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ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 61 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO CESSIONE DELLE RITENUTE D ACCONTO ALLA SOCIETÀ RIFERIMENTI CM 56/2009 RM 6/2010 CIRCOLARE DEL 14/04/2010 Sintesi: i soci di società di persone e di studi associati, una volta utilizzate nella propria dichiarazione le ritenute d acconto imputate dal soggetto trasparente, possono ritrasmettere alla società/associazione professionale l eventuale eccedenza, al fine di permettere a queste ultime l utilizzo in compensazione in F24. E richiesto il preventivo assenso dei soci/associati, con atto avente data certa. UTILIZZO DELLE RITENUTE D ACCONTO REGOLA GENERALE: i soggetti di cui all art. 5 Tuir (società di persone e associazioni professionali) imputano a ciascun socio/associato: la quota di reddito la quota di ritenute d acconto in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva percezione (art. 22 c. 1 Tuir). DEROGA: è inoltre possibile che le ritenute facciano un percorso a ritroso e tornino in capo al soggetto da cui pervenivano; in sostanza: una volta che ciascun socio abbia utilizzato le ritenute a scomputo delle proprie imposte è possibile che, previo consenso con data certa di ciascun socio/associato le ritenute non utilizzate, in luogo di determinare un credito in capo al singolo socio, vengano ritrasferite alla società per permetterle di utilizzare il credito in compensazione UTILIZZO DEL SOCIO ANTE RITRASFERIMENTO: il socio/associato deve prima utilizzare la ritenuta a scomputo della propria IRPEF successivamente, per l eccedenza, sarà possibile ritrasferire, alternativamente: - l intero residuo - una quota parte di esso (Telefisco2010) VANTAGGI: gli aspetti positivi sono sostanzialmente due: a) posizioni del socio cronicamente a credito: si potrà evitare che possa risultare sempre a credito. N.B.: in situazioni di costi elevati, l applicazione delle ritenute ai compensi comporta spesso situazioni di costante credito, che costringe alla richiesta del rimborso, con i conseguenti tempi lunghi e possibilità di verifiche da parte dell Agenzia. b) finanziario: possibilità di fornire la provvista alla società per versare (in compensazione) eventuali debiti propri (normalmente l Irap e l Iva). Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it DECORRENZA: il primo utilizzo da parte della società potrà avvenire a partire dal 1/01/2010. Ulteriore ritrasferimento vietato: una volta esercitata l opzione per il trasferimento delle ritenute eccedenti, la società non potrà più imputare per la seconda volta le medesime ritenute ai soci/associati. Tel. 0464/480556 Fax 0464/400613 Email: info@redazionefiscale.it

Redazione Fiscale Info Fisco 61/2010 Pag. 2 / 5 REDDITI: il ritrasferimento (Forum 2010 di Italia Oggi): non è tassato in capo alla società (è una mera partita di giro finanziaria) né è deducibile in capo al socio. RESPONSABILITA TRIBUTARIA: la società non è responsabile solidalmente col socio che abbia erroneamente ritrasferito una ritenuta maggiore rispetto all eccedenza che gli residuava all utilizzo nel proprio unico (Telefis2010). Scritture contabili della società/studio associato: a) alla imputazione delle ritenute: crediti vs. soci a crediti vs. Erario per ritenute 10.000 b) alla riattribuzione da parte del socio: Cred. vs. Erario per ritenute a Crediti vs. soci 1.000 Costo fiscale della quota del singolo socio: si modifica (con effetto sul capital gain): in diminuzione: al momento della prima imputazione delle ritenute in aumento: alla momento della riattribuzione MODALITA OPERATIVE Il monitoraggio del ritrasferimento delle ritenute ha implicato le seguenti situazioni: 1) MODIFICHE ALL UNICO: al fine di evidenziare il credito ritrasferito, sono state apportate le seguenti modifiche ai modelli di dichiarazione: Unico SP: quadro RK è stato istituito il campo 12 Ritenute riattribuite quadro RX: è stato introdotta la nuova sezione IV Credito Irpef da ritenute subite Non compilabili per il periodo d imp. 2009 Istruzioni