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I proprietari del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, devono scegliere il tempo e il modo per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Tutte le spese per la realizzazione delle opere saranno a carico del fondo dominante, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Si precisa che nell art. 1031 del C.C. le servitù prediali possono essere costituite volontariamente (art. 1058 e seguenti) e pertanto devono essere formalizzate per atto scritto, registrato e trascritto, pena la nullità (art. 1058 del C.C.). Inoltre le stesse devono essere costituite ed esercitate in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente. In generale l indennità di servitù deve compensare il proprietario del fondo servente per la penalizzazione gravante sul proprio fondo, a vantaggio del fondo dominante. Nello specifico le parti in causa risultano essere identificabili come segue: - fondo servente, proprietario il Comune di Aosta, della particella nr. 68 del Fg. 43 censita al catasto terreni ed inserita nella zona territoriale BA70 con vincolo per servizi di tipo amministrativo di cui all art. 5 del vigente PRGC; - fondo dominante, proprietari per ½ ciascuno, i sig.ri Serafino SFERRAZZA e Pasquale VINCI, della particella censita al catasto terreni n. 917 del Fg. 43, ed inserita nella zona Ba70 del vigente PRGC, interessata da prossima edificazione; - fondo dominante, proprietari per ½ ciascuno, i sig.ri Serafino SFERRAZZA e Pasquale VINCI, della particella censita al catasto terreni n. 67 del Fg. 43, ed inserita nella zona Ba70 del vigente PRGC, interessata da prossima edificazione; - fondo dominante, proprietari geom. Giampietro TURCOTTI e Rosanna TURCOTTI, della particella censita al catasto terreni al Fg. 43 n. 64, ed inserita nella zona Ba70 del vigente PRGC, interessata da prossima edificazione; L area soggetta all estensione della servitù per quanto attiene alla realizzazione del citato considerato, gravante sul fondo servente di proprietà del Comune di Aosta, è una striscia di terreno di forma rettangolare di m 2 18,00. Tale area è stata determinata nel seguente modo: - 1,20 metri di larghezza, per lo spazio di ingombro necessario per la posa di tubazioni per l adduzione dell energia elettrica, dell acqua potabile e del gas metano, dedotto in seguito alle nuove indicazioni contenute nella lettera del 12 marzo 2010 civ. prot. n. 9199 inviata dall Ufficio Acquedotto; - 15 metri di lunghezza, poiché «(...) il contatore comunale, coincidente con il punto di consegna della fornitura idrica, dovrà essere collocato in un pozzetto da realizzarsi a cura e spese del richiedente, in prossimità Via Edelweiss, al di fuori del previsto cancello antintrusione (comunale)» così come espresso nella lettera dell Area 11 sopra citata e graficamente rappresentato, a cura dei richiedenti, nella planimetria di cui alla nota del 19 febbraio 2010 civ. prot. n. 6055. Per il calcolo dell indennità, che il proprietario del fondo dominante deve corrispondere al proprietario del fondo servente, sono stati applicati i criteri estimativi di prassi, in riferimento ai quali, trattandosi di servitù permanente, l indennità deve essere determinata mediante la somma dei seguenti valori: 2

