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UEGIOM'I." PUGLIA «ONVEllSANO PIANO REGOLATO UK GENE11ALE CO MUNALE da Conversano. 'del registro a 1610.1983 IL MESSO COMUNALE contorme? -- -.--- --r = v. - ' LO1UISSO- 1)11. IHS.ARrJI.Ai\'r«NU) KGNXIIL1

R E G I O N E P U G L I A - COMUNE D I CONVERSANO - PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Progetto: Dr.Ing. Franco Agnelli, Prof. Arch. Rocco C. Ferrari, Dr. Ing. Franco Lorusso, Dr. Ing. Enrico Piccone, Dr. Arch. Antonio Renzulli

- 1 - TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità del P.R.G. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) la relazione, gli elaborati grafici e le norme di attuazione. Il P.R.G. disciplina le attività di trasformazione ed uso - pubblico o privato - del territorio comunale.

- 2 - Art. 2 - Applicazione del P.R.G. Ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1.150 e successive modificazione, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e delle leggi regionali riguardanti materia urbanistico edilizia, la disciplina del P.R.G. si applica all'intero territorio comunale secondo le disposizioni delle planimetrie e delle presenti norme.

- 3 - Art. 3 - Norme generali II Piano Regolatore Generale regola l'attività edificatoria nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale. L'edificazione e" inoltre soggetta anche alle disposi_ zioni del Regolamento edilizio e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia. La concessione edilizia dovrà essere subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme e negli elaborati grafici del P.R.G. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli o- neri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco.

- 4 - Art. 4 - Edificabilità Area edificabilc è quella dotata di urbanizzazione prò. maria e cioè - ai sensi, della legge del 29 settembre 1964, n 847 - di strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica e rete di distribuzione della energia elettrica. La sola destinazione di un terreno a zona edificabile secondo le previsioni del P.R.G. non conferisce titolo di edificabilità al terreno, ove non sussistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero manchi la previsione da parte del Comune dell'attuazio ne delle stesse nel triennio successivo alla concessi^ ne edilizia, oppure l'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza. In ogni caso, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.6/79 e successive modifiche, l'edificabilità è subordinata alle norme contenute nei programmi pluriennali di attuazione del Comune. L'entrata in vigore del'p.r.g..'e delle presenti norme comporta la decadenza delle concessioni edilizie non conformi ai contenuti e disposizioni di questo,sai vo che i relativi lavori non siano già iniziati e ven gano completati entro due anni dalla data di inizio. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazio ni di zona e i tipi previsti dal P.R.G. potranno subi_ re trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti norme. (

- 5- Art. 5 - Indici Edilizi Gli indici edilizi completano le norme sul minimi "Standard" residenziali previsti dal Decreto Mini steriale 2.4.1968 e si applicano in ciascuna zona, qualunque sia il modo di attuazione del P.R.G. L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è regolato dai seguenti in dici : 1)-Indici riferiti agli abitanti: a- superficie lorda abitabile = mq. 30 per abitante di cui mq. 25 destinati alla abitazione e mq. 5 destinati ai servizi di prima necessità; b- volume lordo abitabile = me. 10O per abitante di cui me. 80 destinati all'abitazione e me. 20 destinati ai servizi di prima necessd. tà. 2)-St. = Superficie territoriale E' costituita da un'area di piano, omogenea per tipo di destinazione, misurata al netto delle superfici destinate alle urbanizzazioni (strade, verde, servizi e simili) individuate sui grafici di P.R.G., e al lordo delle eventuali fasce di rispetto stradale e delle strade private es_i stenti e delle strade che saranno previste internamente all'area dal piano attuativo.

- 6-3)- Sf. = Superficie fondiaria E' rappresentata dalla superficie del lotto a destinazione omogenea, netto dalle strade e dalle aree per opere di urbanizzazione primaria e secon daria previste nei grafici di piano. 4)- It. = Indice di fabbricabilità territoriale E' il rapporto fra il volume massimo costruibile (espresso in me.) e la superficie territoriale (espressa in mq.). 5)- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria E r il rapporto fra il volume massimo costruibile (espresso in me.) e la superficie fondiaria (espres_ sa in mq.). " 6)- Ds. = Densità territoriale E' data dal rapporto numero abitanti/superficie territoriale (espressa in Ha.). 7)- Sin. = Superficie minima di intervento Area minima richiesta per ogni intervento edilizio diretto ovvero per ogni strumento urbanistico di esecuzione; essa può essere composta anche da più proprietà confinanti e deve avere unica destinazip_ ne di zona. 4 8)- Se. = Superficie coperta E 1 rappresentata dalla proiezione verticale di tujb te le superficie edificate chiuse perimetralmente di cui è comporto I 1 edifici <

-7-9)- Su. = Superficie utile E' rappresentata dalla somma delle superfici edificate chiuse perimetralmente di tutti i piani ivi compresi quelli di servizio. Sono escluse le superfici relative ad autorimes_ se e relativi collegamenti verticali, cantine, se interrate mediamente di almeno m. 2,00 rispet^ to al livello del terreno circostante e sistemazione eseguita e, se l'estradosso del solaio di copertura di esse (o prolungamento della orizzon tale per detto estradosso) non supera in misura maggiore di 0,90 il livello del terreno nel suo punto più alto a contatto con le pareti esterne dell'edificio e m. 1,20 nel suo punto più basso. Sono escluse le superfici relative ai servizi te_ onici del fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento e simili). 10)-Hp. = Altezza lorda dei piani E' rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti. 1l)-Hn. = Altezza dei piani E' rappresentata dalla differenza fra la quota del pavimento e quella dell'intradosso della copertura. Nel caso di soffitti a volta, l'altezza si misurerà a metà saetta, nel caso di solaio a travetti multipli o cassettoni l'altezza si misu rerà dal lembo inferiore delle nervature. I locali abitabili a soffitto inclinato dovranno avere l'altezza media non inferiore a m. 2,50 con l'altezza minima di m. 2,00.

