Giochi, scommesse, lotto Gioco del lotto non autorizzato Lotterie, tombole, pesche di beneficienza Lotto clandestino Lotto clandestino Lotterie, tombole, riffe, pesche o Giovanni Calesini * Prontuario dei controlli di polizia Edizioni Laurus Robuffo, Roma * 2010
banchi di beneficenza Lotterie aperte all'estero Reclamizzare lotterie non autorizzate0 Annunziare lotto clandestino o lotterie non autorizzate Operazioni di prestiti a premio non autorizzate Giocare a lotterie non autorizzate Concorsi a premio non autorizzati Concorsi a premio non comunicati Concorsi a premio irregolari Riffa al pubblico
Contraffazione di scontrini delle scommesse Operazioni di gioco del lotto senza concessione Raccolta fuori dei luoghi consentiti del gioco del lotto Esercizio abusivo di giochi, scommesse o concorsi pronostici Scommesse o concorsi pronostici su attività sportive Abusiva organizzazione di scommesse su competizioni Obbligo di denuncia Divieto di accesso Divieto di accesso
Vendita non autorizzata di biglietti Giochi a distanza Giochi a distanza Pubblicità Partecipare a concorsi, giochi e scommesse abusivi Raccolta di scommesse, senza concessione Raccolta di giocate, senza autorizzazione Sala giochi non autorizzata Produzione e importazione di apparecchi per giochi leciti Distribuzione e gestione di
apparecchi per giochi leciti Installazione di apparecchi per giochi leciti Installazione di apparecchi per giochi leciti Giochi pubblici e minori di anni 18 Produzione ed importazione di apparecchi privi dei requisiti di legge Produzione ed importazione di apparecchi privi delle autorizzazioni di legge Distribuzione o installazione di apparecchi privi dei requisiti di legge Su apparecchi per giochi leciti, corrispondere premi diversi da quelli
ammessi, Distribuzione o installazione di apparecchi privi dei titoli autorizzatori Mancata esposizione del titolo autorizzatorio Tabelle dei giochi vietati Tariffa nelle sale da biliardo Esercizio di giochi d azzardo Giochi d azzardo. Circostanze aggravanti. Partecipazione a giuochi d'azzardo Esercizio abusivo di un giuoco non d azzardo
Spettacoli o manifestazioni vietate con animali Divieto di combattimenti tra animali.
Gioco del lotto non autorizzato Ricevere o far ricevere gioco sul lotto, senza essereautorizzato dall amministrazione(art. 110 R.D.L.19 ottobre 1938, n. 1933) Sanzione amministrativa da 15,00 a 77,00 P.M.R.: entro 60 gg. 25,67 Direzione regionale delle entrate Annotazioni Competenza esclusiva della G. di F.
Lotterie, tombole, pesche di beneficienza Inosservanza delle condizioni imposte nel decreto di autorizzazione ad esercitare lotterie, tombole o pesche di beneficienza (art. 112 R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da 77,00 a 309,00 P.M.R.: entro 60 gg. 103,00 Direzione regionale delle entrate Annotazioni Competenza esclusiva della G. di F.
Lotto clandestino Esercitare il lotto clandestino in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma (art. 113 R.D.L. 1933/38) Reclusione da uno a otto mesi e multa da 77,00 a 387,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Lotto clandestino Effettuare giocate al lotto clandestino (art. 113 R.D.L. 1933/38) Multa da 7,00 a 15,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza Svolgimento, al di fuori dei casi consentiti, di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si fac cia riferimento ad altra designazione che dipende dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico (art.113 bis, comma 1 R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da 1.032,00 a 10.329,00 P.M.R.: entro 60 gg. 2.064,00 Direzione regionale delle entrate Comune (se manifestazioni di sorte locali) Annotazioni Competenza esclusiva del la G. di F., tranne che per le manifestazionia carattere locale. La sanzione è ridotta alla metà se l operazione è
circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore (172) I comuni controllano le manifestazioni di sorte locali e sono l autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al R.d.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, (art. 14/ 5^ del DPR 26/10/2001, n. 430)
Lotterie aperte all'estero Vendita e distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsidi capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte, di sottoscrizio nee per le lotterie ed i prestiti anzidetti(art. 113 bis comma 2 R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da 1.032,00 a 10.329,00 P.M.R.: entro 60 gg. 2.064,00 Direzione regionale delle entrate Annotazioni Competenza esclusiva della G. di F.
