COMUNE DI SEDICO P.R.G. VARIANTE N. 66 Febbraio 2014 Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione (Art. 50, 4 comma, lett. l della L.R. 27.06.1985 n. 61) ADOTTATA dal C.C. con delibera n. del APPROVATA dal C.C. con delibera n. del Il Segretario Comunale dott. Luigi Minella IL RESPONSABILE AREA TECNICA p.e. Ilio Viel IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Luigi Minella IL VICE SINDACO Roberto Maraga
MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE Con D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e s.m.i., lo Stato ha inteso definire i principi fondamentali e generali nonché le disposizioni per la disciplina dell attività edilizia, precisando, all art. 2, che i Comuni, nell ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all art. 3 del D.Lsg. 18.08.2000, n. 267, provvedono a disciplinare la stessa attività. Al Titolo II Titoli abilitativi Capo I Disposizioni generali art. 6 Attività edilizia libera, lo stesso D.P.R. ha descritto gli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. In particolare, al punto 2 del precitato art. 6, recita: Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: omissis e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. La dizione elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici sta generando problematiche sul fatto che normativa di settore attualmente vigente non specifica nel dettaglio la tipologia e le caratteristiche tecnico-costruttive che debbono possedere tali elementi di arredo al fine di non essere considerati nuova - 2 -
costruzione e quindi di non dover soggiacere al rilascio di idoneo permesso di costruire. Il Comune di Sedico è dotato di Piano Regolatore Generale con annessi Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 599 del 12.02.1992. All art. 35 delle N.T.A. Costruzioni accessorie sono genericamente citati alcuni locali accessori senza descriverne compiutamente le caratteristiche e la casistica che risulta essere ampia e prevedendo per gli stessi delle possibilità edificatorie anche in deroga. Necessita quindi un integrazione alle N.T.A. prevedendo ed inserendo la dizione Elementi di arredo descrivendone le caratteristiche peculiari (dimensioni-caratteristiche tecnico/costruttive-finalità) al fine di non generare dubbi se sono già compresi all interno dell attuale casistica locali accessori o se al contrario esclusi. In Variante, quindi, al P.R.G. (Variante parziale) si inserisce nuovo art. 35 bis Elementi di arredo, all interno delle N.T.A.. Nel contempo si provvede a modificare l art. 35 Costruzioni accessorie rendendolo attuale e aggiornato con: - al 2 comma togliendo a giudizio del Sindaco sent ita la Commissione Edilizia in quanto disposizione superata per effetto degli artt. 107-109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e alla luce che la Commissione Edilizia è stata tolta da tempo; - al 3 comma inserendo del 14.03.96 e togliendo della presente variante e ricovero animali da cortile (casistica che oramai non ricorre più); - 3 -
- al 5 comma sostituendo la Commissione Edilizia C omunale con l Ufficio Tecnico Comunale alla luce che la Commissione citata è stata tolta da tempo; - togliendo l intero 7 comma in quanto non più rico rrente la casistica citata dovendo, i nuovi edifici, comprendere già per norma i locali accessori in esame. La presente Variante viene redatta ai sensi dell art. 50, comma 4, lettera l), della L.R. 27.06.1985, n. 61 come modificata dalla L.R. 05.05.1998, n. 21. Trattandosi di nuove definizioni/specificazioni che non determinano un uso diverso delle aree e non comportano conseguenze sul dimensionamento complessivo del piano. La procedura è prevista dall art. 48, comma 1, della L.R. 23.04.2004, n. 11 e s.m.i.. Le modifiche vengono in dettaglio evidenziate in prosieguo alla presente, con riporto dell attuale norma nonché di quella variata, indicando con colore rosso le parti aggiunte. IL RESPONSABILE AREA TECNICA p.e. Ilio Viel S:\ATTI INTERNI\LI_Urbanistica\2014\variante66prg_NTA_accessori\variante66prg_relazione_agg2014-03- 19_DEFINITIVA.doc - 4 -
Articolo 35 - Costruzioni accessorie Nelle zone residenziali tutti i locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale. Solo per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono ammessi, a giudizio del Sindaco sentita la Commissione Edilizia, locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., staccati dal fabbricato principale, qualora ne sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso. Per gli edifici esistenti e destinati ad uso abitativo alla data del 14.03.1996 della presente variante, è ammessa la costruzione, anche in deroga agli indici urbanistici di zona, purchè rientrante nei limiti previsti dall'art. 19.3 del Regolamento Edilizio, di un unico volume accessorio per ogni unità edilizia da destinarsi ad: - autorimessa; - ripostiglio legnaia - ricovero animali da cortile. In via prioritaria e, se ciò non implica un impatto negativo sull'insieme e sulla struttura urbanistica dell'isolato o contesto, è fatto obbligo di addossare la costruzione accessoria al fabbricato di riferimento. Diversamente l'accessorio può essere isolato purchè non superi la distanza di m 15 dal fabbricato stesso: la Commissione Edilizia Comunale l Ufficio Tecnico Comunale può comunque imporre particolari posizioni od allineamenti. Vanno comunque rispettate le distanze dai confini pubblici e privati previsti dalle norme di zona o dal Codice Civile. È ammessa la