COMMERCIO ESTERO INTRODUZIONE 02 CARNET A.T.A. 03 CERTIFICATI DI ORIGINE 04 Rilascio certificati allo sportello 04 Rilascio on-line dei certificati di origine 04 NUMERO MECCANOGRAFICO 06 ATTESTATO DI LIBERA VENDITA 08 AUTORIZZAZIONE ALL ESPORTAZIONE DI BENI DUAL USE 09 LEGALIZZAZIONE DI FIRMA 10 VISTO DI CONFORMITÀ 11 1
INTRODUZIONE L attività di commercio con l estero comporta, per le imprese che l esercitano, una serie di adempimenti. In particolare la Camera di Commercio, oltre a sostenere le imprese nelle attività di internazionalizzazione, è competente al rilascio della documentazione e della certificazione che occorrono per alcune attività di commercio con l estero. 2
CARNET A.T.A. Il Carnet A.T.A. è un documento doganale rilasciato per la temporanea esportazione di merci, campioni commerciali e materiale professionale destinati a fiere, mostre ed altre manifestazioni. Questo documento agevola il movimento di merci, semplificando le modalità doganali e riducendo gli oneri finanziari per tutti coloro che intendono usufruirne per la temporanea esportazione verso i Paesi che aderiscono alla convenzione A.T.A. La durata del Carnet A.T.A. è di 12 mesi per merci varie e non è prorogabile; per i prodotti orafi la validità va da 2 mesi ad un massimo di 12. Per ritirare il Carnet A.T.A. è necessario recarsi presso l Commercio Estero. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. 3
CERTIFICATI DI ORIGINE Il certificato d origine è uno speciale documento, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l origine dei prodotti utile a tutti coloro, iscritti alla CCIAA di Roma, che svolgono operazioni di esportazione verso i Paesi extra comunitari (e comunitari, se richiesti). Il certificato è rilasciato dalla CCIAA su modello comunitario. L origine di un prodotto nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi è in genere riscontra bile nel paese dove la merce ha subito l ultima trasformazione rile vante. RILASCIO CERTIFICATI ALLO SPORTELLO Al fine di ottenere il certificato di origine occorre presentare i seguenti documenti: Per merce italiana: Fattura di vendita (originale in visione e fotocopia per l ufficio). Per merce estera: Fattura di vendita (originale in visione e fotocopia per l ufficio); Fattura estera (originale e fotocopia per scarico parziale o totale della merce); Certificato d origine estero, bolla doganale (originale e fotoco pia) o altra documentazione atta a dimostrarne l origine. I moduli dei certificati d origine sono distribuiti dalla CCIAA, Commercio Estero, e sono composti da: 1 foglio originale bianco 3 fogli di colore giallo, copie ori ginali 1 foglio di domanda di colore ro sa, che deve essere firmato dal titolare, il quale è responsabile del contenuto di essa. RILASCIO ON-LINE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE La Camera di Commercio di Roma, attraverso l Azienda Speciale ASSET- Camera, mette a disposizione degli utenti anche un servizio di richiesta on-line dei certificati di origine. Il servizio consente, agli utenti registrati, di richiedere via internet il certificato di origine, che può essere successivamente ritirato presso gli sportelli oppure consegnato direttamente in azienda da un corriere. Per accedere al servizio occorre registrarsi, 4
gratuitamente, ad Impresa Monitor (accesso dal sito: www.rm.camcom.it), la rete riservata alle aziende interessate ad usufruire dei servizi offerti on-line dalla CCIAA Roma. Se si è già registrati ad Impresa Monitor e al servizio Certificati di origine, si può accedere direttamente alla richiesta on-line dei certificati. Nel caso di consegna tramite corriere, al costo del certificato deve essere aggiunto quello della consegna, che avviene entro e non oltre il terzo giorno successivo non festivo a quello del completamento della pratica. Per le richieste completate il giovedì, la consegna avverrà il martedì successivo se non festivo. Per le richieste completate il venerdì la consegna avverrà il mercoledì successivo se non festivo. oppure presso gli sportelli camerali. Nel caso di ritiro da parte dell azienda il certificato di origine potrà essere ritirato presso l del Commercio Estero. Per maggiori informazioni sul servizio Certificati di Origine on-line è possibile consultare la guida al servizio disponibile sul sito camerale oppure rivolgersi all Azienda Speciale ASSET Camera: Dott. D.Sarli, Sig. D. Mezzi, Sig.ra M.Maggi - Tel. 06.69769021 Tutte le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; 5
NUMERO MECCANOGRAFICO Il numero meccanografico è un codice alfanumerico a otto caratteri, detto anche numero di posizione delle ditte operanti con l estero, che viene rilasciato dall Commercio Estero della CCIAA alle imprese che svolgono abitualmente attività di import-export. Viene rilasciato dalla Camera di Commercio ove la ditta ha la propria sede legale ad imprese che abbiano regolarmente denunciato l inizio di attività al Registro Imprese; siano in regola con il pagamento del diritto annuale; abbiano dimostrato il possesso del requisito di abitualità ad operare con l estero (circ. 3576/c del 6 maggio 2004) L assegnazione del numero meccanografico alla ditta avviene a seguito di richiesta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento d identità valido. Le informazioni derivanti dall attribuzione del numero meccanografico costituiscono il sistema informativo ITALIANCOM (Italian Compaines