DISCIPLINARE PER L ACCESSO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI EX ONPI DEL COMUNE DI L AQUILA. Cardinale Corradino Bafile

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DISCIPLINARE PER L ACCESSO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI EX ONPI DEL COMUNE DI L AQUILA Cardinale Corradino Bafile 1

LA RESIDENZA La Residenza per Anziani Ex Onpi Cardinale Corradino Bafile del Comune dell Aquila, sita in via Capo Croce n. 1, sorge in una zona dotata di servizi ed in una posizione che consente di raggiungere facilmente il Centro storico cittadino. La Struttura si configura quale residenza per anziani ultra65enni autosufficienti e non autosufficienti che, per ragioni diverse, si trovano nella condizione di lasciare la propria famiglia o il proprio domicilio al fine di essere inseriti in un contesto abitativo integrato e dotato di servizi di sostegno sia sociali e sia sanitari con assistenza diurna e notturna. La Residenza è composta dai corpi C e D adibiti a camere, dalla palestra, dall ambulatorio medicoinfermieristico, dall area soggiorno e solarium, dalla sala TV, dalla reception e dalla hall, dal bar, dal ristorante, dalla cucina e dai locali di sgombero e di deposito. I corpi C e D si estendono ognuno su tre piani e ricomprendono, il primo corpo 14 camere e il secondo corpo 12 camere, tutte singole e dotate di servizi igienici. Ogni piano include i locali di servizio. Il ristorante, realizzato in un ambiente curato e climatizzato, contiene oltre 100 (cento) posti a sedere. La Residenza si ripartisce in: Protetta: destinata ad accogliere n. 40 anziani non autosufficienti. Alberghiera: destinata ad accogliere n. 36 anziani autosufficienti. In caso di camere disponibili, è possibile l accoglienza temporanea di anziani autosufficienti, per un periodo da 15 gg a 60 gg. Gli Ospiti provvisori usufruiscono dei servizi offerti per tutto il periodo di permanenza. FINALITA E PRINCIPI La Residenza si prefigge di: assicurare il maggior benessere ai propri Ospiti, garantendo un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza tutelare, di assistenza di base e riabilitativa; favorire l autonomia, il recupero e mantenimento delle capacità fisiche e mentali degli Ospiti, mediante l offerta di prestazioni socio assistenziali a supporto delle attività di vita quotidiana volte a stimolare azioni occupazionali, ricreative e culturali; dare impulso al mantenimento e all estensione delle capacità affettive, relazionali e sociali, anche attraverso la partecipazione degli Ospiti e dei Loro familiari alla vita comunitaria; tutelare la conservazione dei rapporti con la realtà territoriale attivando, dentro e fuori la struttura, momenti ed occasioni di incontro; 2

riconoscere il valore sociale dell apporto del Volontariato (gruppi, associazioni o singoli), incentivandone l inserimento in Struttura ed integrandolo nei propri programmi di intervento. Art. 1. SERVIZI EROGATI I Servizi alla persona sono curati da società esterne individuate a seguito delle specifiche procedure contemplate dalla normativa vigente. La gestione organizzativa e amministrativa è affidata all Istituzione C.S.A. Centro Servizi per Anziani. La Residenza fornisce prestazioni tra loro integrate ed articolate: Servizi Alberghieri: alloggio in camera singola dotata di servizio igienico; vitto completo, con possibilità di regimi dietetici personalizzati a seconda delle esigenze degli Ospiti; fornitura, lavaggio e cura della biancheria da camera e da bagno; pulizia e sanificazione degli ambienti; disponibilità di stanze comuni; servizio di portineria e centralino. Servizi Sociali funzioni di Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale; attività aggregative, ricreative e culturali; sostegno psicologico. Servizi Socio Assistenziali assistenza tutelare diurna e notturna, in particolare per gli ospiti non autosufficienti, nel rispetto del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) predisposto dall équipe multiprofessionale interna, che si articola in: alzata, cura ed igiene della persona, bagno assistito, vestizione, aiuto nella somministrazione dei pasti, mobilizzazione e messa a letto; attività di socializzazione, occupazionale, ludica, ricreativa, culturale, motoria, con programmi individuali e di gruppo, lettura quotidiani, ascolto di musica; interventi rivolti alla cura della persona (estetista, podologo, parrucchiere, ecc., il cui costo è a carico dell ospite). Servizi Sanitari assistenza medica di base e geriatrica; prestazioni infermieristica; servizio fisioterapico/riabilitativo. 3

