UNIVERSITA DEGLI STUDI DI LECCE FACOLTA DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO TESI DI LAUREA DIRITTO BANCARIO IL CREDITO PESCHERECCIO



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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI LECCE FACOLTA DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO TESI DI LAUREA IN DIRITTO BANCARIO IL CREDITO PESCHERECCIO Relatore Chiar.mo prof. ERNESTO CAPOBIANCO Laureanda FRANCESCA RITO ANNO ACCADEMICO 2001-2002

A mamma e papà, che con sacrificio hanno sostenuto la mia voglia di sapere.

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL << DIFFICILE >> SETTORE ITTICO 1. Il comparto della pesca 2. Breve analisi del mercato ittico 3. Pesca ed agricoltura: due settori totalmente assimilati 4. Cooperazione e pesca CAPITOLO SECONDO I CREDITI SPECIALI PRIMA DEL TESTO UNICO 1. Il sistema dei crediti speciali 2. La legge bancaria e gli istituti di credito speciali 3. Crediti speciali ed il mutuo di scopo 4. Il credito peschereccio come forma << speciale >> dell attività bancaria I

CAPITOLO TERZO IL CREDITO PESCHERECCIO NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDIIZIA 1. Brevi considerazioni sul Testo Unico 2. Il credito speciale nella nuova legge bancaria 3. Il credito peschereccio nel Testo Unico : una nozione aperta 4. Lo strumento di diritto comune per l erogazione del credito peschereccio: la cambiale pesca CAPITOLO QUARTO LE FORME DI GARANZIA DEL CREDITO PESCHERECCIO ALLA LUCE DEL TESTO UNICO DELL INTERMEDIAZIONE BANCARIA E CREDITIZIA E DELLA NOVELLA DEL 1994, NONCHE DELLE MODIFICHE APPORTATE NEL 1999 1. Le forme di tutela del credito peschereccio: introduzione 2. Il redivivo privilegio legale, ex articolo 44 del T. U 3. Il privilegio speciale, ex articolo 46 del T. U. 4. Il Fondo Interbancario di garanzia: la Sezione di Garanzia per il credito peschereccio 5. I privilegi di procedura 6. La garanzia dell ipoteca fondiaria II

Bibliografia Siti internet NOTA REDAZIONALE: Questa tesi si compone di 242 pagine III

CAPITOLO I IL << DIFFICILE >> SETTORE ITTICO

CAPITOLO I : Il << difficile >> settore ittico. SOMMARIO: 1. IL comparto della pesca; 2. Breve analisi del mercato ittico; 3. Pesca ed agricoltura : due settori totalmente assimilati; 4. Cooperazione e pesca. 2

1. Il comparto della pesca 1. Quando ad esercitare la pesca erano i Malavoglia, era ancora un << modus vivendi >>, il cui fine ultimo era il sostentamento della famiglia 2. 1 In argomento tra gli altri: BANCA D ITALIA, Estratto dalla relazione: Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, Roma, 1963; BECARDINELLI E., Realtà e prospettive della pesca italiana, in << informazioni marittime >>, Roma, 1966; CAMARDA V., I contratti della pesca marittima, in Il diritto marittimo, Genova, 1996; CARAPELLESE R., Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, in Risparmio, Milano, 1988; CARROZZA A., L inquadramento giuridico della piscicoltura, in Giurisprudenza agraria italiana, Roma, 1981; CARROZZA A., L itticoltura come attività intrinsecamente agricola, in Rivista di diritto agrario, Milano, 1976; COSTATO L., Corso di diritto agrario, Milano, 2001; COSTATO L., I tre << decreti orientamento >> della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, Note introduttive, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, 2001; COSTATO L., Sul criterio << biologico >> per la qualificazione dell attività agricola ( commento alla legge 23 agosto 1993, n. 349 ), in Diritto e giurisprudenza agraria e dell ambiente, Padova, 1993; COSTATO L., Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 1997; COSTATO L., voce Piscicoltura, in Digesto, sezione civile, aggiornamento, Torino, 2000; FABRIZI C., Aspetti del problema della distribuzione commerciale, Padova, 1959; FABRIZI C., Termine e politiche di vendita, in Elementi di marketing, Padova, 1963; GAVAGNIN L., Cooperazione e pesca, in Rivista della cooperazione, Roma, 1953; GENTILE A., Cooperative agricole e della piccola pesca, in Diritto e pratica tributaria, Padova; GIANNINI A., I crediti speciali, Milano, 1960; GIROLAMI M., Commento all articolo del decreto legislativo n. 226/2001, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, 2001; GIUFFA E., La cooperazione peschereccia in Italia, in La Rivista della cooperazione, Roma, 1954; GUATRI L., I fattori determinanti del costo della distribuzione, Milano, 1963; LABADESSA R., I consorzi tra cooperative di pescatori, in Rivista della cooperazione, Roma, 1956; MAZZARINI U., Aspetti del finanziamento all industria della pesca, in Rivista Bancaria, Milano, 1968; MONTEBELLO C., Note in tema di pescaturismo, in Il diritto marittimo, Genova, 2001; MORSILLO G., Sull ammissibilità di costituzione di parte civile dei consorzi per la tutela della pesca, in Giurisprudenza agraria italiana, Roma, 1975; MUSCARA M., La << Piccola cooperativa >> : nuova forma d impresa mutualistica da tre a otto soci, in Il nuovo diritto, Roma, 1998; RENZI A., Tecniche delle ricerche di mercato e della distribuzione, Milano, 1962; TONDO M., voce I Crediti speciali, in Enciclopedia della Banca e della Borsa, Roma Milano, 1967; TROISI M., I fattori della produzione ittica, in Credito peschereccio, Estratto dalla rassegna mensili Il Porto di Bari, Bari, 1956; VERRUCOLI P., L associazionismo nel settore della pesca, in Cooperazione di credito, Roma, 1974; ZAPPA G., La produzione nell economia delle imprese, Milano, 1957. 2 Nel settore vi erano e vi sono problematiche da risolvere a breve, come: il potenziamento del naviglio e dell attrezzatura necessaria, l innalzamento dei livelli del produttività, ancora estremamente basso, soprattutto per la pesca nei mari nazionale, l ingente investimento richiesto non solo in immobilizzazioni, ma anche in scorte ed in capitale circolante, soprattutto per la pesca d altura ed oceanica, la costante 3