- 8-12)- H. = Altezza massima del fabbricato E f la media delle altezze delle varie fronti; la altezza di ciascun fronte del fabbricato è data dalla differenza tra la quota assoluta della linea di intersezione tra il piano verticale di facciata e l'estradosso del solaio di copertura, per gli edifici coperti a terrazzo, o la linea di gronda per le coperture a tetto e la quota media assoluta del marciapiede stradale o, in mancanza di questo, del piano di campagna. Ove i volumi sottointesi da coperture inclinate siano abitabili, il primo termine della differen za è dato dalla quota del punto situato a 2/3 di altezza sulla proiezione della parte inclinata della copertura sulla verticale. Quando l'edificio è costituito da volumi complessi, per il calcolo delle altezze si deve suddividerlo in parti conducibili a volumi semplici; nes_ suna di tali parti dell'edificio potrà superare l'altezza massima fissata dalle presenti norme. 13)- V. = Volume. Il volume di un edificio è rappresentato somma dei volumi di ciascun piano. dalla Il volume di ogni piano è determinato mo-ltiplicando la superficie utile (Su) per l'altezza te rica fissata in m. 3,20. Nel caso in cui l'altezza reale Hp sia superiore a m. 5,00, il volume sarà calcolato moltiplicando la sua superficie utile (Su) per la rispettiva altezza reale (Hp.).

NOTA. L ART. 5.13 È STATO MODIFICATO A SEGUITO DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2015 N. 1008. VEDASI VARIANTE (VERANDE, TETTOIE, ECC.).

- 9- Nel caso in cui l'altezza reale è inferiore a m. 3,20, vale comunque l'altezza teorica prima fissata. Il volume dei piani seminterrati è computato per la parte emergente. I volumi tecnici non sono computati. Le verande non costituiscono volume fino alla realizzazione in proiezione verticale del 20% della superficie perimetralmente chiusa. La parte eccedente tale quantità è da conside_ rarsi volume a tutti gli effetti. I porticati non costituiscono volume se desti_ nati a uso collettivo. 14)- Re. = Rapporto massimo di copertura E' dato dal rapporto fra superficie coperta al piano di massimo ingombro e la superficie fondiaria, riferito a tutte le opere edificate sul terreno; è espresso in percentuale. 15)- Distanze: De. = Distanza dai confini E 1 rappresentata dal minimo distacco fra i fronti di fabbricato ed i confini di lotti appartenenti ad altre proprietà. Df. = Distacco tra i fabbricati E* rappresentato dal minimo distacco tra fronti finestrate di fabbricati prospicienti. I balconi aperti, ove ammessi, anche se delimitati da muretti, non vengono computati ai fini delle distanze; vengono, invece, computati i bow-windws e le verande chiuse.

- 10-16)- SI. = Superficie per opere di urbanizzazione primaria. Comprende le aree destinate a: a) strade; b) spazi di sosta e parcheggio; e) spazi per verde primario (arredo bario). 17)- S2. = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria. Comprende le aree destinate ad attrezzature di settore e comprende: a) asilo nido, scuola materna, scuola dell'obbligo (scuola elementare,scuola media inferiore) ; b) attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali amministra tive, per pubblici servizi, ecc.; e) aree per spazi di verde pubblico e attrezzature a parco o per il gioco e lo sport, a li^ Creilo di quartiere.

- 11 - Art. 6 - Applicazione degli indici edilizi L'indice di fabbricabilità territoriale (it) si appl_i ca nei piani di attuazione; Piani Particolareggiati, Piani Quadro o Piani di Lottizzazione, (considerati come piani di esecuzione). L'indice di fabbricabilità fondiaria (If) si applica per l'edificazione nei singoli lotti sia nel caso di attuazione di lottizzazioni approvate, sia nel caso di edificazioni in zone che non richiedono il piano urba nistico di esecuzione. Nel caso di edificazione successiva allo strumento ur banistico di esecuzione (Piani particolareggiati o di lottizzazione) i totali dei volumi costruibili nei singoli lotti non possono superare quelli calcolati applicando l'indice di fabbricabilità sulla superficie territoriale. Per quanto riguarda i distacchi fra gli edifici e con fini di proprietà,si precisa che le zone di distacco sono inedificabili. Nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco sul confine, le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza. Nel caso di due o più lotti contigui, la costruzione in aderenza è concessa a condizione, che esista un accor_ do tra i pròprietari. Nei piani particolareggiati, Piano Quadro e piano di lottizzazione le distanze dai confini dei lotti inter_ ni sono fissati dalle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato.

-12- TITOLO II.- ZONIZZAZIONE Capo I - Zonizzazione Art. 7 - Divisione del territorio comunale in zone. Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle allegate planimetrie, secondo la seguente classificazione : 1)-Zone residenziali A A = Centro Storico = Centro Storico B 1 = Completamento B? = Completamento B = Completamento (verde privato) B. = Zone edilizie sature B = Ristrutturazione 1 2 C, = Nuove espansioni Nuove espansioni 4 Espansioni turistico-residenziali

- 13-2)- Zone produttive E = Verde agricolo E = Verde agricolo speciale E, = Artigianale-Industriale D = Artigianale B D - Servizi annonari L* J>)- Zone di uso pubblico S = Zone destinate alla viabilità e ferrovia S_A = Aree per opere di urbanizzazione secondaria: servizi S B = Aree per opere di urbanizzazione. secondaria: verde di quartiere F F F = Aree per le attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale urbano: scuole superiori, dell'obbligo = Aree per attrezzature sportive a carattere urbano -territoriale = Parco Urbano -territoriale 4)- Zone a vincolo speciale - Zone di rispetto cimiteriale; ' - Zone di rispetto alla viabilità; - Zone di rispetto ambientale: masserie, torri, chiese, agricole e dei cosidetti"laghi" e zone a macchia me_ diterranea; - Zone a vincolo archeologico; - Zone di rispetto ferroviario; - Zope panoramiche con vincolo di altezza V V

- 14 - Capo II - Zone residenziali Art. 8 - Zone residenziali Le zone residenziali sono destinate alla abitazione ed ai servizi connessi di seguito specificati. Negli edifici destinati alle abitazioni sono consen tite le seguenti attività: negozi ed esercizi pubbli^ ci, studi professionali, artigianato di servizio, istituti privati di istruzione, cliniche private,alberghi, ambienti per' la cultura, lo svago e simili. Dalle zone residenziali sono esclusi: industrie, laboratori di artigianato con macchinario che produce rumore e odore molesto, macelli, scuderie ed ogni al tra attività che-risulti in contrasto con il caratte_ re residenziale della zona. Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio pari, almeno a 3 volte la superficie uti_ le dell'officina e purché siano dotate di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che im plichino la produzione di rumori molesti; la rumorosità deve essere attenuata fino al valore di max. di 70 decibel circa. * Fanno parte delle zone residenziali le opere di urbanizzazione primaria; queste comprendono anche gli spazi verdi condominiali e gli spazi di sosta e par cheggio. Le zone residenziali si dividono in zona storica, zona/di completamento, zona di espansione.