1) V = percentuale o frazione del valore venale del suolo oggetto di servitù (al lordo delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo); 2) D1 = entità dei danni subiti dal proprietario del fondo servente, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare; 3) D2 = entità dei danni per soprassuolo; 4) D3 = entità dei danni frutti per pendenti distrutti; 5) D4 = entità delle spese che devono essere sostenute dal fondo servente in conseguenza alla realizzazione dello scopo del proprietario del fondo dominante; 6) AS = aggravio di servitù (opere sul fondo servente, cavi elettrici, tubature idrauliche, ecc ). La stima precedente, di cui alla citata deliberazione Consigliare n. 58 del 23 settembre 2008, relativa alla servitù di passaggio, era stata valutata in 14.300,00 Euro, ma non erano stati conteggiati gli aggravi di servitù, poiché la necessità di realizzazione di un cavidotto non era stata esplicitata in precedenza dai richiedenti. Con la presente stima si aggiorneranno i valori utilizzati nella precedente servitù, poiché non essendo ancora stata stipulata ed essendo trascorsi due anni, tali parametri hanno subito un netto incremento e contestualmente sarà anche valutato l aggravio di servitù. In entrambi i casi, il valore venale dell area oggetto della presente servitù, considerando le valutazioni delle aree edificabili individuate all interno della zona 10 - BIBIAN, di cui alla suddivisione territoriale per l individuazione del valore di terreni edificabili ai fini ICI, redatta nel 2008 dall ufficio tributi del Comune di Aosta e approvata con Deliberazione consigliare n. 82 del 25 novembre 2008, corrisponde ad un valore unitario di 280,00 Euro/m 2. Nel calcolare il valore dell area era stata applicata una quota di abbattimento pari a 2/3 dato che il peso della servitù, a carico del fondo servente, non era tale da privare interamente il proprietario della godibilità del bene (tenendo conto che di norma, tale abbattimento, non è mai superiore al 50%). Si rietiene di confermare ora l entità dell abbattimento individuando quindi un valore dell area paria a 186,66 Euro/m 2 arrotondato a 187,00 Euro/m 2. Essendoci ora stata richiesta la nuova servitù per il passaggio delle condotte si è deciso di procede nel seguente modo: - 187,00 Euro/ m 2 = Valore di rivalutazione per l aggiornamento della servitù di passaggio, comprensiva della quota di abbattimento come sopra specificato; - 280,00 Euro/ m 2 = Valore da utilizzare nel suo intero per il calcolo della nuova servitù per la creazione del citato cavidotto, poiché su tale striscia di terreno ci sarà un aggravio di servitù; - 120,90 m 2 = superficie oggetto della precedente servitù di passaggio; 3

- 18,00 m 2 = superficie individuata per il passaggio del cavidotto; - 102,90 (120,90-18,00) m 2 = superficie utilizzata per il calcolo della servitù di passaggio, a cui è stata detratta la striscia di terreno interessata dal passaggio del cavidotto. Calcolo della rivalutazione della servitù di passaggio: V = 187,00 Euro/m 2 x 102,90 m 2 = 19.242,30 Euro Calcolo dell aggravio di servitù: AS = 280,00 Euro/m 2 x 18,00 m 2 = 5.040,00 Euro Pertanto l indennità è determinata dalla seguente somma: I = 19.242,30 + D1 + D2 + D3 + D4 + 5.040,00 = 24.282,30 Euro 1) V: 19.242,30 Euro 2) D1: inesistenti perché l area soggetta a servitù non subisce alcuna divisione, né perdita di utilizzo per il fondo servente; 3) D2 e D3: inesistenti perché l apertura delle vedute non comporta una perdita né di frutti pendenti, né danni sul soprassuolo del fondo servente. 4) D4: non vi sono spese a carico del fondo servente in quanto gli oneri per la realizzazione del percorso veicolare sono a carico del proprietario del fondo servente. 5) AS: 5.040,00 Euro Tenendo presente che: a. la realizzazione e la manutenzione della porzione di terreno, occupata dalle future condotte, sarà completamente a carico dei proprietari del mappali n. 67, 917 e 64; 4

b. dovranno essere fornite le certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente per quanto riguarda gli interventi, così come le garanzie del caso sugli altri lavori di natura edile. c. il cancello richiesto dal fondo dominante dovrà essere collocato al confine della proprietà degli stessi. Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, l indennità complessiva che dovrà essere corrisposta al Comune di Aosta, proprietario del fondo servente, per la servitù gravante su un area di 120,90 m 2, destinata ad ospitare una servitù di passaggio e un cavidotto per l adduzione dell energia elettrica, dell acqua potabile e del gas metano a servizio del fondo dominante, risulta essere pari a Euro 24.300,00. Aosta, 30 marzo 2010 L ISTRUTTORE TECNICO dott.ssa. Monica ROMEO IL DIRIGENTE INCARICATO DELL AREA N 8 arch. Elisabetta COMIN 5