realizzazione a confine di garages di altezza massima non superiore a mt. 2,50 misurati all'intradosso della copertura, in eccezione all'indice di fabbricabilità, qualora vengano realizzati interessando almeno due proprietà contigue, che per la saturazione dei parametri di piano non ne consentono altrimenti la costruzione, nel rispetto della tipologia con l'edificio principale. Per i nuovi edifici costruiti a partire dalla data della presente variante (n. 3) i volumi accessori saranno consentiti non prima di 8 (otto) anni dal rilascio dell'abitabilità relativa all'edificio di riferimento. All'atto del rilascio della concessione edilizia per la costruzione di tali volumi, dovrà essere previsto un riordino dell'area di pertinenza attraverso anche la demolizione delle superfettazioni e strutture precarie esistenti. - 5 -
Articolo 35bis - Elementi di arredo Gli elementi di arredo diciplinati dall art. 6 comma 2 lettera e), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. sono quelle opere che completano lo spazio scoperto privato di pertinenza di un edificio ad uso abitazione. Essi sono, oltre alle fontanelle, barbecue, lampioni da giardino, ecc.: a) Casette in legno Sono considerati elementi di arredo i modesti manufatti in legno a base geometrica regolare (quali, a titolo di esempio, le legnaie, i depositi porta attrezzi, ripostigli) privi di qualsiasi opera di fondazione e di impianti tecnologici, facilmente removibili e per loro natura precari.. Al fine di garantire un decoro degli spazi non è ammesso l'utilizzo di materiali di recupero e/o la molteplicità di caratteristiche e colorazioni; devono infatti essere realizzati in materiale ligneo color naturale o mordenzato, potrà essere prevista la chiusura di parte o di tutti i lati; la copertura dovrà essere realizzata in legno con finitura in lamiera grecata o presagomata (comunque non del tipo ondulata né tantomeno di recupero), tegole e similari, in relazione comunque alle caratteristiche del contesto ed in armonia con il paesaggio circostante; le eventuali opere di lattoneria dovranno essere in rame o lamiera sagomata di color testa di moro o grigio. Sono vietate le coperture piane. Per modesti manufatti si devono intendere corpi con una superficie lorda di m 2 9,00 (nove), con altezza non superiore a m 2,40 misurata al colmo (al suo intradosso) della copertura, se a falde inclinate, o come quota massima se ad unica falda e non superiore a m 2,00 valutata nel punto di contatto tra la copertura stessa ed il limite esterno degli elementi di elevazione; la misurazione dovrà prendere a riferimento il piano di calpestio immediatamente esterno al sedime della struttura. Nei casi di fabbricati residenziali plurifamiliari, con presenza di corti esclusive al singolo alloggio, la realizzazione di più elementi è ammessa con l obbligo di rispetto delle leggi che regolano il condominio. Gli elementi devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a m 1,50 dai confini di proprietà; la realizzazione a distanza inferiore o a confine, è ammessa previo accordo tra le parti. Tali elementi non sono comunque ammessi nella fascia di rispetto stradale, così come definita dal vigente Codice della Strada, salvo che essi vengano localizzati in posizione tale da non sopravanzare il fabbricato esistente principale. I manufatti aventi caratteristiche differenti rispetto a quelle di cui ai commi precedenti non sono considerati elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici residenziali e pertanto sono sottoposti alla disciplina di cui all art. 10 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. b) Gazebi / pergole / pompeiane Per gazebo / pergola / pompeiana si intende una struttura leggera di legno o anche altro materiale facilmente amovibile ed utilizzata per il sostegno di piante rampicanti per riparo o ombreggiamento di superfici di modesta dimensione da realizzare sullo scoperto del fabbricato principale e/o addossato allo stesso. - 6 -
L'ombreggiamento può esser attuato anche mediante coperture leggere in tessuto o simile facilmente rimovibili (anche con eventuali appositi meccanismi) ed a carattere temporaneo/stagionale; sono vietati tamponamenti rigidi anche trasparenti. Deve essere privo di opere di fondazione, semplicemente ancorato/agganciato alla pavimentazione e/o al giardino verde; deve occupare una superficie massima di m 2 20,00 (venti) ed avere una altezza massima (da considerare media nei casi di conformazione superiore ad andamento inclinato) di m 2,50 misurata a partire dal piano di calpestio di riferimento. Deve essere posizionato ad una distanza di m 1,50 dai confini di proprietà; la realizzazione a distanza inferiore od a confine, è ammessa previo accordo tra le parti. Nei casi di fabbricati residenziali plurifamiliari, con presenza di corti esclusive al singolo alloggio, la realizzazione di più elementi è ammessa con l obbligo di rispetto delle leggi che regolano il condominio. Tali elementi non sono comunque ammessi nella fascia di rispetto stradale, così come definita dal vigente Codice della Strada, salvo che essi vengano localizzati in posizione tale da non sopravanzare il fabbricato esistente principale. I manufatti aventi caratteristiche differenti rispetto a quelle di cui ai commi precedenti non sono considerati elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici residenziali e pertanto sono sottoposti alla disciplina di cui all art. 22 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. - 7 -