Con il trascorrere del tempo si è trasformata, assecondando le esigenze dei soggetti che la praticano. Costoro possono essere pescatori isolati od associati ad altri pescatori, cooperative o consorzi di cooperative, oltre che piccole, medie, grandi imprese che praticano la pesca d altura. Queste ultime sono organizzate secondo le diverse forme giuridiche della società marittima 3. Tale settore è proprio caratterizzato dalla coesistenza delle forme di esercizio arcaiche con quelle modernissime, essendo la pesca esercitato in forme assai diverse 4. necessità di ammortamento in tempi medio lungo anche nell attività di lavorazione del pescato, date tali problematiche, a partire dagli anni venti lo Stato si è interessato a forme di intervento che potessero comportare un ausilio finanziario al settore. Si veda R. CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, in Risparmio, Milano, 1988, p. 1137. 3 M. TONDO, voce I Crediti speciali, in Enciclopedia della Banca e della Borsa, Roma Milano, 1967, p. 575. Tuttavia le marinerie riflettono le caratteristiche di un settore ancora prettamente artigianale, dove gli operatori svolgono la loro attività in condizioni difficili e rischiose, con esiti economici talvolta incerti, www.fieradellapesca.it, Fiera internazionale della pesca, Ancona 23 26 maggio 2002. 4 Abbiamo il << pescatore isolato >>, il quale lavora con la sua barca o nollegiata, pesca con i suoi arnesi, porta il pescato all incettatore e nelle ore intermedie si occupa della manutenzione della barca e degli arnesi. Mentre il << pescatore associato >>, fa in comune quello che da solo fa il singoli pescatore, lavora con gli altri pescatori o membri della famiglia, avendo in comune barca ed attrezzi. In argomento A. GIANNINI, I crediti speciali, Milano, 1960, p. 87. Accanto a queste diverse forme di esercizio, vi sono anche i pescatori riuniti in cooperative, le quali delle volte possono essere riunite, a loro volta, in consorzi, ovvero colonie di pescatori che cooperano in mare come in terra, adoperando barche motorizzate e facendo spedizioni collettive. Si veda R. LABADESSA, I consorzi tra cooperative di pescatori, in Rivista della cooperazione, 1956, Roma, p. 245. Numerosi sono anche i cosiddetti << pescatori occasionali >>, che non considerano la pesca come loro unica occupazione, ma anzi è da loro considerata marginale rispetto ad altre attività. La ricerca di altre forme di guadagno è segno della scarsa redditività e produttività, di tali imprese impiegate nel settore. Sul punto E. BECARDINELLI, Realtà e prospettive della pesca italiana, in << informazioni marittime >>, Roma, 1966, p. 463 ss.. Soprattutto è interessante notare, come il più delle volte, il mestiere di pescatore è un lavoro che si tramanda, sul punto www.meditterraneo.org, Piano didattico. In genere i pescatori sono figli o nipoti dei pescatori, infatti esistono gruppi famigliari che si dedicano esclusivamente alla pesca, caratterizzati da un livello di scolarizzazione molto basso. In molti casi la pesca è un processo empirico, che si basa sul trasferimento di nozioni da una generazione all altra. Nell ambito del cosiddetto << programma fish net >>, è prevista l istituzione di una rete elettronica tra i pescatori professionisti e le loro organizzazioni per lo scambio dei dati, informazioni ed esperienze in tempo reale o meno. Tutto ciò è voluto per favorire le conoscenza e la diffusione delle nuove tecnologie, www.agcipesca.it, Programma fish-net. 4

Per cui è necessario porre in essere un sistema di finanziamento che scoraggi la formazione di attività marginali, negando, di conseguenza, i finanziamenti agevolati, quando non si è capaci di dimostrare una capacità economico patrimoniale ed organizzativa, che li consenta di esercitare l attività peschereccia. Visto che il più delle volte tale operatore marginale, destina tali fondi a scopi diversi a quelli dichiarati, senza, di conseguenza, consentire il miglioramento di tale difficile comparto. Settore peschereccio è un settore in cui sono necessari notevoli investimenti in attrezzature 5. Essendo presenti nel settore diverse forme di esercizio, di conseguenza, le esigenze di finanziamento della pesca sono diverse, asseconda della forme di estrinsecazione dell attività. Per i pescatori riuniti in cooperative, ad esempio, abbiamo il credito alla cooperazione. Il credito alla pesca arriva attraverso la cooperazione, ambito in cui l esigenza 5 Infatti, << armare >> una barca, significa porla in condizioni di navigare per pescare. La navigazione e la pesca sono due momenti importanti, ma rappresentano parte di un insieme di attività articolate, comprendenti : impianti di refrigerazione, surgelazione e le attrezzature di un laboratorio che sia idoneo alla trasformazione del prodotto pescato, in modo da essere destinato ai diversi usi una volta giunto a terra. Alcuni autori, attuano una classificazione in : << attività peschereccia elementare >> ed << esercizio peschereccio moderno >>. L << attività peschereccia elementare >> comprende il pescatore isolato, il quale, delle volte, noleggia la barca dall acquirente del pescato. Infine abbiamo, l << esercizio peschereccio moderno >>, realizzato da imprese di diversa dimensione, con natura giuridica propria, adottando le diverse forme giuridiche della società marittima. Sul punto U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all industria della pesca, in Rivista Bancaria, Milano, 1968, p. 448 ss.. Il pescatore, in genere è dedito esclusivamente all attività di pesca. E assente dalle sedi decisionali che riguardano le attività di pesca ed è quasi totalmente all oscuro dei cambiamenti normativi e di mercato relativi al settore. Molto spesso le associazioni di categoria sono l unico strumento di informazione e collegamento con il mondo esterno. La presenza di un associazione di categoria è talvolta subordinata all esistenza di un gruppo organizzato di pescatori, come ad esempio la cooperativa, www.meditterraneo.org, Piano didattico, cit. 5

