Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione

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Transcript:

Area Lavoro e Previdenza LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, IL LAVORO A PROGETTO E IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Milano, 20 giugno 2007 Valeria Innocenti 1

2 LAVORATORE AUTONOMO (art. 2222 c.c. Contratto d opera) Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione

3 LAVORATORE SUBORDINATO (art. 2094 c.c.) Chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore

4 LAVORO AUTONOMO / LAVORO SUBORDINATO Orientamento giurisprudenziale costante: Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento L IMPORTANZA DELL ETERODIREZIONE

5 LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Art. 409 cpc stabilisce l applicabilità del rito del lavoro a: rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, anche se non a carattere subordinato

6 LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Elementi qualificanti la fattispecie: Continuità (in contrapposizione alla occasionalità) Coordinazione (vincolo funzionale tra l opera del collaboratore e l attività del committente) Prestazione prevalentemente personale Mancanza del vincolo di subordinazione (autonomia) Irrilevanza del tempo impiegato

7 LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE I casi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della Riforma Biagi (D.lgs. 276/03): prestazioni occasionali (nel limite di 5 mila euro e 30 giorni nell anno solare con lo stesso committente) professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi esistenti alla data del 24 ottobre 2003 collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

8 LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Segue: I casi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della Riforma Biagi (D.lgs. 276/03): componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti a collegi e commissioni (anche organismi di natura tecnica) pensionati di vecchiaia (65 anni di età) pubblica amministrazione agenti e rappresentanti

9 LE PRESTAZIONI OCCASIONALI (Mini co.co.co) art. 61, c. 2, D.lgs. n. 276/03 sono prestazioni occasionali quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni e a 5000 euro nel corso dell anno solare con lo stesso committente sono sempre collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle all ambito di applicazione della nuova disciplina si ritiene che il termine anno solare si riferisca ad un periodo fisso coincidente con l anno di calendario, ossia 1 gennaio 31 dicembre ai fini del superamento del limite dei 30 giorni rileva la durata del rapporto e non il numero delle prestazioni

10 LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE sono caratterizzate dalla mancanza sia di coordinamento con il committente che di durata sono prestazioni ad esecuzione istantanea del tutto singolari ed episodiche non riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro sono prestazioni che non rientrano nell ambito dell attività di lavoro autonomo abitualmente svolta dal soggetto. Non devono sussistere i requisiti della continuità e del coordinamento con il committente

11 IL LAVORO A PROGETTO (art. 61, c. 1, D.lgs. n. 276/03) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 409 c. 3 cpc, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro a fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa

12 IL LAVORO A PROGETTO (circolare Ministero del Lavoro n. 1/2004) La definizione dell art. 61 c. 1 D.lgs. 276/03 non sostituisce o modifica quella contenuta nell art. 409 cpc ma individua le modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso dell autonomia o della subordinazione

13 IL LAVORO A PROGETTO (circolare Ministero del Lavoro n. 1/2004) Requisiti qualificanti la fattispecie: il progetto (modalità organizzativa della prestazione lavorativa) l autonomia del collaboratore la necessaria coordinazione con il committente l irrilevanza del tempo impiegato per l esecuzione della prestazione

14 IL LAVORO A PROGETTO Nozione di progetto: Il progetto consiste in una attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione

15 IL LAVORO A PROGETTO Nozione di progetto: Il progetto può essere connesso all attività principale o accessoria dell impresa E determinato dal committente Le scelte tecniche organizzative e produttive (del committente) che stanno dietro al progetto sono insindacabili

16 IL LAVORO A PROGETTO Il progetto orientamenti della giurisprudenza di merito il progetto deve essere adeguatamente descritto non può limitarsi ad una mera descrizione dell attività deve avere una propria specificità

17 IL LAVORO A PROGETTO Nozione di programma: Attività cui non è riconducibile un risultato finale Produzione di un risultato parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali

18 IL LAVORO A PROGETTO Autonomia del collaboratore nella gestione del progetto/programma I tempi e le modalità di lavoro sono rimesse al collaboratore L organizzazione del lavoro del collaboratore deve essere comunque finalizzata al raggiungimento dell obiettivo Quindi tempi e modalità possono anche essere concordati tra le parti nell ambito del programma pattuito Sentenza del Consiglio di Stato 3 aprile 2006 sull orario di lavoro

19 IL LAVORO A PROGETTO Il coordinamento Il collaboratore a progetto deve coordinare la propria prestazione con le esigenze dell organizzazione del committente Il coordinamento può essere riferito a: tempi di lavoro modalità di esecuzione Il committente non può richiedere una prestazione diversa o esulante il progetto o programma originariamente convenuto

20 IL LAVORO A PROGETTO Irrilevanza del tempo impiegato L autonomia nella gestione del tempo va collegata alle forme di coordinamento con il committente