- 15 - Art. 9 - Centro storico - zona "A " - In tali zone si tende a mantenere l'attuale assetto architettonico ed ambientale; l'attività edilizia sarà dunque soprattutto indirizzata verso il risanamento conservativo, limitando la demolizione ricostruzione a quei pochi casi ritenuti indispensabili per motivi statici, artistici o ambientali e per i quali la sostituzione da effettuare non sia di danno all'assetto urbanistico e ambientale del quartiere. Sono consentiti in tali zone : - il restauro conservativo degli edifici, le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igie. nica e distributiva all'interno dei fabbricati. - La demolizione dei corpi di fabbrica che rientrano nelle categorie citate nel 1 comma del presente articolo, previo parere della Sovrintendenza ai Monumenti. 1) ler le opere di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, l'indice di fabbricab_i lità fondiario non deve superare quello relativo al_ le costruzioni preesistenti, computate senza tener conto delle superfetazioni recenti, prive di valore storico-artistico, mentre l'altezza 4 non deve supera re quella delle costruzioni preesisbenti, anche questa computata senza tener conto di sovrastrutture ite recenti. f

- 16-2) Per le ricostruzioni ammesse, l'indice di fabbri cabilità fondiaria deve essere tale che non deve ri saltare superato il 50% della densità fondiaria media della zona calcolata tenendo conto della cubata ra teorica per abitante e non deve essere in nessun "iso maggiore di 5 mc/mq. l'altezza non deve supera, re quella degli edifici preesistenti o circostanti di carattere storico, artistico o ambientale. Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ricostruzioni, le distanze tra edifici non possono essere 1 inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente. Le aree eventualmente libere, all'interno di questa zona, vanno sistemate a verde. Nell 1 operare in tali zone storiche particolare attenzione andrà posta nel mantenimento delle caratteristiche architettoniche e di rifinitura degli edifici, adottando materiali e lavorazioni tipiche dell'ambiente in cui si opera (murature, intonaci, pavimentazioni stradali in pietra,ecc.), o adottan do tecniche di lavorazione e di rifinitura per mameriali non tradizionali tali che li rendano assi- milabili all'ambiente circostante. E' fatto divieto di usare marmi, ceramiche e rivestimenti in grès e in cotto e simili per qualsiasi opera di rifinitura esterna. 4

- 17 - E' fatto divieto di usare per ringhiere ed infissi esterni e per opere di arredo urbano, alluminio,a], luminio anodizzato o materiali assimilabili. Salvo particolare giustificazione progettuale, è richiesto l'uso del bianco per il ripristino della coloritura degli edifici esistenti e per la colora zione delle eventuali nuove costruzioni. Le insegne luminose saranno unificate nei materiali, nel tipo di luce, nelle scritte, nelle dimensio ni e nella posizionatura. E 1 fatto divieto assoluto del rifacimento delle sca le esterne con materiale diverso della pietra locale. Divieto assoluto di chiusura degli archi, ballatoi o qualsiasi spazio prospiciente la pubblica strada con alluminio o vetro-cemento, sono ammessi solo materiali di legno o ferro battuto. E 1 fatto divieto assoluto della modifica di tetti spioventi o del loro ingabbiamento o pitturazione. Per qualsiasi operazione edilizia o di arredo urba no sarà necessario inviare il progetto alla Sovrin tendenza ai Monumenti. In questa zona ogni operazione edilizia è subordina ta all'approvazione di un Piano Particolareggiato esteso all'intera zona A/1; salvo gli interventi tesi alla normale manutenzione o dettati da neces sita statiche. Nello strumento attuativo e nello stesso Piano Par ticolareggiato esteso all'intera zona A/1 andranno individuate le zone eventualmente da sottoporre a piani di recupero. w/- r

- 18 - Art. 10 - Zona storica "A " <L Sono valide tutte le prescrizioni previste nell'articolo precedente. In questa zona, salvo gli interventi tesi alla normale manutenzione o dettati da necessità statiche, ogni operazione edilizia è subordinata alla approva_ zione di un Piano Particolareggiato f esteso all'intera zona A Nello strumento attuativo andranno individuate le zone da sottoporre a piano di recupero. IL piano particolareggiato di questa zona dovrà essere elaborato tenendo conto delle differenze morfo_ logiche e tipologiche di questa zona rispetto alla zona storica A.- ttw

- 19 - Art.11 - Zona eli completamento 3 Nella zona è consentita la costruzione del piano ter_ ra, primo e secondo piano nel rispetto del rapporto h/1 = 3/2, dove h = altezza edificio ed 1 = larghez_ za stradale. Ove la larghezza stradale non consente la costruzione a secondo piano, questo potrà realizzarsi solo se alto mi.2,70 e con arretramento dal filo stradale minimo di ini. 1,50 e comunque tale da ottenersi il rispetto del rapporto h/1 = 3/2; ciò nel rispetto della tipologia edilizia esistente; oltre all'altezza consentita, nelle zone oggetto del presente studio potrà essere realizzata una soffitta in arretrato di m.2,30 sempre che la larghezza stradale lo consenta ed il suo' lo non ricada in zona panoramica, nel qual caso ci si dovrà attenere alla delibera consiliare n.138 del 9/7 /1973 che disciplina tali altezze, il rapporto di copertura dovrà essere del 35}- della superficie del piano sottostante manufatto. Nel caso in cui il rapporto tra larghezza stradale e l'altezza del faobricato consentisse un'altezza maggiore, l'arretramento della soffitta predetta potrà essere di int. 1,50; i suoli ricadenti nelle zone predette, che non si trovino nelle condizioni indicate al punto b), continuano ad essere, soggetti alle norme vigenti. Salvo restando le norme del G.C. e delle leggi statali e regionali vigenti sulle distanze tra pareti e pareti finestrate e salvo quanto previsto per gli"spazi interni" dal Regolamento Edilizio comunale è