UnicoSP: Nel rigo RX19, va indicato: in colonna 1, l eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione. Si precisa che la presente colonna risulta compilabile a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta 2010; in colonna 2, l importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n 241del 1997. Si precisa che la presente colonna risulta compilabile a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta 2010; in colonna 3, l ammontare delle ritenute subite dalla società o associazione dichiarante che i soci o associati hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi indicati nel campo 12 dei righi da RK1 a RK13 di tutti i moduli compilati; in colonna 4, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; in colonna 5, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col. 1 col. 2 + col. 3 Tuttavia, per il periodo d imposta 2009, non risultando compilabili le colonne 1 e 2, la predetta somma non può essere superiore all importo di colonna 3. UNICO PF - rigo RN33: è stato istituito il campo 3 (è un di cui delle ritenute totali). 2) MODELLO F24: la società deve esporre il credito col codice tributo 6830 (RM 6/2010)

Redazione Fiscale Info Fisco 61/2010 Pag. 3 / 5 ASSENSO CON DATA CERTA I soci devono consentire alla rinuncia del un loro credito. Nota: nel presupposto che civilisticamente la percezione dei frutti della società rappresentano un diritto soggettivo del socio stesso (una volta approvato il bilancio, la società non può trattenerli presso di sé), il socio può legittimamente rinunciare a tale diritto, con atto unilaterale. MODALITÀ: la scelta può essere operata, alternativamente: con atto avente data certa: il consenso va espresso: da parte di ciascun socio/associato di anno in anno con previsione dello Statuto: in tal caso: i soci/associati si sono obbligati a rinunciare al credito a tempo indeterminato (non vi è necessità ogni anno dell atto con data certa) Nota: la previsione statutaria è certamente da ponderare bene; infatti al socio/associato non è noto a priori la quota di ritenuta cui dovrà rinunciare, considerato che essa dipende anche da fattori esterni al rapporto sociale (altri redditi, oneri detraibili/deducibili, ecc.) e potrà accadere: - che soci con uguale partecipazione - debbano rinunciare a crediti di importo del tutto diverso. Si pensi al caso di 2 soci al 50% di cui uno che utilizza interamente le ritenute posto che percepisce altri redditi propri, mentre l altro dichiari il solo reddito di partecipazione, magari con oneri detraibili significativi, che si trovi a restituire l intera ritenuta imputata. Data certa: tra i mezzi più comunemente utilizzati : timbro Postale (apposita richiesta agli Uffici postali di timbratura dell atto o Racc. A/R in plico senza busta) Posta elettronica certificata (cd. PEC) autentica dell atto registrazione dell atto. Inserimento della clausola a Statuto: considerato il concetto innovativo del meccanismo del ritrasferimento, nessuno Statuto attualmente avrà previsto la clausola; al fine di inserirla occorrerà: - società di persone: procedere con atto notarile - studi associati: in alternativa all atto pubblico, sarà possibile adottare la scrittura privata autenticata (art. 5 c. 2 Tuir), preferibile alla semplice registrazione dell atto. Revoca: la scelta è sempre revocabile. Per simmetria con l esercizio dell opzione, la revoca deve avvenire con le stesse modalità della opzione e dunque, alternativamente: con atto avente data certa con modifica dello Statuto con effetto dal periodo di imposta in ciuola revoca è esercitata. I DUBBI SOGGETTI INTERESSATI: non è chiaro se il meccanismo si possa applicare anche agli soggetti trasparenti : Srl trasparenti imprese familiari Nota: non vi è motivo alcuno per non estendere il meccanismo a tali soggetti. A tal fine. - mentre si ritiene sufficientemente certa la possibilità di procedervi per le imprese familiari - per quanto attiene le Srl trasparenti si deve notare che la modulistica dell UnicoSC non è stata adeguata alla novità interpretativa dell Agenzia.