di credito è maggiore 6. Diversi sono i fattori utilizzati nella produzione ittica quali : acqua, lavoro, capitale ed organizzazione 7. La pesca marina è da 6 A. GIANNINI, I crediti speciali, cit., p. 87 ss.. Esigenze di credito sono minime o del tutto assenti, nel pescatore isolato, cioè nella cosiddetta forma di esercizio arcaica. Diventano pressanti nelle imprese che attuano la pesca d altura, essendo necessario a bordo, oltre che attrezzature per la pesca, anche impianti di refrigerazione ed un laboratorio per la lavorazione del pescato. Notiamo come le esigenze di credito sono varie in termini qualitativi e quantitativi, essendo anche la domanda del relativo credito sempre più pressante ed in aumento. Invece, si registra uno sfasamento nei riguardi dell offerta, dovuto alla trasformazione in << Toto >> degli impianti, delle attrezzature di bordo ed a terra. Dal punto di vista qualitativo, vi è una pressione della domanda sull offerta di credito peschereccio, dovuto all aumento delle esigenze finanziarie delle imprese di questo settore. Si veda U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all industria della pesca, cit., p. 450. Tutto ciò è dovuto a diversi fattori, tra di loro collegati, come la necessità di creare forme di organizzazione complesse, che in tal modo riescano ad adattarsi all aumento delle dimensioni aziendali e permettano gestioni più convenienti. Dovuto anche al fatto, che in Italia il settore della pesca professionale è in continua evoluzione, www.fieradellapesca.it, Fiera Internazionale della pesca, cit.. Abbisogna di strutture adeguate al mantenimento ed alla riparazione dei natanti, anche la necessità di conservare il pescato in condizioni ottimali. A livello giuridico, vi è un allineamento nel trattamento dei pescatori a quello dei marittimi, dovuto alla costatazione che il pescatore si occupano della pesca, ma comunque è un marittimo allineamento che ha anche interessato i loro compensi. 7 Quando utilizzato è il mare si parla di << pesca marittima >> o << mollischicoltura >>. Si parla di << pesca di acqua dolce >> od << interna >>, quando utilizzano fiumi, laghi, bacini montani, stagni. Abbiamo la << vallicoltura >>, << troticoltura >>, << carpicoltura >> se ad essere utilizzati sono valli, peschiere, ecc.. Importante è anche il fattore organizzazione, di fatto, nell azienda ittica, ch è ad un tempo azienda di produzione, di trasporto e mercantile, si dispiega l opera dell << imprenditore >>, che organizza la pescagione, combinando nel modo più redditizio il fattore naturale con il lavoro ed il capitale e ne assume i rischi, sia tecnici che economici. Sul punto M. TROISI, I fattori della produzione ittica, in Credito peschereccio, Estratto dalla rassegna mensili Il Porto di Bari, Bari, 1956, p. 3 ss.. Vi sono autori che classificano la pesca in << naturale >> ed << artificiale >>. La pesca << naturale >> e suddivisa in: << marittima >>, << di alto mare >> e << costiera >>, ed << di acqua dolce o interna >>. La pesca << artificiale >> è anche detta << di stagno >> ed ha per oggetto le acque raccolte artificialmente, chiuse o chiudibili. Nell ambito del nostro ordinamento giuridico, viene definita << pesca marittima >> : << ogni attività diretta a catturare esemplari di specie, il cui ambiente naturale od abituale di vita siano le acque sottoposte alla sovranità dell Italia e limitatamente ai cittadini italiani, il mare libero, indipendentemente dai mezzi che sono adoperati e dal fine seguito>>, www.ramoge.org, Legislazione dello Stato, disciplina della pesca marittima ( legge 17 febbraio 1982, n. 41 ); conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell Amministrazione Centrale ( decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 1433 ); Gennaio febbraio 2002. Cfr. CONSIGLIO DI STATO. Sezione VI, 18 aprile 78, n. 491, Capitaneria di porto Monfalcone c. Sanson, in Consiglio di 6

