Vicenza, Gennaio 2011



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AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Vicenza, Gennaio 2011 Con la presente circolare speciale lo studio intende informare i Signori Clienti di un ulteriore obbligo posto a carico dei soggetti che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie. I Vostri professionisti di riferimento restano a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario. Cordialità. Sede di Vicenza Via del Commercio, 56-36100 Vicenza Tel: +39 0444.839600 - Fax: +39 0444.839629 Siamo presenti a: Milano Verona Padova Bassano del Grappa

Autorizzazione alle operazioni intracomunitarie: novità per l inserimento ed il mantenimento delle partite iva nel VIES Premessa L articolo 27 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell Agenzia delle Entrate con l obiettivo di regolare in sede di identificazione ai fini IVA la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie. In particolare la norma prevede che dalla dichiarazione di inizio attività deve risultare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (di acquisto di vendita ed anche di prestazioni di servizi) la volontà di effettuare dette operazioni. Il Direttore dell Agenzia delle Entrate, con i Provvedimenti prot. n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010, ha definito le modalità per dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite IVA nell archivio VIES. Tale obbligo viene esteso anche agli operatori già titolari di partita IVA. Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie Soggetti che iniziano l attività I soggetti che intraprendono l esercizio di un impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono ai sensi dell articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica, se tenuti a tale adempimento. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. Tale volontà viene espressa compilando il campo Operazioni Intracomunitarie del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella C del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d imposta. 2

Soggetti già titolari di partita IVA I soggetti già titolari di partita IVA possono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell Agenzia delle Entrate. 1) Soggetti con dichiarazione di inizio attività presentata a partire dal 31/5/2010 e fino al 28/2/2011 Entro la data del 28/2/2011, dall archivio VIES sono esclusi: i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31/5/2010 senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero; quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione degli Intrastat. Tali soggetti esclusi, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possono richiedere l inclusione nell archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie. I contribuenti hanno tempo fino al 29/1/2011 per effettuare la manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, se si vuole che trascorrano i 30 giorni per il silenzio assenso prima del 28/2/2011. 2) Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/5/2010 Entro la data del 28/2/2011, dall archivio VIES sono esclusi: coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA prima del 31/5/2010 e che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010 (in questo contesto, dunque, assumono rilevanza anche le prestazioni di servizi), o che pur avendoli presentati non abbiano a- dempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. I medesimi soggetti, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possono richiedere l inclusione nell archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie. I contribuenti hanno tempo fino al 29/1/2011 per effettuare la manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, se si vuole che trascorrano i 30 giorni per il silenzio assenso prima del 28/2/2011. 3

3) Soggetti non residenti I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 possono esprimere la volontà di porre operazioni intracomunitarie presentando istanza in forma libera al Centro Operativo di Pescara. TABELLA RIEPILOGATIVA CHI INIZIA CHI NON HA OBBLIGHI CHI PRESENTA PER OTTENERE IL SILENZIO ASSENSO I soggetti che iniziano l attività compilano gli spazi relativi alle operazioni intracomunitarie nel quadro I del modello AA7 o AA9 o casella C del Quadro A del modello AA7. 1. Titolari di partita IVA che hanno iniziato l attività dopo il 31/5/2010 e hanno comunicato l intenzione di effettuare le operazioni intracomunitarie nel modello AA7 o AA9. 2. Titolari di partita IVA che hanno iniziato l attività tra il 31/5/2010 e il 28/2/2011, ed effettuato nel II semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentate negli elenchi Intrastat. 3. Titolari di partita IVA che hanno presentato gli elenchi Intrastat (di beni e servizi) per 2009 e 2010 e hanno presentato la dichiarazione per il 2009. 1. Titolari di partita IVA che hanno iniziato l attività tra il 31/5/2010 e il 28/2/2011, se non hanno compilato lo spazio dedicato alle operazioni intracomunitarie e se non hanno effettuato nel II semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentate negli elenchi Intrastat. 2. Titolari di partita IVA con inizio attività ante 31/5/2010 se non hanno presentato gli Intrastat (di beni e servizi) negli 2009 e 2010 o che pur avendoli presentati non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. 4

I poteri dall Agenzia delle Entrate La richiesta di inserimento negli elenchi Vies avviene previa valutazione da parte dell Agenzia che può autorizzare l inserimento, anche mediante silenzio assenso, ovvero negare il consenso all iscrizione del soggetto e conseguentemente negare l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Vediamo brevemente quali sono gli elementi su cui si basa la valutazione da parte dell Agenzia e quali sono i poteri di controllo attribuiti dalla legge nei confronti degli iscritti all archivio Vies. Elementi oggetto di valutazione Gli elementi che vengono valutati al fine di emanare il provvedimento di diniego sono: mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, che comportano la cessazione d ufficio della partita IVA; mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 e dalla normativa collegata legittimanti l inclusione nell archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie; analisi del rischio della posizione del contribuente; riscontro circa l esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell IVA a norma dell articolo 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7/10/2010, n. 904; verifica delle seguenti situazioni: o soggetto identificato ai fini dell IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l attività economica; o soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d ufficio la partita IVA; riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà; precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l autorizzazione; 5