Around the World) che nasce in sostituzione della Banca dati Sdoe a seguito dell emanazione di una nuova circolare ministeriale (3576/c) divenuta operativa per il sistema camerale dal 29 ottobre 2007 (data in cui ha avuto luogo la migrazione dei dati dalla Banca dati Sdoe). CONVALIDA ANNUALE L impresa deve provvedere a convalidare annualmente lo stato di operatore abituale con l estero. Il termine entro il quale occorre presentare l istanza di convalida è stabilita al 31 dicembre. Nel caso di convalida successiva alla prima assegnazione il termine è quello del 31 dicembre dell anno successivo a quello dell assegnazione stessa (esempio: data di presentazione dell istanza: 30.03.2008 - data di scadenza per la successiva convalida annuale: 31.12.2009). Tale variazione è dovuta alla necessità di poter disporre di uno strumento affidabile ed aggiornato; per tale motivo è prevista la sospensione del rilascio di attestazioni per le imprese che nell arco di ventiquattro mesi non abbiano effettuato operazioni con l estero ovvero non abbiano confermato annualmente la loro qualità di esportatori abituali. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: 6
www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. 7
ATTESTATO DI LIBERA VENDITA L attestato di libera vendita, rilasciato dall Commercio Estero, serve a dimostrare che uno o più prodotti, fabbricati e commercializzati da un impresa, sono liberamente venduti sul mercato italiano. La Camera di Commercio può rilasciare questo attestato solo valutando, dopo l esame dei documenti esibiti dal richiedente, che i prodotti in esame siano realmente ed abitualmente venduti in Italia. Tale servizio è rivolto a tutti gli operatori a cui viene richiesto questo documento da alcuni Stati esteri (es: Thailandia, Corea, Venezuela, Colombia ecc.). Per ottenere l attestato è necessario presentare: domanda su carta intestata della ditta o società copie delle fatture di vendita (emesse nell ultimo trimestre) dei prodotti per i quali si richiede l attestato. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. 8
AUTORIZZAZIONE ALL ESPORTAZIONE DI BENI DUAL USE Questo tipo di autorizzazione è necessaria per l esportazione e il transito di prodotti ad alto contenuto tecnologico che, seppure di prevalente uso industriale e civile, possono trovare applicazione nel campo della produzione militare. L autorizzazione ha il fine di verificare l effettiva destinazione di tali beni. Il modulo per la richiesta dell autorizzazione deve essere acquistato presso la Camera di Commercio e presentato al Ministero per il Commercio Estero D.G. Import-Export, Viale America 342, 00144 Roma, che rilascerà la relativa autorizzazione. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. 9
LEGALIZZAZIONE DI FIRMA Sui documenti per l esportazione (certificati d origine e fatture) può essere apposto, qualora lo richieda il Paese di destinazione della merce, il visto di legalizzazione di firma (ex visto UPICA) del funzionario camerale che ha sottoscritto l attestazione. Tale servizio è rivolto a tutti gli operatori a cui vengono richiesti certificati d origine e fatture da parte di Paesi esteri (es. Liba no, Siria, Kuwait, Arabia Saudita, Argentina ecc.) con la legalizzazione di firma. Per ottenere la legalizzazione è ne cessario presentare le fatture e i certificati d origine con firma, del titolare o amministratore, deposita ta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Roma. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. 10
VISTO DI CONFORMITÀ Alcuni Paesi esteri, al fine di verificare la conformità dei prezzi effettuati da un operatore italiano rispetto ai prezzi di listino, richiedono che sulle fatture destinate all esportazione delle merci sia apposto un visto dalla Camera di Commercio. Questo visto non va confuso con la vidimazione della fattura o del listino dei prezzi, che consiste nella semplice vidimazione della firma del titolare o del legale rappresentante presso il registro delle Imprese della CCIAA. Il visto di conformità viene apposto dall Commercio Estero solo dopo aver verificato, dall analisi dei documenti esibiti, che il prezzo è conforme. Per ottenere il visto è necessario presentare una domanda su carta intestata della ditta, rivolta alla CCIAA di Roma, Commer cio Estero, la fattura per la quale si richiede il visto di conformità, già munita dell autentica di firma ed il listino di vendita delle merci. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. NOTE Qualora vi siano forti differenze tra i prezzi indicati sulla fattura di esportazione e quelli dei listini o delle fatture di acquisto, l interessato richiedente il visto di conformità dovrà fornire adegua te giustificazioni se è stato concordato un prezzo globale, occorre indicare gli ele menti che lo costituiscono e cioè: l importo della merce, del nolo e dell assicurazione, gli sconti, gli abbuoni è necessario indicare il corrispettivo in Euro se l importo sulla fat tura è indicato in valuta estera (cambio medio ufficiale) sul listino di vendita deve essere indicata la data di decorrenza. 11
La pubblicazione è stata realizzata grazie al coordinamento editoriale dell Azienda Speciale ASSET Camera - uff. Comunicazione, in collaborazione con l Area III - Attività Promozionali della Camera di Commercio di Roma e del personale delle aree dirigenziali e delle Aziende Speciali dell Istituzionale Camerale. 12