CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2726 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari Presentata il 25 settembre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! Tutti sono d accordo sul fatto che investire nell istruzione e nella qualità della ricerca avanzata è una politica sempre positiva e auspicabile, ma sappiamo anche che l Italia ha pochi laureati ed è ancora arretrata, rispetto agli altri Paesi del G8, nel finanziamento degli studi universitari, nella qualità delle strutture e nell efficienza dell offerta di istruzione avanzata. Chi conosce le condizioni degli studenti universitari sa che essi sono costretti a fatiche e a sacrifici che nulla hanno a che vedere con la sapienza: devono sostenere da soli i costi dell alloggio, del sostentamento e del mancato accesso al mondo del lavoro e soprattutto le famiglie meno agiate si trovano in difficoltà a sostenere i figli agli studi, tanto più se ai costi universitari si deve aggiungere quello dell alloggio per gli studenti fuori sede. È incontrovertibile il fatto che la situazione attuale mette in una posizione di maggiore difficoltà i giovani che provengono da famiglie povere, dai piccoli centri, dal sud, ma la scelta di mantenere un giovane agli studi rappresenta un forte impegno economico per tutte le famiglie, le quali a volte non possono far accedere il proprio figlio agli studi avanzati solo per mancanza di risorse e non perché tale scelta non sia remunerativa nel lungo periodo. Studiare costa troppo per la famiglia media e questo priva il Paese della possibilità di mettere a frutto le capacità di tutti; questa situazione si traduce, in definitiva, in quella povertà intellettuale di cui sentiamo lamentarsi il sistema produttivo e la politica. In molti altri Paesi gli studenti universitari vengono sostenuti economicamente agli studi con borse di studio e con incentivi che somigliano a veri e propri stipendi.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2726 Il Parlamento ha già cercato di aprire una strada in questa direzione con la legge 2 dicembre 1991, n. 390, che tuttavia non ha portato ai risultati sperati. All articolo 16 della citata legge n. 390 del 1991 si prevedeva proprio l istituzione di un fondo per i prestiti d onore da distribuire tra le regioni, ma la situazione attuale è che pochissimi studenti ricevono prestiti d onore su base regionale, anche perché la legge prevede che la regione riceva dallo Stato un concorso ai prestiti d onore uguale allo stanziamento della regione stessa: metà dei fondi sono dunque a carico della regione. Appare evidente che si forma un divario di opportunità tra cittadini studenti pari alla differenza di ricchezza tra le regioni. Il fondo istituito dalla legge n. 390 del 1991 ammontava nel 2004 a circa 144 milioni di euro, distribuiti per la maggioranza mediante borse di studio (del valore compreso tra i 2.000 e i 6.000 euro l anno) o concessi per pagare la mobilità studentesca internazionale legata a iniziative quali il progetto «Erasmus». Il sistema accontenta, quindi, le richieste di circa 133.700 richiedenti all anno (che sono poco più del 10 per cento degli studenti universitari d Italia), ma i fondi non rientrano: in sintesi doniamo pochi soldi a una minoranza di soggetti e per di più a fondo perduto. I meccanismi originali che regolavano il prestito d onore sono stati abrogati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Si istituisce, pertanto, con la presente proposta di legge, un sistema per finanziare gli studi degli studenti universitari, mediante il meccanismo del prestito a interesse agevolato proveniente dall istituendo Fondo rotativo. Con le borse di studio si aiuta chi ha già i mezzi per studiare e si va incontro a una perdita di denaro, mentre con il prestito d onore si punta a dare a tutti, recuperando poi i fondi per analoghi impieghi futuri. Il prestito viene concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali, con la presunzione che i cittadini stranieri studino nel nostro Paese sulla base di altri sistemi di sostegno allo studio e che lo studio presso le università private, almeno nella prima fase di istituzione del fondo, sia un opzione accessoria a quella più generale dello studio presso le università pubbliche. Il prestito ammonta a 3.600 euro all anno e si prevede che lo studente lo riceva fin dal primo anno e per tutti gli anni in cui è in corso, e che lo restituisca una volta che abbia trovato un occupazione, sulla base di quanto stabilito da un apposito regolamento adottato dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; per selezionare i potenziali beneficiari, almeno per i primi anni, il medesimo decreto fisserà determinati limiti di reddito. Il beneficiario è libero di usare i fondi come crede e deve restituire l importo del prestito con un interesse favorevole ma, in ogni caso, entro cinque anni dalla conclusione o dalla sospensione degli studi. La grande entità dell impegno monetario necessario per il funzionamento del Fondo rotativo non può essere sopravvalutata. In base ai dati disponibili, esclusi gli studenti fuori corso e delle università private, ci sono in Italia poco più di un milione di studenti universitari e finanziare tutti costerebbe, in questo momento, troppi miliardi di euro. Tenuto conto dell attuale situazione di crisi, non si può pensare di proporre una politica, pur così importante e positiva, senza proporre anche un sistema per attuarla; si è contrari alle «leggi manifesto», ai «libri dei sogni» e ai bei progetti che restano lettera morta per mancanza di risorse. Per attivare un Fondo di queste proporzioni serve un gettito continuo negli anni e che non sottragga risorse al bilancio dello Stato. Si potrebbe, quindi, tassare maggiormente uno dei beni già adesso sottoposti a prelievo, ma non sarebbe prevedibile un gettito adeguato. Se nella presente proposta di legge si pensa anche alla possibilità per gli enti e per i privati di fare donazioni detraibili a favore del Fondo, la scelta di base è però quella di trarre le risorse economiche dall istituzione di una nuova imposta. Certamente l istituzione di nuove

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2726 imposte rappresenta un argomento delicato in un periodo di crisi economica e il tema è contrario alle teorie neoliberiste e al programma di chi crede nella «libertà di impresa», ma ci sono dei beni che sono sottoposti a tassazione senza remore come i tabacchi e le bevande alcooliche ed è proprio a carico di questi beni che viene fatta la maggioranza delle proposte di aumento della tassazione in sede di legge finanziaria. I motivi sono comprensibili: alcool e tabacchi sono oggetto di un consumo voluttuario e non solo sono beni non necessari, ma il loro consumo abituale è dannoso per la salute e per la società, anche prima dell insorgere nel consumatore delle vere e proprie patologie del tabagismo o dell alcoolismo. Sono le caratteristiche intrinseche di questi beni a far sì che nessuno metta in dubbio l opportunità di tassarne il consumo. Vi è un altro tipo di consumo che presenta, però, le medesime caratteristiche che ne rendono augurabile la tassazione: quello delle bevande artificialmente gassate. L addizione di anidride carbonica per dare la sensazione di effervescenza contraddistingue una categoria di generi di consumo che in Italia ha un mercato maturo che distribuisce, a seconda delle fonti di informazione, da un miliardo e mezzo di litri a quasi 3 miliardi di litri. Le sostanze consumate sono di produzione sia nazionale che d importazione e il loro consumo non può essere certo considerato essenziale, anzi: le bevande gassate sono costituite per la gran parte da una miscela di acqua e di zuccheri, resa appetibile per il palato e per la vista da aromi naturali, da coloranti e da gas aggiunti. È difficile sostenere che il loro consumo sia preferibile, per dissetarsi, a quello delle acque o a quello dei succhi di frutta per quanto concerne l introito di vitamine e minerali. Il semplice consumo continuato viene visto in modo negativo dalle istituzioni sanitarie. Si tratta di consumi disutili dal punto di vista dello Stato. Non l abuso, ma il solo consumo regolare di bevande gassate al posto di acqua o di altri liquidi naturali porta a disfunzioni nella salute dell individuo: il consumo regolare è infatti sconsigliato ai bambini e alcune di queste bevande sono classificate dai medici tra i junk food. Esiste già una pressione su questi prodotti esercitata dai consumatori e dalle istituzioni; a parte alcune iniziative a sfondo ideologico, le grandi aziende produttrici di bevande addizionate stanno accettando di limitare l impegno pubblicitario verso i consumatori minorenni, un provvedimento simile a quello già esistente nella pubblicità dei tabacchi e ciò è indice di come anche i produttori riconoscano la «non neutralità» del consumo di ciò che esce dalle loro fabbriche. Si propone l istituzione dell imposta su tali bevande, quindi, proprio perché queste bevande non fanno bene. Oltre alle bevande aromatizzate analcoliche, che sono prodotti industriali a base di