21 IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta (art. 62 D.lgs. 276/03) La forma scritta è richiesta ai soli fini probatori

22 IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta LA DURATA Durata determinata determinabile Il regime dei rinnovi e delle proroghe Il contratto si risolve comunque al raggiungimento dell obiettivo contenuto nel progetto

23 IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta IL PROGETTO / PROGRAMMA progetto o programma di lavoro o fase di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante quindi non indeterminato e/o generico non coincidente con la semplice descrizione delle mansioni

24 IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta IL CORRISPETTIVO Indicazione del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese

25 IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta IL CORRISPETTIVO: DETERMINAZIONE Il corrispettivo deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto (art. 63 D.lgs. 276/03) In ogni caso i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivo nazionali di riferimento (art. 1 c. 772 legge Finanziaria 2007)? Possibilità di escludere o ridurre il compenso in caso di mancato raggiungimento dell obiettivo dedotto nel progetto

26 IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta LA FORMA DI COORDINAMENTO Forme di coordinamento anche temporale che in ogni caso non possono pregiudicare l autonomia del collaboratore

27 IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA Eventuali misure per la salute e la sicurezza del collaboratore a progetto (legge 626/94) ogni qualvolta la prestazione si svolge nei luoghi del committente

28 IL LAVORO A PROGETTO Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03) Malattia gravidanza - infortunio Non comportano l ESTINZIONE del rapporto, che rimane SOSPESO senza erogazione del corrispettivo

29 IL LAVORO A PROGETTO Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03) Malattia e infortunio Idonea certificazione scritta Sospensione del rapporto senza proroga e senza corrispettivo Possibilità del committente di recedere prima della scadenza se la sospensione si protrae per più di 1/6 (in caso di durata determinata) o per più di 30 giorni nel caso di durata determinabile

30 IL LAVORO A PROGETTO Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03) Gravidanza Idonea certificazione scritta Proroga di 180 giorni salvo disposizione più favorevole nel contratto individuale

31 IL LAVORO A PROGETTO Svolgimento del rapporto Obblighi del collaboratore (art. 64 D.lgs. 276/03) Possibilità di avere più committenti NO attività in concorrenza attività di pregiudizio diffusione di notizie

32 IL LAVORO A PROGETTO Svolgimento del rapporto Invenzioni del collaboratore (art. 65 D.lgs. 276/03) Diritto ad essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nello svolgimento del rapporto

33 IL LAVORO A PROGETTO Svolgimento del rapporto Estinzione del contratto (art. 67 D.lgs. 276/03) Risoluzione nel momento di realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l oggetto Risoluzione prima della scadenza - giusta causa - diverse causali o modalità incluso il PREAVVISO individuale nel contratto

34 IL LAVORO A PROGETTO Svolgimento del rapporto Divieto di rapporti atipici e conversione del contratto (art. 67 D.lgs. 276/03) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto necessità di accertamento giudiziale presunzione assoluta o relativa?

35 IL LAVORO A PROGETTO Svolgimento del rapporto Divieto di rapporti atipici e conversione del contratto (art. 67 D.lgs. 276/03) La giurisprudenza ha equiparato la mancata individuazione a: Mancanza di specificità Mancata indicazione formale del contratto Mancata corrispondenza dell attività di fatto svolta e quanto previsto nel contratto Mera descrizione dell attività del collaboratore

36 IL LAVORO A PROGETTO Conversione del contratto (art. 69 c. 2 D.lgs. 276/03) Qualora il giudice accerti che il rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell art. 61 c. 1 è un rapporto di lavoro subordinato esso si trasforma nella tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti: Quindi anche tempo determinato parziale altre tipologie contrattuali Il controllo giudiziale non può estendersi a sindacare nel merito valutazione e scelte tecniche organizzative e produttive del committente

37 IL LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER (Circolare Ministero Lavoro n. 17/06) SI al lavoro a progetto nell ambito dell attività del call center purchè: ci sia un risultato da conseguire, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l operatore assume l obbligo di eseguire: - entro un termine prestabilito - con la possibilità di autodeterminare il proprio lavoro

38 Le comunicazioni obbligatorie introdotte dalla legge finanziaria (legge 27 dicembre 2006 n. 296) Comunicazione di assunzione (entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto) per: - contratto di lavoro a progetto; - prestazioni occasionali (mini-co.co.co.); - contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzato da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; - prestazione sportiva se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni inquadrate come attività sportiva dilettantistica;

39 Le comunicazioni obbligatorie introdotte dalla legge finanziaria (legge 27 dicembre 2006 n. 296) Destinatari delle comunicazioni: - centro per l impiego competente per l area dove si trova la sede del committente presso la quale si realizza il coordinamento in futuro enti previdenziali