Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI



Documenti analoghi
ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ

OGGETTO: Territorialità IVA: regole per le prestazioni di servizi dall'

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO

Deroghe alla regola generale

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA

La c.d. Direttiva. servizi. Direttiva 2008/8/Ce, 12 febbraio Avv. Caterina Corrado Oliva - Studio Uckmar -

Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010

25 ottobre Università degli Studi di Cagliari Direzione Finanziaria Settore Fiscale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al:

Chiccoli & Landini. Professionisti Associati AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L ESTERO

CIRCOLARE SOMMARIO: A) REGOLA GENERALE DEI SERVIZI UE E INTERNAZIONALI B) CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI C) NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

OGGETTO: Attuazione Direttive comunitarie IVA - modifiche alla territorialità delle prestazioni di servizi

STUDIO TRIBUTARIO E DEL LAVORO COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010

Torino, lì 8 marzo Circolare n. 8/2010. OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina PREMESSA

L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA. La territorialità dei servizi

VAT PACKAGE Intervento del Dr. Michele Muratori. Firenze Arezzo

LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione

SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Fiscal Approfondimento

CAPITOLO PRIMO LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 18/10 E DALLA L. N.

Circolare n. 4. Indice

Circolare n Oggetto: Territorialità dei servizi.

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

rapporti con l estero

INDICE. Circolare n. 9. del 17 marzo Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

Prof. Avv. Benedetto Santacroce. Genova, 2 dicembre 2009

STUDIO ROVIDA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI. Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina INDICE

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI Dottori Commercialisti Revisori Contabili Via G. Bovini, Ravenna (RA)

LUOGO DI TASSAZIONE NEI SERVIZI B2B E B2C LE NUOVE REGOLE PER L APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEI SERVIZI PRESTATI DA NON RESIDENTI

Le Operazioni. Roberto Politi - 17 dicembre 2013

Elenchi Intrastat: prestazioni da dichiarare e prestazioni da escludere

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari

A tutti i clienti Loro sedi. Circolare n. 12 del 29 dicembre Argomenti: Legge comunitaria 2008

Circolare del 31/12/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Agenzia Entrate: disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi

Servizio di documentazione tributaria

Agenzia Entrate: disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi

Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA

LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il trattamento Iva nell'e-commerce

Allegato A NOVITÀ IVA 2010 TERRITORIALITA IVA NEI RAPPORTI CON L ESTERO

TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI RESI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTI PASSIVI RICADENTI IN REGOLA GENERALE PRESTAZIONE (ESEMPI) PRESTATORE ADEMPIMENTI IVA

Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno In collaborazione con

Dichiarazione annuale IVA 2014 periodo d imposta 2013 NOVITA

24/09/2012. I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

Tale principio generale è derogato da una serie di fattispecie particolari, disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies del D.P.R. n. 633/72.

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

Oggetto : Novità Territorialità Iva prestazioni di servizi ( art. 7 ) Fiere, Manifestazioni - Trasporti

TRASMISSIONE A MEZZO SISTEMA DI

INDICE. Sezione Prima - IL REGIME IVA ORDINARIO PER LE AGENZIE DI VIAGGIO. Interventi del Legislatore in ambito IVA...» 10

Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010

La nuova disciplina IVA delle prestazioni di servizi in vigore dal 1 gennaio 2010

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

Le nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi

Focus On 21 novembre 2014

I nuovi casi di reverse charge obbligatorio per l acquisto di beni e i servizi dall estero a cura di Giorgio Confente

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta

Prospetti Regole Criteri Deroghe da Direttive UE per Prestazioni di Servizi internazionali

TAX & LEGAL. Speciale IVA Newsletter Tax & Legal Speciale IVA 2010

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9

L'imponibilità I.V.A. dei servizi relativi a beni immobili in base alla territorialità

