LA STRATEGIA PER L ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI LINEE GUIDA



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LA STRATEGIA PER L ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI LINEE GUIDA AVVERTENZE Le presenti Linee Guida rappresentano uno strumento di ausilio e supporto per l adempimento da parte delle Società dell obbligo di adottare una strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Esse pertanto non sono né vincolanti né esaustive rispetto alle possibili scelte effettuate dalle Società. Le Linee Guida non alterano il significato della normativa legislativa, regolamentare e di livello 3 vigente in materia, né possono essere interpretate in tal senso. Versione inviata in data 8 agosto 2008 a Banca d Italia e CONSOB per un primo confronto, unitamente alla richiesta anche per le materie inerenti al Regolamento Congiunto dell avvio di una procedura di validazione equivalente a quella prevista dalla CONSOB.

INDICE INTRODUZIONE...3 Linea Guida n. 1 Principi generali...4 Linea Guida n. 2 Contenuto della Strategia...6 Linea Guida n. 2.1 Monitoraggio degli eventi societari rilevanti...6 Linea Guida n. 2.2 Modalità e tempi per l esercizio dei diritti di intervento e di voto...7 Linea Guida 2.2.1 Criteri per valutare l esercizio dei diritti di intervento e di voto...7 Linea Guida n. 2.2.2 Decisione sull esercizio del diritto di voto...8 Linea Guida n. 2.2.3 Modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto...10 Linea Guida n. 3 Descrizione sintetica della Strategia disponibile per i partecipanti...10 Linea Guida n. 4 Trasparenza del voto esercitato...11 2

INTRODUZIONE Il Regolamento Congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d Italia ai sensi dell articolo 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il Regolamento Congiunto ) ha introdotto l obbligo per le società di gestione del risparmio e le SICAV (di seguito, le Società ) di adottare, applicare e mantenere una strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti (di seguito, la Strategia ). Tale previsione persegue lo scopo di definire una politica finalizzata al c.d. shareholders activism, nell interesse tanto dei partecipanti agli OICR gestiti, quanto dell efficienza del mercato dei capitali. In particolare, dal punto di vista del rapporto tra Società e investitori, l obbligo in oggetto rappresenta un esplicitazione del generale dovere di agire con diligenza, correttezza e trasparenza che le Società devono rispettare nei confronti dei predetti soggetti, costituendo una misura (tra le altre) alla stregua della quale valutare l effettivo adempimento del dovere in discorso. Nel contesto delineato, le presenti Linee Guida intendono fornire alle Società alcune indicazioni volte ad agevolare la concreta predisposizione della Strategia da parte delle medesime, senza peraltro invadere l autonomia delle Società stesse circa le scelte da adottare. Tanto rilevato, le Linee Guida contengono, anzitutto, alcuni principi generali, diretti ad individuare quando una Società deve ottemperare all obbligo di adottare, applicare e mantenere una Strategia. Tale obbligo sussiste, infatti, solo ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato (cfr. articolo 32, comma 1, del Regolamento Congiunto). Quindi, le Linee Guida ripercorrono il procedimento che le Società possono seguire nella definizione della propria Strategia, scomponendo detto procedimento in fasi e fornendo, con riferimento a ciascuna di esse, specifiche indicazioni. Infine, le Linee Guida descrivono le modalità con cui le Società possono mettere la Strategia a disposizione dei partecipanti nonché le forme di trasparenza ex post adottabili con riguardo ai diritti di intervento e di voto esercitati. 3

