La pianificazione urbanistica in Toscana: La L.R. Toscana 1/05



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Università di Pisa Facoltà di Ingegneria AA 2014/2015 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA Luisa Santini TECNICA URBANISTICA I La pianificazione urbanistica in Toscana: La L.R. Toscana 1/05

ISTITUZIONE DELLE REGIONI LE REGIONI FURONO ISTITUITE DALL ART. 115 DELLA COSTITUZIONE (1 GENNAIO 1948) CHE INDIVIDUAVA NELLE REGIONI ENTI AUTONOMI CON PROPRI POTERI E FUNZIONI L'art. 117 della Costituzione repubblicana (nella sua versione originaria) prevedeva già fra le potestà legislative delle Regioni anche l'urbanistica I primi Consigli Regionali vengono eletti nel del 1970 le Regioni entrarono nelle storia istituzionale italiana approvando i propri Statuti.

Il passaggio di competenze alle Regioni I primi 11 decreti delegati emanati nel 1972 trasferivano alle Regioni le funzioni amministrative in urbanistica, viabilità ed espropriazione Vengono trasferiti alle Regioni tutti i poteri che la legge 1150/1942 attribuiva al Ministero dei Lavori Pubblici: APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEI PIANI PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CONTROLLO E VIGILANZA SULL ATTIVITÀ EDILIZIA E URBANISTICA DPR 616 1977 DELEGA ALLE REGIONI Capo II Art. 80 Urbanistica Le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché la protezione dell'ambiente.

Legge urbanistica regione TOSCANA (Lr. N. 1/2005) Norme sul governo del territorio I COMUNI, LE PROVINCE E LA REGIONE esercitano le funzioni amministrative del governo del territorio sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. partecipano insieme agli altri soggetti pubblici e privati, nonché ai cittadini, singoli o associati, al governo del territorio esercitano in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo per garantire lo sviluppo sostenibile

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 INTRODUCE PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ dove un determinato livello di governo non può efficacemente raggiungere gli obiettivi proposti, e questi sono raggiungibili in modo più soddisfacente dal livello di governo sovraordinato è a quest ultimo che spetta la responsabilità e la competenza dell azione SCELTA DEL LIVELLO GIUSTO di GOVERNO DEL TERRITORIO in relazione alla scala dell azione (o dell oggetto cui essa si riferisce) o ai suoi effetti attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative

Testo unico sull ambiente DLgs. n.152/2006 PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati. Il principio di sussidiarietà opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.

Gli strumenti della pianificazione territoriale in Toscana a.il PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO TERRITORIALE PIT b.il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PTCP c. IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE PS

Gli atti di governo del territorio IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE I PIANI COMPLESSI DI INTERVENTO I PIANI ATTUATIVI DI CUI Solo se incidono sull assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi: i PIANI E I PROGRAMMI DI SETTORE; gli ACCORDI DI PROGRAMMA gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati

LE RELAZIONI TRA ISTITUZIONI L.R. 5/1995 REGIONE PROPONE ACCORDI DI PIANIFICAZIONE STABILISCE MISURE DI SALVAGUARDIA FISSA I TERMINI PER L ADEGUAMENTO DEL PTC PROVINCIA PROPONE ACCORDI DI PIANIFICAZIONE STABILISCE MISURE DI SALVAGUARDIA FISSA I TERMINI PER L ADEGUAMENTO DEL PS COMUNE PROPONE ACCORDI DI PIANIFICAZIONE

LE RELAZIONI TRA ISTITUZIONI L.R. 1/2005 REGIONE DEFINISCE LE REGOLE GENERALI E LE STRATEGIE PROVINCIA COMUNE DEFINISCE I LIMITI DELLA SOSTENIBILITÀ DEFINISCE LE AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

LE RELAZIONI TRA I PIANI L.R. 5/1995 PIT SOSTITUISCE IL PTC IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO DETTA PRESCRIZIONI AL PTC PTC DETTA PRESCRIZIONI AL PS PS RU E PCI

LE RELAZIONI TRA I PIANI L.R. 1/2005 PIT PIANI DI SETTORE REGIONALI PTC PS PIANI DI SETTORE PROVINCIALI PIANI DI SETTORE COMUNALI

LE RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO Lg. 1/2005 In quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività, la Regione, ne promuove e ne garantisce la tutela L insieme delle risorse essenziali è costituito da ARIA, ACQUA, SUOLO E ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA CITTÀ E SISTEMI DEGLI INSEDIAMENTI PAESAGGIO E DOCUMENTI DELLA CULTURA SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI. Nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli EFFETTI SU TUTTE LE RISORSE ESSENZIALI del territorio.