Circolare informativa: Settore consulenza aziendale - tributaria

Nuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it

Nuova disciplina sulla territorialità Iva 2010 Decreto Legislativo N 18 del 11/02/2010. a cura di Salvatore Rossitto 1

FOCUS FISCALE - MAGGIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010. pagina 1 di 9

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura

IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE

INFORMATIVA N. 3/2011. Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

La territorialità. Dott. Alessandro Fedeli

Territorialità servizi IVA 2010

DIRETTIVA 2008/8/CE DEL CONSIGLIO

INDICE PREMESSA... 15

Il VAT Package in Italia Verona, 18 dicembre 2009

NOVITA IVA ESTERO 2010

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: E-COMMERCE : LE NUOVE REGOLE IVA PAG. 2

Prot. n. 40/FI/RoNi Roma, 12 marzo Circolare n. 40/2010

Studio Corbella. dottori commercialisti associati. Monza, lì 17 febbraio 2010 Circolare n. 03/2010

IVA E INTRASTAT 2010: PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

RIVOLUZIONE IVA NEI SERVIZI CON L ESTERO

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI Premessa... 51

I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi resi tramite mezzi elettronici trovano puntuale disciplina:

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 21/2009. Treviso, 02 Dicembre 2009 OGGETTO: RIFORMA DELL IVA

Copyright 2002 Acerbi & Associati

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) DPCM 27/02/2019 FAQ Agenzia delle Entrate

Transcript:

Rag. GILBERTO GNESUTTA Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Le disposizioni del vecchio articolo 7 del DPR 633/1972 sono state modificate, con effetto dal primo gennaio 2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR. In particolare i nuovi articoli 7 sono strutturati nel seguente modo: - Art 7 fornisce alcune definizioni utili ad identificare: Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea; Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato; Parte di un trasporto passeggeri effettuata all interno della Comunità, luogo di partenza di un trasporto passeggeri, luogo di arrivo di un trasporto passeggeri; Trasporto intracomunitario di beni; Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto. - Art. 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni di beni - Art. 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi (regola generale) - Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale) - Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale) - Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati) - Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, la regola generale afferma che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando: 1) sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti in Italia; 2) sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia. Queste nuove norme indicano come territorialmente rilevante ai fini IVA lo Stato della figura che commissiona una prestazione di servizi, soggetto passivo IVA del servizio stesso. Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini IVA ( privati ), rimane in vigore la precedente regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la propria sede, con le precisazioni riguardanti i servizi resi a committenti e soggetti privati residenti in paesi extra UE. Per verificare se un soggetto è passivo ai fini IVA è possibile verificare se in possesso di partita IVA attraverso il sito: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm.

Tabella riepilogativa delle possibili casistiche per la regola generale ex art. 7-ter DPR 33/72: Committente soggetto passivo IVA italiano Committente soggetto passivo non italiano Committente non soggetto IVA Prestatore del servizio soggetto IVA italiano Fatturazione con applicazione di IVA di legge. Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Operazione non rilevante ai fini IVA in Italia. Permane l obbligo di emissione di fattura nei termini ordinari senza addebito d imposta, citando la norma di non assoggettamento ad imposta in Italia della prestazione (cioè l art. 7-ter, DPR 633/1972) e riportando la partita I.V.A. del cliente, se comunitario. L operazione deve essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT. Operazione rilevante ai fini IVA in Italia. Emissione della fattura nei termini ordinari con applicazione di IVA di legge Prestatore del servizio soggetto IVA non italiano Fatturazione da parte del prestatore senza addebito di IVA. Ciò comporta l obbligo di applicazione del reverse charge da parte del committente italiano Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. L operazione andrà, inoltre, riepilogata negli elenchi INTRASTAT. Operazione non rilevante ai fini IVA in Italia. Operazione non rilevante ai fini IVA in Italia. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE A seguito delle modifiche sopra richiamate si evidenzia che è stato introdotto il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) anche per la tassazione ai fini IVA dei servizi internazionali nel paese del committente soggetto IVA, con assolvimento di conseguenza degli adempimenti connessi all IVA a carico del committente medesimo. Ipotesi di un soggetto passivo IVA italiano che riceve, in qualità di committente, una prestazione di servizi da un soggetto passivo estero In questa ipotesi gli adempimenti contabili sono i seguenti: - emissione di una fattura in un unico esemplare (autofattura), riportando nella stessa l imponibile addebitato dal prestatore, l aliquota e la relativa imposta applicabile in base alla normativa IVA italiana; - registrazione del documento nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in quello degli acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