Reclamizzare lotterie non autorizzate In qualsiasi modo reclamizzare al pubblico le operazioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 (art. 113 bis comma 3 R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da 309,00 a 3.098,00 P.M.R.: entro 60 gg. 618,00 Direzione regionale delle entrate Comune (se manifestazioni di sorte locali) Annotazioni Tranne che per le manifestazionia carattere locale, sussiste la competenza esclusiva del la G. di F. La sanzione è raddoppiata se la pubblicità è effettuata tramite stampa, radio o televisione (172) I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l autorità com petente a ricevere il rapporto
e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al R.d.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, (art. 14, comma 5 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430)
Annunziare lotto clandestino o lotterie non autorizzate Annunziare al pubblico le operazioni di lotto clandestino o di lotteria o di sorte previste dall art.113, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli o i biglietti (art. 115 R.D.L.1933/38) Sanzione amministrativa da 46,00 a 464,00 P.M.R.: entro 60 gg. 92,00 Direzione regionale delle entrate Comune (se manifestazioni di sorte locali) Annotazioni Tranne che per le manifestazioni a carattere locale, sussiste la competenza esclusiva della G. di F. (172) I comuni effettuano il controllo sul regolare
svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l autorità com petente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al R.d.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, (art. 14, comma 5 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430)
Operazioni di prestiti a premio non autorizzate Esercitare operazioni chenelle forme o nei modiabbiano per oggetto la cessione di obbligazio ni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica (art. 116 R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 P.M.R.: entro 60 gg. 516,00 Direzione regionale delle entrate Annotazioni Competenza esclusiva della G. di F.
Giocare a lotterie non autorizzate Giocatore, compratore osottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui a presente articolo (art. 113 bis comma 4 R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da 154,00 a 929,00 P.M.R.: entro 60 gg. 308,00 Direzione r e g i o n a l e delle entra te Comune (se manifestazioni di sorte locali) Annotazioni Tranne che per le manifestazioni a ca rattere locale, competenzaesclusiva della G. di F. (172) I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l autorità com petente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al R.d.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, (art. 14, comma 5 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430)
Concorsi a premio non autorizzati Effettuare concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (art. 124 comma 1 R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da una a tre volte l ammontare del l imposta sul valore aggiunto dovuta P.M.R.: Un sesto del massimo entro 30 gg. (art. 124/4 R.D.L. 1933/38) Direzione regionale delle entrate Annotazioni Competenza esclusiva della G. di F. comunque non inferiore a 2.582 La sanzione è raddoppiata se i concorsi e le operazioni a premio sono continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento
Concorsi a premio non comunicati Effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione (art. 124 comma 2R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da 2.065,00 a 10.329,00 P.M.R.: Un sesto del massimo entro 30 gg. (art. 124/4 R.D.L. 1933/38) Direzione regionale delle entrate Annotazioni Competenza esclusiva della G. di F. La sanzione è ridotta del 50 per cento se la comuni cazione è stata inviata dopo l inizio del concorso, ma prima che siano state contestate eventuali violazioni
Concorsi a premio irregolari Effettuazione del concorso a premi con modalità difformida quelle indicate nella comunicazione (art. 124 comma 3 R.D.L. 1933/38) Sanzione amministrativa da 1.032,00 a 5.164,00 P.M.R.: Un sesto del massimo entro 30 gg. (art. 124/4 R.D.L. 1933/38) Direzione regionale delle entrate Annotazioni Competenza esclusiva della G. di F..
