Fiscal Flash La notizia in breve N. 326 17.12.2013 IMU: i rimedi dopo il 16 dicembre 2013 Come comportarsi per sanare eventuali omissioni od errori legati al saldo IMU Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU Il contribuente che, passata la scadenza del 16 dicembre 2013 (scadenza pagamento del saldo IMU 2013), per errore o mancanza di liquidità, non ha effettuato il versamento dovuto, o si rende conto di aver commesso degli errori legati ai codici tributo o catastali indicati in F24, potrà avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso e delle indicazioni fornite dal Ministero nella recente Risoluzione n.2/df del 20 dicembre 2012. Una prima soluzione, applicabile dal 17 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013, è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14 giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento del saldo, può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 20 dicembre 2013 (quarto giorno successivo all'omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15 al 30 giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento. L ultima soluzione, passati i 30 giorni, è il ravvedimento lungo, secondo cui, chi decide di rimediare deve farlo entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2013, e cioè entro il 30 giugno 2014, scontando una sanzione ridotta pari al 3,75%. 1
Premessa Scaduto ieri, 16 dicembre 2013, il termine per il versamento del saldo IMU, ora particolare attenzione meritano le regole da seguire per sanare il mancato versamento dell'imposta con il ravvedimento operoso. Omesso versamento IMU L art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce che per omesso o insufficiente versamento nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata. OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO Sanzione 30% I contribuenti che, per errore o per mancanza di fondi, omettono in tutto o in parte il versamento dell'imu, rischiano la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Le sanzioni ridotte, applicabili in caso di ravvedimento operoso per omesso versamento sono: "ravvedimento brevissimo": 0,2% per ogni giorno di ritardo (un quindicesimo del 3%), se il versamento del tributo viene eseguito entro quattordici giorni dal 17 dicembre 2012 (scadenza originaria del saldo); ravvedimento breve : 3% (1/10 del 30%), quando il pagamento omesso viene eseguito dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza; ravvedimento lungo : 3,75 % (1/8 del 30%) per i pagamenti eseguiti dal trentunesimo giorno entro un anno dalla violazione. 2
La sanzione non si applica, però, in caso di versamento tempestivo ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 471/1997). Il ravvedimento operoso IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO IMU E possibile per il contribuente regolarizzare autonomamente il mancato versamento con l'istituto del ravvedimento operoso. Ciò a condizione che: - la violazione non sia stata constatata, - e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Dunque, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti può inibire questa possibilità. E quindi fondamentale procedere immediatamente, se ci si accorge di un errore. È necessario effettuare una prima distinzione a seconda che il contribuente intenda fruire del ravvedimento operoso: sprint o brevissimo, con regolarizzazione entro il 14 giorno dalla scadenza; breve con regolarizzazione dal 15 giorno dal termine di pagamento previsto al 30 giorno successivo alla scadenza; lungo, con regolarizzazione entro la scadenza di presentazione della Dichiarazione IMU. Ravvedimento sprint entro i 14 giorni - Una prima soluzione, applicabile dal 17 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013, è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14 giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento del saldo può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 20 dicembre 2013 (quarto giorno successivo all'omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). 3
Ravvedimento breve entro il 30 giorno - Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15 al 30 giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), cioè dal 31 dicembre 2013 al 15 gennaio 2014, in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento. Ravvedimento lungo oltre i 30 giorni L ultima soluzione, passati i 30 giorni, è il ravvedimento lungo, secondo cui, chi decide di rimediare deve farlo entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2013, e cioè entro il 30 giugno 2014. La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso lungo, consente di beneficiare della sanzione ridotta pari al 3,75% dell imposta (1/8 del 30%). Ad esempio, il proprietario di un ufficio (categoria A/10), dotato di una rendita catastale di 700 euro ha calcolato il saldo Imu utilizzando il moltiplicatore 60 anziché 80 e ha versato 168 euro, anziché 224 euro. Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso, versando l'importo dovuto (56 euro), oltre sanzioni e interessi. Da notare che nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno riportati insieme all'imposta dovuta Inoltre, in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (o per eccesso se superiore), mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale. TERMINI RAVVEDIMENTO SALDO IMU 2013 TIPO RAVVEDIMENTO DATA DEL RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA SPRINT 17.12.2013 30.12.2013 0,2% PER GIORNO BREVE 31.12.2013 15.01.2014 3% LUNGO 16.01.2014 30.06.2014 3,75% 4