sempre un attività tradizionale, la fonte principale di reddito per gli abitanti di molte regioni costiere e delle isole in particolare, allo stesso modo importante, ma meno diffusa, è l attività di acquacoltura 8. Stato, 1978, I, 672; Foro amministrativo, 1978, I, 765: << Se è vero che l articolo 219 del codice della navigazione, considera pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, anche quella che si esercita nelle acque interne, appartenenti al demanio marittimo, la legge 14 luglio 1965, n. 963 ed il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 hanno distinto la pesca che viene esercitata nelle acque marittime, attribuendone la competenza al Ministero della Marina Mercantile, dalla pesca esercitata nelle acque interne, ancorché facenti parte del demanio marittimo, attribuendone la competenza al Ministero dell agricoltura e foreste; pertanto, la competenza del Ministero della Marina Mercantile non trova applicazione per la pesca nelle lagune e nei bacini di acqua salmastra >>. Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. I, 26 febbraio 1991 n. 2053, Amministrazione provinciale Venezia, c. Costantini, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 2. Foro it. 1991, I,749: << PESCA. LS 14 luglio 1965 n. 963 art. 1 L.. LS 2 ottobre 1968 n. 1639 art. 1 D.P.R.. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 963 del 1965 e dell'art. 1 del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. n. 1639 del 1968, le lagune e i bacini di acque salmastre, ancorche' in diretta comunicazione con il mare, sono da considerare acque interne, agli effetti della distinzione fra pesca marittima e pesca interna e della corrispondente attribuzione delle competenze amministrative al ministro della marina mercantile ovvero al ministero dell'agricoltura e delle foreste (ora delle regioni), con la conseguenza che le lagune medesime sono soggette, anche per quanto riguarda la vigilanza e le sanzioni, alla disciplina della pesca fluviale e lacuale >>. Cfr. PRETURA MOLFETTA. 17 novembre 1988, De Nichilo c. De Candia, Dir. maritt. 1990, 171 (nota): << PESCA. Marittima. L'attivita' di pesca marittima riveste natura commerciale e non industriale in quanto quest'ultima consta di una attivita' rivolta alla creazione di una realta' effettuale nuova che non esiste e non potrebbe prodursi per la stessa via in "rerum natura". La pesca, di contro, si esaurisce in una apprensione di cio' che gia' esiste ed e' gia', in modo perfetto, creato dalla natura. La commerciabilita' dell'attivita' di pesca marittima puo' cogliersi, altresi', dall'elemento rappresentato dall'esercizio della nave, atteso che la navigazione per la pesca marittima implica necessariamente una attivita' di trasporto per acqua di persone e cose per un fine economico. La rilevanza del trasporto incide, pertanto, in modo determinante per la collocazione della pesca marittima nella prospettiva della commerciabilita' >>. 8 Viene considerata attività di << acquacoltura >> : << l insieme delle pratiche volte alla produzione di animali in ambiente acquatico mediante il controllo parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici>>, www.agcipesca.it, Programma fish-net, cit.. Nell ambito del << Libro Verde >>, si sostiene che, se davvero si vuole rafforzare l attività di allevamento ittico, è necessario mettere a punto strumenti di credito agevolato, a favore di produttori associati, altrimenti l attività di acquacoltura rischia di rimanere un privilegio di società di capitali. Queste sono le sole attualmente capaci di sostenerne gli elevati costi, www.legapesca.it, Conferenza sul Libro Verde, Bruxelles, 5 giugno 2001. Cfr. TRIBUNALE BOLOGNA. 15 febbraio 1995. Soc. Agrobiotec System. c. Soc. Finanziaria padana. Riv. dir. agr. 1996,II, 168: << AGRICOLTURA. Sono soltanto propedeutiche 7

all'esercizio dell'acquacoltura (e ad esso esterne) attivita' di studio e di ricerca o di produzione di servizi consistenti nella vendita di tecnologie acquisite mediante quelle attivita' a soggetti che esercitano l'acquacoltura e materialmente applicano quelle metodologie al ciclo biologico di produzione >>. Cfr. TRIBUNALE BOLOGNA. 15 febbraio 1995. Soc. Agrobiotec System c. Soc. Finanziaria padana. Riv. dir. agr. 1996,II, 168: << AGRICOLTURA. Intanto puo' parlarsi di "agrarieta'" di una attivita' in quanto la stessa si riferisca ad un ciclo biologico animale o vegetale; e cio' vale anche con riferimento ad una attivita' di acquacoltura, ai sensi della legge che la disciplina come attivita' di natura agricola >>. La Lega Pesca, da parte sua, sostiene da tempo la necessità dell istituzione di un mega dicastero, che possa finalmente appropriarsi di alcune competenze disperse nei vari dicasteri, mediante la creazione di una Direzione Generale Pesca. Questa si dovrebbe occupare delle attività in mare, ma anche delle acque interne, degli aspetti igienicosanitari, della commercializzazione, trasformazione, controllo e qualità dei prodotti. Tale modifica istituzionale potrà servire a rilanciare un settore che ha molte potenzialità, ma anche notevoli ritardi e carenze, www.regione.emilia-romagna.it, 8 Assemblea Congressuale della Lega pesca, Febbraio / Aprile, 1993. Di certo la professionalità e la competenza dei pescatori e di tante marinerie italiane, consentiranno di superare le attuali difficoltà, www.legapesca.it, Dare un futuro alla pesca marittima. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 14 luglio 2000, n. 284. Reg. Veneto. c. Pres. Cons. Giur. cost. 2000, p. 2199: << REGIONE. Trasferimento funzioni statali. Costituzione Repubblica art. 3. Costituzione Repubblica art. 76. Costituzione Repubblica art. 117. Costituzione Repubblica art. 118. Costituzione Repubblica art. 119. LS 17 febbraio 1998 n. 23 d.l. LS 5 marzo 1998 n. 60 d.lg. E' cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimita' costituzionale, in riferimento agli art. 3, 76, 117, 118 e 119 cost., del d.lg. 5 marzo 1998 n. 60 (Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'art. 4 comma 5 l. 15 marzo 1997 n. 59) che, nell'esercizio della delega contenuta nell'art. 4 l. n. 59 del 1997, nell'ambito del processo di conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali, prevede l'intervento sostitutivo del Governo, con decreto legislativo, al fine di ripartire le funzioni tra regioni ed enti locali, nel caso in cui la regione non vi abbia provveduto entro il termine stabilito. La regione Veneto, ricorrente, infatti, in un momento di poco successivo al 1 luglio 1998, data a decorrere dalla quale si applicano (art. 3) le disposizioni del d.lg. impugnato, ha approvato la l. 10 luglio 1998 n. 23, con la quale ha appunto disciplinato, come previsto dalla l. n. 59 del 1997, attribuzione, delega e subdelega agli enti locali delle funzioni ad essa conferite, individuando quelle riservate alla competenza regionale; considerato che il d.lg. impugnato si applica "fino all'entrata in vigore di ciascuna legge regionale", esso non puo' piu' trovare, ne' risulta abbia trovato, applicazione nella regione ricorrente >>. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 11 luglio 2000, ord. n. 265.Giur. cost. 2000, p. 2092: << REGIONE. Trasferimento funzioni statali. Costituzione Repubblica art. 70. Costituzione Repubblica art. 76. Costituzione Repubblica art. 95. Costituzione Repubblica art. 117. LS 4 giugno 1997 n. 143 art. 1 d.lg. LS 4 giugno 1997 n. 143 art. 2 d.lg. LS 4 giugno 1997 n. 143 art. 3 d.lg. LS 4 giugno 1997 n. 143 art. 4 d.lg. LS 4 giugno 1997 n. 143 art. 5 d.lg. Deve ordinarsi la restituzione al giudice "a quo" (Corte dei conti) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale degli art. 1, 2, 3, 4 e 5 d.lg. 4 giugno 1997 n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni 8