-19 bis - to un rapporto di copertura fondiario. 3è possibile coprire al massimo il 75> del lotto; questo si appljl ca a tutte le aree libere che a^ìa data attuale (marzo 1983) risultino accatastate per una superficie su periore a mq.500. Il rilascio de._le concessioni è regolato anche dalle disposizioni di cui alla legge 28/1/1977 n 10 e succe_s sivi-provvedimenti regionali e comunali. V

- 20 - A.rt. 12 - Zone di completamento B, In queste zone è prevista la possibilità di rilascia re singole concessioni rispettando i seguenti indici e parametri: If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,5 mc/mq. Re = Rapporto max di copertura = 40/ó H. = Altezza max del fabbricato = m. 7,50 De = Distanza dai confini (H/2) minimo 5 m. Df. = Distacco fabbricati = (H1 + H2)/2 minimo 10 m. se tra pareti e pareti finestrate. Ds = Distanza dalla strada. E 1 consentito il rispetto degli allineamenti stradali esistenti» Per eventuali nuove viabilità è richiesto un rapporto 1/1 tra larghezza della strada prospiciente e I 1 'al te zza' dell'edificio. Sono ammesse, nei casi previsti dall'art. 6 delle presenti norme, costruzioni in aderenza. Parcheggi: 5 mq. x 100 me. C 'UiJ

- 21 - Art. 13 - Zone di completamento B (verde privato) In queste zone la destinazione d'uso è quella prevista nell'art.8 delle presenti norme. In queste zone è prevista i - possibilità di rilascia. re singole concesioni ad edificare rispettando i seguenti indici e parametri : If. = Indice di fabbricabilita fondiaria =0,1 mc/mq. Re. = Rapporto max di copertura 10% H. = Altezza max del fabbricato m. 4,50 De. = Distanza dai confini (H/2) minimo 5 m. Df. Ds. = Distacco tra i fabbricati = (H1 + H2)/2 minimo 10 m. se tra pareti e pareti finestrate. = Distanza dalla strada. E' consentito il rispetto degli allineamenti stradali esistenti. Per eventuali nuove viabilità è richiesto un rapporto 1/1 tra larghezza della strada prosp_i ciente e l'altezza dell'edificio. Sono ammesse, nei casi previsti dall'art.6 delle presenti norme, costruzioni in aderenza. = Parcheggi = 5 mq. x 100 me.

- 22 - Art. 14 -.Zone di completamento B (edilizia satura) Queste zone sistemate sui costoni del monte S.Michele risultano, allo stato attuale, già notevolmente costruite. E' necessario procedere alla formazione di Piano Par; ticolareggiato o Piano Quadro che, verificate le rea li cubature esistenti, recuperino le aree necessarie per il verde ed i servizi in rispetto agli standard medi del P.R.G. nelle adiacenze o nel Parco Urbano. Non sono ammessi ulteriori aumenti di volumi residen ziali, eventuali lotti liberi possono essere destina Lerde e servizi.

- 23 - Art. 15 - Zona'di ristrutturazione urbana B r In tale zona la destinazione di uso è quella prevista dall'art.8 delle presenti norme. Pe~ operare è necessario procedere alla formazione di piano particolareggiato o lottizzazioni convenzionate estese all'intera maglia individuata nella tavda 3.4 del P.R.G. Il piano dovrà lasciare libero il tracciato stradale indicato e dovrà rispettare i seguenti indici e parametri : It. = Indice di fabbricabilità territoriale 5 mc/mq. H. = Altezza max. = m. 17,50 Re. = Rapporto di copertura 50% De. = Distanza dai confini E/2 minimo 5 m. Df. = Distacco tra fabbricati H1 + H2 minimo 10 m. Ds tra pareti e pareti finestrate. Distanza dalle strade E' consentito il rispetto degli allineamenti stradali, purché sia rispettato il rapporto 1/1 tra l'altezza degli edifici e la larghe^ za della strada. Parcheggi = 5 mq. x 100 me.

- 24 - Art. 16 - Zona di espansione GÌ Nelle zone di espansione GÌ la destinazione d'uso è. quella prevista dall'art.8 delle presenti norme. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso strumen ti urbanistici attuativi: lottizzazioni, o piani particolareggiati, estesi ad una intera maglia, ap plicando i seguenti indici: It. = Indice di fabbricabilità territoriale = 3mc/mq Sm. = Superficie minima di intervento, l'intera maglia prevista dal P.R.G. H. = Altezza max. del fabbricato = 14,OO m. Re. = Rapporto di copertura max. = 40 % De. = Distanza dai confini = H/2 minimo 5 m. Df. = Distacco tra fabbricati (Hl+H2)xO,5 con un minimo di mi. 10 se tra parete e parete fine; strata. Ds. = Distanza dalla stada secondo le norme cita te nell'art.9 del D.M. del 2 aprile 1968 P. = Parcheggi = 5 mq. 100 xmc. ""N.B. - Per quanto attiene il comparto di minimo intervento e l'onerosità della concessione, valgono le disposò, zioni fissate per la zona B/5. Inoltre, al fine anche di favorire l'eventuale applicazione della procedura del comparto di cui all'art.15 della l.r. n.6/79, si prescrive che - per og^ni maglia di P.R.G. - vengano indicate le competenti aree di piano regolatore riservate a servizi e che concorrono alla de_ terminazione degli standards della maglia di P.R.G. nella misura di 18 mq/ab.;per le aree così indicate è evidente che restano ferme le norme (a livello di indici e parametri) fissate dallo stesso P.R.G. per le zone pubbliche e di uso pubblico"".