[ ] Articolo 40 TUF Regole di comportamento e diritti di voto 2. La società di gestione del risparmio provvede, nell interesse dei partecipanti, all esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge. 3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario. Articolo 32 Regolamento Congiunto Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti (art. 6, comma 2-bis, lett. d, TUF) 1. Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, le SGR e le SICAV adottano, applicano e mantengono una strategia efficace e adeguata per l esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR. 2. La strategia adottata ai sensi del comma 1 definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per: a) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare; b) valutare le modalità e i tempi per l eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR. 3. Le SGR e le SICAV rendono disponibile ai partecipanti agli OICR una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della strategia di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti. Linea Guida n. 1 Principi generali 1. Le Società valutano in relazione allo stile gestionale prescelto con riguardo a ciascuno degli OICR gestiti se adottare, applicare e mantenere una strategia efficace e adeguata per l esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR medesimi (di seguito, la Strategia ). 2. La Strategia di cui al paragrafo 1 è diretta ad assicurare che i predetti diritti di intervento e di voto siano esercitati nell esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR. 3. Ove non ritengano necessario adottare, applicare e mantenere una Strategia, le Società motivano tale scelta. 4

4. Nel caso in cui la SGR gestore sia diversa dalla SGR promotrice, la Strategia è adottata dalla società cui spetta l esercizio dei diritti di intervento e di voto. 5. Nel caso di delega totale ex art. 33, comma 4 del TUF e dell art. 31, comma 1 del Regolamento Congiunto, le Società possono, ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo art. 31 del Regolamento congiunto, incaricare il gestore delegato ad esercitare i diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dell OICR delegato, purché: (i) il gestore delegato abbia adottato e mantenga aggiornata una propria Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, coerente con le presenti Linee Guida; (ii) tale strategia sia comunicata alla Società; (iii) sia assicurato un flusso costante di informazioni relativo all esercizio dei diritti di intervento e di voto da parte del gestore delegato. In conformità dell articolo 32, comma 1, del Regolamento Congiunto, il paragrafo 1 rimette alle Società la decisione relativa all opportunità di adottare, applicare e mantenere una strategia per l esercizio dei diritti intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari presenti negli OICR gestiti. Ai sensi della disposizione citata, detta valutazione deve essere compiuta avendo riguardo allo stile gestionale degli OICR che vengono in considerazione. Ad esempio, secondo quanto affermato dalle Autorità di vigilanza nel documento di consultazione relativo al Regolamento Congiunto, una SGR che opera per conto di OICR a gestione passiva (fondi a formula, fondi indicizzati, ecc.) potrebbe valutare di non adottare la strategia in relazione allo stile gestionale prescelto. Il paragrafo 2 descrive la finalità della Strategia: assicurare che i diritti di intervento e di voto siano esercitati nell esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR. Il paragrafo 3, in applicazione del generale principio c.d. del comply or explain richiede di motivare l eventuale scelta delle Società di non adottare, applicare e mantenere una Strategia. Il paragrafo 4 esplicita che, in caso di scissione genetica tra SGR di promozione e SGR di gestione la Strategia deve essere adottata dalla società cui spetta l esercizio dei diritti di voto e cioè, ai sensi dell articolo 40, comma 3 del TUF, dal gestore salvo patto contrario. Tale principio è, peraltro, espressamente sancito nel documento di consultazione relativo al Regolamento Congiunto, ove le Autorità di vigilanza affermano che la strategia dovrà essere elaborata solo dalle società cui spetta decidere se esercitare o meno i diritti di intervento e di voto in assemblea (ad esempio, alla SGR gestore piuttosto che alla SGR promotore). Il paragrafo 5 riconosce la possibilità per le Società di incaricare, in via contrattuale, l intermediario delegato della gestione totale dell OICR (ex art. 33, comma 4 del TUF) ad esercitare i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dell OICR gestito in delega. Si tratta di una facoltà che risulta coerente con le disposizioni in materia di delega di gestione e con la scelta del legislatore stesso di individuare nel gestore il soggetto cui attribuire l esercizio del diritto di voto, come si desume dal richiamato articolo 40, comma 3 del TUF. Tale previsione, nell individuare, in linea di principio, il gestore come colui cui è attribuito l esercizio del diritto di voto, conferma indirettamente che l esercizio dei diritti di intervento e di voto rappresenta un momento qualificante della gestione, 5