LE INVARIANTI STRUTTURALI Lg. 1/2005 Costituiscono INVARIANTI STRUTTURALI DEL TERRITORIO le risorse, i beni e le regole relative all uso, individuati dallo statuto del territorio i livelli di qualità e le relative prestazioni minime Si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A TUTELA AL FINE DI GARANTIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

LO STATTUTO DEL TERRITORIO Lg. 1/2005 DEVE ESSERE CONTENUTO IN OGNI STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Contiene le INVARIANTI STRUTTURALI, quali elementi cardine dell identità dei luoghi, garantendo così il rispetto delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato e lo sviluppo sostenibile GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEVONO tenere conto dello statuto del territorio nella definizione di obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche definire i criteri per la verifica di compatibilità di ogni altro atto di governo del territorio(piani attuativi, piani di settore) con vincoli e prescrizioni derivanti dallo statuto del territorio.

COMPITI DELLA REGIONE definisce le STRATEGIE GENERALI attraverso il proprio PIT in raccordo con il piano regionale di sviluppo stabilendo un forte rapporto fra programmazione generale dello sviluppo e pianificazione territoriale; il PIT è nello stesso tempo lo strumento territoriale del PRS e momento di proposta per le politiche di sviluppo. definisce le REGOLE INVARIANTI in riferimento ai livelli prestazionali irrinunciabili stabilisce indirizzi e criteri per la DISCIPLINA DEL PAESAGGIO.

COMPITI DELLE PROVINCE definiscono i LIVELLI PRESTAZIONALI MINIMI DELLE RISORSE sovra-comunali; definiscono i CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (obiettivi, azioni e progetti di sviluppo locale); COORDINANO le politiche di INDIRIZZO TERRITORIALE della Regione con gli strumenti della PIANIFICAZIONE COMUNALE.

COMPITI DEI COMUNI Disciplinano L UTILIZZAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DELLE RISORSE riconoscono le IDENTITÀ DEI LUOGHI e tutelano le risorse essenziali del territorio anche in attuazione della disciplina paesaggistica del PTC; definiscono gli INDIRIZZI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO comunale espressi dalla comunità locale; stabiliscono gli OBIETTIVI DELLE PROPRIE POLITICHE DI SETTORE e ne definiscono l attuazione programmata

ITER E PROCEDURE La nuova legge introduce il IL PROCEDIMENTO UNIFICATO Procedimento costituito da fasi le cui prestazioni siano univocamente definite dotato della flessibilità necessaria per adeguarsi alle diverse tipologie di piano, ed all effettivo rispetto dei principi di sussidiarietà (verticale e orizzontale), differenziazione e adeguatezza.

PROCEDIMENTO COMPLETO ITER E PROCEDURE AVVIO del PROCEDIMENTO TRASMISSIONE AI SOGGETTI INDIVIDUATI ELABORAZIONE PROGETTO CONFERENZA I CONTRIBUTI ESTERNI VERIFICA CONFORME NON CONFORME ADOZIONE MODIFICA SCELTA INTESA PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

COMUNICAZIONE DELL AVVIO I soggetti istituzionali che intendono approvare strumenti di pianificazione o loro varianti comunicano a tutti i soggetti pubblici interessati, l avvio del procedimento L ATTO DI AVVIO deve contenere: a) gli obiettivi, le azioni, gli effetti attesi; b) il quadro conoscitivo di riferimento e le eventuali ricerche da svolgere; c) l indicazione degli altri enti e degli organismi pubblici interessati, sia per fornire contributi che per dare pareri previsti dalla legge; e) l indicazione dei termini entro i quali gli apporti e gli atti di assenso devono pervenire all amministrazione competente l approvazione.