Riffa al pubblico Offrire la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico (art. 18 legge 2 agosto 1982, n. 528) Ammenda da 51,00 a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Competenza: Giudice di pace Procura
Contraffazione di scontrini delle scommesse Contraffaregliscontrinidelle scommesse o manomettere le re gistrazioni o, non avendo partecipato alle contraffazioni o alla manomissione, fare uso di tali scontri ni (art. 19 L. 528/82) Reclusione da tre a sei anni e multa da 516,00 a 5.164,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: facoltativo Fermo: non consentito Procura
Operazioni di gioco del lotto senza concessione Effettuare la raccolta delle scom messe del gioco del lotto senza averne ottenutalaconcessione oppure quando questa sia scaduta o sia stata revocata (art. 20 L.528/82) Multa sino a 25.822,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Competenza: Giudice di pace Procura Annnotazioni (170)
Raccolta fuori dei luoghi consentiti del gioco del lotto Effettuare la raccolta delle scom messe del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta (art. 20 L. 528/82) Multa sino a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Competenza: Giudice di pace Procura Annotazioni (170)
Esercizio abusivo di giochi, scommesse o concorsi pronostici Esercitare abusivamentel organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che lalegge riserva allo Stato o ad altro ente concessio nario (art. 4 comma 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401) Reclusione da sei mesia tre anni Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Scommesse o concorsi pronostici su attività sportive Organizzare scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dal l UNIRE (art. 4 comma 1 legge 13 dicem bre 1989, n. 401) Reclusione da sei mesia tre anni Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Abusiva organizzazione di scommesse su competizioni Esercitare abusivamente l organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali o giochi di abilità (art. 4 comma 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401) Arrestodatre mesi a un anno e ammenda non inferiore a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Obbligo di denuncia Gestore di ippodromo o di agenzia che non denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse (art. 6 comma 8 del D.P.R. 4 Aprile 1998, n. 169) Sanzione amministrativa da 1.03,00 a 2.587,00 P.M.R. entro 60 gg 206,00 Prefetto
Divieto di accesso Inottemperanza al divieto di accesso agli ippodromi e alle agenzie, inflitto dall' di P.S. a chi abbia accettato scommesse fuori dai luoghi autorizzati(art. 6 comma 7 del D.P.R. 4 aprile 1998, n. 169) Sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 P.M.R. entro 60 gg. 1.032,00 Prefetto Annotazioni Le scommesse sono consentite presso: a) sportelli negli ippodromi b) picchetti degli allibratori c)agenzie ippiche d) ricevitorie
Divieto di accesso Inottemperanza al divieto di accesso agli ippodromi e alle agenzie, inflitto dall' di P.S. a chi abbia effettuato scommesse fuori dai luoghi autorizzati(art. 6 comma 7 del D.P.R. 4 aprile 1998, n. 169) Sanzione amministrativa da 103,00 a 1.032,00 P.M.R. entro 60 gg. 206,00 Prefetto Annotazioni Le scommesse sono consentite presso: a) sportelli negli ippodromi b) picchetti degli allibratori c)agenzie ippiche d) ricevitorie
Vendita non autorizzata di biglietti Vendere, sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'amministrazione autonoma monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovveropartecipare a tali operazionimediante raccolta di prenotazioni di giocate, e l accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di dif fusione (art. 4 comma 1 L.13 dicembre 1989, n. 401) Si applicanole sanzioni previste in caso di giochi o concorsi che la legge riserva allo Stato Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Giochi a distanza Organizzare, esercitare e raccogliere a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.(art. 4 comma 1 Legge 401/1989) Reclusione da sei mesi a tre anni Procedibilità: d'ufficio; Arresto in flagranza: non consentito; Fermo: non consentito Procura
Giochi a distanza Ancorché titolare della prescritta concessione, organizzare, esercitare e raccogliere a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge (art. 4 comma 1 Legge 401/1989) Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 500 a 5.000 Procedibilità: d'ufficio; Arresto in flagranza: non consentito; Fermo: non consentito Procura
Pubblicità Dare pubblicità a concorsi, giochi e scommesse di cui al punto precedente (art. 4 comma 2 L. 401/89) Arresto fino a tre mesi o ammenda da 51,00 a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Partecipare a concorsi, giochi e scommesse abusivi Partecipare a concorsi,giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui all art. 4 comma 1, L. 401/89, fuori dei casi di concorso (art. 4 comma 3 L. 401/89) Arresto fino a tre mesi o ammenda da 51,00 a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Raccolta di scommesse, senza concessione Senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell art. 88 TULPS, svolgere in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare oraccogliere o comunque favorire l accettazione o in qualsia si modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommessedi qualsiasi genere da chiunque