In caso di necessità ed urgenza, la Residenza ricorre all ausilio del servizio di 118. In tale eventualità, ogni responsabilità dell assistenza rimane in capo alla struttura sanitaria presso la quale avviene il ricovero. Durante la degenza, la Residenza non provvede all erogazione di prestazioni socio assistenziali che, in tale evenienza, devono essere assicurate da parenti o da privati, con ogni onere di spesa a carico dell Ospite e/o dei familiari dello stesso. La Residenza non assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall attività di Servizio Religioso L assistenza religiosa è prestata nel rispetto della volontà e libertà di credo dei singoli. Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO, MODALITA E CRITERI Possono essere ammessi anziani dal 65 anno, autosufficienti e non autosufficienti. Per quanto concerne l ammissione degli anziani autosufficienti: viene data priorità di accesso ai residenti nel Comune dell Aquila, tenuto conto della data di presentazione della domanda; deve essere presentata apposita domanda presso la Direzione dell Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell Aquila in via Capo Croce n. 1 (67100, L Aquila); deve essere allegata alla domanda di ammissione la seguente documentazione: certificazione del medico di Medicina Generale attestante la condizione di autosufficienza psicofisica; autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e smi, di stato di famiglia e residenza; dichiarazione ISEE; copia del codice fiscale; copia della tessera sanitaria e dell eventuale esenzione dal pagamento del ticket; otocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia del verbale di invalidità civile; consenso al trattamento dei dati personali; relazione valutativa finale del Servizio Sociale Professionale dell Istituzione C.S.A. Per gli anziani non autosufficienti l ingresso è subordinato alla previa verifica di idoneità all ammissione effettuata dall Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Sanitario di Base di appartenenza. Art. 3 CONTRATTO INDIVIDUALE DI RICOVERO All atto d ingresso nella Residenza, l ospite ed un suo familiare/garante sottoscrivono il contratto individuale di ricovero presso l Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell Aquila, con il quale 4

si impegnano al regolare pagamento della retta mensile relativa all erogazione dei Servizi di cui all art. 1, nonché al rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare. L Istituzione CSA considera come referente per ogni problematica e contingenza riguardante l Ospite il relativo familiare/garante di cui al comma 1 del presente articolo il quale, inoltre, si impegna a garantire, in qualità di debitore solidale con l ospite, il puntuale pagamento della retta, come specificato nel presente Disciplinare. Art. 4 ACCOGLIENZA DELL OSPITE La documentazione allegata alla domanda, ricevuta dall ufficio preposto dell Istituzione CSA, viene consegnata al Servizio Sociale Professionale che, dopo aver esaminato la situazione socio familiare, analizzato il fabbisogno assistenziale e redatta la relazione valutazione sociale, programma l ammissione. Art. 5 RETTA Il soggetto che intende stabilire la propria dimora abituale presso la Residenza deve comprovare di possedere un reddito sufficiente al pagamento della retta e al soddisfacimento delle eventuali spese personali. L Ospite non autosufficiente o il familiare/garante deve versare presso la tesoreria dell Istituzione CSA la retta mensile, unitamente al deposito cauzionale, entro il giorno 5 del mese successivo. Qualora l ingresso nella Residenza non avviene il primo giorno del mese, viene calcolato soltanto il periodo di effettiva permanenza. Nel caso di ricovero in una struttura ospedaliera l Ospite, per un massimo di 15 giorni e a fronte di una corresponsione pari al 50% della tariffa giornaliera (considerata la decurtazione del 50% della quota sanitaria), conserva il diritto, dal momento del suo rientro nella Residenza, di godere dei Servizi di cui all art. 1; dal sedicesimo giorno di ricovero ospedaliero l'ospite è dimesso dalla Residenza, nulla potendo pretendere nei confronti dell Istituzione medesima. L Ospite autosufficiente o il familiare/garante, alla data dell ingresso, deve produrre ricevuta del versamento della retta e della cauzione, effettuato presso la mentovata tesoreria dell Istituzione CSA. I successivi pagamenti devono avvenire entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. L Ospite autosufficiente che, per circostanze imputabili alla sua persona, ritarda l ingresso programmato con il Servizio Sociale Professionale, non è esonerato dal pagamento della retta dal giorno d ingresso concordato. In caso di rinuncia, la stessa deve essere comunicata per iscritto. 5