finalizzato all incremento del valore della quota e quindi a realizzare l interesse del partecipante. Stante la stretta connessione intercorrente tra gestione ed esercizio dei diritti di intervento e di voto, sancita ex lege in caso di delega c.d. genetica, sembra coerente che anche in ipotesi di delega totale di gestione - nell ambito della quale si verifica una situazione assimilabile a quella di scissione promotore-gestore (seppur di natura giuridica diversa), dato che è una sola la società che gestisce l intero patrimonio dell OICR - detta connessione sia fissata in via contrattuale. Appare pertanto naturale che una delega del genere possa comportare l attribuzione al delegato del potere di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR affidati in gestione. Ne discende che in siffatto contesto e nel rispetto delle condizioni indicate nelle Linee Guida il gestore delegato potrà richiedere la certificazione, in nome e per conto della SGR/Fondo, senza necessità di una delega specifica da parte della Società delegante. Linea Guida n. 2 Contenuto della Strategia 1. Le Società determinano il contenuto della Strategia sulla base delle proprie valutazioni, coerentemente con la politica e gli obiettivi di investimento degli OICR gestiti. 2. La Strategia individua, specificamente, le procedure e le misure adottate per: (i) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare; (ii) valutare le modalità e i tempi per l eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun OICR gestito; Il paragrafo 1 sottolinea, coerentemente con quanto rilevato dalle Autorità di vigilanza nel documento di consultazione sul Regolamento Congiunto, che ampio spazio è lasciato all autonomia delle Società nella definizione del contenuto della Strategia. Il paragrafo 2 individua il contenuto della Strategia, riportando quanto previsto dall articolo 32, comma 2 del Regolamento Congiunto. Ciascuno dei profili elencati è distintamente disciplinato nelle Linee Guida n. 2.1 e n. 2.2. Linea Guida n. 2.1 Monitoraggio degli eventi societari rilevanti 1. La Strategia definisce le modalità di monitoraggio degli eventi societari rilevanti, precisando, se del caso, il ricorso ad ausili esterni. Il paragrafo 1 riproduce il principio contenuto nell articolo 32, comma 2, lettera a), del Regolamento Congiunto, in base al quale la Strategia deve indicare le modalità di monitoraggio degli eventi societari rilevanti adottate. In particolare, se tali misure 6

comprendono il ricorso ad ausili esterni, tale circostanza deve essere specificamente indicata nella Strategia. Linea Guida n. 2.2 Modalità e tempi per l esercizio dei diritti di intervento e di voto 1. La Strategia definisce le modalità e i tempi per l esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti attenendosi ai principi di cui alle Linee Guida che seguono. La presente Linea Guida stabilisce che nel definire il contenuto della Strategia relativo a modalità e tempi per l esercizio dei diritti di intervento e di voto, le Società devono attenersi ai principi indicati nelle Linee Guida da 2.2.1 a 2.2.3. Ciascuna di tali Linee Guida disciplina uno dei passaggi in cui dovrebbe articolarsi l iter logico delle Società nel definire l aspetto in discorso. Linea Guida 2.2.1 Criteri per valutare l esercizio dei diritti di intervento e di voto 1. La Strategia definisce i criteri che la Società deve osservare per valutare se esercitare o meno i diritti di intervento e di voto. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - di tipo quantitativo, ad esempio, individuazione di soglie di detenzione dei titoli per intervenire e votare le decisioni rimesse alle assemblee generali (in seduta ordinaria e/o straordinaria) delle società emittenti gli strumenti finanziari presenti nei patrimoni degli OICR gestiti. In tal caso, la Strategia precisa la motivazione sottesa alla scelta di determinate soglie; - di tipo qualitativo, ad esempio, definizione di criteri basati sulla nazionalità delle società emittenti, sulla natura della gestione degli OICR, sugli argomenti all ordine del giorno; cessione temporanea dei titoli in gestione (c.d. prestito titoli); - una combinazione dei criteri di tipo quantitativo e qualitativo, ad esempio, sussistenza di un legame tra soglia quantitativa individuata e argomenti all ordine del giorno. Ove siano individuati criteri di tipo qualitativo basati sugli argomenti all ordine del giorno, la Strategia elenca gli argomenti rilevanti quali, ad esempio: a) le decisioni riguardanti la corportate governance (ad esempio, modificazioni dello statuto; regolamento assembleare; azione di responsabilità); b) l approvazione del bilancio; c) la nomina e la revoca degli organi sociali e la determinazione dei relativi compensi; d) i programmi di emissione e riscatto dei titoli di capitale; e) la società di revisione; f) gli utili e i dividendi; 7

