Composizione della crisi da sovraindebitamento: "Esdebitazione" dei soggetti non fallibili

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Composizione della crisi da sovraindebitamento: "Esdebitazione" dei soggetti non fallibili Avv. Mauro Sasanelli E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 1

Titolo Composizione della crisi da sovraindebitamento: "Esdebitazione" dei soggetti non fallibili Autore Avv. Mauro Sasanelli Sito internet www.maurosasanelli.com ATTENZIONE: Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza l autorizzazione scritta dell Autore. È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente e-book, né in formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. L Avv. Mauro Sasanelli non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta sull applicazione di quanto espresso nel presente lavoro. L'e-book ha esclusivo valore informativo. Le strategie riportate sono il risultato di anni di studi pertanto il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte, consapevole delle conseguenze dell applicazione di quanto in esso riportato. Il presente lavoro non intende essere esaustivo della materia né idoneo a sostituire un professionista. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 2

Prefazione Negli ultimi anni il legislatore, nel tentativo di dare risposta all allarme sociale derivante dall eccessivo indebitamento delle famiglie e più in generale dei privati, ha introdotto un nuovo istituto che estende ai soggetti privati e famiglie alcuni regimi di tutela previsti per i soggetti fallibili. I privati e le famiglie in difficoltà da sovraindebitamento potranno trovare accordi con i propri creditori, realizzando un piano di lavoro con il sostegno di organismi e professionisti indicati dal Tribunale e con il controllo dello stesso finalizzato al rispetto degli impegni assunti. Si riconosce a tele normativa un importante impatto sociale, la volontà del legislatore di essere vicino ai molti che nel tentativo di affrancarsi dai propri debiti hanno contratto successivi debiti in maniera esponenziale, cadendo anche nella trappola d ell usura. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 3

Indice Finalità Soggetti a cui si rivolge Presupposti di ammissibilità Contenuto dell accordo Procedimento Organismi di composizione della crisi Impugnazione e risoluzione dell accordo Conclusioni E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 4

Introduzione Il Legislatore è intervenuto, in rapida successione, dapprima con il D.L 22. Dicembre 2011m, n 212 e, in un secondo momento, con la Legge 27 gennaio 2012, n3. I presenti provvedimenti prevedevano alcune norme sovrapponibili, talché in sede di conversione del D.L. 212/2011 sono stati stralciate alcune parti e di conseguenza la Legge di riferimento per la gestione del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili è contenuta unicamente nella legge n. 3/2012 entrata in vigore il 29 febbraio 2012. Tale ultimo provvedimento è stato reso pienamente operativo soltanto con il rilascio dei decreti attuativi di recente emanazione. L introduzione della norma c.d. salva-suicidi ha introdotto nel sistema Italia un utile strumento di affrancamento dai debiti. Spesso, troppo spesso, il sovraindebitamento è il risultato di una cattiva gestione delle proprie risorse, aggravata dal diminuire delle entrate. La stessa norma definisce all'art 6, il sovraindebitamento come "La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 5

Il sovraindebitamento per le famiglie, i professionisti, il mondo delle p. iva, i titolari di piccole e medie imprese, i singoli cittadini ha comportato un isolamento dal tessuto sociale, e la mancanza di organismi e soggetti preparati nel sostenere, realizzare una exit strategy, ha comportato il perpetrarsi della condizione di debitore a vita". Questo lavoro vuole essere una prima guida sulla materia, un orientamento in una disciplina neonata e soggetta ad adeguamenti e modifiche, non intende essere in alcun modo esaustiva né tantomeno sostituire l assistenza di un professionista. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 6

Finalità della L. 3/2012 La finalità perseguita dal legislatore è quella di permettere ai soggetti privati e famiglie che versando in una condizione da sovraindebitamento, non riescono più a far fronte agli impegni economici presi, di realizzare un accordo con i creditori finalizzato alla razionalizzazione delle proprie risorse e alla estinzione delle pendenze. Il legislatore riconoscendo la difficoltà e la specificità delle diverse situazioni ha voluto istituire alcuni Organismi, dotati di professionisti preparati sulla materia, che realizzino una intesa tra i debitori assistiti e i creditori, sotto il controllo del Tribunale. In materia di imprese il legislatore con la Riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, poi modificato dal successivo D.Lgs. del 12 settembre 2007, n. 1699): ai sensi dell'art. 142 Legge Fallimentare ha introdotto l istituto della esdebitazione. Il legislatore volendo agevolare la ripresa dell attività economica degli imprenditori falliti, ha consentito la liberazione dai debiti pregressi ed insoluti. L aggravarsi delle condizioni economiche del sistema paese ha incentivato il legislatore nel prevedere sulla scia dell istituto E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 7

dell Esdebitazione di soggetti falliti, un istituto speculare che potesse ridare dignità ai consumatori stretti nella morsa dei debiti. Pertanto, il legislatore ha previsto una procedura di composizione della crisi, mediante la realizzazione di un piano di ristrutturazione del debito, che sia "omologato" dal Tribunale e divenga obbligatorio per le parti interessate, il debitore e suoi creditori. Un piano, quindi, che assicuri il regolare pagamento dei creditori privilegiati e preveda accordi stragiudiziali di saldo e stralcio dei crediti. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 8

