I M U 2012 GUIDA AL PAGAMENTO DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



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I M U 2012 GUIDA AL PAGAMENTO DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA C o m u n e d i C h i e t I ASSESSORATO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE ASSESSoRAtO ALLE SOCIETA PARTECIPATE 1

I M U ANNO 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA L art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l istituzione dell imposta municipale propria ( IMU) di cui all art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L imposta municipale propria ha per presupposto il possesso degli immobili, ivi comprese l abitazione principale e le relative pertinenze; L IMU, a norma del comma 1 dell art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l ICI, il citato art. 13 del D.Lgs. 201 del 2011, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell ICI di cui al D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche Per tutte le informazioni rivolgersi agli uffici della società siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, oppure sui siti: www.teateservizi.it o del Comune di Chieti www.comune.chieti.it, all indirizzo e-mail: info@teateservizi.it Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: - Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00; - Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. - PRINCIPALI NOVITA DELL IMU o Non sono previste più le esenzioni come per l ICI per le case adibite ad abitazioni principali e per quelle date in uso a parenti o affini; o Le pertinenze da considerare con l aliquota prevista per l abitazione principale, devono essere una sola per ognuna delle categorie C/2, C/6, C/7; o L IMU per la prima abitazione e relative pertinenze potrà essere pagata in tre rate, mentre per tutte le altre unità sono previste due rate; o La base imponibile degli immobili, viene calcolata utilizzando i nuovi coefficienti definiti per ogni categoria catastale; o Per i coniugi separati o divorziati, l imposta graverà sull ex coniuge assegnatario della casa coniugale; o I fabbricati rurali ed i terreni incolti sono soggetti all IMU o Il pagamento dell acconto dell imposta deve essere eseguito esclusivamente con il modello f/24 2

CHI DEVE PAGARE L IMU o o o o Il proprietario di immobili ( case, negozi, capannoni industriali, fabbricati rurali, terreni fabbricabili, agricoli, incolti); Il titolare di diritti reali di godimento quali il diritto di usufrutto, uso, abitazione diritto di superficie e di enfiteusi; L utilizzatore di immobili sulla base della stipula di contratti di locazione finanziaria (leasing); Il concessionario di beni demaniali; LA BASE IMPONIBILE Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell art. 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori: - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 con esclusione della categoria catastale A/10-140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3,C/4,C/5-80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5-80 per i fabbricati classificati nella categoria A/10-60 peri fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1-135 per i terreni agricoli da applicare all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 51 della Legge 23 dicembre 1996,n. 662-110 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola La base imponibile è ridotta del 50 % : per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 3

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale, a cui si applica l aliquota dello 0,4 per cento, si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; In caso di separazione o divorzio, l unico soggetto passivo è l assegnatario anche se non proprietario dell immobile;. Per pertinenze dell abitazione principale, a cui si applica l aliquota dello 0,4 per cento, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica in quanto, legata all uso e non alla percentuale di possesso. La detrazione per l abitazione principale e sue pertinenze è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione non può superare l importo massimo di euro 400. IMU ABITAZIONE RURALE I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, ai sensi dell art.3, comma 3, del decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 198, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze19 aprile 1994, n. 701; per i fabbricati rurali abitativi e strumentali non ancora in possesso di rendita è previsto un unico pagamento a saldo entro il 16 dicembre per i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale dovrà essere applicata l aliquota del 0,4 per cento nonché le detrazioni previste. IMU ALTRI IMMOBILI La seconda casa e tutte le altre unità immobiliari diverse dalla prima abitazione e dai fabbricati rurali, paga l acconto IMU in base all aliquota ordinaria dello 0,76 per cento. L imposta deve essere versata nella misura del 50% al Comune e del 50% allo Stato. Le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP) possono beneficiare della sola detrazione e non dell aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche, e l intera imposta deve essere versata al 100% al Comune e non allo Stato; 4