accettati, in Italia o all e stero (art. 4 bis L. 401/1989) Arresto fino a tre mesi o ammenda da 51,00 a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Raccolta di giocate, senza autorizzazione Effettuare la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di con corsi pronostici o di scommesse per viatelefonica o telematica essendo sprovvisto diapposita autorizzazione all uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenota zione (art. 4 ter L. 401/1989) Arresto fino a tre mesi o ammenda da 51,00 a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Sala giochi non autorizzata Sale da biliardo o di altri giochi leciti, senza la licenza del comune (art. 86 T.U.L.P.S. e art. 194 Reg. T.U.L.P.S.) Sanzione amministrativa da 516,00 a 3.098,00 (art. 17 bis/1 T.U.L.P.S.) P.M.R.: entro 60 gg. 1.032,00 Prefetto Annotazioni Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 (22) Art. 17ter T.U.L.P.S. 1. Quando è accertata una violazione pre vista dall art. 17bis, commi 1 e 2, e dall art. 221bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l obbligo del rap porto previsto dall art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto,
senza ritardo, all autorità competen te al rilascio dell autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
Produzione e importazione di apparecchi per giochi leciti Esercitare senza la licenza prevista dall art. 86 TULPS l attività di produzione o di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7 (art.86 TULPS) Sanzione amministrativa da 516,00 a 3.098,00 (art. 17 bis/1 T.U.L.P.S.) P.M.R.: entro 60 gg. 1.032,00 Prefetto Annotazioni Riferire anche all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2Legge 689/81 (22) Art. 17ter T.U.L.P. S. 1. Quando è accertata una violazione pre vista dall art. 17bis, commi 1 e 2, e dall art. 221bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l obbligo del rap
porto previsto dall art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all autorità competen te al rilascio dell autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. (128)
Distribuzione e gestione di apparecchi per giochi leciti Esercitare senza la licenza previ sta dall art. 86 TULPS l attività di distribuzione e digestione, anche indiretta di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7 (art. 86 TULPS) Sanzione amministrativa da 516,00 a 3.098,00 (art. 17 bis/1 T.U.L.P.S.) P.M.R.: entro 60 gg. 1.032,00 Prefetto Annotazioni Riferire anche all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 legge 689/81 (22) Art. 17ter T.U.L.P.S. 1. Quando è accertata una violazione pre vista dall art. 17bis, commi 1 e 2, e dall art. 221bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l obbligo del rap
porto previsto dall art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all autorità competen te al rilascio dell autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. (128)
Installazione di apparecchi per giochi leciti Esercitare senza la licenza previ sta dall art. 86 TULPS l installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell art. 86 o di cui all articolo 88 (art. 86 TULPS) Sanzione amministrativa da 516,00 a 3.098,00 (art. 17 bis/1 T.U.L.P.S.) P.M.R.: entro 60 gg. 1.032,00 Prefetto Annotazioni Riferire anche all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 (22) Art. 17ter T.U.L.P.S. 1. Quando è accertata una violazione pre vista dall art. 17bis, commi 1 e 2, e dall art. 221bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l obbligo del rap porto previsto dall art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all autorità competen te al rilascio dell autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. (128)
Installazione di apparecchi per giochi leciti Esercitare senza la licenza previ sta dall art. 86 TULPS l installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (art. 86 TULPS) Sanzione amministrativa da 516,00 a 3.098,00 (art. 17 bis/1 T.U.L.P.S.) P.M.R.: entro 60 gg. 1.032,00 Prefetto Annotazioni Riferire anche all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2Legge 689/81 (22) Art. 17ter T.U.L.P.S. 1. Quando è accertata una violazione pre vista dall art. 17bis, commi 1 e 2, e dall art. 221bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l obbligo del rap porto previsto dall art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto,
senza ritardo, all autorità competen te al rilascio dell autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. (128)
Giochi pubblici e minori di anni 18 Titolare dell'esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, che consente la partecipazione ai giochi pubblici (con vincita in denaro) a minori di anni 18 (art. 24 comma 21 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98) Sanzione amministrativa da 5.000,00 a 20.000,00 P.M.R.: entro 60 gg. 6.666,66 Ufficio territoriale A.A.M.S. Annotazioni Sospensione dell'autorizzazione anche in caso di pagamento in miisura ridotta (174) Secondo il Consiglio di Stato (parere 1299/2007 del 15 maggio 2007), il portafoglio dei giochi pubblici di AAMS si articola nei seguenti segmenti omogenei di mercato: 1) giochi numerici basati su scommessa a quota fissa (lotto e giochi accessori); 2) giochi numerici a totalizzatore nazionale (superenalotto e giochi
accessori e derivati); 3) lotterie; 4) giochi su base sportiva; 5) giochi su base ippica; 6) bingo; 7) apparecchi di intrattenimento.