g) operazioni di finanza straordinaria; h) ogni altro tipo di decisione che le Società ritengano di individuare. 3. La Strategia precisa che le Società non possono vincolarsi a sindacato di voto o di blocco. Il paragrafo 1 recepisce il principio di cui all articolo 32, comma 2, lettera b), del Regolamento Congiunto per cui le Società devono valutare, attraverso un analisi costi benefici, come e quando intervenire e votare ma, soprattutto, se esercitare tali diritti. Il paragrafo 2, in applicazione del principio di cui al paragrafo 1, esplicita a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcuni possibili criteri di riferimento. Vengono anzitutto in considerazione in proposito, i criteri di tipo quantitativo, che possono essere basati, ad esempio, sulla individuazione di determinate soglie di partecipazione a fronte delle quali le Società decidono di intervenire e votare. In altri termini, l esercizio dei diritti di intervento e di voto è subordinato alla sussistenza di una determinata soglia di partecipazione minima, che può essere fissa per tutti gli emittenti ovvero variare in funzione del fatto che l emittente sia quotato o non quotato. In secondo luogo, possono essere individuati criteri di tipo qualitativo. In tal caso la decisione di intervenire e votare può essere subordinata, ad esempio, alla nazionalità dell emittente (ad esempio, le Società possono decidere di intervenire e votare solo in emittenti italiani) ovvero alla natura della gestione degli OICR (ad esempio, l OICR è un OICR di trading) ovvero alla cessione temporanea dei titoli (ad esempio, con riferimento ad un determinato titolo, le Società possono considerare maggiormente conveniente per l OICR e i relativi partecipanti che il titolo sia prestato piuttosto che richiesto e utilizzato per andare a votare). Infine, i criteri in discorso possono essere configurati come una combinazione dei criteri di tipo quantitativo e qualitativo: ad esempio, le Società possono decidere di intervenire e votare solo se detengono una determinata soglia di partecipazione e l argomento all ordine del giorno attiene a una certa materia. La seconda parte del paragrafo 2 contiene una elencazione, esemplificativa, dei possibili argomenti all ordine del giorno rilevanti per indurre una Società ad esercitare i diritti di intervento e di voto. Il paragrafo 3 prescrive che la Strategia delle Società deve indicare se le medesime intendono vincolarsi a sindacati di voto o di blocco. Linea Guida n. 2.2.2 Decisione sull esercizio del diritto di voto 1. La Strategia definisce il procedimento per addivenire alla decisione di esercitare i diritti di intervento e di voto e il voto da esprimere. A tal fine, la Strategia indica gli organi aziendali e/o le funzioni coinvolti in tale procedimento nonché il rispettivo ruolo e, se del caso, specifica l utilizzo di analisi esterne. 8