- 25 - Art.17 - Zona di espansione Nelle zone di espansione C2 la destinazione d'uso è quella prevista dall'art.8 delle presenti norme. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso strumen ti urbanistici attuativi: lottizzazioni o piani par ticolareggiati estesi ad un'intera maglia. In queste zone si applicano i seguenti indici e parametri : It. = Indice di fabbricabilità territoriale 0,5 mc/mq, Sm. = Superficie minima di intervento, l'intera maglia del P.R.G. H. = Altezza max. dei fabbricati = 7,50 m. Re. = Rapporto max. di copertura = 20 % De. = Distanza dai confini - minimo 5 m. Df. = Distacco fra i fabbricati (HI + H2) x 0,5 con un minimo di 10 m. se tra pareti e pareti finestrate. P. = Parcheggi 5 mq.x 100 me. ""N.B. - Per quanto attiene il comparto minimo di intervento e l'onerosità della concessione, valgono le disposizioni fissate per la zona B/5. Inoltre, al fine anche di favo rire l'eventuale applicazione della procedura del comparto di cui all'art.15 della l.r. n.6/79, si prescrive che - per ogni maglia del P.R.G.- vengano indicate le competenti aree di piano regolateore riservate a serva, zi e che concorrono alla determinazione degli standards della maglia di P.R.G. nella misura di 18 mq/ab.; per le aree così indicate è evidente che restano ferme le norme (a livello di indici e parametri) fissate dallo stesso P.R.G. per le zonepubbliche e di uso pubblico""

- 26 - Art. 15 - Zona di espansione C - Nella zona di espansione C la destinazione d'uso è quella prevista dall"art.8 delle presenti norme. In tale zona il P.R.G. si attua attraverso strumenti urbanistici attuativi: lottizzazioni, o piani particolareggiati, estesi all'intera maglia, applicando i seguenti indici; _ It. = Indice di fabbricabilita = 3 mc/mq, da applicare all'area al netto delle superfici da cedere per verde e servizi di standard. Sm. = Superficie minima di intervento, l'intera maglia prevista dal P.R.G. H. = Altezza max. del fabbricato = 10,50 m. Re. = Rapporto di copertura max. = 6Gfc De. = Distanza dai confini = E/2 minimo o m. Df. = Distacco tra fabbricati (H1+H2)xO,5 con un minimo di mi.10 se tra parete e parete finestrata. Ds. = Distanza dalla strada secondo le norme citate nell'art.9 del D.M. del 2 aprile 1968. P. = Parcheggi = 5 mq. x 100 me. - La maglia costituisce comparto di minimo intervento e contiene la competente area riservata a verde e servizi, la dotazione minima cioè di 18,63 mq/ab. - Per l'area di standard così indiqata restano ferme le norme (a livello di indici e parametri) fissata dallo > stesso P.R.G. per le zone pubbliche e di uso pubblico. - Per quanto attiene il comparto di minimo intervento e l'onerosità della concessione, valgono le disposizioni fissate per la zona B.

- 27 - Art.19 - Zone per campeggi Per i campeggi indicati nelle tavole del P.R.G. l'in sediamento deve rispettare i seguenti indici e parametri : 1 tenda = 3 persone 1 tenda = 120 mq di stretta pertinenza escluso le strade. Zone per parcheggi 15 mq. per tenda Zone per attrezzature sportive, verde = 9 mq a perso na. If. = per le attrezzature = O,03 mc/mq. Non sono ammesse strutture fisse o semifisse destinate alla residenza. 'N.B.- II rilascio delle concessioni ed autorizzazioni è subordinato alla redazione di un P.P. esteso a ciascuna maglia di P.R.G., costituendo la stessa maglia un com parto di minimo intervento di cui all'art.51 - punto m - della l.r. n.56/1980.

- 28 - Capo III - Zone produttive art.20 - Zone artigianali - industriali D A Le zone artigianali - industriali sono destinate all'insediamento di piccole industrie, con esclusio ne di quelle nocive di qualsiasi genere, sono amme > si i capannoni deposito. Il 10% di volume previsto in tale zona può essere destinato a residenza del personale di custodia ed ai servizi aziendali, quali mense, attrezzature a > sistenziali e sanitarie, foresteria aziendale, ecc. In tale zona il P.R.G. si attua attraverso strumen ti urbanistici di esecuzione (lottizzazioni o piani Particolareggiati, applicando i seguenti indici: It. = Indice di faabbricabilita territoriale = 3 Mc/mq Sm. = Superficie minima di intervento = 10.000 mq. H. = Altezza max. del fabbricato = 6,00 m. Re. = Rapporto max. di copertura = 30 % De. = Distanza dai confini = 5 m. Df. = Distanza tra fabbricati = 10 m. minimo Ds. = Distanza dalla strada = 10 m. rispetto alla viabilità marginale: H/2 rispetto alle strade interne di lottizzazione; P. = Parcheggi: 10 mq x 100 me. ""N.B.- Ogni maglia di P.R.G. costituisce^comparto-di minimo intervento ai sensi dell'art.51 - punto m. della leg gè regionale n.56/1980, nell'ambito del quale presisor re il P.P. e P.di L. richiesto dalla presente norma. Per quanto attiene le modifiche introdotte dal C,C., al punto 1) della delibera C.C. n.6o/1980, ferme

- 29 - restando le previsioni inserite negli appositi elabo rati di P.R.G., per quanto riguarda la normativa, si prescrive che restino confermate le norme tecniche di attuazione fissate dal P.R.G. per le zone artigianali - industriali D/A (art.20)"".

- 30 - Art.21 - Zone artigianali D B In queste aree sono consentiti insediamenti artigia nali, di deposito e commercio e di impianti agricolop'roduttivi, purché non nocivi e il cui numero di ad detti non sia superiore a quello previsto come limi. te per le aziende artigianali. Il 30 % della cubatura può essere destinata alla r«3 sidenza artigianale con un amssimo di 400 me. per lotto. In tale zone il P.R.G. si attua attraverso gli stu menti urbanistici di esecuzione (piani particolareg giati, piani di lottizzazione o planovolumetrici) applicando i seguenti indici e parametri: It. = Indice di fabbricabilita territoriale 2,00 mc/mq Sm. = Superfiice minima di intervento = 5.000 mq. H. = Altezza max. del fabbricato = 6 m. Re. = Rappotro max. di copertura = 30% De. = Distanza dai confini = 5 m. Df. = Distanza tra i fabbricati=10 m/ minimo. Ds. = Distanza dalla strada = 10 m. rispetto alla viabilità marginale: H/2 rispetto alle strade interne di lottizzazione. P. = Parcheggi = 10 mq. x 100 me. ""N.B.- Ogni maglia di P.R.G. costituisce comparto di minimo intervento ai sensi dell'art.51 - punto m - della leg 4 gè regionale n.56/1980, nell'ambito del quale predspor re il P.P. e P. di L. richiesto dalla presente norma. Per quanto attiene le modifiche introdotte dal C.C., al punto 1) della delibera C.C. n.6o/1980, ferme restando le previsioni inserite negli appositi elaborati di P.R.G., per quanto riguarda la normativa, si prescrive che resti, no confermate le norme tecniche di attuazione fissate dal P.R.G. per le zone artigianali-industrialyl D/A C \ ~\. i s fi i ' i

