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Costituzione e cittadinanza L Organizzazione Costituzionale in Italia Il Parlamento La Costituzione italiana prevede l articolazione del Parlamento in due camere: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica (art. 55 comma 1). Attualmente Camera e Senato hanno un diverso numero di componenti (630 deputati e 315 senatori). Secondo il testo costituzionale per ora vigente, le due Camere sono dotate delle medesime funzioni. La Costituzione italiana aveva scelto cioè il cosiddetto bicameralismo perfetto. Così ad esempio quando deve essere approvata una legge, ciascuno dei due rami del Parlamento deve approvare il medesimo testo di quella legge ( la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere afferma l art. 70 Cost.). Attualmente sono in corso della modifiche concernenti la riforma del Senato. In sintesi le modifiche in corso sono le seguenti: - Il numero dei senatori diminuisce. - I senatori non saranno più eletti durante le elezioni politiche, ma in forma comunque diretta durante le elezioni regionali - I poteri del Senato: - Il Senato conserverà competenza legislativa solo su talune materie (es. leggi costituzionali, leggi sui referendum popolari, diritto di famiglia).l'approvazione delle altre leggi sarà quasi sempre prerogativa della Camera dei Deputati, con il risultato che l'iter sarà molto più rapido. La Costituzione ha previsto anche che il Parlamento si riunisca in seduta Comune. In tale caso tutti i parlamentari (deputati e senatori) costituiscono un organo collegiale (cioè unico)per lo svolgimento di alcune particolari funzioni. Tra le più importanti ricordiamo l elezione del Presidente della Repubblica. Il funzionamento del Parlamento. Le due Camere durano in carica cinque anni.

In ordine alla modalità di voto la regola generale è che si procede mediante voto palese, il voto segreto è un eccezione. Si può ricorrere al voto segreto, se è richiesto da un certo numero di parlamentari, per leggi che riguardino diritti di libertà (artt. 6 da 13 a 22ecc. Cost.), diritti della famiglia (artt. da 29 a 31 Cost.), diritti della persona umana (art. 32 Cost.). Le sedute delle Camere sono pubbliche. L organizzazione interna del Parlamento Ciascun ramo del Parlamento ha una propria organizzazione interna, cioè ha un Presidente, commissioni parlamentari e gruppi parlamentari. I due Presidenti rappresentano rispettivamente la Camera dei Deputati ed il Senato e ne regolano l attività. Dirigono le discussioni, mantengono l ordine. Il Presidente del Senato supplisce il Presidente della Repubblica nella ipotesi di impedimento dello stesso ai sensi dell art. 86 della Cost. Le Commissioni parlamentari svolgono, tra l altro, importanti attività legislative Le Commissioni parlamentari permanenti hanno ciascuna una determinata competenza per materia (art. 72 Cost.) e debbono esaminare preventivamente ciascun disegno di legge presentato alle Camere; possono anche procedere direttamente all approvazione dei disegni di legge nei casi previsti dal Regolamento di ciascuna Camera. I gruppi parlamentari sono associazioni volontarie di deputati o senatori politicamente affini. I gruppi parlamentari rappresentano i partiti politici all interno del Parlamento Le prerogative parlamentari. Hanno lo scopo di proteggere i Parlamentari durante l esercizio delle proprie funzioni, ponendoli al riparo dai condizionamenti che altri potrebbero esercitare su di loro. Non si tratta di privilegi, ma di garanzie a protezione della indipendenza del Parlamentare. Le prerogative parlamentari sono previste dalla Cost. all art. 68. Stabilisce detto articolo che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a

rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Significa che i Parlamentari non sono responsabili quando esprimono opinioni oppure votano durante l esercizio della loro funzione E la cosiddetta insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dal Parlamentare nell esercizio delle proprie funzioni. Inoltre Il Parlamentare non può essere sottoposto a restrizioni della propria libertà (comprese le intercettazioni telefoniche) senza la autorizzazione della Camera alla quale egli appartiene. Però non è più richiesta l autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre il Parlamentare a procedimento penale da parte della Autorità Giudiziaria. Le funzioni del Parlamento Le più importanti funzioni esercitate dalle due Camere del Parlamento sono: a )la funzione legislativa, b) funzioni parlamentari di controlloe di indirizzo, c) funzioni elettorali a) la funzione legislativa è esercitata, per ora come si è detto, collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.); La legge formale è l atto prodotto dalle due Camere nell esercizio della funzione legislativa. Le leggi formali che le due Camere producono possono essere sia leggi costituzionale sia leggi ordinarie. La legge costituzionale nella gerarchia delle fonti occupa lo stesso gradino della Costituzione, la legge ordinaria occupa un gradino inferiore. Gli atti con forza di legge (di cui parleremo in seguito trattando del Governo) sono invece atti normativi che non sono prodotti dal Parlamento nell esercizio della funziona legislativa, ma sono equiparati alla legge formale ordinaria ed occupano lo stesso gradino nella scala gerarchica. Le leggi formali (leggi costituzionali e leggi ordinarie) sono prodotte dal Parlamento a seguito di un procedimento composto da tre momenti o fasi:

l iniziativa legislativa L approvazione della legge La promulgazione della legge. L iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge d una delle due Camere. Il progetto di legge può essere presentato dal Governo o da uno o più parlamentari. Il progetto di legge può essere proposto anche da almeno 50.000 elettori. In tal caso si parla di iniziativa popolare. L iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per il Parlamento di esaminare il progetto di legge. Per lo più i progetti di legge sono di iniziativa del Governo o di Parlamentari. Il Governo è sostenuto dalla maggioranza dei parlamentari presenti nelle due Camere. Quindi i progetti di legge presentati dal Governo avranno successo più facilmente. Tuttavia anche alcune delle più importanti leggi approvate in Italia nel campo dei diritti civili sono state promosse dall iniziativa di taluni parlamentari (es. le leggi sul divorzio, sull obiezione di coscienza, la riforma del diritto di famiglia). L approvazione delle leggi. La Cost. all art. 72 stabilisce che il progetto di legge deve da prima essere esaminato dalla Commissione parlamentare competente per materia. In via ordinaria la Commissione esamina, discute e può anche modificare il progetto di legge che è stato presentato ad una delle due Camere. Alla fine la Commissione stende una relazione sul testo del progetto di legge presentato ed invita la Camera ad approvarlo o a respingerlo. Esauriti i lavori in una Camera, il progetto di legge (nel testo approvato dalla prima Camera alla quale è stato presentato) viene trasmesso all altra Camera. Qui inizia nuovamente il procedimento di approvazione del progetto di legge. La seconda Camera è libera di apportare qualsiasi modifica (si dice emendamento ) al testo approvato dalla prima Camera, con la conseguenza che questa dovrà esaminare nuovamente il testo del progetto come modificato dalla seconda Camera. Così il progetto di legge può viaggiare più

volte da una Camera all altra (questo ripetuto tragitto viene chiamato navette ) sino a quando le due Camere non avranno approvato il medesimo testo. La nostra Cost. (art. 72, comma 3) però consente alla Commissione parlamentare di svolgere tutte le fasi del procedimento di approvazione del progetto di legge. La Commissione quindi esamina il progetto di legge, lo discute e lo approva direttamente senza che il progetto sia sottoposto alla approvazione delle due Camere. Si dice che in questo caso la Commissione agisce in sede deliberante. Alcune materie (es. proposte di leggi costituzionali, di leggi elettorali, bilancio dello Stato) sono escluse dal procedimento in sede deliberante. La promulgazione della legge La legge, approvata dalle due Camere nel medesimo testo, è perfetta ma non produce ancora effetti. La legge diviene efficace, cioè produce effetti giuridici a seguito della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Mediante la promulgazione il Presidente della Repubblica esercita un controllo sulle leggi approvate dal Parlamento (si tratta di un controllo di conformità della legge alla Costituzione): egli infatti, se rileva un vizio nelle legge approvata dal Parlamento, ha il potere di rinviare con un messaggio motivato la legge alle Camere per il riesame. Il rinvio può essere compiuto una volta sola. La pubblicazione della legge. Le leggi sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione. La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale perché tutti la possano conoscere. La pubblicazione obbliga tutti all osservanza della legge. La legge entra in vigore dopo il periodo della vacatio legis, che è normalmente di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Nella stessa legge possono essere stabiliti termini più brevi o più lunghi. b) funzioni parlamentari di controlloe di indirizzo;

