firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete

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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:

Transcript:

E Privacy 2003 Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003 firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it presidente@csig.it

Cos è un documento informatico? D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 1, lett. b) Ai fini del presente testo unico si intende per: DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Il documento informatico In sé considerato, il documento informatico come sopra definito prescinde dal requisito di una firma digitale o elettronica. Infatti: art. 23, comma 1, T.U. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonchè al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

firma elettronica o firma digitale E una informazione formata da un insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, il fine è di ottenere un metodo di autenticazione informatica che viene aggiunta ad un documento informatico al fine di garantirne integrità (messaggio non manipolato) e provenienza (che il mittente sia effettivamente quello dichiarato). E il risultato di una operazione matematica applicata al documento informatico

Il documento informatico con firma digitale Art. 23, comma 2, T.U. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo Art. 10, comma 3, T.U. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile

Efficacia della scrittura privata Art. 2702 c.c. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Equivalenza con la forma scritta Art. 10, comma 1, T.U. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ( ) soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.

Riproduzioni meccaniche Art. 2712 c.c. Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

FIRMA ELETTRONICA Art. 10 DPR n. 445/2000 DLgs. 23 febbraio 2002, n. 10 DPR 31 gennaio 2003 (Reg.coordinamento firme elettroniche a norma dell'art.13 Dlgs. n. 10/2002). Documento Informatico art. 2712 c.c. (= fotocopia) Cass.1145/2001 Documento Informatico firma elettronica (= forma scritta) Documento Informatico firma elettronica qualificata (= scrittura privata riconosciuta) piena prova

Firma elettronica l insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica Firma elettronica qualificata -riservatezza della transazioni -integrità del contenuto delle transazioni -autenticità della provenienza dei messaggi -non ripudiabilità del documento Firma digitale Firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato & generata mediante dispositivo di creazione firma sicura

firma elettronica e firma digitale La firma elettronica ha valore di autenticazione La firma digitale o avanzata soddisfa particolari requisiti di sicurezza (integrità, autenticità e non ripudio) ed ha valore legale come la firma autografa

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma

FIRMA DIGITALE particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Riservatezza: certezza che la comunicazione inviata non sia intercettabile e violabile da alcuno Integrità dei dati: la certezza che in nessun punto la comunicazione sia stata modificata Autenticazione: certezza del mittente Non ripudio: impossibilità del mittente di negare di aver tramesso e del ricevente di avere ricevuto

L Ente Certificatore: definizione identifica la persona che richiede il certificato rende certa l identità del soggetto fisico che ha generato una firma rilascia, pubblica, revoca e sospende i certificati di sottoscrizione assicura la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica impedisce di fatto il disconoscimento della firma

Requisiti e controllo Certezza di chi e con quali procedure (policy) provvede alla generazione e gestione delle chiavi e abilita all uso della firma (Certification Authority, CA) Gerarchia di certificazione, cioè come usare la firma data dalla CA verso il mondo (problema di interoperabilità delle CA)

Confronto tra le firme FIRMA AUTOGRAFA FIRMA DIGITALE Riconducibile al soggetto direttamente Legata al documento attraverso il supporto fisico Verifica diretta e soggettiva (attraverso il campione) Facilmente falsificabile, ma il falso è riconoscibile Deve essere autenticata per impedire il ripudio Riconducibile al soggetto solo attraverso una procedura informatica Legata indissolubilmente al contenuto del documento Verifica indiretta e oggettiva (tramite una terza parte fidata) Non falsificabile senza conoscere la chiave privata, ma falso irriconoscibile Ripudio solo tramite querela di falso

La firma: possibili applicazioni - protocollo informatico nella P.A. - E-goverment - processo telematico - rilancio dell e-commerce - E-democracy - digitalizzazione delle informazioni - E-procurement - trasmissione dei bilanci presso le CCIAA

In the Beginning Was the Command Line Neal Stephenson