- 31 - Art.22 - Zone relative ad attività di carattere annonario D c In queste zone è consentito l'insediamento di impian ti,- anche privati, per la conservazione e la prepara zione, a scopo di trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, nonché degli impianti tipici del settore annonario, quali depositi, mercati e simili, compresi alloggi di custodia. In tale zona il P.R.G. si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione (lottizzazioni o piani par ticolareggiati) applicando i seguenti indici: It. = Indice di fabbricabilità territoriale = 2 mc/mq Sm. = Superficie minima di intervento = 10.000 mq. o l'intera maglia prevista dal P.R.G. H. = Altezza max. dei fabbricati = 6 m. Re. = Rapporto max. di copertura = 30% P. = Nella stesura del piano urbanistico di esecuzio ne devono essere reperite superfici pari al 30% dell'area che dovranno essere destinate a verde e servizi e parcheggi. Dc. = Distanza dai confini = 5 m. Df. = Distacco tra i fabbricati = 10 m. minimo. Ds. = Distanza dalla strada = 10 m. rispetto alla viabilità marginale: H/2 rispetto alle stra de interne di lottizzazione. ""N.B.- Ogni maglia di P.R.G. costituisce comparto di minimo intervento ai sensi dell'art.51- punto m - della leg (, gè regionale n. 56/1980, nell'ambito del quale predisporr 1/ìlllli re il P.P. e P.di L; richiesto dalla presente norma. w^a * I /\ Per quanto attiene le modifiche introdotte dal C.C., 5Ì2--' ' - al punto 1) della delibera C.C. n.60/1980, ferme restando le previsioni inserite negli appositi elabora ti di P.R.G., per quanto riguarda la normativa, si prescrive che restino confermate le norme tecniche attuazione fissate dal P R _ CI _ p&r- Te. zoi-ie» a nali-industriali D/A (art.20)"".

- 32 - Art. 23 - Zone agricole E 1 Nelle zone agricole lo strumento urbanistico controlla gli interventi ai fini dello sviluppo e del recupe_ ro del patrimonio agricolo, tutelando l'efficie. ;a de_l le unità produttive, anche attraverso il loro accorpamento, e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agri odi. Lo strumento urbanistico prevede, stabilendone le moda_ lità di attuazione; a)- interventi diretti al mantenimento delle strutture ' aziendali e degli insediamenti colonici esistenti ed al potenziamento dell'attività agricola; b)- interventi diretti al recupero, riuso e conservazione del patrimonio edilizio rurale esistente; e)- interventi dedicati esclusivamente alle attività agricole, e forestali. s Gli interventi di edificazione delle nuove costruzi ni destinate alle abitazioni devono essere riferiti all'intera azienda agricola, singola o associata, e la relativa concessione edilizia può essere ottenu «jt'a dai seguenti soggetti, singoli o associati: a) proprietari coltivatori diretti; b) proprietari conduttori in economia; e) proprietari concedenti; d) affittuari e mezzadri che hanno acquisito diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere;

- 33 - I predetti interventi di edificazione non possono essere riferiti a superfici inferiori alla minima unità culturale del posto di cui all'art. 846 del Codice civile, stabilita dal Consiglio Comunale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del P.R.G.; in caso di mancato adempimento si attribuisce alla suddetta unità il valore di 5.000 mq. II rilascio della licenza per gli interventi di cui ai precedenti comma è subordinato al mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola per una durata non in feriore a 20 anni. Nelle zone agricole sono corsentite esclusivamente le costruzioni destinate alla residenza rurale e le attrezzature ed infrastrutture strettamente ne_ cessarle alla adduzione dei fondi, quali stalle silos, serre, magazzini e locali per la lavorazic) ne dei prodotti agricoli. Per le aziende con terreni non confinanti, è ammesso 1'accorpamento dei volumi edificabili al netto della aree di cui al comma precedente; lo asservimento delle singole aree deve risultare da apposito atto di vincolo, regolarmente trascritto nei registri del Comune interessato ed alla Conservatoria delle ipoteche, che regoli il trasferimento di cubatura, destinando a "non ed_i_ ficandi" la parte del territorio che ha ceduto la propria cubatura.

- 34 - L'accorpamento può essere ammesso soltanto a condizione che l'edificio per la residenza rurale non su peri i 500 me. Le.localizzazioni nelle zone agricole delle attrez-^ zature per la valorizzazione della agricoltura e del la zootecnica e per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e forestali, per le quali il relativo indice di fabbricabilità fondia rio (If) superi il valore di 0,03 mc/mq.; possano ess sere autorizzate previo espletamento della procedura di deroga, come previsto dall'art. n.16 della legge 765. Per gli immobili ricadenti in zona agricola e classificati tra i beni culturali, non sono ammessi aumenti di volume. Ancorché dislocate in zona agricola le attività di cave e miniere sono subordinate alla licenza rilasciata dal Sindaco, previo parere degli organi sta tali e regionali competenti, nonché alla stipulazio ne di una convenzione da trascriversi nei registri immobiliari, la quale contempli i modi e i tempi del ripristino del passaggio. Le attività di cave e miniera non sono consentite lun go le fasce di rispetto stradale, nelle zone boschive, nelle riserve e parchi naturali, nelle zone archeo logiche, monumentali e paesistiche. If. = Indice di fabbricabilità fondiaria 0,03 mc/mq. H. = Altezza max. del fabbricato^m.7,50 De. = Distanza dai confini m.5 Df. = Distacco tra i fabbricati m.io Ds. = Distanza dalla strada m.20 rispetto alla viabilità marginale.