I parlamentari esercitano anche funzioni di controllo ed indirizzo nei confronti del Governo. Il parlamentare può rivolgere al Governo atti scritti (interrogazioni, interpellanze, mozioni) 1 proprio con lo scopo di controllare ed indirizzare l attività del Governo. Il Governo deve rispondere a queste richieste c) funzioni elettorali esercitate dal Parlamento:tra le più importanti vi sono la elezione del Presidente della Repubblica e la elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale. 1 l interrogazione è una domanda con la quale un Parlamentare chiede al Governo di far sapere se un determinato fatto sia vero o no); con l interpellanza un Parlamentare chiede al Governo di conoscere quali siano le intenzioni del Governo circa un determinato fatto. Le mozioni hanno lo scopo di provocare una discussione del Parlamento sulla attività del Governo.

Il Governo Con la parola Governo ci si riferisce ai modi in cui il potere è distribuito tra gli organi dello Stato. Tradizionalmente si distingue tra più forme di potere: potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Il potere legislativo consiste nel potere di creare la norma giuridica ed è affidato dalla nostra Costituzione al Parlamento. Il potere esecutivo consiste nel potere di governare. E affidato dalla nostra Costituzione al Governo. Per svolgere questo compito, e far quindi funzionare l'intera macchina dello Stato, il Governo dirige tutte Ie attività dell'amministrazione dello Stato. Così, ad esempio, se il Parlamento decide di realizzare una grande opera pubblica, come ad esempio una nuova linea ferroviaria, è poi compito del Governo prendere tutte Ie iniziative necessarie per progettare, finanziare e realizzare concretamente l'opera. Lo stesso vale per qualunque decisione presa dal Parlamento: è il Governo che la traduce in pratica curandone ogni aspetto. Il potere giudiziario consiste nell applicare una legge per risolvere una lite ed è affidato dalla nostra Costituzione alla Magistratura. La forma di governo italiana, delineata dalla Costituzione, è una forma di governo parlamentare. Che cosa significa l espressione governo parlamentare? Significa che l elettore formalmente non vota per il Capo del Governo (in Italia la terminologia costituzionale per indicare il Capo del Governo è Presidente del Consiglio ), ma vota per i candidati al Parlamento presentati dai partiti politici. Dopo le elezioni i partiti concludono accordi tra di loro attraverso i quali si forma in Parlamento una maggioranza politica e si individua la possibile composizione del Governo. In Italia il Governo è composto necessariamente almeno dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Consiglio dei Ministri.

Vi sono poi degli organi che non sono strettamente necessari (sottosegretari di Stato, Commissari straordinari ecc.). Le regole giuridiche sulla formazione del Governo in Italia. Gli articoli 92 comma 2, 93 e 94 della Costituzione stabiliscono che: 1) il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta del Presidente del Consiglio, nomina i ministri. La Costituzione stabilisce soltanto questo. Per giungere alla formazione di un Governo tuttavia, in presenza di una molteplicità di partiti politici, si è sviluppata una prassi non espressamente disciplinata dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica quindi, per ottenere informazioni utili per la composizione del Governo, segue un procedimento: consulta i Presidenti delle due Camere, gli ex Presidenti della Repubblica ed i segretari dei partiti politici. A seguito di queste consultazioni il Presidente della Repubblica conferisce ad un soggetto ritenuto idoneo un incarico per la formazione del Governo. Il soggetto incaricato propone poi al Capo dello Stato il programma di Governo e la lista dei Ministri. Esaurita l attività dell incaricato il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio ed i Ministri. 2) Il Presidente del Consiglio ed i Ministri prestano giuramento. Con il Giuramento il Governo entra nelle sue funzioni. 3) entro dieci giorni il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. La Costituzione italiana (art. 94), per garantire la durata del Governo in carica, ha stabilito alcune regole, ovvero che l entrata in carica, ma anche l eventuale cessazione del Governo, debbano essere accompagnati da una votazione del Parlamento. La mozione di fiducia è quindi la votazione motivata con cui il Parlamento manifesta il proprio rapporto di fiducia con il Governo.

