REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI CAPPE E ARMADI DI LABORATORIO I & F BUREAU VERITAS ITALIA REGOLEMENTO PARTICOLARE



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Emesso da Ufficio: REGOLEMENTO PARTICOLARE INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE... 2 2.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE... 2 2.1.1 SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE... 2 2.1.2 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO... 2 2.1.3 DOCUMENTO TECNICO DI RIFERIMENTO... 2 2.1.4 OMISSIONI DI ATTIVITÀ... 4 2.2 VERIFICA DEL FASCICOLO TECNICO (STAGE 1 DELLA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE)... 4 2.2.1 PROCEDURA DI RICHIAMO DEL PRODOTTO NON CONFORME... 4 2.3 VERIFICA PRESSO IL RICHIEDENTE (VERIFICA DI STAGE 2)... 5 2.3.1 REQUISITI ORGANIZZATIVI... 5 2.3.2 ESECUZIONE DELLE PROVE... 5 2.3.3 REGISTRAZIONE DEI DISEGNI E DEI MODELLI... 6 3. VALIDITA DEL CERTIFICATO... 6 4. RINUNCIA AL DIRITTO D USO DEL MARCHIO... 6 VERSIONE DATA COMMENTI 00 Prima Emissione Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 1/6

Emesso da Ufficio: SOMMARIO Il presente regolamento particolare integra quanto specificato nel Regolamento Generale per la certificazione di conformità di prodotto e servizio (GP01P), su cui, in caso di indicazioni differenti, prevale. 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Questo documento intende definire le condizioni particolari per la concessione della certificazione di prodotto di cappe aspiranti, armadi e banchi da laboratorio da parte di Bureau Veritas Italia Spa (di seguito BV) nei confronti delle organizzazioni che ne facciano richiesta. 2. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 2.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 2.1.1 SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE Possono fare richiesta di certificazione: Il costruttore o fabbricante del prodotto stesso, e cioè un Organizzazione che effettua o controlla le diverse fasi del processo di produzione, quali la progettazione, la fabbricazione vera e propria, la verifica, l immagazzinamento ecc. di un determinato prodotto e che quindi ha la piena responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti da certificare. Un Organizzazione che abbia con il costruttore uno specifico accordo, legalmente utilizzabile, che garantisca a BV la sorveglianza e il controllo sui processi di produzione non inferiori a quelli attuabili sul costruttore stesso. 2.1.2 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO Esse devono consentire di identificare in modo univoco: La destinazione d uso del prodotto La tipologia del prodotto, anche attraverso l indicazione del codice / nome univoco e del modello e delle serie commerciali previste Le sue caratteristiche costruttive 2.1.3 DOCUMENTO TECNICO DI RIFERIMENTO Le norme tecniche di riferimento sono le seguenti: Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 2/6

Emesso da Ufficio: Norma EN 14470-1 armadi di sicurezza per stoccaggio prodotti infiammabili EN 14470-2 - Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato EN 14175-2 cappe chimiche EN 14175-4 cappe chimiche metodi per prove in situ EN 14175-6 cappe chimiche a volume di aria variabile (V.A.V.) Requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio da usare per lo stoccaggio dei liquidi infiammabili nei laboratori Requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio utilizzati per conservare bombole di gas pressurizzato. Requisiti di sicurezza e prestazione e scopi delle cappe di aspirazione di uso generale. Metodi di prova in loco per le seguenti cappe di aspirazione di impiego generale: - cappe progettate secondo la parte 2 della presente norma e sottoposte a prova di tipo secondo la parte 3 della presente norma; - cappe progettate secondo la parte 2 della presente norma e non sottoposte a prova di tipo. Requisiti e i metodi di prova di omologazione per i sistemi VAV. Essa specifica anche requisiti aggiuntivi a quelli della UNI EN 14175-2 e metodi di prova aggiuntivi a quelli delle UNI EN 14175-3 e UNI EN 14175-4 per cappe di aspirazione con sistemi VAV (cappe di aspirazione VAV). La norma è applicabile a: EN 14175-7 cappe chimiche per uso vapori forti e acidi caldi EN 13150 banchi da laboratorio - cappe chimiche per manipolazione ad alta temperatura; - cappe chimiche per manipolazione ad alta temperatura in combinazione con assimilazioni acide; - cappe chimiche per la manipolazione di acido perclorico; - cappe chimiche per la manipolazione di acido fluoridrico. Questo documento è applicabile in combinazione con la UNI EN 14175-1 fino alla UNI EN 14175-4 e, dove appropriato, con la UNI EN 14175-6 e determina informazioni supplementari pertinenti al vocabolario, alla sicurezza e ai requisiti di protezione, tipologia del metodo di prova, metodi di prova sul sito e la marcatura delle cappe chimiche con la finalità speciale elencata. Requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i banchi da lavoro per laboratorio inclusi i tavoli per laboratorio e fornisce raccomandazioni circa le loro Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 3/6

