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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Saverio Ruperto.. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 11.06.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto 1. Il ricorrente ha contestato il Tardivo rilascio della certificazione di minusvalenze in ragione di un trasferimento del dossier titoli ad altro istituto di credito. In proposito, ha inoltrato alla banca una richiesta di risarcimento in ordine all ingiustificato ritardo nel rilascio della suddetta certificazione rispetto al trasferimento di titoli, facendo presente che la certificazione è stata richiesta il 20 luglio 2009 e rilasciata solo il 28 ottobre 2009. Pag. 2/6

Il cliente sostiene che tale circostanza ha comportato negli oltre tre mesi di attesa della certificazione l esborso di imposte sul capital gain per 722,77 per le plusvalenze realizzate non avendo potuto compensare le partite con le minus accumulate nel periodo 2006/2009. Pertanto, chiede un risarcimento almeno pari al danno economico diretto quantificato dal ricorrente in 801,22 pari alle maggiori imposte già corrisposte per 722,77 nonché ad imposte future per 78,45 (tale ultima richiesta è stata formulata solo in sede di ricorso). 2. Inoltre, il ricorrente lamenta l inefficienza dell Agenzia in merito al servizio cassetta postale per la mancata consegna della posta per tutto il periodo giugnoluglio. In particolare, il ricorrente evidenzia che dopo ripetuti solleciti solo i primi di ottobre era venuto in possesso di 41 buste da tempo giacenti presso l Agenzia. In relazione a tale mancato servizio, che imputa a negligenza della banca, ritiene che sia dovuto un risarcimento di danni quantificati, in via forfettaria, in 1.000 per ingiusti e immotivati danni morali e materiali (giornate lavorative perse alla ricerca della corrispondenza, spese telefoniche e di trasporto). Nelle controdeduzioni, l Intermediario ha fatto presente che: 1) Dalle verifiche effettuate risultava che il cliente aveva richiesto il trasferimento titoli e la certificazione in data 20.7.2009 ma che in tale occasione non aveva manifestato la volontà di chiusura del conto in valuta estera nelle modalità previste dal contratto, ma solo attraverso una e-mail. Tale disguido ha comportato il ritardo nel rilascio della richiesta certificazione. Ciò premesso l intermediario pur sottolineando che il cliente avrebbe potuto recuperare le minusvalenze in occasione di future plusvalenze sull attività in titoli ha tuttavia proceduto al rimborso di quanto effettivamente già pagato a titolo d imposta, ossia 722,77. 2) Con riguardo a quanto lamentato per il disservizio della cassetta postale l intermediario, pur scusandosi per l accaduto, conferma la posizione riportata nella suddetta nota del 9.03.2010. Per quanto esposto, l intermediario - comunicando di aver inviato assegno circolare per l importo di 742,77 a titolo di risarcimento del danno subito (all. n.7 Pag. 3/6

alle controdeduzioni) chiede che l Arbitro Bancario Finanziario voglia respingere la domanda del ricorrente e considerare irricevibili le richieste non indicate nel reclamo (imposte future per 78,45 e danni morali per il disservizio della cassetta postale). Con e-mail del 25 marzo 2010, il ricorrente ha comunica di aver ricevuto dalla filiale della banca una raccomandata contenente un assegno circolare per 742,77, pari a 722,77+ 20 per le spese del ricorso. Tuttavia, dichiara che tratterrà l assegno senza incassarlo confermando l interesse per la decisione del ricorso. Diritto 1. Sulla prima domanda, si osserva che dalla certificazione rilasciata dalla banca il 28.10.2009 si evince che il ricorrente ha accumulato minusvalenze nei periodi 2006/2007/2008/2009 e pertanto, come previsto dal D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, ha la possibilità di portare tali minusvalenze in deduzione di eventuali future plusvalenze per i quattro periodi di imposta successivi. L obbligo del sostituto d imposta di rilasciare la certificazione delle minusvalenze accantonate sorge effettivamente dal momento della chiusura del conto titoli (art. 6, comma 5, del citato D. Lgs. 461/97), che nel caso di specie non sarebbe avvenuta in quanto non richiesto con le modalità formali previste dal contratto. Tuttavia, non risulta che la banca abbia informato il cliente - all atto della richiesta di certificazione - che la mancanza di una formale richiesta di chiusura del conto avrebbe potuto ritardarne il rilascio. Peraltro, la banca ha proceduto al rimborso della somma richiesta dal ricorrente, come quest ultimo riconosce, nell importo di euro 722,77 oltre ad euro 20 per spese di ricorso. Sennonché il ricorrente insiste nella richiesta di ulteriori euro 78.45 per risarcimento in relazione ad imposte future. Al riguardo, il Collegio osserva che l ulteriore pretesa risarcitoria del ricorrente non può essere accolta, trattandosi di domanda nuova rispetto al reclamo ed inoltre riferita ad un danno presunto e non attuale. Pertanto, su questo punto, ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere. Pag. 4/6

2. Sulla seconda domanda, relativa al disservizio che, a quanto contestato dal ricorrente, avrebbe caratterizzato l utilizzo della cassetta postale, messa a sua disposizione dalla banca, la domanda del ricorrente fa perno sui disagi che tale disservizio gli avrebbe procurato, con particolare riguardo a giornate lavorative perdute, alla difficoltosa ricerca della corrispondenza, a spese telefoniche e di trasporto. La banca implicitamente ammette la sussistenza del lamentato disservizio, in quanto si scusa di quanto accaduto, ma eccepisce che il servizio in questione viene offerto gratuitamente e che comunque il ricorrente non offre alcuna prova dei danni subiti. In proposito, va osservato che i disagi lamentati dal ricorrente possono ritenersi provati sulla base della non specifica contestazione di controparte, in applicazione del disposto dell art.115 c.p.c.. Quanto alla quantificazione del pregiudizio subito, si rileva che pur in mancanza di una specifica prova di un danno patrimoniale, tuttavia, nell ottica di una concezione più ampia, può ritenersi che il danno sia individuabile anche sulla base di criteri oggettivi e con riferimento al mercato. In tal senso, se non può dubitarsi che siano risarcibili le spese che il danneggiato abbia dovuto sopportare per procacciarsi una prestazione sostitutiva, non si vede perché non debba assumere rilevanza, a fini risarcitori, la circostanza che l interessato, anziché rivolgersi a terzi, svolga personalmente la prestazione sostituiva. In questo senso, il Collegio ritiene che assumano rilevanza le ore, o i giorni, che il danneggiato ha dovuto impiegare per sopperire al cattivo funzionamento del servizio accessorio offerto dalla banca, costringendolo, come egli ha rappresentato, ad una laboriosa ricerca della corrispondenza mancante. Pertanto, ritiene che, sul punto, il ricorso possa trovare parziale accoglimento e dispone che la banca riconosca al ricorrente un risarcimento dei danni subiti nella misura, calcolata in via equitativa, di euro 100 (cento). P.Q.M. Pag. 5/6

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura; prende atto che al ricorrente è già stato rimborsato il contributo di Euro 20,00 (venti/00) versato alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6