Soggetti a cui si rivolge Al fine di porre rimedio alle situazioni da sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell ambito della procedura di composizione della crisi: i soggetti che possono accedere alla procedura, tra i quali rientrano anche il privato e l imprenditore agricolo, devono possedere determinate caratteristiche. Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, l Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali in materia di transazione fiscale, nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall ambito di applicazione delle procedure concorsuali. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 9

Presupposti di ammissibilità L istituto è ammissibile quando il debitore: a)non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; b)non ha fatto ricorso, nei tre anni precedenti, alla medesima procedura. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 10

Contenuto dell accordo La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei redditi futuri. L Art. 8 della L. 3/2012 prevede che nel caso in cui i beni e i redditi del debitore siano insufficienti a garantire la realizzazione dell accordo sia possibile richiedere l intervento di terzi in funzione di garanti, consentendo il conferimento di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. Nel piano sono possibili alcune limitazioni all accesso al mercato del credito per il debitore. Il piano può prevedere una moratoria di un anno per i creditori estranei all accordo in pendenza di alcune espresse condizioni: 1) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; 2) l'esecuzione del piano si affidata a un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; 3) la moratoria non riguardi il pagamento dei crediti impignorabili. L accordo deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori privilegiati e non. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 11

Procedimento Il debitore recatosi dall Organismo, realizza con questi una proposta di accordo economicamente sostenibile. L organismo presenta al Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore la domanda di composizione della crisi. La proposta di accordo va corredata di: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni lo stato di famiglia un elenco dei creditori, propri beni atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia Inoltre il debitore che svolga attività d'impresa dovrà produrre altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale. Il Giudice, verificata l'esistenza dei requisiti di ammissibilità e di fattibilità della proposta, fissa immediatamente con decreto l'udienza e ne dispone la comunicazione ai creditori. Il giudice in E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 12

caso la proposta venga presentata da imprenditore che svolga attività di impresa dispone idonea pubblicità in apposita sezione del registro d impresa. All udienza il giudice in assenza di eccezioni dei creditori dispone che per non oltre centoventi giorni, ( i creditori) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore art 10 comma 3. I creditori inviano dichiarazioni sottoscritte del proprio consenso alla proposta all organismo di composizione. Ai fini della omologazione dell accordo da parte del Tribunale deve pervenire l adesione di un numero di creditori che rappresenti almeno il 70% dei crediti. L organismo raggiunta la percentuale idonea redige una relazione sui consensi espressi e ne da comunicazione ai creditori. Questi possono sollevare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni, trascorso il quale l'organismo realizza una nuova relazione da cui si evince la fattibilità del paino, allega le eventuali contestazioni, e attesta la fattibilità del piano. Il Giudice, verificata l esistenza della percentuale idonea per l'accordo, valutata la fattibilità del piano nell assicurare il pagamento dei creditori estranei, omologa l'accordo. Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore a un anno, l accordo produce gli effetti di cui all Art 3 comma 3 esposti precedentemente. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 13

In fase di esecuzione dell accordo, il giudice in presenza di beni sottoposti a pignoramento può, su proposta dell organismo, nominare un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Onere dell organismo risolvere eventuali difficoltà insorte, aggiornando i creditori di ogni eventuale irregolarità. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 14

Gli Organismi di composizione della crisi La legge n. 3/2012 affida un ruolo centrale agli Organismi di composizione della crisi. Agli Organismi è affidata la procedura di composizione dell accordo, e la risoluzione di eventuali difficoltà nell adempimento. Gli Organismi si dividono in due categorie : a) Organismi costituiti da enti pubblici ai sensi dell articolo 15 comma 1 b) altri enti ai sensi dell art. 15, comma 4 Un emendamento presentato in sede di conversione del Dl 212/2011 volto a modificare l articolo 15 della legge 3/2012, ritirato e poi nelle suoi contenuti confermato dal Ddl 9 marzo 2012, prevedeva che tali organismi possano essere costituti anche da privati, similmente a come avviene per la media-conciliazione. Tali Organismi, devono presentare adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, e saranno iscritti in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. Dal 2012 si è dovuto attendere il 2014 per l'emanazione del decreto attuativo, D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 202, con il E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 15

quale è stato istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche. Gli organismi di conciliazione, costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580), il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro. Il provvedimento del Ministero della Giustizia contiene l'elenco dei requisiti generali, di qualificazione professionale e di onorabilità che devo sussistere ai fini dell'iscrizione degli organismi nel registro. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 16

Impugnazione e risoluzione dell accordo L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo o nel caso in cui si ano state dolosamente simulate attività inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento. Inoltre, se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Ad ogni modo, il ricorso per la risoluzione dell accordo deve essere proposto a pena di decadenza entro un anno e l annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 17

Conclusioni La materia, prevede non poche complessità, stante anche il turbinio di riforme e decreti che in itinere modificano aspetti e procedure della crisi da sovraindebitamento, pertanto questo lavoro non può considerarsi, mio malgrado, esaustivo. Ad ogni buon conto sarà mia cura rincorrere il legislatore "pazzo" e apporre integrazioni ed, ove necessario, modifiche e correttivi. Bari, 18.9.2015 Avv. Mauro Sasanelli E-Book a cura dell'avv. Mauro Sasanelli - www.maurosasanelli.com 18

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