CALCOLO DELL IMPOSTA Sul sito www.teateservizi.com è a disposizione un programma di calcolo nel quale inserire i dati e ottenere automaticamente il calcolo dell IMU dovuta. CALCOLO DELL IMU: inserisci i tuoi dati 1. RENDITA CATASTALE DELL IMMOBILE 2. RENDITA RIVALUTATA DEL 5% 3. MOLTIPLICATORE 4. ALIQUOTA BASE 5. PUNTO 2 X PUNTO 3 = BASE IMPONIBILE 6. PUNTO 5 X 4 = IMU ANNUA nel caso in cui il possesso sia inferiore al 100% bisogna calcolare l importo dovuto in proporzione alla quota posseduta. Nel caso in cui il possesso sia inferiore ai dodici mesi, l importo dovuto deve essere diviso per 12 e moltiplicato per il numero dei mesi oggetti a tassazione. Il mese si conteggia se il periodo di possesso si protrae per almeno 15 giorni. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per la quale la destinazione stessa si verifica. CODICI TRIBUTO I codici tributo per il versamento da riportare sul modello F24 sono i seguenti: 3912 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - COMUNE 3913 IMU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - COMUNE 3914 IMU TERRENI- COMUNE 3915 IMU TERRENI STATO 3916 IMU AREEE EDIFICABILI -COMUNE 3917 IMU AREE EDIFICABILI STATO 3918 IMU ALTRI FABBRICATI COMUNE 3919 IMU ALTRI FABBRICATI STATO ALIQUOTE le aliquote per l imposta municipale propria, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 415 del 28/09/2012, sono di seguito elencate: 0,4 per cento per l abitazione principale e per le relative pertinenze 0,4 per cento per l unità immobiliare e pertinenze annesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata; 5

0,4 per cento per l unità immobiliare e pertinenze annesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l abitazione non risulti locata (AIRE) 0,2 per cento per l unità immobiliare e pertinenza annesse, posseduta da soggetto passivo di oltre sessantacinque anni ed adibita ad abitazione principale dal suo nucleo familiare, il cui reddito IRPEF non superi 15.000,00, di cui al rigo N1 del modello Unico, ed al rigo 11 del modello730/3, al netto della rendita dell immobile adibito ad abitazione principale. 0,2 per cento per l unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale da nuclei familiari con portatori di handicap ex Legge 104/92, il cui reddito familiare ai fini IRPEF, non superi 15.000,00 come riportato al rigo N1 della dichiarazione dei redditi, ed al rigo 11 del modello730/3, al netto della rendita dell immobile adibito ad abitazione principale 0,2 per cento per l unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da soggetto passivo disoccupato, proveniente da azienda dismessa o a seguito di processi di riorganizzazione del personale, il cui reddito IRPEF, dell intero nucleo familiare, non superi 15.000,00 di cui al rigo N1 del modello Unico, ed al rigo 11 del modello730/3, al netto della rendita dell immobile adibito ad abitazione principale. 0,4 per cento per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP o ATER), immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all articolo 9, comma3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 0,9 per cento per i le unità immobiliari, di categoria C/1, C/3,A/10, possedute ed utilizzate dal soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale 0,9 per cento per le unità immobiliari e pertinenze annesse, concessi a canone concordato di cui all art. 2, comma 3 L. 431/98 ed adibiti ad abitazione principale dal conduttore, che vi risiede. 0,76 per cento per le unità immobili utilizzate dagli enti non commerciali (ONLUS), a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano posseduti, dall ente non commerciale utilizzatore di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011. 0,76%; 1,06 per cento come aliquota di base relativamente a tutti gli immobili diversi dall abitazione principale e non ricompresi nelle categorie soggette a riduzioni IMU 6

DICHIARAZIONE IMU Ai sensi dell art. 13 c.12 ter, l obbligo di presentazione della dichiarazione permane nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico. La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 novembre 2012 e successivamente, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. Devono essere utilizzati i modelli approvati con il decreto di cui all art. 9, comma 6 del 14 marzo 2011, n. 23 e consegnati debitamente compilati presso gli uffici della società scrivente. DISCIPLINA DEI VERSAMENTI il pagamento dell imposta complessivamente dovuta per l anno in corso può essere corrisposta in due rate: la prima in acconto pari al 50% dell imposta dovuta deve essere versata entro il 16 giugno 2012 ( per quest anno entro il 18 giugno) esclusivamente attraverso il modello F24, indicando i relativi codici tributo approvati con provvedimento del direttore dell agenzia delle entrate del 12 aprile 2012; la seconda a saldo dell imposta annuale dovuta da versare dal 1 al 16 dicembre (per quest anno entro il 17 dicembre), con conguaglio sulla prima rata comprensivo di eventuali variazioni intervenute; l imposta dovuta per l abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate da corrispondere entro il 16 giugno ( per quest anno entro il 18 giugno), 16 settembre( per quest anno il 17 settembre), 16 dicembre ( per quest anno entro il 17 dicembre), di cui le prime due pari ad un terzo dell imposta dovuta e la terza a saldo con conguaglio comprensivo di eventuali variazioni intervenute; per i fabbricati rurali abitativi e strumentali non ancora in possesso di rendita è previsto un unico pagamento a saldo entro il 16 dicembre ( per quest anno entro il 17 dicembre); Chieti, novembre 2012 7

Contatti: Sito Web: www.teateservizi.it Posta Certificata: info@pec.teateservizi.it Email: info@teateservizi.it Fax: 0871.3593829 Telefono 0871.35931 8