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SERVIZIO TRIBUTI TEL 081 2581241 FAX 0817331694 e-mail tributicercola@libero.it A V V I S O IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) SALDO IMU 2012 ENTRO IL 17 DICEMBRE 2012 (SALDO A CONGUAGLIO SU ACCONTO) VISTO l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; VISTO il Decreto 30 ottobre 2012 con il quale il Ministero dell Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) e delle relative istruzioni, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5.11.2012; VISTA la delibera del Commissario Prefettizio n. 1 del 30.10.2012, pubblicata all Albo Pretorio in 5.11.2012 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU del Comune di Cercola per l anno 2012 : ALIQUOTE IMU 2012 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente Unità immobiliari di pertinenza dell abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 E C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557/93 convertito nella legge n. 133/1994 0,6 per cento 0,6 per cento 0,2 per cento Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili e terreni 1,06 per cento Detrazione di base per abitazione principale 200,00 Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50,00 Tale maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l importo massimo di 400,00 Si precisa che sull aliquota di base deliberata nella misura dell 1,06 per cento relativa <a tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili e terreni>> l aliquota statale dello 0,38 per cento rimane fissa. Ciò ne consegue che l aliquota comunale è pari a: aliquota complessiva (1,06 per cento) - 0,38 per cento di riserva allo Stato =0,68 per cento. IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL IMU Fabbricati, iscritti o iscrivibili al catasto urbano (ivi comprese l abitazione principale e le sue pertinenze) e le aree fabbricabili, siti sul territorio comunale. CHI DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO:

Il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, il locatario finanziario, per l anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto. Nel caso di coniugi divorziati o separati, la nuova norma precisa che a pagare l IMU non sarà l intestatario dell abitazione, ma chi vi risiede stabilmente, sia esso proprietario o meno della casa. ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazione per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. DETRAZIONI a) per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 opure l importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di euro 400 oppure l importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. QUANDO PAGARE: Il saldo per l anno 2012 va versato mediante il modello F24 entro il 17 dicembre 2012. Il calcolo dovrà essere effettuato a conguaglio sulla base delle aliquote definitivamente stabilite dal Comune. L IMPONIBILE DEI FABBRICATI iscritti in catasto è costituito da quello ottenuto moltiplicando le rendite catastali rivalutate del 5% per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati del gruppo A (eccetto A/10), i C/2, 1 C/6 e i C/7 (esempio: rendita di immobile A/7= 960,00>imponibile IMU= 161.280,00) 140 per i fabbricati del gruppo B, i C/3, C/4 e C/5 (es.: rendita di immobile C/3= 174,00 > immobile C/3= 174,00>imponibile IMU= 25.578,00 80 per i fabbricati D/5 e A/10 (esempio:rendita di immobile A/10= 786,00> imponibile IMU = 66.024,00) 60 per i fabbricati del gruppo D, escluso D/5, (es.: rendita di immobile 1.590,00 > imponibile IMU = 100.170,00) 55 per i fabbricati del gruppo C/1 (esempio:rendita di immobile = 1.121,00 > imponibile IMU = 64.737,75)

Per i terreni agricoli iscritti in catasto l imponibile è costituito dal reddito domenicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente pari a 130 (esempio: reddito domenicale = 15,75 x 25% x130> imponibile IMU =2.559,38). Per le aree fabbricabili l imponibile IMU è dato dal valore venale comune in commercio al 1 gennaio dell ano di imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d uso etc. CALCOLO E PAGAMENTO IMU Il calcolo IMU A SALDO dovrà essere effettuato scorporando la quota Stato e la quota Comune dei singoli immobili, sulle quali va detratto l importo versato in acconto, utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune sotto riportati, effettuando il pagamento a conguaglio entro il 17 dicembre 2012 con il modello F24, reperibile tramite il servizio di home banking fornito dalla propria banca, oppure tramite il servizio F24 Web sul sito dell Agenzia delle Entrate, o ancora tramite un intermediario abilitato, come ad esempio il Caf. Per il calcolo a breve sul sito del Comune http://www.comune.cercola.gov.it/ è messo a disposizione un software che effettua in automatico il calcolo totale a conguaglio e degli importi da riportare nel modello F24. LINK CALCOLO IMU (http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_1112/calcimu.php?comune=c495) CODICI COMUNE PER IL VERSAMENTO DELL'IMU CODICE ENTE/ COMUNE CERCOLA CODICE COMUNE C495 CODICI IMU PER IL VRSAMENTO DELL IMPOSTA CON F24 Al COMUNE Tipologia immobile aliquota Codice Abitazione principale e relative pertinenze Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,6% 3912 0,2% 3913 Al COMUNE ALLO STATO Tipologia immobile aliquota codice Aliquota Codice Aree fabbricali 0,68% 3916 0,38% 3917 Altri fabbricati 0,68% 3918 0,38% 3919 Terreni agricoli 0,68% 3914 0,38% 3915