Con la mozione di sfiducia invece il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo e lo obbliga alle dimissioni. Le attribuzioni del Governo La Costituzione e leggi successive hanno delineato quali siano le attività svolte dal Governo. Il Governo esercita una attività di indirizzo politico, determina cioè come deve intervenire lo Stato in campo economico (ad esempio il Governo predispone e presenta il disegno di legge di bilancio dello Stato), in materia di politica estera il Governo cura i rapporti e conduce le trattative con gli altri Stati. In materia di politica comunitaria i rappresentanti del Governo (in particolare i Ministri competenti per settore es. agricoltura, giustizia, trasporti) partecipano al Consiglio dell Unione Europea, importante organo dell Unione Europea che tra l altro indirizza le politiche dell Unione. Il Presidente del Consiglio dirige tutte le attività volte ad acquisire le informazioni utili per la difesa, sicurezza dello Stato. In via eccezionale il Governo svolge una attività legislativa. La funzione legislativa, che spetta al Parlamento, può essere svolta dal Governo in due sole circostanze: 1) il Parlamento può delegare (attribuire) con legge formale ordinaria al Governo il potere di emanare atti con contenuto normativo aventi forza di legge (art. 76 Cost.). In questo caso il Governo, in attuazione della delega ricevuta, emana un decreto legislativo, cioè un atto che ha la stessa forza della legge e che nella gerarchia delle fonti occupa lo stesso gradino della legge ordinaria. 2) In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può assumere di propria iniziativa, sostituendosi al Parlamento il potere legislativo ed emanare norme giuridiche. Si tratta dei decreti legge. Il decreto legge però è un atto provvisorio e perde efficacia sino dalla sua emanazione se il Parlamento non lo converte in legge nel termine di sessanta giorni.

Il Presidente della Repubblica Nell'ordinamento costituzionale italiano Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (art. 87 Cost.). E eletto dal Parlamento in seduta comune. E eleggibile qualsiasi cittadino italiano di età non inferiore a cinquant anni che abbia il pieno godimento dei diritti civili e politici. E eletto a scrutinio segreto; attualmente viene eletto chi, dopo i primi tre scrutini, riporta almeno la metà più uno dei voti dei componenti il Parlamento. E'in corso una modifica della Cost. che facilita la modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica rimane in carica sette anni. Gli articoli 87 ed 88 della Costituzione elencano i poteri del Presidente della Repubblica. Nel nostro ordinamento il Presidente della Repubblica non è titolare di nessuno dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario), la Costituzione gli riserva il compito di garante e tutore della Costituzione, cioè il potere di intervenire nei confronti di ciascun dei tre poteri dello Stato per controllare sia la legittimità sia l opportunità degli atti che essi adottano. Tra le più importanti attribuzioni relative al potere legislativo il Presidente della Repubblica: a) indice le elezioni e può sciogliere le Camere, b)promulga le leggi e prima di promulgare una legge può rinviarla alle Camere con un messaggio motivato chiedendo di riesaminarla, c) indice il referendum popolare. Con riferimento al potere esecutivo tra le più importanti attribuzioni il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio ed i Ministri, ha il comando delle forze armate, ratifica (conferma) i trattati internazionali.

Con riferimento al potere giudiziario tra le più importanti attribuzioni il Presidente della Repubblica può concedere la grazia. La grazia è rivolta ad una sola persona condannata irrevocabilmente e fa venir meno la pena principale.