Vi sono anche le Regioni che adottano Piani di sviluppo dell acquacoltura 9. E stato istituito il Ministero per le politiche agricole, che rappresenta un punto di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. Tale Ministero delle politiche agricole e forestali, in seguito poi denominato Ministero, per l esercizio delle funzioni e dei compiti che spettano allo stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca è ripartito in diversi dipartimenti 10. Detto Ministero, tenendo conto dei programmi Statali o Regionali, anche riguardanti materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con un proprio decreto il Piano Nazionale della Pesca di durata triennale. Tale Piano è ripartito in tre parti: la prima riguarda l attività in mare della pesca e lo amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) per un riesame della rilevanza alla luce dello "jus superveniens" >>. 9 La legge del 4 dicembre 1993, n. 491, aveva conferito le funzioni in materia di pesca ed aquacoltura, di competenza del soppresso Ministero della Marina Mercantile, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che si avvaleva della capitaneria di porto. Successivamente il decreto legislativo 143/97, ha abrogato la legge 491/93 ed ha soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Alcuni sostengono, come l onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora, che tale conferimento di competenze alle Regioni, potrebbe comportare una dispersione delle competenze ed un allungamento dei tempi di risposta alle varie istanze dei pescatori, di certo non essendo contrario al rinnovo della Pubblica Amministrazione, www.federcoopesca.it, Abbiamo fatto un buon lavoro, Dicembre 2001- Gennaio 2002. Le Regioni situate sul litorale che dipendono dalla pesca, sono in genere situate alla periferia dei principali centri abitati dell Unione Europea, soffrendo di tutti gli inconvenienti di tale posizione, quale insufficienza di infrastrutture e di collegamenti, www.europal.ue.int, Parlamento europeo. 10 Quali : dipartimento delle politiche di mercato e dipartimento dei prodotti agroalimentari e dei servizi. Il dipartimento delle politiche di mercato ci interessa per la nostra trattazione, ha competenze in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria e internazionale, nel settore agricolo, agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura. Nell ambito del dipartimento vi è l ufficio Direzione Generale per la Pesca e l Acquacoltura. E un ufficio di livello dirigenziale generale e si occupa della trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca ed acquacoltura, in sede sia comunitaria che internazionale. Si occupa anche della direzione generale ed coordinamento delle politiche relative all attività di pesca ed acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche, marine di interesse nazionale, della importazione ed esportazione dei prodotti ittici, degli aiuti allo Stato in materia di pesca e di acquacoltura, del Fondo per il credito peschereccio. Tale direzione si avvale, per l esercizio delle sue funzioni, della capitaneria di porto, www.comitatofao.it, decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2000, n. 450, regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 9

sviluppo dell aquacoltura, volto a mantenere un equilibrio tra lo sfruttamento delle risorse e la loro disponibilità. La seconda parte ha per oggetto le strutture a terra che sono collegate all esercizio della pesca. La terza ed ultima parte, riguarda gli stanziamenti 11. In tutti i settori produttivi ed ancor più in quello della pesca, si pone il problema della produttività. Solo con una radicale trasformazione nella nostra struttura peschereccia, creando una moderna flotta oceanica, sarà allora possibile superare gli attuali squilibri tra produzione interna e consumo di prodotti ittici, anche se nessun passo positivo è stato compiuto dal Governo nei confronti delle cosiddette pesche speciali 12. Dovuto a determinate condizioni naturali, la lunghezza delle coste, la vicinanza alle zone più pescose, alla densità di popolazione, e dovuto alle attrezzature terminali, fanno sì che l Italia sia ad un posto di preminenza per 11 Tale Piano viene elaborato dal Comitato Nazionale per la conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare, sottoposto poi all esame del comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, poi approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ( CIPE ), www.ramoge.org, Legislazione dello Stato, cit.. Nell ambito di tali piani triennali, viene anche promossa l attività di comunicazione, necessaria per l affermazione di una corretta immagine del settore della pesca e valorizzare il prodotto ittico nazionale. Sin dal 1994 è stata avviata una collaborazione tra la Direzione Generale della pesca ed dell acquacoltura, la RAI e le Associazioni Nazionali della pesca per la realizzazione di spazi televisivi con il marchio << Vivere il Mare >>, inseriti in programmi previsti dai palinsesti Rai, come nelle trasmissioni << Linea Blu >> e << Sereno Variabile >>. Tutto ciò è stato programmato in sede del V Piano Triennale della pesca ed acquacoltura 1997 99, www.pubit.it, Direzione di pesca : un anno di attività, Agosto 2000. 12 Produttività che viene definita come << la misura dell economia dei mezzi o meglio, come la misura della produzione per unità di fattore >>. Sul punto M. TROISI, Credito peschereccio, cit., p. 4 ss.. Per incrementare la produttività sarebbe necessario rafforzare la flotta oceanica, infatti, nelle zone raggiungibili per la pesca costiera, le risorse ittiche non sono sufficienti ad incrementare il prodotto pescato, ma neanche a garantire gli attuali livelli. In argomento U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all industria della pesca, cit., p. 575. Strettamente legata alla produttività è la condizione dei nostri mari. L Adriatico di certo è il mare più pescoso, sia per quantità che per qualità dei prodotti ittici. Il Mediterraneo, nonostante le sue acque calde, dà una produzione ittica, inferiore rispetto al Mar del Nord, che per vari fattori è più pescoso, anche se dà una pescagione meno variata, ma di maggior quantità. Nel Mediterraneo si praticano anche le pesche speciali del corallo, delle spugne, del tonno, del pesce spada, oltre che la viticoltura, la vallicoltura. La Lega Pesca da anni propone la definizione di un apposito piano, nel pieno rispetto della compatibilità ambientali e di salvaguardia occupazionale, per lo sviluppo delle attività di pesca, www.legapesca.it, Dare un futuro alla pesca marittima, cit.. 10

