Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni
Reg. 1169/2011: informazioni obbligatorie (Art. 9) a) la denominazione dell alimento b) l elenco degli ingredienti c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti e) la quantità netta dell alimento f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1 i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26 j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo l) una dichiarazione nutrizionale
D.Lgs 77/93: la situazione attuale La dichiarazione nutrizionale è facoltativa Obbligatoria solo quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari
Dichiarazione nutrizionale: ambiti di applicazione (Art. 29) La dichiarazione nutrizionale come stabilita dal Reg. 1169/2011 non si applica a: Integratori alimentari (direttiva 2002/46/CE) Acque minerali naturali (direttiva 2009/54/CE)
Dichiarazione nutrizionale obbligatoria (Art.30) La dichiarazione nutrizionale obbligatoria prevede nell ordine le seguenti indicazioni: - Energia - Grassi - Acidi grassi saturi - Carboidrati - Zuccheri - Proteine - Sale FACOLTATIVO: Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
D.Lgs 77/93 VS Reg. 1169/2011 D.Lgs 77/93 Reg. 1169/2011 La dichiarazione nutrizionale prevista dal D.Lgs 77/93 è la seguente: - valore energetico - proteine - carboidrati - grassi Oppure - valore energetico - proteine - carboidrati - di cui zuccheri - grassi - di cui saturi - fibre - sodio Cosa cambia: Ordine nutrienti Obbligatoria l indicazione di acidi grassi saturi e zuccheri Facoltative le fibre Sale sostituisce sodio
Dichiarazione nutrizionale facoltativa (Art.30) La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrata con uno o più dei seguenti elementi: - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi - polioli - amido - fibre - sali minerali o le vitamine
D.Lgs 77/93 VS Reg. 1169/2011 D.Lgs 77/93 Reg. 1169/2011 Le indicazioni nutrizionali facoltative previste dal D.Lgs 77/93 è la seguente: - amido - polioli - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi - colesterolo - vitamine e Sali minerali (min. 15% RDA) Cosa cambia: Colesterolo non previsto AR/VNR sostituire RDA
Ripetizioni (Art. 30) Quando l etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, possono essere ripetuti: - il valore energetico - il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale
Eccezioni (Art. 30) Bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2 % in volume: la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico Alimenti non preimballati: la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico oppure il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
Calcolo valore energetico (Art. 31) Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione (immagine) Si riferisce all alimento così com è venduto o pronto per il consumo I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base: a) dell analisi dell alimento effettuata dal fabbricante b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati (es. schede tecniche) c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati (es. database come Eurofir-Food Explorer http://www.eurofir.org/foodexplorer/login1.p hp)
Espressione dei nutrienti (Art. 32) Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate (immagine). Sono espressi per 100 g o per 100 Vitamine o ai sali minerali devono essere espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento (ex RDA) Energia e valori nutrienti obbligatori, possono essere espressi per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento Quando sono fornite le assunzioni di riferimento, in loro stretta prossimità deve figurare la dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kj/2 000 kcal)»
Assunzioni di riferimento
Guidance Tolleranze Per l indicazione del valore energetico e dei nutrienti vanno prese in considerazione le linee guida europee del Dicembre 2012 con particolare riferimento a: -Tolleranze (tabella a sinistra) -Arrotondamenti (tabella a destra)
Presentazione (Art. 34) Le indicazioni nutrizionali obbligatorie e facoltative devono: Figurare nello stesso campo visivo, in un formato chiaro e nell ordine di presentazione previsto. Essere presentate in formato tabulare, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio in formato lineare. Le indicazioni ripetute devono essere presentate nel campo visivo principale e utilizzando una dimensione di carattere con altezza della X = 1,2 mm (salvo eccezioni) e possono essere riportate in un formato diverso rispetto a quello tabulare o lineare. Le indicazioni relative alle bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2% in volume e agli alimenti non preimballati possono essere in un formato diverso rispetto a quello tabulare o lineare. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, si può riportare una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
Tabella nutrizionale conforme Dichiarazione nutrizionale obbligatoria Dichiarazione nutrizionale facoltativa Indicazione assunzioni di riferimento Energia e nutrienti espressi come da All. XV e conformemente all Art. 34 (forma tabulare) Espressione per 100 g
Tabella nutrizionale non conforme Ordine nutrienti e denominazione errati Indicazione RDA invece di VNR o AR Indicazione sodio invece di sale
Espressione dei nutrienti per porzione (Art. 33) Facilmente riconoscibile dal consumatore Numero di porzioni o unità contenute nell imballaggio devono essere quantificate Dichiarazione per 100 g o 100 ml per tutti i nutrienti obbligatoria VNR per vitamine e minerali obbligatori Alimenti preimballati: valori ripetuti possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo; il valore energetico deve comunque essere espresso per 100 g o per 100 ml oltre che per porzione o per unità di consumo Alimenti di non preimballati: la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo La porzione o l unità utilizzata deve essere indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale
Tabella nutrizionale con porzione Quantificazione della porzione indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale Espressione per 100 g
Forme alternative di espressione e presentazione (Art. 35) Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché : basate su ricerche accurate e scientificamente fondate non inducano in errore il consumatore il loro sviluppo derivi dalla consultazione di un ampia gamma di soggetti interessati siano volti a facilitare la comprensione siano sostenuti da elementi scientificamente fondati si basino sulle AR armonizzate o su pareri scientifici generalmente accettati siano obiettivi e non discriminatori la loro applicazione non crei ostacoli alla libera circolazione delle merci
Forme alternative: il caso dell etichetta a semaforo Bocciato dall UE perché ritenuto discriminatorio
Alimenti ai quali non si applica l obbligo della dichiarazione nutrizionale 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele 5. il sale e i succedanei del sale 6. gli edulcoranti da tavola 7. estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi 10. gli aromi 11. gli additivi alimentari 12. i coadiuvanti tecnologici 13. gli enzimi alimentari 14. la gelatina 15. i composti di gelificazione per marmellate 16. i lieviti 17. le gomme da masticare 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale
Alimenti ai quali non si applica l obbligo della dichiarazione nutrizionale Monoingrediente Sale Gomme da masticare
Applicazione della dichiarazione nutrizionale (Art. 55) Il Regolamento 1169/2011 per quel che concerne la dichiarazione nutrizionale si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2016, data entro la quale sarà dunque obbligatorio conformare le etichette. Le nuove disposizioni possono comunque essere utilizzate fin da ora.
GRAZIE PER L ATTENZIONE Per ulteriori domande: armandoantonelli@hylobates.it