acqua e di zucchero, ci sono i cocktail gassati, che invogliano i giovani a consumare i superalcoolici, e le bevande energizzanti a base di caffeina che aiutano a tenersi svegli per le serate di divertimento, ma il cui consumo intenso non può che essere dannoso. Un imposta sulle bevande gassate favorirebbe il consumo di succhi di frutta e non potrà recare danni al consumo delle acque minerali per ovvi motivi di buon senso legati alla profonda differenza dei prodotti, così come non dovrebbe collidere con il consumo di bevande alcooliche, aventi una loro autonoma tradizione di consumo e di tassazione. L imposta si applica alle bevande aromatizzate, alle bevande energizzanti, ad alcune birre addizionate e ai cocktail in bottiglia a basso contenuto di alcool ed è pari a 7 centesimi di euro; l applicazione matematica dell imposta di 0,075 euro alle stime di consumo più prudenti di 1,4 miliardi di litri all anno dà un risultato di 105 milioni di euro all anno; si consideri che alla somma andranno aggiunti il gettito derivante dalla vendita di bevande energizzanti e di cocktail gassati che è stimata in un ulteriore 10 per cento. Nel primo triennio si prevede di poter accordare il prestito almeno a 20.000 studenti all anno, ma una volta a regime il mec-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2726 canismo delle restituzioni (anche considerando una perdita di fondi del 2 per mille per mancate restituzioni), il Fondo rotativo per il finanziamento degli studenti universitari, anche senza altre contribuzioni (che pure ci si augura), dovrebbe garantire l accesso e la prosecuzione degli studi a un milione di studenti nell arco di un cinquantennio. Il Fondo rotativo, quindi, assicurerà una crescita dei nostri laureati, permettendo loro non solo di proseguire negli studi, ma anche di poter scegliere il percorso universitario liberi da vincoli economici ed esclusivamente sulla base di valutazioni di merito delle diverse facoltà. Ci si augura che la presente iniziativa instradi l Italia sulla via per raggiungere le altre nazioni del mondo sviluppato per quanto concerne il numero di laureati e i livelli di qualità culturale della popolazione.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2726 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo». 2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali: a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8; b) iscritti al primo anno di corso e che al 1 o maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi; c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all anno di iscrizione; d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all ordine temporale di presentazione. 3. L importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico. 4. L impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate alla banca indicata dal beneficiario stesso. 5. L importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari e comunque non prima dell inizio di un attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dall interruzione degli studi, il

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2726 beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. 6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire un adeguata retribuzione dei soggetti che hanno erogato il prestito. 7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette in favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. 8. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. In particolare, il regolamento prevede: a) i requisiti massimi di reddito per l accesso al Fondo; b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente; c) i tempi per la presentazione e per l esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti; d) le penali a carico della banca in caso di ritardo nell erogazione del prestito; e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito. 9. Per finanziare il Fondo è istituita un imposta sulla produzione e sull importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per renderle effervescenti o per aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcoolica superiore al 6 per

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2726 cento e le bevande alcooliche con gradazione alcoolica inferiore al 6 per cento nelle quali l effervescenza e il contenuto di alcool sono interamente derivati da fermentazione naturale. 10. L imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori. 11. L imposta di cui ai commi 9e10è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.

0,35 *16PDL0029130* *16PDL0029130*