2. La Strategia prevede che, nell ipotesi in cui l esercizio dei diritti di intervento e di voto sia correlato alla detenzione di una partecipazione qualificata, le Società motivano adeguatamente la propria decisione di intervenire e votare e il voto espresso. 3. La Strategia specifica se, nell esercizio dei diritti sociali relativi alla scelta e alla designazione di candidati all elezione negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate nelle liste di minoranza in rappresentanza degli investitori istituzionali, le Società si attengono ai principi e criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni, che fissano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. 4. La Strategia descrive le misure eventualmente adottate dalle Società per individuare e gestire le situazioni in relazione alle quali potrebbe sorgere un conflitto d interesse anche solo potenzialmente in grado di incidere sull esercizio dei diritti di intervento e di voto in senso pregiudizievole per gli interessi dei partecipanti agli OICR. A tal fine le Società possono richiamare i principi in tema di esercizio del diritto di voto contenuti nel protocollo di autonomia predisposto dall Associazione. Il paragrafo 1 stabilisce che la Strategia deve contenere la descrizione del procedimento attraverso il quale le Società pervengono alla decisione di intervenire e votare nonché all individuazione del voto da esprimere. Il grado di dettaglio di tale descrizione può variare a seconda della complessità del procedimento e, più in generale, della struttura organizzativa delle Società; in ogni caso, essa deve comprendere l individuazione degli organi aziendali e/o delle funzioni della Società chiamati ad adottare le suddette decisioni, con la specificazione del relativo ruolo. Detta precisazione è funzionale ad identificare, nei rapporti interni ed esterni, i soggetti responsabili delle decisioni in parola. Per analoghe ragioni, ove nell ambito del predetto procedimento siano coinvolti soggetti esterni, detta circostanza deve essere specificamente indicata. Il paragrafo 2 stabilisce che la Strategia deve riportare l obbligo di motivare adeguatamente la decisione di esercitare i diritti di intervento e di voto nonché il voto espresso ove l esercizio dei suddetti diritti sia correlato alla detenzione di una partecipazione qualificata. In tali casi, la rilevanza della partecipazione detenuta dalle Società determina una maggiore incisività del voto manifestato dalle stesse. Pertanto, appare coerente che le Società esplicitino le ragioni sottese a tali scelte. Il paragrafo 3 richiede che la Strategia specifichi se le decisioni relative all opportunità di votare e al contenuto del voto riguardanti l elezione di candidati negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate nelle liste di minoranza in rappresentanza degli investitori istituzionali sono adottate in conformità dei principi e dei criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni. Il paragrafo 4 pone a presidio dell effettiva conformità della decisione relativa all esercizio del voto agli interessi dei partecipanti l obbligo di indicare nella Strategia le misure eventualmente adottate dalle Società per individuare e gestire le situazioni in relazione alle quali potrebbe sorgere un conflitto d interesse anche solo potenzialmente in grado di incidere sull esercizio dei diritti di intervento e di voto in senso pregiudizievole per gli interessi dei partecipanti agli OICR. A tal fine le Società 9

possono richiamare i principi sull esercizio dei diritti di voto contenuti nel protocollo di autonomia predisposto dall Associazione. Linea Guida n. 2.2.3 Modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto 1. La Strategia descrive le modalità di esercizio dei diritti di voto, quali, ad esempio, la partecipazione diretta alle assemblee, il ricorso alle deleghe di voto, il voto per corrispondenza. 2. Nel caso di ricorso alle deleghe di voto la Strategia evidenzia i principi inerenti la scelta dei soggetti delegabili all esercizio dei diritti di intervento e di voto nonché l eventuale ricorso al proxy agent. In ogni caso al soggetto delegato dovranno essere impartite esplicite istruzioni per l esercizio del voto, in conformità con l interesse dei partecipanti agli OICR. Il paragrafo 1 stabilisce che la Strategia deve esplicitare le modalità con le quali le Società intendono esercitare i diritti di voto. Tali modalità possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella partecipazione diretta alle assemblee, nel ricorso alle deleghe di voto, nel voto per corrispondenza. Il paragrafo 2 specifica che, nel caso in cui il voto sia esercitato per mezzo di delegati, la Strategia deve evidenziare i principi inerenti la scelta dei delegati nonché l eventuale ricorso al proxy agent. Al riguardo si ricorda, peraltro, che ai sensi dell articolo 2372, comma 2, codice civile nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Il paragrafo precisa poi che al soggetto delegato la Società impartisce esplicite istruzioni per l esercizio del voto, in conformità con l interesse dei partecipanti agli OICR. Dette istruzioni non dovranno necessariamente essere incluse nelle deleghe di voto e potranno essere fornite in qualsiasi forma, purché in tempo utile per l esercizio del diritto di voto. Linea Guida n. 3 Informativa ai partecipanti sulla Strategia 1. Le Società rendono disponibile ai partecipanti un documento contenente la descrizione sintetica della Strategia (di seguito, il Documento ) su un supporto duraturo o tramite il sito Internet della Società purché le condizioni di cui all articolo 36, comma 2 del Regolamento Consob n. 16190/07 siano soddisfatte. 2. Le Società danno notizia della modalità con le quali il Documento è disponibile per i partecipanti nell ambito del prospetto d offerta degli OICR gestiti. 3. Le Società hanno cura che la Strategia messa a disposizione dei partecipanti sia la versione aggiornata con le ultime modificazioni eventualmente apportate alla medesima. Il paragrafo 1 individua le modalità attraverso le quali è possibile rendere disponibile ai partecipanti il Documento contenente la descrizione sintetica della Strategia: supporto duraturo (cartaceo o non cartaceo, in conformità di quanto previsto 10