PROCEDIMENTO COMPLETO ITER E PROCEDURE AVVIO del PROCEDIMENTO TRASMISSIONE AI SOGGETTI INDIVIDUATI ELABORAZIONE PROGETTO CONFERENZA I CONTRIBUTI ESTERNI VERIFICA CONFORME NON CONFORME ADOZIONE MODIFICA SCELTA INTESA PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

LA CONFERENZA DEI SERVIZI L amministrazione che fa la proposta deve acquisire mediante indizione di una CONFERENZA TECNICA DEI SERVIZI, o, laddove risulti più agevole (es. nel caso di un numero ridotto di interlocutori) anche attraverso singole richieste: i pareri, nullaosta o assensi gli apporti tecnici e conoscitivi di tutti i soggetti che essa ritenga interessati E interesse dell amministrazione promotrice acquisire nella fase di formazione dello strumento tutti i contributi che riterrà necessari o anche soltanto utili. Gli altri enti sono tenuti per legge a fornire ogni elemento richiesto, ma possono anche dichiarare di essere interessati. E compito del responsabile del procedimento indicare gli elementi da acquisire ed i soggetti che li devono fornire.

PROCEDIMENTO COMPLETO ITER E PROCEDURE AVVIO del PROCEDIMENTO TRASMISSIONE AI SOGGETTI INDIVIDUATI ELABORAZIONE PROGETTO CONFERENZA I CONTRIBUTI ESTERNI VERIFICA CONFORME NON CONFORME ADOZIONE MODIFICA SCELTA INTESA PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

ADOZIONE SE CONFORME A) Il responsabile del procedimento VERIFICA Il rispetto delle norme legislative e regolamentari la compatibilità della proposta con gli strumenti di pianificazione territoriale certifica la regolarità del procedimento stesso B) L amministrazione promotrice provvede all ADOZIONE del PROVVEDIMENTO PROPOSTO

PUBBLICAZIONE E APPROVAZIONE C) L amministrazione promotrice dà immediata notizia del provvedimento adottato agli altri soggetti istituzionali competenti al governo del territorio e trasmette ad essi i relativi atti. Ove essi lo ritengano opportuno ai fini di un contributo alla qualità degli atti o per tutelare le competenze loro affidate in base alla legge, possono, nei termini di 45 giorni per i cittadini e di 60 per i soggetti istituzionali, presentare osservazioni cui sarà obbligatorio controdedurre L amministrazione competente all approvazione, in relazione alla complessità del provvedimento, ha facoltà di raddoppiare i termini per la pubblicazione e per le osservazioni Con il PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE l amministrazione promotrice può apportare a quanto adottato esclusivamente le modifiche attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza.

ADOZIONE SE NON CONFORME Se emergono profili di incoerenza o di incompatibilità: lo strumento NON È CONFORME rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale delle altre amministrazioni, ovvero ad ulteriori atti di governo del territorio, il responsabile del procedimento dà tempestiva comunicazione all organo dell amministrazione competente all approvazione SI DEVE PERVENIRE AD UN ACCORDO DI PIANIFICAZIONE.

PROCEDIMENTO COMPLETO ITER E PROCEDURE AVVIO del PROCEDIMENTO TRASMISSIONE AI SOGGETTI INDIVIDUATI ELABORAZIONE PROGETTO CONFERENZA I CONTRIBUTI ESTERNI VERIFICA CONFORME NON CONFORME ADOZIONE MODIFICA SCELTA INTESA PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

PROCEDIMENTO COMPLETO ITER E PROCEDURE AVVIO del PROCEDIMENTO TRASMISSIONE AI SOGGETTI INDIVIDUATI ELABORAZIONE PROGETTO CONFERENZA I CONTRIBUTI ESTERNI VERIFICA CONFORME NON CONFORME ADOZIONE MODIFICA SCELTA INTESA PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

ADOZIONE SE NON CONFORME NON CONFORME INTESA ADOZIONE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE RATIFICA

ITER E PROCEDURE Tribunale Amministrativo Regionale Poiché nessun soggetto ha la potestà di intervenire autoritativamente, se con le osservazione non si riesce a trovare un accordo, si deve ricorrere ad un soggetto terzo (che oggi è rappresentato dal TAR) che sia rappresentativo di tutti i livelli istituzionali. Ricorso Il soggetto che riterrà violate dall amministrazione procedente le proprie competenze, le prescrizioni del proprio strumento di pianificazione o la stessa legge può fare ricorso alla COMMISSIONE PARITETICA REGIONE, PROVINCE, COMUNI Il ricorso produrrà L AUTOMATICA SOSPENSIONE DELL ATTO fino alle determinazioni della commissione Sono inoltre previste MISURE DI SALVAGUARDIA e poteri sostitutivi a tutela delle competenze di ciascun soggetto istituzionale