IMPORTO MINIMO Il versamento non è dovuto se l imposta complessivamente dovuta nell anno solare risulti inferiore a 4,00. E invece dovuta qualora l imposta annua risulti complessivamente, superiore a 4,00 ma le singole rate comportino importi inferiori a tale somma. ARROTONDAMENTO Per importi inferiori o uguali a 0,49 l arrotondamento è per difetto, altrimenti per eccesso. L arrotondamento all unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA Il contribuente prima dell inizio dei controlli può sanare, dandone comunicazione all ufficio, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante ravvedimento operoso che consente di ridurre le sanzioni, applicando all imposta da versare, come segue: - 0,2% dell imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14 giorno dalla scadenza; - 3,00% dell imposta se la regolarizzazione avviene dal 15 al 30 giorno dalla scadenza - 3,75% dell imposta se la regolarizzazione avviene dal 31 giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell anno di riferimento. Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (2,5% annuo) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E necessario versare (sempre con il modello F24) contestualmente imposta, sanzione ed interessi, consegnando copia all ufficio. MODALITA DI VERSAMENTO DELL IMU DA PARTE DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL ESTERO Per i cittadini residenti all esteri, nel caso in cui non abbiano la possibilità di utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU all estero, così come precisato dal MEF con proprio comunicato n. 68 del 31.5.2012, possono provvedere nei modi seguenti: - per la quota spettante al Comune i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore <<Comune di Cercola Servizio di Tesoreria utilizzando il codice IBAN : IT06I0760103400000017158809; - PER LA QUOTA RISERVATA ALLO Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000 La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati: - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; - la sigla IMU, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell Agenzia delle entrate n. 35/e del 12 aprile 2012; - l annualità di riferimento con l indicazione saldo. ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale; nel caso di decesso del proprietario il pagamento dell IMU deve essere eseguito a nome del deceduto, a cura dell erede. Per il periodo successivo, il pagamento deve essere eseguito dall usufruttuario o dagli eredi, a loro nome. La dichiarazione di successione a nome del deceduto e dei singoli eredi è fornita all Ufficio direttamente dall Agenzia delle Entrate; i fabbricati non locati posseduti dai cittadini italiani residenti all estero, pagano l aliquota IMU riferita ad altri fabbricati; viene applicata l aliquota corrispondente ad altri fabbricati l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili, che pur in possesso di residenza nel territorio comunale, di fatto risultano ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari.

per il coniuge separato o divorziato, il coniuge assegnatario dell ex casa coniugale considerato quale titolare del diritto di abitazione, è soggetto passivo dell imposta anche se non risulta essere proprietario dell immobile, il quale avrà diritto alla detrazione di 200 euro e all eventuale maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio convivente, di età non superiore ai 26 anni; le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all imposta IMU come una qualsiasi altra civile abitazione applicando aliquota ridotta e detrazioni; la base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e precisamente: - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP). Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l aliquota di base e la sola detrazione di 200. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune. LA DICHIARAZIONE IMU Si porta a conoscenza dei Signori contribuenti che con Decreto del 30 ottobre 5.11.2012 il Ministero dell Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione dell imposta Municipale Propria (IMU) e delle relative istruzioni. Per quanto riguarda gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo da parte dei proprietari di immobili che hanno subito modifiche rilevanti rispetto alla situazione ICI ovvero che hanno effetti sul calcolo dell imposta (vedasi le istruzioni per il modello IMU), è sorto dal 1 gennaio 2012 e la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012, termine che a quanto pare, non impedirà una nuova proroga per l invio della comunicazione, addirittura al 2013 già approvata in Commissione bilancio. I modelli della dichiarazione e le relative istruzioni sono disponibili e stampabili dal sito internet del Ministero dell economia e delle finanze www.finanze.gov.it e sul sito del Comune http://www.comune.cercola.gov.it (MANIFESTO SALDO IMU) LINK: DICHIARAZIONEISTRUZIONI:http://www.riscotel.it/dichimu/dichimu_0101/dichiarazione.html?co mune=c495) Per eventuali ed ulteriori chiarimenti: SERVIZIO TRIBUTI Piazza libertà 11 CERCOLA tel 081 2581241 Apertura al pubblico: lun. h 9,00-12,30 giovedì h 9,00-12,30 16,00-18,00 Cercola,13-11-2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL IMPOSTA Rag. Concetta Di Porzio IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Dr. Rosario Grillo