la pesca nel Mediterraneo, anche per il numero di imbarcazioni e per lo sfruttamento delle risorse ittiche, il nostro paese è secondo in Europa 13. E stata messa a punto, dalla Comunità Europea, una strategia per l area del Mediterraneo. Tale coinvolgimento in una politica della pesca del Mediterraneo, ha solo per oggetto la normativa inerente ai mercati ed alle strutture del settore, non riguardando la conservazione e la gestione delle risorse 14. La Comunità Europea ha attuato, da quasi 20 anni, una Politica 13 www.fieradellapesca.it, Fiera Internazionale della pesca, cit.. Le zone del Mediterraneo e del mare Adriatico soprattutto, evidenziano una situazione molto incoraggiante, sono una delle poche aree marine al livello mondiale che mostra un regolare incremento nelle produzioni, per la maggior parte delle risorse di rilevante importanza, www.frdv.com, Una politica territoriale per lo sviluppo sostenibile per la filiera della pesca : dai rapporti con le associazioni di categoria all adeguamento alle politiche europee. Nell ambito del << Libro Verde >> la parte riguardante il Mediterraneo è tra le più approssimative, per la mancanza di dati scientifici, www.legapesca.it, Conferenza sul Libro Verde, Bruxelles, 5 giugno 2001, cit.. In tale documento si sostiene che il Mediterraneo è vicino al collasso, invece, la situazione è sicuramente meno preoccupante. Promuove la pesca responsabile, la tutela e bonifica delle aree protette, la creazione di aree di nursery e di ripopolamento, razionalizzazione dei sistemi di pesca. Soprattutto necessario è far emergere quelle che sono le specificità mediterranee e di dimostrare come la gestione delle risorse in questo bacino devono tener conto di queste specificità, www.icofmed.org, Conferenza internazionale sulla pesca nel Mediterraneo. E nello stesso tempo salvaguardando tale fragile ecosistema, www.greenpeace.it, Pesca. Infatti, in tale bacino vi convivono sistemi di pesca diversissimi e spesso incompatibili tra di loro. Necessario lo sviluppo di politiche di intervento settoriali, che fissino un adeguato sistema di obbiettivi e sviluppino strategie ed azioni idonee a perseguirle, www.federcoopesca.it, Ricerca CIRSPE NOMISMA, Ottobre 2001. Peraltro il << Libro Verde >> della Commissione Europea, lamenta l assenza di un adeguato supporto scientifico nella definizione di un quadro interpretativo univoco e utile all impostazione delle politiche di settore, www.regione.emiliaromagna.it, La pesca nel Mediterraneo, Ottobre 1991. 14 Questa esclusione è dovuta alle caratteristiche del Mediterraneo. Infatti, le acque nazionali, confinano direttamente con quelle dei Paesi Terzi e quindi sono molto scarse le zone di pesca comunitaria. I progressivi fenomeni di inquinamento e di degrado ambientale, unitamente alla limitatezza dei controlli sullo sforzo di pesca esercitato dagli Stati membri della Comunità Europea e dei Paesi terzi, si colloca alla base dell esigenza di una politica comune specificatamente per questo mare. Necessaria tale politica comune, anche per poter superare l attuale periodo di crisi che il settore della pesca sta affrontando. Questo sia dal punto di vista della redditività economica, dovuto agli scarsi introiti ed alla crisi occupazionale, ma anche dal punto di vista della tutela dell ambiente, a causa dei danni provocati da una pesca indiscriminata a diverse specie marine, www.dirittoambiente.it, La pesca e la tutela dell ambiente marino, a cura della dottoressa Mariagrazia Chianura. 11

