazione relativa all'ambito di applicazione, che è almeno in parte dedotta da un'interpretazione della frase "dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici" figurante nell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/95 e che tale interpretazione della Commissione non è né universalmente condivisa né supportata dagli obiettivi o dalla formulazione di detta direttiva; si rammaricano che la Commissione abbia fatto tale dichiarazione e fanno presente che, in ogni caso, spetta alla sola Corte di giustizia fornire interpretazioni autentiche in merito al significato del diritto dell'unione." 3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova PE-CONS 13/11 COEST 109 NIS 31 WTO 145 CODEC 549 Il Consiglio ha adottato il suddetto regolamento ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. (Base giuridica: articolo 207, paragrafo 2 del TFUE) 10842/11 ADD 1 6

4. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/EC e 2009/65/EC e regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 PE-CONS 60/10 EF 181 ECOFIN 738 CODEC 1293 Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato conformemente all'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. (Base giuridica: articolo 53, paragrafo 1 del TFUE) Dichiarazione della Commissione "Conformemente alla dichiarazione formulata all'atto dell'adozione del pacchetto di misure in materia di vigilanza, per quanto riguarda la procedura per l'adozione degli atti delegati ai sensi degli articoli 67 e 68, la Commissione sottolinea il carattere peculiare del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy ed esplicitamente riconosciuto nella dichiarazione 39 allegata al TFUE. Tuttavia, la Commissione ha seri dubbi sul fatto che le restrizioni del suo ruolo nell'adozione degli atti delegati siano in linea con l'articolo 290 del TFUE." PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO 3. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) - Relazione sullo stato dei lavori 13872/10 TELECOM 91 AUDIO 26 MI 314 CODEC 872 10295/11 TELECOM 69 AUDIO 14 MI 262 CODEC 839 Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato dei lavori e del testo ad essa allegato che figurano nel doc. 10295/11. 10842/11 ADD 1 7

4. Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'agenzia - Adozione 14322/10 TELECOM 98 MI 344 DATAPROTECT 69 CAB 15 INST 358 CODEC 936 PE-CONS 12/1/11 TELECOM 35 MI 171 DATAPROTECT 24 CAB 26 INST 190 CODEC 506 REV 1 + COR 1(sl) 10102/11 TELECOM 67 MI 254 DATAPROTECT 51 CAB 32 INST 246 CODEC 804 Il Consiglio ha adottato la proposta di regolamento che prolunga la durata dell'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) riportata nel doc. PE-CONS 12/1/11 REV 1. (Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 114 del TFUE) b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) - Relazione sullo stato dei lavori 14358/10 TELECOM 99 MI 346 DATAPROTECT 70 JAI 794 CAB 16 INST 361 CODEC 943 10296/11 TELECOM 70 MI 263 DATAPROTECT 54 JAI 330 CAB 33 INST 256 CODEC 840 Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato dei lavori e del testo ad essa allegato che figurano nel doc. 10296/11. 10842/11 ADD 1 8