dall articolo 36 del Nuovo Regolamento Intermediari) o sito Internet della Società. Affinché i partecipanti siano informati delle modalità di messa a disposizione del Documento, le Società indicano tali modalità nel prospetto d offerta e, precisamente, nell ambito dell ulteriore informativa disponibile per i partecipanti di cui alla Parte I del prospetto stesso. Il paragrafo 2 dispone che il Documento deve illustrare, in sintesi, le misure adottate dalle Società per assicurare che i diritti di intervento e di voto siano esercitati liberamente, nell interesse partecipanti agli OICR. In virtù di tale prescrizione, il Documento deve, anzitutto, evidenziare lo scopo in vista del quale è adottata la Strategia. Il paragrafo 2 delimita poi il contenuto del Documento facendo riferimento ai passaggi in cui si articola la Strategia. La scelta delle specifiche informazioni da includere con riguardo a ciascuno di tali passaggi è rimessa alle singole Società e deve essere effettuata tenendo conto della rilevanza di tali informazioni per i partecipanti. Il paragrafo 3, in linea con l articolo 32, comma 1, del Regolamento Congiunto, a norma del quale le Società devono (anche) mantenere una Strategia, stabilisce che la versione messa a disposizione dei partecipanti deve essere conforme all ultimo aggiornamento (sul significato del termine mantenere come sinonimo di aggiornare cfr. documento di consultazione sul Regolamento Congiunto). Linea Guida n. 4 Trasparenza del voto esercitato 1. Le Società danno trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell esercizio dei diritti di intervento e di voto ad esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dall organo incaricato di adottare la Strategia (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet delle Società o presso la relativa sede). La Linea Guida in oggetto riporta l obbligo delle Società di dare trasparenza al voto esercitato e ai comportamenti tenuti nell esercizio dei diritti di intervento e di voto. Circa le informazioni che in concreto devono essere fornite agli investitori al fine di adempiere al predetto obbligo di trasparenza, la formulazione della Linea Guida in commento è volutamente generica: spetta alle singole Società decidere quali informazioni fornire al riguardo. A titolo meramente esemplificativo, è possibile specificare nell informativa in discorso: (i) il numero di società nelle quali sono stati esercitati i diritti di intervento e di voto, eventualmente rispetto al numero totale degli emittenti in relazione ai quali si disponeva di diritti di voto; (ii) il numero di casi in cui si è stimato di non poter rispettare i principi fissati nella Strategia; (iii) le situazioni di conflitto di interesse trattate nell esercizio dei diritti di intervento e di voto correlati agli strumenti finanziari detenuti dagli OICR gestiti. 11