L Ospite autosufficiente che intende trascorrere periodi temporanei di ricovero presso la Residenza è tenuto a versare anticipatamente la retta e la relativa cauzione soltanto per i giorni di effettiva permanenza. L eventuale variazione della retta o della cauzione, viene comunicata con un preavviso di 30 (trenta) giorni, entro i quali l Ospite ed il familiare/garante devono dichiarare se intendono accettare la nuova tariffa ovvero optano per le dimissioni dalla Residenza. Le spese di assistenza sanitaria non sono comprese nella retta di ricovero ma sono a carico dell Ospite e/o del familiare/garante. Dette spese, in particolare, riguardano: l acquisto di medicinali, i prelievi ematochimici e le prestazioni sanitarie specialistiche non a carico del Servizio Sanitario e il trasporto presso le strutture sanitarie esterne. Art. 6 CASI DI ASSENZA DELL OSPITE AUTOSUFFICIENTE DALLA RESIDENZA L Ospite che, trasferita presso la residenza la propria dimora abituale, intende assentarsi per periodi di durata ricompresa tra un minimo di quattordici giorni ed un massimo di trenta giorni, è tenuto a versare la frazione di retta mensile equivalente a due settimane, con diritto al mantenimento della camera. L Ospite che intende assentarsi per un periodo di durata inferiore ai quattordici giorni, è tenuto a corrispondere, comunque, l intera mensilità, conservando il diritto al mantenimento della camera. Nell ipotesi di assenza di durata superiore a trenta giorni, l Ospite conserva, il diritto al mantenimento della stanza soltanto nel caso in cui continua a versare la retta. Art. 7 CAUZIONE L Ospite e/o il familiare/garante hanno l obbligo di depositare una cauzione a copertura di eventuali situazioni di morosità e deve essere reintegrata prima del totale utilizzo. Art. 8 MODALITA DI VERSAMENTO DELLA RETTA Le rette e la cauzione sono versate per il tramite della Tesoreria dell Istituzione Centro Servizi per Anziani, presso l Istituto Bancario convenzionato. Art. 9 ASSISTENZA SANITARIA Gli Ospiti usufruiscono delle normali prestazioni di cui al Servizio Sanitario Nazionale, secondo la normativa vigente; si avvalgono inoltre del proprio medico di Medicina Generale. La Residenza ha l obbligo di erogare, per gli Ospiti non autosufficienti, le prestazioni autorizzate ed accreditate dalla Regione Abruzzo e dalla competente Azienda Sanitaria Locale. 6