Redazione Fiscale Info Fisco 61/2010 Pag. 4 / 5 ASSENSO - TOTALITARIO o MENO: non è chiaro se l assenso debba essere espresso da tutti i soci/associati oppure sia valido anche solo limitatamente ad alcuni di essi. Nota: anche in questo caso non si vede il motivo per limitare l applicabilità del ritrasferimento (ovviamente limitata ai soli soci/associati che esprimano il consenso, beneficiando così indirettamente anche i soci inattivi o dissenzienti). In tal senso pare inoltre deporre la CM 56/2009. ALTRI REDDITI CON RITENUTA: non è chiaro come vada individuata la ritenuta ritrasferibile. Nota: considerato che non si ritiene il socio possa trasferibile ritenute che non gli pervengano dal soggetto cui partecipa, si ritiene dover fare obbligatorio riferimento alla sola ritenuta comunicata nel prospetto consegnato dalla società/studio associato, potendo considerare utilizzate per prime dal socio le ritenute diverse da queste ultime. ESEMPIO Un professionista con attività di lavoro autonomo propria, partecipa anche ad uno Studio associato: Egli riviene ritenute proprie per. 10.000 e ritenute imputate dallo Studio associato per. 5.000. Determina in Unico2010 una Irpef per. 13.000; si ritiene possa riattribuire allo Studio associato l eccedenza di. 2.000, considerando utilizzate per prime le ritenute proprie. Nota: anche in questo caso non si vede il motivo per limitare l applicabilità del ritrasferimento (ovviamente limitata ai soli soci/associati che esprimano il consenso, beneficiando così indirettamente anche i soci inattivi o dissenzienti). In tal senso pare inoltre deporre la CM 56/2009. ESEMPIO La Alfa Snc (agenzia commerciale), è composta da 3 soci: Tizio al 60%; Caio al 30%; Sempronio al 10%. Nel periodo d imposta 2009 la società: - determina un reddito 2009 imputato a Tizio (60.000), a Caio (30.000) ed a Sempronio (10.000) - rileva ritenute subite per. 50.000: imputate a Tizio (30.000), a Caio (15.000) ed a Sempronio (5.000). I soci, sommati i propri redditi personali con il reddito da quadro RH e scomputati i propri oneri deducibili/detraibili, determinano un IRPEF rispettivamente di. 23.000 ed. 19.000 ed. 6.000; lo scomputo delle ritenute porta alla seguente situazione debitoria: Tizio: a credito per. 7.000 (30.000 ritenute 23.000 Irpef) Caio: a credito per. 1.000 (20.000 ritenute 19.000 Irpef) Sempronio: a debito per. 1.000 (5.000 ritenute 6.000 Irpef) Tizio e Caio decidono di assegnare l eccedenza alla società, al fine di permetterle di compensare il debito per Irap; a tal fine inviano una Racc. A/R alla società, ammettendola a recuperare il credito di. 8.000. UnicoSP - Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite TIZIO 7.000 CAIO 1.000 Non compilabili per il periodo d imp. 2009 8.000

Redazione Fiscale Info Fisco 61/2010 Pag. 5 / 5 UnicoPF - Dati relativi ai singoli soci o associati (Unico di Tizio) 2.000 7.000 9.000 Istruzioni UnicoPF: La colonna 3 va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF. In questo caso nella presente colonna indicare l ammontare delle ritenute non utilizzate. Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all art. 5 del TUIR in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un imposta a debito (rigo RN42 compilato). L importo indicato in questa colonna non può eccedere l ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righi da RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF52 e nella colonna 5 del rigo RG35. La società presenta l F24 in compensazione il 16/01/2010: 6830 2009 8.000 00 3800 0101 2009 8.000 00 SNC/SAS STUDIO ASSOCIATO reddito / ritenute TIZIO CAIO SEMPRONIO IRPEF IRPEF IRPEF eccedenza ritenute eccedenza ritenute 8.000 00 8.000 00 zero Programma della Giornate di studio UNICO 2010 CALENZANO FIRST HOTEL Uscita Autostrada A1 Sesto Calenzano lunedì 19 aprile 2010 BOLOGNA HOLIDAY INN Via E. Lepido 203 Borgo Panigale martedì 20 aprile 2010 MILANO HOTEL IBIS CENTRO CONGRESSI Via Finocchiaro Aprile mercoledì 21 aprile 2010 VICENZA ALFA FIERA HOTEL Uscita Autostrada Vicenza Ovest giovedì 22 aprile 2010 TREVISO PARK HOTEL VILLA FIORITA Monastier (TV) venerdì 23 aprile 2010