Comune della Pesca ( PCP ), che però non ha dato i risultati sperati, non essendo anche ben conosciuta dai pescatori. A livello della politica delle strutture cambiano i rapporti tra Regioni e l Unione Europea 15. Malgrado i 15 Tale Politica Comune della Pesca ha fatto affluire grandi quantità di denaro, senza che questo servisse a superare la crisi. Con la riforma dei fondi strutturali attuata dal Regolamento Cee n. 2052/88, i rapporti con l Unione Europea sono basati sui principi della concertazione, del paternariato, della programmazione, della sussidiarietà, che naturalmente trovano nelle Regioni gli attori principali anche per dare corpo a quella politica di sviluppo integrato del territorio rurale, a cui si ispira, appunto, la riforma dei fondi strutturali. Stiamo vivendo un momento innovativo della vita dell Europa, e questo momento comporterà anche per gli stati che entreranno a far parte dell Unione Europea, un trasferimento di molte competenze dallo Stato centrale, alle Regioni e alle province, www.frdv.com, Una politica territoriale per lo sviluppo sostenibile per la filiera della pesca : dai rapporti con le associazioni di categoria all adeguamento alle politiche europee, cit.. Anche in Italia quindi si è dovuti procedere ad una riforma del sistema amministrativo, con un << doloroso >> e << difficile >> passaggio di competenze, necessario per stare al passo con le politiche europee, www.consiglio.regione.veneto.it, Consiglio regionale Veneto, settima legislatura, progetto di legge n. 66, Disposizioni generali per gli interventi nel settore primario e lo sviluppo rurale. Cfr. CORTE GIUSTIZIA CE. 11 maggio 1999, n. 425. Albers e altro. Riv. dir. agr. 2000, II, 128 nota (COSTATO): << UNIONE EUROPEA. Ce, agricoltura e pesca. Lo Stato membro che adotti una normativa tecnica in applicazione di quanto stabilito da una direttiva comunitaria non e' tenuto a notificare la stessa, posto che con essa ha rispettato gli obblighi che gli incombono >>. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 23 marzo 1999, n. 85. Pres. Cons. c. Reg. Abruzzo. Cons. Stato 1999, II, p. 381. Giur. cost. 1999, p. 856: << CREDITO AGEVOLATO E FINANZIAMENTI PUBBLICI. TI 25 marzo 1957 art. 92 ROMA-CE. TI 25 marzo 1957 art. 93 ROMA-CE. La regola che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione europea i progetti di aiuti concessi dagli Stati a talune imprese e produzioni, bloccandone l'attivazione prima della decisione finale, anche se derogata per gli aiuti di piccolo importo (cd. "de minimis"), resta in vigore, secondo il combinato disposto degli art. 92 e 93 del trattato di Roma e delle comunicazioni comunitarie 92/C-213/02 e 96/C-68/06, qualunque sia l'importo degli aiuti stessi, allorche' esistano peculiari regolamentazioni comunitarie per speciali settori (fra i quali la pesca) oggetto di programmi comunitari di interventi strutturali >>. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 23 marzo 1999, n. 85. Pres. Cons. c. Reg. Abruzzo. Riv. dir. internaz. 1999, 846. Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1999, 917. Regioni 1999, 565 nota (GROPPI): << UNIONE EUROPEA. Ce, concorrenza, aiuti di Stato. Costituzione Repubblica art. 10. Costituzione Repubblica art. 11. TI 25 marzo 1957 art. 92 ROMA-CE. TI 25 marzo 1957 art. 93 ROMA-CE. Poiche' e' sufficientemente chiaro che il Presidente del Consiglio dei ministri intende censurare la delibera legislativa del consiglio regionale dell'abruzzo dell'11 giugno 1997 in tema di aiuti nel settore della pesca in relazione al parametro della disposizione della Costituzione che, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, offre copertura costituzionale al trattato Ce e piu' in generale al diritto comunitario, deve ritenersi emendabile, attraverso una interpretazione non formalistica del ricorso, l'erronea indicazione in 12

cambiamenti nel settore della pesca nell ambito della Politica Comune della Pesca, la cosiddetta << pesca costiera su piccola scala >>, presenta delle debolezze strutturali, a cui si è cercato e si cerca di porre rimedio 16. La necessaria spinta propulsiva al settore ed all industria peschereccia è stata data dalle agevolazioni creditizie. L erogazione del credito peschereccio e stato agevolato dalla concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi, ma anche dall attivazione di un fondo Interbancario di Garanzia, per la concessione di contributi a fondo perduto 17. In seguito all attuazione del regolamento 2792/99, relativo alle azioni strutturali per gli anni 2000 2006, è stato creato lo SFOP, cioè Strumento Finanziario di orientamento per questo dell'art. 10 in luogo dell'art. 11 cost. Secondo quanto precisato dalla Commissione Ce, il divieto di istituire aiuti alle imprese stabilito dall'art. 92 del trattato Ce trova una deroga per gli aiuti alle piccole e medie imprese, ma non nei settori, quali la pesca, per i quali vi sono speciali regolamentazioni comunitarie e pertanto si applica il procedimento di verifica previsto dall'art. 93 del trattato Ce >>. 16 Queste debolezze hanno per oggetto la formazione professionale degli addetti, che necessita un adattamento ai nuovi bisogni e le difficoltà di creare strutture di rappresentazione, www.agcipesca.it, Programma fish-net, cit.. Nell ambito del VI Piano Nazionale, ci si è occupati della formazione professionale degli addetti. Necessaria è l organizzazione di corsi e spetta all Osservatorio Nazionale della Pesca il compito di procedere alla sensibilizzazione nel settore sulle diverse problematiche e soprattutto verso i giovani che siano disoccupati o che frequentino l ultima classe della scuola dell obbligo. Tutto ciò è volto a far conoscere le attività marinare e la possibilità di occupazione nel comparto, oltre che di riqualificare chi già è occupato, www.iule.it, Al via il piano pesca, di Guido Magone. Notevoli nel settore sono le energie umane occorrenti, facenti parte del fattore lavoro, necessarie per la cattura e per il trasporto del pesce. Rilevanti sono gli investimenti necessari, oltre che in immobilizzazioni, anche in scorte e capitale circolante; Queste esigenze si avvertono soprattutto nella pesca d altura ed oceanica, causa anche la necessità di tempi di ammortamento medio lunghi. Il fattore capitale è costituito da quei beni strumentali necessari all attività di pesca e dal Fondo destinato al pagamento dei salari. Passando dalla pesca cosiddetta artigianale, alle forme industriali, sono necessari una manodopera meglio specializzata ed il capitale diventa un fattore molto importante. L utilizzo degli agenti naturali è libero a tutti, oppure può essere oggetto di proprietà pubblica o privata. Sono i proprietari delle acque che possono concedere il diritto di esercizio della pesca, quali lo Stato, enti o privati, anche dietro la corresponsione di un canone. In argomento M. TROISI, Credito peschereccio, cit., p. 3 ss.. 17 Tale intervento Statale è giustificato dall interesse pubblico, per un paese come l Italia, dotato di grandi coste e valli, essendo poi un settore che riveste una notevole rilevanza economica. Sul punto R. CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 1137. 13