Produzione ed importazione di apparecchi privi dei requisiti di legge Produrre od importare, per destinarli all uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed ammini strative attuative di detti commi (art. 110 comma 9 lett. a) TULPS) Sanzione amministrativa da 1.000,00 a 6.000,00 per ciascun apparecchio P.M.R.: entro 60 gg. 2.000,00 per ciascun apparecchio Direttore regionale monopoli di Stato Annotazioni Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 (177) (178) (180) (181)
Produzione ed importazione di apparecchi privi delle autorizzazioni di legge Produrre od importare, per destinarliall uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previstidalle disposizionivigenti (art.110 comma 9 lett. b) TULPS) Sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 per ciascun apparecchio P.M.R.: entro 60 gg. 1.000,00 per ciascun apparecchio Direttore regionale monopoli di Stato Annotazioni Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 (177) (178) (180) (181)
Distribuzione o installazione di apparecchi privi dei requisiti di legge Sul territorio nazionale, distribuire od installare o comunque consentire l uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi (art. 110 comma 9 lett. c) TULPS) Sanzione amministrativa di 4.000,00 per ciascun apparecchio P.M.R.: entro 60 gg. 1.333,33 per ciascun apparecchio Direttore regionale monopoli di Stato Annotazioni Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81
(177) (178) (180) (181)
Su apparecchi per giochi leciti, corrispondere premi diversi da quelli ammessi, Consentendo l uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristi che eprescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi (art. 110 comma 9 lett. c) TULPS) Sanzione amministrativa di 4.000,00 per ciascun apparecchio P.M.R.: entro 60 gg. 1.333,33 per ciascun apparecchio Direttore regionale monopoli di Stato Annotazioni Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81
(177) (178) (180) (181)
Distribuzione o installazione di apparecchi privi dei titoli autorizzatori Sul territorio nazionale, distribuire od installare o comunque consentire l uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizionivigenti (art.110 comma 9 lett. d) TULPS) Sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 per ciascun apparecchio P.M.R.: entro 60 gg. 1.000,00 per ciascun apparecchio Direttore regionale monopoli di Stato Annotazioni Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma2 Legge 689/81
(177) (178) (180) (181)
Mancata esposizione del titolo autorizzatorio Mancataesposizionesuogni apparecchio del titolo autorizzatorio (art. 110, comma 9, lett. f) TULPS) Sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 per ciascun apparecchio P.M.R.: entro 60 gg. 1.000,00 per ciascun apparecchio Direttore regionale monopoli di Stato
Tabelle dei giochi vietati Mancata esposizione nellasala giochi, della tabella con i giuochi vietati, i giuochi d azzardo e l'indicazione del divieto di scommesse (art. 195 Reg. T.U.L.P.S.) Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 103,00 (art. 221 T.U.L.P.S.) Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Tariffa nelle sale da biliardo Violazione dell obbligo di tenere a disposizione deigiocatori, nelle sale da biliardo, le relative tariffe (art. 195 Reg. T.U.L.P.S.) Arrestosinoa due mesi o ammenda sino a 103,00 (art. 221 T.U.L.P.S.) Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Esercizio di giochi d azzardo In luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualun que specie, tenere un giuoco d az zardo o agevolarlo (art. 718 C.P.) Arrestoda tre mesi a un anno e ammenda non inferiore a 206,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Giochi d azzardo. Circostanze aggravanti. 1) Se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco; 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto (art. 719 C.P.) La penaperil reatopreveduto dall art.718 è raddoppiata Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura
Partecipazione a giuochi d'azzardo In un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere con corso nella contravvenzione pre vedutadall articolo 718, essere colti mentre si prende parte al giuoco d azzardo (art. 720 C.P.) Arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura Annotazioni La pena è aumentata: 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio; 2) per coloro che hanno impegnato nelgiuoco poste rilevanti.