- 35 - ""N.B.- Con riferimento al P.P.A., ai sensi dell'art.9 della l.r. n.6/79 e successive modifiche ed integrazioni, le zone E/1 possono in parte essere inserite nel P.P.A. ove su esse non insistano vincoli posti da leggi nazionali o regionali; in tal caso il rilascio delle con cessioni edilizie - nel rispetto di quanto fissato dal l'art.51 (lettera g) della l.r. n.56/8o e nel rispetto di tutti gli altri indici e parametri di zona - potrà essere a titolo oneroso, previa applicazione delle tabelle parametriche di cui agli artt. 7-8-9 della citata l.r. n.6/79 e successive modifiche, senza però 1'ab battimento del 50% + 35% + 25% previsto da dette norme di legge e con l'ulteriore applicazione di quanto fissato dal 3 comma dell'art.23 della l.r. n.6/79 e successive modifiche a proposito dell'applicazione del costo base di urbanizzazione determinato dalla tabella Bl per ift =0,25 mc/mq ed aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria che risultassero necessaria in relazione alla tipologia edilizia pre scelta. Per le aree in zone agricole, invece assogettate al vincolo paesistico o comunque ad ulteriori vin coli posti dalle leggi statali o regionali (vincolo idro geologico, vincolo storico, vincolo archeologico, ecc.) non è consentito l'inserimento nel P.P.A.; per queste quindi il rilascio delle concessioni edilizie potrà av venire solo a titolo gratuito, a solo favore di coloro * i quali siano in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo (nei modi di cui all'art.9 - della lettera a -del la l.s. n.10/77 ed all'art.9 della l.r. n.6/79 così co me modificato dall'art.2 della l.r. n.66/79).

- 36 - Con riferimento ali'accorpamento ed in attuazione di quanto disposto dall'art.51 - lettera g - della l.r. n.56/80, nelle zone E/1 (nelle quali sono consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qua lificata produttività) per le aziende agricole con ter reni non confinanti è ammesso 1'accorpamento delle aree per gli interventi di edificazione a servizio della produttività del fondo e dell'azienda, nei modi di cui al predetto 7 comma, il tutto con asservimento delle aree in parola, regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente. Per gli interventi di edificazione di nuove costruzio ni destinate a zesidenze, nonché di attività produtti. ve valgono anche le disposizioni di cui alla lettera g della l.r. n.56/1980"".

- 37 - Art.24 - Zone agricolo speciale - E 2 - La presenza sulla zona agricola di tipici valori paesistici, anche non vincolati ai sensi di legge, comporta in sede di strumentazione urbanistica, la riduzione dell'indice di fabbricabilità fondiario a 0,01 mc/mq., con l'obbligo di Piano Particolareg giato esteso all'intera zona E2 e di concentrazione delle volumetrie agricole e dei servizi collettivi in zona tali da non recar danno al paesaggio. Si dovranno rispettare, pertanto i seguenti indici e parametri : If. = Indice di,fabbricabilità fondiaria = 0,01 mc/mq, H. = Altezza max. del fabbricato = 4,5 m. De. = Distanza dai confini = m.5 Df. = Distacco tra i fabbricati - m.10 Ds. = Distanza dalla strada m.20 rispetto alla via bilità marginale.

- 38-4rt. 25 - Norme comuni alle zone agricole - Ai fini della salvaguardia degli insediamenti esistenti e del corretto inserimento dei nuovi nello agro su tutto il territorio comunale e per qualsia si operazione edilizia ed urbanistica tendente a trasformare il territorio sono obbligatori i seguen ti punti: a) tinteggiatura in colore bianco calce delle pareti esterne o mantenimento delle stesse a pietra viva; per le nuove costruzioni, per quelle esisten. ti sono ammessi il bianco o i colori tradizionali preesistenti. b) tetti possibilmente piani: eventuali tetti spio-. venti da farsi in pietra bianca o grigia; e) divieto assoluto di mansarde, di abbaini; d) divieto di costruire archi policentrici o in stile gotico' o moresco; e) andamento rigorosamente rettilineo dei muretti evitando quindi merlature medioevali e archetti a (U); f) la costruzione di pensiline è possibile soltanto quando non contrasta con l'ambiente preesistente; g) divieto assoluto di rivestimenti in marmo, traver tino o pietre lucidate; h) recinzione in murature a secco oppure in muratura di blocchetti di cemento intonacati ed imbiancati a latte di calce 4

- 39 - Capo IV - Zone di uso pubblico irt.26 - Zone destinate alla viabilità S e ad aree ferroviarie S. Le zme destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione e la protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo assetto viario e perciò comprendono: le strade ed i nodi stradali e, per quello di competenza, le aree ferroviarie. Nelle zone destinate alla viabilità è is tituito, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi successivi, il vincolo di inedificabilità. Le sedi viarie indicate nelle tavole allegate rappresentano essenzialmente le grandi maglie della viabilità interna che devono essere completate con la viabilità minore da prevedere nei piani di lottizzazione o nei piani quadro, secondo le indicazioni contenute nei precedenti articoli. Gli spazi di parcheggio, previsti a norma a nelle quantità specificate dall'art.41 sexies della legge urbanistica, potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree di pertinenza del^ l'edificio, oppure promiscuamente, ed anche su aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo di destinazione a mezzo di atto trascritto nei registri immobiliari. I progetti relativi ad opere ricadenti sulle aree ferroviarie devono avere la preventiva approvazione della Commissione Edilizia e successivamente per il rilascio della concessione edilizia il nulla delle autorità competenti. OS~ta

- 40 - Art. 27 - Zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria B A Tali zone, individuate ai sensi del D.M. 2.4.68,' sono destinate ai servizi relativi alle zone re_ sidenziali. In tali zone sono consentite costruzioni di : a) asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie inferiori (scuole d'obbligo); b) attrezzature di interesse comune: religiose, E 1 culturali, sociali, assistenziali, amministra^ tive, per pubblici servizi, ecc. consentita inoltre la costruzione di abitazio_ ni solo per il personale di sorveglianza. In tali zone il Piano si attua per intervento d_i retto, secondo i seguenti indici: If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 3 mc/mq, H. = Altezza max. del fabbricato m. 10,80 (salvo costruzioni speciali); Re. = Rapporto di copertura max. = 40%

- 41 - Art. 28 - Aree per le attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale urbano F Le aree ad uso delle attrezzature di servizio sono destinate, nel loro complesso, alle attività rivo_l te ad assicurare alla comunità sia servizi relativi alla vita sociale e culturale, sia servizi di tipo tecnico e diretti ad assicurare il controllo dell'ambiente. In tali zone sono possibili le seguenti funzioni: a) aree di proprietà pubblica per attrezzature scp_ àstiche di grado superiore, nelle quali è ammes_ sa la costruzione di attrezzature ed edifici per l'istruzione medio-superiore, nonché dei relat_i vi alloggi per la custodia ed il servizio; b) aree riservate all'intervento pubblico per le sedi e le attrezzature sanitarie ed ospedaliere, nelle quali è ammessa la costruzione di edl fici e attrezzature a carattere ospedaliere e sanitario, nonché di alloggi e organizzazioni re_ sidenziali destinati sia alle esigenze di servizio e di custodia, sia alle esigenze connesse alla formazione professionale sanitaria; e) aree per attrezzature tecnologiche, nelle quali è ammessa la costruzione di impianti e relativi alloggi di custodia attinenti al settore dei tra sporti urbani, sia pubblici che privati, quali tranivie, filovie, linee automobilistiche, compre_ si nodi di scambio come autporti e scali, atti-