Emesso da Ufficio: dimensioni. CEI EN 61010-1 General safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. La norma tecnica, che contiene i requisiti a fronte dei quali sono valutati i prodotti, dev essere utilizzata nella sua ultima revisione. Eventuali richieste di esclusioni di requisiti, se ritenuti applicabili da BV in sede di offerta e poi di successiva valutazione da parte del Comitato Tecnico di BV, comportano l indicazione di tali esclusioni nel certificato stesso. L utilizzo di altra norma tecnica, o di Disciplinare privato del richiedente, è soggetto a preventiva approvazione da parte del CT di BV. 2.1.4 OMISSIONI DI ATTIVITÀ Qualora BV faccia affidamento a fronte di una richiesta di certificazione su una certificazione che essa ha già rilasciato al richiedente o ad altri richiedenti (ad es. nel caso di un richiedente che abbia un accordo con un fabbricante per uno stesso prodotto già certificato da BV) tale circostanza, che permette di omettere alcune fasi della procedura di verifica, è chiarita al richiedente in sede di offerta. 2.2 VERIFICA DEL FASCICOLO TECNICO (STAGE 1 DELLA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE) La verifica della documentazione tecnica avviene, di norma, presso gli uffici di BV. La documentazione (fascicolo tecnico) inviata dal richiedente deve comprendere: (c) (d) (e) (f) (g) (h) Il modello del marchio o del contrassegno utilizzato sul prodotto in questione da parte del richiedente La scheda tecnica e i disegni del prodotto I documenti (prove di laboratorio, certificazioni precedenti) che permettano di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici La descrizione dei mezzi tecnici del costruttore, anche per le fasi in outsourcing Nel caso il richiedente non sia il fabbricante del prodotto, copia dell accordo di cui al punto 2.1.1.b. Il piano dei controlli previsto La documentazione relativa al sistema qualità in essere e copia delle eventuali certificazioni Copia dell eventuale accordo legale con il costruttore, per i casi di cui al punto 2.1.1.b. 2.2.1 PROCEDURA DI RICHIAMO DEL PRODOTTO NON CONFORME Dev essere disponibile una procedura di richiamo del prodotto difettoso. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 4/6

Emesso da Ufficio: 2.3 VERIFICA PRESSO IL RICHIEDENTE (VERIFICA DI STAGE 2) 2.3.1 REQUISITI ORGANIZZATIVI BV effettua una verifica presso l azienda al fine di accertare le condizioni che possano garantire la conformità del prodotto. I requisiti minimi che il richiedente deve soddisfare sono i seguenti: conoscere le caratteristiche dei prodotti, prima di metterli sul mercato, conducendo un adeguata analisi dei rischi connessi a quelle più critiche, anche sulla base di una casistica consolidata; applicare adeguate misure per minimizzare le conseguenze negative legate ai rischi maggiori; (c) identificare i propri prodotti e permetterne la rintracciabilità (*) (d) (e) disporre in produzione di un piano dei controlli adeguato, basato sugli aspetti di maggior rischio connessi ai prodotti (*) tenere sotto controllo, nel caso, i processi affidati all esterno, (f) gestire correttamente gli strumenti di misura e le apparecchiature di prova (*) (g) tenere sotto controllo i prodotti non conformi (*); (h) (i) assicurare un adeguata conservazione dei prodotti; avere una efficace gestione dei reclami. NOTA 1: Tali elementi organizzativi dovrebbero riferirsi al modello della norma ISO 9001:2008. I requisiti contrassegnati con (*) devono essere documentati in apposite istruzioni/procedure. NOTA 2: Nel caso di un azienda che disponga di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2008, l audit può limitarsi a verificare che lo scopo della certificazione di sistema comprenda la produzione degli articoli da certificare. 2.3.2 ESECUZIONE DELLE PROVE Le prove relative alle caratteristiche dei prodotti da certificare possono avvenire prima, durante o dopo l audit presso il richiedente. Sono condotte in laboratori di prova qualificati secondo i criteri stabiliti nella GP01P (sez. 7.2). I criteri di campionamento, definiti dal Valutatore Responsabile, devono prevedere, quando non disposto diversamente dalla norma tecnica stessa, almeno un campione per ogni tipo o modello da certificare, o per un insieme di modelli o tipi che siano omogenei per la singola caratteristica che deve essere verificata. Le modalità di esecuzione delle prove stabilite dal Valutatore Responsabile deve essere poi integrata nel piano dei controlli del richiedente. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 5/6

Emesso da Ufficio: 2.3.3 REGISTRAZIONE DEI DISEGNI E DEI MODELLI Nel caso in cui i disegni e le schede tecniche del prodotto non siano state acquisite insieme al fascicolo tecnico (stage 1), possono essere verificate e autenticate con la firma e la data da parte del Valutatore Responsabile nel corso dell audit stesso, e lasciate presso gli uffici del richiedente, registrandone gli estremi nel rapporto di audit. 3. VALIDITA DEL CERTIFICATO La validità del certificato è sempre subordinata a quella della norma tecnica di riferimento e può quindi essere inferiore a quanto di norma stabilito (tre anni). 4. RINUNCIA AL DIRITTO D USO DEL MARCHIO L organizzazione che ha acquisito il diritto d uso del marchio Bureau Veritas per un prodotto può rinunciarvi con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, a mezzo raccomandata A.R. a BV nei seguenti casi: per sopravvenute modifiche dei Regolamenti di BV qualora non intenda adeguarvisi; per la cessazione della produzione del prodotto certificato. Quando il licenziatario desideri rinunciare anticipatamente, in costanza di contratto, per qualsiasi altro motivo dovrà corrispondere a BV un indennizzo comunque non superiore all importo pagato per i diritti, prove e controlli nell anno precedente. Il licenziatario che rinuncia alla certificazione è tenuto a cessare di apporre il marchio Bureau Veritas sul prodotto in questione e ad attenersi alle disposizioni di BV per lo smaltimento dei lotti/partite di prodotto a magazzino o in corso di produzione. Bureau Veritas provvederà ad annullare i certificati di concessione e a togliere la denominazione del prodotto dall elenco periodico delle concessioni e non potrà accettare domande per il prodotto per il quale il richiedente abbia rinunciato, se non dopo 2 (due) anni dalla data della rinuncia, salvo casi particolari valutabili a discrezione dell organismo di certificazione. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 6/6