Per la compilazione dell F24, l Agenzia delle Entrate ha specificato che: - in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta; non è previsto pertanto uno specifico codice tributo; - sul modello F24 è necessario barrare l apposita casella Ravv., per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso; - nello spazio Anno di riferimento deve essere indicato l anno d imposta cui si riferisce il pagamento quindi nel caso di ravvedimento va indicato l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata. Interessi applicati INTERESSI APPLICATI DAL COMUNE In generale, la misura degli interessi applicabili nel caso di somme a debito (a seguito di accertamento) e a credito (rimborsi) è pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno. Tuttavia, è previsto che i Comuni possano deliberare, tramite proprio Regolamento, la misura degli interessi, che deve comunque essere compresa nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale. In particolare, dato che la disposizione della L.n. 296/2006 riconosce agli enti impositori la potestà di stabilire la misura di interessi applicabili ai tributi locali vanno differenziate le seguenti due ipotesi: il Comune non ha deliberato alcunché circa la misura degli interessi applicabili: il tasso applicabile è pari a quello legale, previsto dalla normativa generale, pari dal 1 gennaio 2012, al 2,5% (misura così stabilita dal Decreto 12 dicembre 2011). Si ricorda che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la misura del tasso d interesse era pari all 1,5%; il Comune ha deliberato la misura degli interessi applicabili: il tasso di interesse applicabile è quello definito dal Comune nella propria delibera; si ricorda che detto tasso può essere al massimo superiore del 3% rispetto a quello statale e pertanto, considerando che è attualmente in vigore la misura dell 2,5%, il tasso disposto dal Comune deve essere compreso tra il 2,5% ed il 5,5%. 5
Violazioni puramente formali Il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, intervenendo sull art. 6, D.Lgs. n. 472/1997, ha disposto che nel caso di violazioni puramente formali, vale a dire quelle che: - non ostacolano l attività di controllo e - non sono collegate ad un minor versamento d imposta; non possono essere applicate sanzioni. Tale principio si ritiene sia applicabile anche in materia di IMU, anche se mutuato dalla disciplina ICI. Infatti, benché il D.Lgs. n.23/2011 non intervenga direttamente sulla disciplina delle sanzioni in ambito di finanza locale, sembra corretta l estensione a tale imposta delle modificazioni apportate all art. 6, D.Lgs. n. 472/97 relativamente alle cause di non punibilità, dato che l art. 16, D.Lgs. n 473/97 recita: alle violazioni in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie [ ]. Tale orientamento è inoltre confermato dall art. 10, co. 3, L. n. 212/2000, che prevede la non punibilità dell errore commesso dal contribuente quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Il codice tributo errato Diverso è il caso di chi ha versato correttamente gli importi dovuti a titolo di saldo, ma si accorge che nel modello F24 ha indicato, ad esempio, il codice tributo non corretto. In questo caso, trattandosi di un errore formale, il contribuente dovrà attivarsi per chiedere la correzione del modello al fine di consentire la corretta imputazione delle somme agli enti. 6
Gli errori commessi nell'indicazione dei codici tributo per il pagamento dell'imu devono essere corretti con un'istanza da presentare al Comune competente e non all'agenzia delle Entrate. Questo perché l'imu è un tributo comunale, nonostante la quota riservata allo Stato, di cui all'art. 13, co. 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214. La precisazione è stata fornita con la R.M. 2/DF/2012 del Dipartimento delle politiche fiscali. Le regole descritte nella citata risoluzione devono essere seguite in tutte le ipotesi di errata indicazione di un codice tributo, anche se non determinano un'inesatta imputazione del pagamento ai due enti impositori (Stato e Comune). Errata indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario In caso di errata indicazione del codice catastale del Comune da parte dell'intermediario (Poste o Banca), che ha preso in carico il Modello F24, sarà lo stesso intermediario a correggere l'errore, su sollecitazione del contribuente, attraverso l'annullamento del precedente F24 e la successiva ri-trasmissione dello stesso con i dati esatti (si veda R.M. 2/ DF/2012). - Riproduzione riservata - 7