Art. 10 NORME DI COMPORTAMENTO La convivenza tra gli Ospiti e tra questi ed il personale della Residenza è improntata al reciproco rispetto, in un clima di corretta e cordiale collaborazione, basato sulle notorie regole della buona educazione. L Ospite e il familiare/garante non hanno diritto a prestazioni non contemplate nel programma dei servizi di cui all art. 1 del presente Disciplinare. L Ospite si impegna a: osservare le regole necessarie per mantenere una civile convivenza ed una sana vita di relazione; mantenere in buono stato l alloggio, gli impianti e le apparecchiature idrauliche ed elettriche della camera e a segnalare ai responsabili l eventuale cattivo funzionamento degli stessi; consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata della Residenza di entrare nella camera per provvedere alla pulizia, ai controlli, ed alle eventuali riparazioni; risarcire la Residenza per i danni arrecati dalla propria incuria o per trascuratezza; non ospitare nella propria camera persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia; eventuali eccezioni possono essere autorizzate dalla Direzione. All Ospite è data la possibilità di personalizzare la propria camera, con oggetti e suppellettili nel rispetto degli spazi disponibili e delle norme di sicurezza. Eventuali cambi di stanza per sopravvenute incompatibilità tra ospiti o per nuove condizioni di bisogno sono disposti dalla Direzione, sentiti gli interessati e il familiare/garante, il cui parere non è vincolante. In caso di inosservanza dei principi contenuti nel presente Regolamento l Ospite è richiamato prima oralmente e poi per iscritto. In seguito ad un secondo richiamo scritto, la Direzione propone prima la sospensione e poi le dimissioni dell Ospite, previo contatto con il familiare/garante. Art. 11 CUSTODIA VALORI La Residenza non assume responsabilità alcuna per cose o valori conservati nelle stanze degli Ospiti, declina ogni responsabilità per danni che derivano, senza sua colpa, agli Ospiti ed alle loro cose. La Direzione, su espressa richiesta scritta dell Ospite e/o del familiare/garante è abilitato a custodire oggetti preziosi, valori, denaro liquido di ridotte dimensioni previa registrazione e documentazione a titolo probatorio. Art. 12 CORREDO DELL OSPITE 7

L Ospite deve disporre all atto dell ingresso di un corredo personale sufficiente a garantire una decorosa permanenza nella Residenza e curare la necessaria integrazione degli indumenti occorrenti, come pure provvedere alla sostituzione di quelli non più utilizzabili. Art. 13 SERVIZIO DI LAVANDERIA Il personale addetto è tenuto al lavaggio degli indumenti intimi degli ospiti non autosufficienti, e comunque il familiare/garante può assumere l incarico di lavarli personalmente. Rimane a carico dell ospite e/o familiare/garante l onere di provvedere al lavaggio del restante guardaroba. Art. 14 VITTO Il menù e la grammatura del cibo sono concepiti con riguardo alle esigenze e alle abitudini degli ospiti. I pasti sono serviti nei seguenti orari: colazione dalle ore 7.30 alle ore 9.00; pranzo dalle ore 11.45 alle 14.00; cena dalle ore 18.45 alle ore 20.00. I suddetti orari potranno essere variati a seconda delle esigenze organizzative della Residenza. Le diete particolari devono essere giustificate da apposita prescrizione del medico di Medicina Generale e/o medico della Residenza. In caso di malattia o altro impedimento, e comunque sentito il parere del medico della Residenza il servizio potrà essere effettuato nella propria stanza. Art. 15 ORARIO Gli Ospiti autosufficienti, previo avviso al personale di servizio, possono entrare ed uscire in ogni ora del giorno. A seguito di richiesta scritta da parte di familiare/garante, o suo delegato, agli Ospiti non autosufficienti, è consentita la possibilità di assentarsi temporaneamente, previo parere autorizzato del medico della Residenza. L orario delle visite è consentito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Per favorire il riposo pomeridiano e notturno, va moderato il volume degli apparecchi radio e televisivi nei seguenti orari: dalle ore 14:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:30 alle ore 6:30. Art. 16 TEMPO LIBERO E ATTIVITA RICREATIVE 8