la Pesca, è articolato in due documenti separati asseconda dell area geografica di riferimento 18. 18 Nell ambito dello SFOP, abbiamo le regioni Obbiettivo 1, dove le competenze regionali si esplicano nell ambito dei programmi operativi regionali che nell insieme hanno dato vita al Programma di Sviluppo del Mezzogiorno. Di competenza dell Amministrazione Centrale sono le misure relative alla flotta ed all assistenza tecnica, predisposto dal Programma Operativo Nazionale. Mentre per le regioni fuori Obbiettivo 1, si è proceduto alla redazione di un documento unico di programmazione, concertato con le singole Amministrazioni regionali, riguardante la ripartizione di competenze tra il livello centrale e regionale. Sono due programmi che devono essere approvati dalla Commissione Europea, diventando così operativi. Programmi caratterizzati dalla concertazione con le Regioni e dalla semplificazione amministrativa. In tal modo sono razionalizzati e potenziati i ruoli delle comunità nazionali e locali, nell attribuzione dei diversi aiuti comunitari. Quindi, ruolo di primo piano rivestono le Regioni e varie sono le iniziative regionali, www.agricolturamagazine.it, Linee di programma di governo e www.sui.cnr.it, Commissione, Invito a presentare proposte relative a progetti transazionali per le azioni innovative nel settore della pesca per il 2002. Lo SFOP è stato creato dalla Comunità Europea per poter adattare meglio i suoi aiuti a quelle che sono le esigenze del settore e delle zone dipendenti dalla pesca. www.politicheagricole.it, Lo SFOP, Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca, 2000 2006. Le finalità dello SFOP sono di contribuire al raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra le risorse ittiche e lo sfruttamento, rafforzare la competitività e lo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore della pesca, migliorare l approviggionamento del mercato e la valorizzazione dei prodotti ittici e dell acquacoltura. Infine, promuovere il rilancio di zone dipendenti dalla pesca. In accordo con il V Piano triennale della pesca ed acquacoltura ed anche dallo SFOP, in tale ultimo settore dell acquacoltura, dovranno essere indirizzate iniziative volte allo sviluppo del settore, quali : studio, progettazione, ricerca applicata e di sperimentazione, necessarie per aumentare la gamma delle specie e mettere a punto nuove tecniche di allevamento, www.pesca.marche.it, La ricerca. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 26 luglio 1995, n. 389. Reg. Sardegna. Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1995,1449. Riv. giur. ambiente 1996, 647 nota (ARABIA): << PESCA. Credito peschereccio. In considerazione delle responsabilita' dello Stato nelle relazioni comunitarie, delle esigenze unitarie e dell'interesse nazionale inerenti agli interventi strutturali relativi allo strumento finanziario di orientamento della pesca (Sfop), istituito con regolamento comunitario, si giustifica la designazione, da parte del Cipe, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali come autorita' nazionale competente, ai sensi della normativa comunitaria. Tuttavia, qualora i programmi operativi inerenti al Sfop coinvolgano competenze regionali, il Ministero e' tenuto ad agire secondo criteri ispirati al principio di leale collaborazione con le regioni. In particolare, se le regioni interessate sono dotate di competenza primaria in materia di pesca, come e' il caso della Sardegna, il principio di leale collaborazione non puo' ritenersi soddisfatto dalla semplice informazione o consultazione della Regione, ma occorre l'intesa con la stessa >>. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 26 luglio 1995, n. 389. Reg. Sardegna. c. Min. risorse agr.. Dir. trasporti 1997, 98 nota (COLOMBO): << SARDEGNA. Caccia e pesca. Non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, senza la preventiva intesa con la Regione 14

Anche il regolamento n. 1260/99 19, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, prevede che la commissione possa finanziare azioni innovative, mediante lo SFOP. Le iniziative finanziabili dovranno presentare carattere innovativo e contribuire all elaborazione di metodi e pratiche volte a migliorare la qualità degli interventi nel settore ittico 20. La riforma di tali Fondi Strutturali è partita nel 1988, sono stati di conseguenza raggiunti risultati di grande rilievo 21. Nonostante tutto, le Autorità italiane sono preoccupate del fatto che probabilmente aderiranno nuovi paesi, con un conseguente aumento dell ambito di applicazione senza il necessario Sardegna, predisporre ed attuare, con riferimento al territorio della stessa regione, i programmi operativi e le altre forme d'intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (s.f.o.p.). Va pertanto annullato il terzo capoverso della deliberazione del Cipe del 13 aprile 1994, recante Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento Cee 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della pesca) >>. 19 www.sui.cnr.it, Commissione, Invito a presentare proposte relative a progetti transazionali per le azioni innovative nel settore della pesca per il 2002. 20 www.csimprese-ca.net, Azioni innovative nel settore della pesca. Le azioni dovranno, in particolare, soddisfare determinati criteri, cioè avere caratteristiche spiccatamente transazionali o presentare interesse per più Stati membri; essere finalizzate alla creazione di reti tra i soggetti del settore pesca e le Regioni che dipendono dalla pesca e promuovere lo scambio di esperienze, buone prassi e di pratiche innovative, www.archivionews.nsf, Europa. Cfr. CONSIGLIO STATO a. gen.. 22 settembre 1994, n. 599. Min. risorse agr.. Cons. Stato 1995,I,1301 (s.m.): << PESCA. Convenzioni e trattati internazionali. CE 24 giugno 1988 n. 2052. CE 19 dicembre 1988 n. 4253. Per quanto riguarda il segmento della pesca una delle scelte operate in sede comunitaria per la politica generale del settore in parola si muove nella direzione di un'ulteriore riduzione delle capacita' di cattura delle flotte pescherecce dell'unione europea, per riequilibrare il rapporto tra conservazione e gestione delle risorse ittiche (in rilevante sofferenza, come e' stato rilevato da recenti ricerche biologiche), da un lato, e per assicurare uno sfruttamento costante e razionale delle medesime, dall'altro; e', questa, una delle missioni dello strumento finanziario di orientamento della pesca (il c.d. Sfop), istituito con reg. Cee n. 4253/88 (in applicazione del reg. n. 2052/88, relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali), il cui ambito di operativita' e' stato fortemente potenziato dalla recente normativa comunitaria sopra richiamata; pertanto, e' necessario adeguare la normativa interna alle sopravvenute scelte in sede comunitaria >>. 21 Soprattutto si va potenziando la cosiddetta << politica della coesione >>, rappresentando uno dei più importanti aspetti della politica comunitaria per i prossimi anni, www.acquacoltura.com, Aquacoltura, API informa, cit.. 15