- 42 - nenti al settore della produzione e trasformazione di energia quali centrali termiche ed elettriche e simili. Per tali zone si osservano i seguenti indici e parametri : It. = Indice di fabbricabilità territoriale = 2 me/ma Re. = Rapporto max. di copertura = 30/ó H. = Altezza max. del fabbricato = 10,50 m. De. = Distanza dai confini = 5 m. Df. = Distacco tra i fabbricati = 10 ni. minimo Ds. = Distanza dalla strada = 10 m. rispetto alla viabilità marginale: H/2 rispetto alle strade interne di lottizzazione P. = Parcheggi = secondo D.M. 2.4.68

- 43 - Art.29 - Aree per attrezzature sportive a carattere urbano Queste zone sono destinate ad attrezzature sporti, ve a livello urbano e regionale, nelle quali è am messa la costruzione di attrezzature ed edifici a carattere sportivo nonché dei relativi alloggi per la custodia nel rispetto dei seguenti indici e pa rametri: It. = Indice di fabbricabilita territoriale = 0,1 mc/mq, Re. = Rapporto max. di copertura = 20% P. = Parcheggi = 30% De. = Distanza dai confini = 2O m. Ds. = Distanza dalla strada = 20 m. N.B.: Trattasi di aree pubbliche.

- 44 - Art.30 - Parco urbano - Le aree a Parco Urbano sono destinate al tempo li bero. In esse saranno curate le alberature esistenti e saranno poste a dimora nuove alberature. In tali zone possono ubicarsi attrezzature sporti. ve di allenamento, attrezzature per lo svago, chio schi, bar, giochi per bambini, teatri all'aperto e simili, nel rispetto dei seguenti indici: It. = Indice di fabbricabilità territoriale = 0,01 Re. = Rapporto max. di copertura = 4% P. = Parcheggi = 2% In tali zone è necessario procedere previo Piano Particolareggiato esteso all'intera area indicata nel P.R.G. N.B.: Trattasi di aree pubbliche.

- - 45 - Capo V - Zone a vincolo speciale irt. 31 - Norme comuni II vincolo speciale si aggiunge alla Destinazione di zona, alla quale le singole aree appartengono. Queste conservano, quindi, indici, parametri e de_ stinazioni d'uso loro asegnate dalla zonizzazione del piano nella misura in cui queste non contrastano con le indicazioni limitative degli artic li del presente Capo V. La capacità edificatoria eventualmente consentita in queste zone va trasferita a quelle conter_ mini che abbiano la stessa destinazione di piano e che siano esterne all'area vincolata.

- 46-32 - Zone a vincolo cimiteriale Le zone sottoposte a vincolo cimiteriale comprende^ no il cimitero e le relative zone di rispetto. Nell'ambito delle zone di rispetto è vietato qualsiasi tipo di costruzione a norma dell'art.338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27.7.34 n. 1265 e 17/10.37 n. 983. Per le aree di proprietà o in gestione dell'e.a.a..p. vengono osservate tutte le norme sanitarie e di rispetto vigenti oltre a quelle previste espressamente nei grafici di P.R.G. E' vietata ogni edificazione nell'area di rispetto del deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge sanitaria. f

- 47 - Art. 33 - Zone di rispetto stradale Le aree di rispetto sono quelle poste a protezione delle principali vie di comunicazione, delle attre_z zature, dei servizi, delle zone a destinazione speciale, es;luse quelle cimiteriali, per le quali sia_ no previste delle distanze minime, stabilite dagli elaborati di Piano, da osservarsi nell'edificazione. Tali aree hanno la stessa capacità edificatoria delle aree contermini. Per le strade in cui non sono stati espressi degli elaborati di P.R.G. i rispetti stradali sono comunque da osservare le norme di cui ai D.M. 1.4-.68 e D.M. 2.4.68.

- 48 - irt. 34 - Zone a vincolo archeologico - località di Castiglione In queste aree qualsiasi mutamento allo stato dei luo_ ghi può essere previsto solo in sede di Piano Parti - colareggiato approvato dai competenti organi di tute_ la archeologica. E' prevista una zona di rispetto pari a m. 200 dai limiti del sito per la quale vale la dichiarazione di "Preminente interesse pubblico". ÌMJ

- 49 - JUrt* 35 - Zone di rispetto ferroviario Nella fasce di rispetto della ferrovia previste dal P.R.G., fermi restando i divieti di cui all'art.235 della legge n. 2248 del 20.3.1965 e successive modi_ fiche ed integrazioni, non sono ammesse nuove costru zioni destinate ad abitazioni e ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

- 50-36 - Zonfe di rispetto ambientale Masserie, chiese rurali, torri, laghi e zone a macchia mediterranea. I fabbricati delle masserie, delle chiese rurali, delle torri individuati ne. " grafici del P.R.G, sp_ no tutti soggetti, per qualsiasi tipo di trasformazione, al preventivo parere della Sovrintendenza ai Monumenti. L'indice di fabbricabilità fondiario (If) per que_ ste tipologie speciali individuate dal P.R.G. è quello delle zone agricole in cui esse ricadono. G-li eventuali volumi da aggiungere devono essere staccati dai vecchi fabbricati sistemati in posizione a valle tale da salvaguardare il passaggio. Nel raggio di 100 mi. dai confini del vecchio nucleo costruito, i nuovi volumi potranno al più uguagliare la volumetria degli edifici già esisten ti. Per i cosidetti "Laghi" e per le zone a "macchia me_ ìterranea" è vinata la costruzione in un raggio di rispetto minimo di 80 metri dai limiti. E' fatto divieto assoluto di modificare lo stato di questi tipi di siti. Per il castello di Marchione è prevista una zona di rispetto intorno, per cui non è possibile edificare nessun volume/ per un raggio di 300 metri. P UtvL Hb, u-ttaj