Esercizio abusivo di un giuoco non d azzardo Essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollerare che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall auto rità (art. 723 C.P.) Ammenda da 5,00 a 103,00 Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell art.719, si applica l arresto fino a tre mesi e l ammenda da 51,00 a 516,00 Procedibilità: d ufficio Arresto in flagranza: non consentito Fermo: non consentito Procura Annotazioni Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell ammenda fino a, 51,00
Spettacoli o manifestazioni vietate con animali Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio di animali, se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine (art. 554quater, comma 2 C.P.) Reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3.000,00 a 5.000,00 aumentata da un terzo alla metà Procedibilità: d'ufficio; Arresto in flagranza: non consentito;fermo: non consentito Procura Annotazioni
Divieto di combattimenti tra animali. Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzati tra animali (art. 544quinquies, comma 4 C.P.) Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000,00 a 30.000,00 Procedibilità: d'ufficio; Arresto in flagranza: non consentito; Fermo: non consentito Procura Annotazioni
(170) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Art. 52. Sanzioni (170) 1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti. 2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate: a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell arresto alternativa a quella della multa o dell ammen da, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da 258 a 2.582; se la pena detentiva è superiore nel mas simo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell arresto, si applica la pena pecuniaria delle spe cie corrispondente da 516 a 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovve ro la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi; c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell arresto congiunta con quella della multa dell am menda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da 774 a 2.582 o la pena della permanenza domicilia re da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi. 3. NeI casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti. 4. La disposizione del comma 3 non si applica
quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria nonché nell ipote si indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.
(128) L art. 110 TULPS prevede diverse tipologie di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento, che si distinguono in base al premio consentito: a) apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (art. 110 co. 6 TULPS); (128) b) apparecchi che non distribuiscono vincite in denaro (art. 110 co. 7 TULPS); b.1) apparecchi elettromeccanici con premi consistenti in piccola oggettistica; b.2) apparecchi che non distribuiscono premi. La produzione, l importazione e la gestione degli apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento per il gioco leci to, sono soggette a regime di autorizzazione del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione degli apparecchi
stessi. Giochi leciti Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 1) che distribuiscono vincite in denaro (vietati ai minori di anni 18) a) New slot: obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insie me all elemento aleatorio. In essi il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi. Le vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, sono erogate dalla macchina. Non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali; b) Videolottery: facenti parte della rete telematica, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell interno devono essere definiti, le caratteristiche tecniche, tra cui il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; nonchè le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati. 2) Che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica. Sono elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro. Possono distribuire, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiati con premi di diversa specie. Se è
ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a venti volte il costo della partita. 3) Che non distribuiscono premi. Sono quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisco no premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della singola parti ta può essere superiore a 50 centesimi di euro. Gioco d azzardo L installazione e l uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d azzardo sono vietati nei luoghi pubblici aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Quali sono gli apparecchi e congegni per gioco d azzardo? La risposta è fornita dall art. 110 TULPS: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il
gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dall art. 110. Sono sempre lecite, per espressa disposizione di legge, le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
(177)(178) (180) (181) (177) Art. 110, comma 9 lett. e); nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è pre clusa all Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all autore della violazione titoli autorizza tori concernenti la distribuzione o l installazione gli apparecchi di intrattenimento, per un periodo di cinque anni. (178) Art. 110, comma 9bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle dispo sizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle dispo sizioni di legge ed amministrative attuative dei detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei conge gni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. Trattandosi di confisca
necessaria, è disposta dall autorità compe tente anche nel caso di pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81. (180) Se l autore degli illeciti di cui al comma 9 dell art. 110 TULPS è titolare di licenza ai sensi dell articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, soo revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all articolo 88. Anche in questo caso si tratta di una sanzione accessoria, che può essere applicata
dall autorità unicamente nel caso in cui la persona interessata non si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (PMR) ai sensi dell art. 16 della legge 689/81. (181) Oltre a quanto previsto dall art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazio ne al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione è computato nell esecuzione della sanzione accessoria. L interpretazione di questa norma crea più di un problema. La sospensione della licenza non è una sanzione accessoria, ma il periodo di sospensione è computato nell esecuzione (o meglio scomputato dall esecuzione) della sanzione accessoria. Peraltro, la reiterazione può essere presa in considerazione
dall autorità compe tente solo in quest ultimo caso. Sembra peraltro che la sospensione disposta dal questore sia un autonomo provvedimento, ai fini di Ordine e sicurezza pubblica, che debbono essere adeguatamente motivati