Ipotesi di un soggetto passivo IVA italiano che presta il servizio ad un soggetto IVA non residente. In questa ipotesi gli adempimenti contabili sono i seguenti: - l operazione non è fiscalmente rilevante in Italia ai fini IVA; - il soggetto italiano dovrà comunque emettere fattura, indicando che si tratta di operazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972; - nella fattura dovrà essere riportata la partita I.V.A. del committente, se comunitario. Inapplicabilità del reverse charge Si fa presente, inoltre, che il meccanismo del reverse charge (attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d imposta IVA), non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non e` soggetto passivo ai fini dell IVA. In tale eventualità, pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato - deve adempiere agli obblighi d imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale. SOGGETTI PASSIVI IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi si considerano sempre soggetti passivi: i soggetti che esercitano attività di impresa, arte, professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività; i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all imposta, anche operazioni non rientranti nell ambito del campo applicativo del tributo. Rientrano in tale categoria gli enti, pubblici e privati, le associazioni e le altre organizzazioni senza personalità giuridica, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole; gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. Rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell anno solare precedente, ovvero nel corso dell anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari; gli stessi enti di cui al punto precedente che, anche al di sotto di tale soglia, hanno optato per l applicazione dell imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA. Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. Questi soggetti vedono ampliarsi gli adempimenti a proprio carico, rimanendo coinvolti anche dall obbligo degli INTRASTAT sugli acquisti.

DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE Come anticipato, gli articoli da 7-quater a 7-septies del DPR n. 633/1972 contengono specifiche deroghe con riferimento a determinate prestazioni di servizi. Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale) Tipologia di servizio Territorialità in Italia - Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie;- prestazioni di agenzia;- fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio; - concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili; - prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione di lavori immobiliari. Trasporto di passeggeri Ristorazione e catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno dell UE Ristorazione e catering diverse dalle precedenti Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto Quando l immobile è situato nel territorio dello Stato. In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato Quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato. Quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all interno dell UE. Le stesse prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell UE e sono utilizzati nel territorio dello Stato. Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale) Le prestazioni di servizi: relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni; degli organizzatori di dette attività; prestazioni accessorie alle precedenti si considerano effettuate in Italia quando le stesse sono ivi materialmente eseguite.

Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati) (deroghe alla regola generale) Le prestazioni di servizi rese a committenti (privati) non soggetti passivi IVA si considerano effettuate in Italia al ricorrere delle seguenti specifiche condizioni: Tipologia di servizio Territorialità in Italia Intermediazione in nome e per conto del cliente Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario Trasporto intracomunitario di beni Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali; Quando le operazioni oggetto ell intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato. In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato Quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato Operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili. Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all interno dell UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell UE Telecomunicazione e teleradiodiffusione Quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all estero. Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio dell UE e sempre che siano utilizzate all interno dell UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (deroghe alla regola generale) Non si considerano effettuate in Italia e pertanto non sono assoggettate ad IVA in Italia le seguenti prestazioni di servizi rese a soggetti privati residenti in paesi extra UE: cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore, quelle relative a invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; prestazioni pubblicitarie; prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale; elaborazione e fornitura di dati e simili; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; messa a disposizione del personale; contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; servizio di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; servizi prestati per via elettronica; servizi inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un attività o un diritto di cui ai numeri precedenti.