Al proclamato fine di favorire l integrazione dell Ospite nel contesto socio culturale ambientale nel quale è inserito ed il mantenimento delle capacità psico fisiche, questi può organizzare il proprio tempo libero nel modo che ritiene più opportuno, impegnandolo in attività ricreative, culturali e occupazionali, spontaneamente scelte nel rispetto delle norme esposte nel presente regolamento. A tale scopo il personale della Residenza promuove e partecipa alle iniziative che coinvolgano la rete dei servizi esistenti nel territorio, sia favorendo la partecipazione degli Ospiti ad attività ed esperienze all esterno, sia mediante iniziative organizzate intra moenia. Art. 17 VOLONTARIATO La Residenza considera con favore l apporto dei Volontari, in quanto costituiscono un importante risorsa tesa a supportare ed accrescere le relazioni interne tra gli Ospiti, rappresentando, inoltre, preziosa forza di supporto alle attività svolte dal personale dell Istituzione CSA. La partecipazione dei volontari necessita della previa autorizzazione della Direzione, accordata a seguito di specifica richiesta scritta, ed è volta all espletamento di attività sociale, culturale e ludica all interno e all esterno della Residenza, nel rispetto delle norme di funzionamento della stessa. Le azioni promosse dal volontariato devono essere condivise e programmate con il Servizio Sociale Professionale. Art. 18 Le dimissioni volontarie dalla Residenza, richieste dal familiare/garante con il consenso dell interessato, devono essere comunicate con un preavviso di n. 15 (quindici) giorni a mezzo di avviso scritto indirizzato all Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune di L Aquila in via Capo Croce n. 1. Altresì l Ospite può essere dimesso: per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed inosservanza delle regole minime necessarie al suo svolgimento, ovvero per azioni non iure (azioni contrarie alla legge al diritto ordinamento giuridico); per mutate condizioni psicofisiche, accertate dalla competente Unità di Valutazione Multiprofessionale della Azienda Sanitaria Locale; per ricovero in ospedale per un periodo superiore a gg. 15 (quindici) nel caso di ospiti non autosufficienti; per morosità a seguito del mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi. Art. 19 9

DECESSO In caso di decesso la Residenza assume la custodia di tutti i beni di proprietà del defunto ivi presenti per un periodo di massimo n. 6 (sei) mesi, al fine di consegnarli ad eventuali eredi secondo le norme vigenti. Le spese delle esequie sono a carico degli eredi o, in mancanza, del Comune di residenza. Art. 20 PARTECIPAZIONE E STRUMENTI DI TUTELA Al fine di migliorare la qualità dei servizi è stato predisposto un questionario da sottoporre all Ospite e al familiare/garante per conoscere il grado di soddisfacimento; la lettura dei risultati sarà oggetto di verifica da parte delle figure professionali che operano nella Residenza. La Direzione riceve eventuali reclami sui disservizi insorti prima, durante e dopo l inserimento nella Residenza; la doglianza ha lo scopo di offrire uno strumento, agile ed immediato, per segnalare all Amministrazione fatti o comportamenti non in linea con i principi e le finalità dei servizi. Le segnalazioni sono utili per venire a conoscenza delle esigenze e delle situazioni non ritenute soddisfacenti, al fine di adottare le soluzioni più confacenti alle necessità dell Ospite. Il reclamo può essere presentato in forma scritta, tramite la scheda Modulo dei reclami e dei suggerimenti a disposizione presso gli uffici amministrativi, o oralmente ai responsabili del servizio. Se il reclamo risulta chiaro e circostanziato, se possibile, si procede ad eliminare immediatamente l irregolarità. Se la complessità del reclamo non consente l immediata eliminazione, la Direzione comunica ai fruitori lo stato di avanzamento della pratica ed il termine del procedimento. Art. 21 TUTELA DELLA PRIVACY La Residenza assicura la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali degli Ospiti nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. I dati sensibili degli Ospiti sono comunicati solo al personale della Residenza e sono utilizzati esclusivamente per permettere agli addetti di svolgere al meglio le proprie mansioni e l erogazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie. Art. 22 DIVIETO DI FUMO In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia è vietato fumare in tutti gli spazi interni della Residenza; i trasgressori saranno puniti a norma di legge. 10

Art. 23 NORME FINALI L Ospite, sottoscrivendo il Contratto Individuale di Ricovero, dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi alla scrupolosa osservanza delle norme del presente Disciplinare (allegato in copia all accordo). 11