altri elementi a disposizione dell Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio. Analisi del rischio della posizione del contribuente La valutazione sarà fondata su: elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedente l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; in particolare, omissioni e/o incongruenze nell adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi. Viene, inoltre, effettuata una verifica sulla esattezza e completezza dei dati dichiarati dai soggetti titolari di partita IVA. Controlli nei confronti dei soggetti inclusi entro 6 mesi dalla dichiarazione di volontà Nei confronti dei soggetti inclusi nell archivio VIES sono effettuati controlli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà. A seguito di questi controlli, l eventuale esclusione dall archivio è effettuata con provvedimento di revoca emesso dalla struttura dell Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell IVA ed è subordinata ad una ulteriore valutazione della posizione del contribuente. Controlli periodici In base ai criteri di valutazione del rischio sono periodicamente verificate le posizioni registrate nell archivio VIES. Gli esiti di tali verifiche potranno essere elemento utile per l avvio dell attività di controllo o per l emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell archivio. L esclusione potrà essere effettuata, comunque, sulla base di elementi, emersi nell ambito dell ordinaria attività di controllo. 6

Procedura di diniego o revoca dell autorizzazione in caso di manifestazione della volontà Entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettuata una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, la struttura dell Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell IVA, entro i suddetti 30 giorni, emana provvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione degli elementi elencati di seguito. Efficacia e impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca Il provvedimento di diniego può essere emesso entro 30 giorni dalla data in cui il contribuente ha espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. I provvedimenti di revoca comportano l esclusione dall archivio VIES. I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 entro 60 giorni dalla data di notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta ai sensi della L. n. 890/1982. Modalità di inclusione delle partite IVA nell archivio informatico Al 31 giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto di porre in essere operazioni intracomunitarie, in mancanza di diniego, la posizione viene inserita nell archivio VIES. Il contribuente, pertanto, dalla stessa data, potrà constatare l avvenuta inclusione della propria posizione nell archivio, verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli. Tramite apposita istanza, da presentarsi direttamente alla struttura dell Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell IVA nei 30 giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, il contribuente potrà richiedere la non inclusione nel suddetto archivio. Conseguenze della mancata iscrizione Gli effetti della mancata iscrizione alla banca dati Vies devono essere valutati in due ambiti: regime Iva degli scambi di beni e servizi con operatori soggetti passivi in altro Stato Ue; sanzioni applicabili per aver operato in ambito comunitario, pur in assenza di autorizzazione. In merito al primo aspetto, è opportuno distinguere ulteriormente tra: 7

1) acquisti di beni e servizi generici (art. 7-ter del DPR 633/72) presso soggetti passivi in altro Stato Ue: in queste ipotesi, poiché il fornitore o prestatore comunitario non rileva la presenza nel Vies dell acquirente o committente nazionale, non può applicare la disciplina degli scambi intracomunitari, che prevederebbe la tassazione dell operazione a destino, ossia nel Paese dell acquirente/committente. Pertanto: il fornitore Ue assoggetta ad imposta del suo Paese l operazione di vendita (di beni o di servizi); l acquirente nazionale dovrebbe comunque integrare la fattura del fornitore estero, con applicazione dell Iva nazionale, in quanto trattasi comunque di soggetto passivo d imposta, pur se non incluso nella banca dati VIES. Tale ultimo aspetto dovrebbe essere oggetto di conferma, atteso che si potrebbe in qualche modo configurare una doppia tassazione una prima volta, da parte del fornitore comunitario, che addebita l imposta del proprio Stato, una seconda volta, da parte dell acquirente nazionale il quale, in qualità di soggetto passivo d imposta, procede all integrazione della fattura del fornitore Ue. 2) cessioni di beni e presentazioni di servizi rese ad altri soggetti passivi Ue: in questa ipotesi il cedente, o prestatore nazionale, non iscritto al Vies, mantiene la soggettività Iva nazionale, ciò sta a significare che deve applicare l imposta relativamente all operazione attiva, e ciò quale conseguenza dei principi generali dell Iva. Tale addebito, chiaramente, costituisce senza dubbio un problema commerciale con la controparte comunitaria, la quale dovrà comunque integrare la fattura con applicazione dell imposta del proprio Paese, ma nel contempo deve assolvere l imposta italiana. Infine, per quanto riguarda l aspetto sanzionatorio in capo al soggetto che, in assenza dell iscrizione nella banca dati Vies, effettua abusivamente operazioni intracomunitarie, le disposizioni di cui all art. 27 del D.L. 78/2010 (che hanno modificato l art. 35 del DPR 633/72), non contengono alcuna previsione in relazione a possibili sanzioni applicabili. In tal caso, si ritiene possa applicarsi la sanzione residuale di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 471/97 (da euro 258 a euro 2.065). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. 8

FAX SIMILE ISTANZA Spett.le Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di.. Il sottoscritto.., nato a, il./ /., residente a (.), in via. n, avente C.F.:., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società ".. " con sede in.. (.) via., C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di.., P.IVA:..., Dichiara di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331. La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010. (luogo e data) Società/Impresa individuale (Legale rappresentante/titolare) 9