ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO



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ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 1.1 INTRODUZIONE Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (il Decreto) ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, con l intento di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti inseriti in strutture organizzate e complesse. Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, mentre ne restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. L ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche le società, le quali, fino all entrata in vigore del Decreto, non pativano conseguenze dirette con riferimento ad illeciti commessi nel loro interesse. Le società possono essere ritenute responsabili per alcuni reati commessi, nell interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti in posizione apicale o semplicemente apicali ) e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza. La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest ultima. Questa responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. 2

1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL ALTRUI DIREZIONE La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell ente stesso (c.d. soggetti apicali); da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. La società non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto organico per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all ente. 1.3 FATTISPECIE DI REATO L ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto quando sono commessi dai c.d. soggetti apicali o sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Le fattispecie di reato comprese nel dettato normativo e quelle cui comunque si applicano le relative disposizioni possono essere catalogate, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie, comprensive, per la parte dolosa, anche della forma del delitto tentato: delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, concussione, indebita induzione a dare denaro o altra utilità, malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto); fattispecie in tema di criminalità informatica (quali falsità in documenti informatici, accesso abusivo a sistema informatico, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, richiamate dall art. 24-bis del Decreto); 3

delitti di criminalità organizzata (art 24-ter) delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, falsità in strumenti o segni di riconsocimento, richiamate dall art. 25- bis); reati societari (quali false comunicazioni sociali, ostacolo all esercizio delle funzioni di vigilanza, aggiotaggio, corruzione tra privati, richiamati dagli artt. 25-ter); delitti in materia di terrorismo e di eversione dell ordine democratico (richiamati dall art. 25-quater); delitti contro la personalità individuale (richiamati dall art. 25-quinquies e dall art. 25- quater.1); abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (richiamati dall art. 25-sexies); omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies); ricettazione, riciclaggio ed impiego di danaro o altra utilità proveniente da attività illecita (art. 25-octies); delitti in materia di violazione del diritto d autore (art 25-novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art 25-decies); reati ambientali (art 25-undecies); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25-duodecies); reati transnazionali di cui all art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146. In relazione all attività svolta dalla Società, si è ritenuto a seguito del monitoraggio sulle aree sensibili di dedicare una parte speciale, con individuazione di precisi e specifici protocolli di controllo, alle seguenti fattispecie : A) reati nei confronti della pubblica amministrazione; B) reati societari e abusi di mercato; C) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro D) reati ambientali E) reati informatici; 4

F) reati di criminalità organizzata G) reati per l impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. H) reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria Alle categorie di reati appena citate corrispondono le parti speciali contrassegnate proprio con le lettere sopra indicate. Per le altre fattispecie di reato, invece, in considerazione dell assenza di specifiche attività a rischio, si ritiene siano sufficienti le indicazioni comportamentali già contenute nel Codice Etico della Società. Per quanto riguarda i delitti associativi (art 24-ter) si ritiene che il relativo rischio di commissione sia connesso alla possibilità di commissione dei reati (dolosi) individuati in sede di mappatura. Ci si riserva ogni eventuale diversa valutazione in relazione al continuo aggiornamento del Modello Organizzativo. 1.4 APPARATO SANZIONATORIO Il Decreto prevede un apparato sanzionatorio costituito da: Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive Le sanzioni pecuniarie sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su quote ; ogni singola quota è una somma di denaro calcolata dal giudice in relazione al patrimonio e alla situazione economica della società. L entità della sanzione, cioè il numero delle quote del quale viene ordinato il pagamento, dipende dalla gravità del fatto, dal grado della responsabilità della società nonché dell attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Le sanzioni interdittive sono: l interdizione dall esercizio dell attività; 5

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; la confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); la pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). Le misure interdittive sono comminate nel rispetto dei principi generali dell ordinamento penale, quali il principio di economicità e proporzionalità; infatti, in forza di questi principi, le sanzioni possono essere applicate anche limitatamente al ramo d Azienda nel quale sia stato commesso il reato contestato. Il giudice decide quale sanzione interdittiva applicare e il quantum tenendo conto della loro idoneità a prevenire e scoraggiare la reiterazione dei reati; se necessario può applicare anche più sanzioni congiuntamente. In caso di condanna dell ente è sempre applicata la confisca. Le sanzioni dell interdizione dall esercizio dell attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, in caso di grave responsabilità della società, anche in via definitiva. Elemento di particolare rilievo è costituito dalla possibile applicazione delle sanzioni in via cautelare, analogamente a quanto previsto per le persone fisiche (si pensi ad esempio alla carcerazione preventiva), quando sussistono gravi indizi di responsabilità e il pericolo della commissioni di illeciti analoghi a quelli per cui si procede. 1.5 UN CASO PARTICOLARE: ENTI CHE SVOLGONO UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ Nel caso in cui società che svolgono un servizio pubblico o di pubblica necessità siano condannate ad una sanzione che ne comporti anche temporaneamente l interruzione, il giudice può nominare, secondo quanto stabilito dall art. 15 del Decreto, un commissario ad hoc che prosegua le attività dell ente per tutto il periodo nel quale si sarebbe dovuta applicare 6

la sanzione. La ratio della disposizione va ricondotta alla volontà del legislatore di evitare che il comportamento criminoso di soggetti operanti all interno della società si ripercuota sulla collettività, privandola di un servizio primario (quale, per esempio, la fruibilità del servizio stradale ed autostradale), in considerazione del disagio che questo arrecherebbe non solo all utenza privata, ma anche alle utenze pubbliche. 1.6 VICENDE MODIFICATIVE DELL ENTE Il Decreto stabilisce quali effetti hanno le vicende modificative dell ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d Azienda, sull applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive ad uno dei soggetti giuridici coinvolti. Le sanzioni pecuniarie sono considerate come normali situazioni debitorie e seguono le regole dettate in materia dal codice civile; per quanto riguarda le sanzioni interdittive, invece, il giudice deve, ove possibile, circoscriverne l applicazione al ramo d Azienda originario nel quale il reato è stato compiuto; in alternativa, il giudice potrà altresì delimitare la sanzione al singolo Compartimento, laddove il comportamento criminoso ed il relativo effetto siano motivati in quell ambito. In caso di sanzione interdittiva l ente responsabile (risultante dalla fusione o dalla scissione) potrà chiederne la conversione in sanzione pecuniaria, a condizione che dimostri di aver adottato le misure idonee ad impedire la reiterazione del reato, di aver risarcito gli eventuali danni da questo cagionato e di aver messo a disposizione (per la confisca) il profitto eventualmente conseguito. 1.7 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Aspetto fondamentale del Decreto è l attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che: a) l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 7

quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell Organismo di Vigilanza. In caso di soggetti sottoposti all altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando: a) alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; b) prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Secondo il Decreto, il modello di organizzazione e di gestione deve: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. L esclusione della responsabilità della società dipende dell efficace attuazione del modello; ciò significa che lo stesso deve avere dei caratteri di adattabilità, che lo rendano sempre attuale rispetto alla realtà sociale di riferimento. A questo scopo si deve prevedere: la verifica periodica e l eventuale proposta di modifica del Modello quando emergano 8

significative violazioni delle prescrizioni o quando si verifichino mutamenti nell organizzazione e nell attività; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 9