PROTOCOLLO D INTESA PER L'ACCOGLIENZA DIFFUSA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELLA PROVINCIA DI TREVISO

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PROTOCOLLO D INTESA PER L'ACCOGLIENZA DIFFUSA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELLA PROVINCIA DI TREVISO (ex art. 15, comma 2 bis, L. n. 241/90 e s.m.i.) Richiamata la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite di Ginevra (1951), vincolante per gli Stati che l hanno ratificata e per l Italia resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, secondo la quale è rifugiato chiunque a causa del timore fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della nazionalità, dell appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell opinione politica, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese ; Richiamato altresì l art. 10, comma 3, della Costituzione il quale recita che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge ; Richiamato l 'art 18 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento dell'unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, secondo cui "il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunità Europea"; Dato atto che il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, ed è stata resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 523 del 1992; Considerato quindi che è richiedente asilo la persona che ha lasciato il suo paese di origine per sfuggire alla violazione di uno o più diritti fondamentali dell uomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove attende che la sua domanda di asilo venga esaminata; Rilevato altresì che i richiedenti protezione internazionale sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare: ciò che distingue gli immigrati dai rifugiati è che questi ultimi fuggono dal loro paese e non possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumità personale o della perdita della libertà e dei diritti fondamentali; Considerato che, a seguito dell invio di numerosi Richiedenti Protezione Internazionale nel trevigiano, il territorio si trova nuovamente a dover gestire una grave quotidiana situazione di emergenza; Dato atto che, vista questa particolare situazione che ad oggi presenta per il nostro territorio un carattere squisitamente emergenziale, si ritiene importante ampliare l'esperienza sulla gestione delle politiche di accoglienza ed assistenza in favore dei richiedenti protezione internazionale che veda lo sviluppo del sistema

complessivo di accoglienza di carattere nazionale attraverso una rete di coordinamento, in grado di coinvolgere e di sostenere tutti i Comuni unitamente alla Prefettura; Rilevato che il fenomeno degli arrivi e dell'accoglienza di Richiedenti Protezione Internazionale riguarda tutto il territorio provinciale ed è necessario governare il fenomeno in un'ottica di sussidiarietà tra Comuni e di sinergia con la Prefettura di Treviso ed il Ministero dell'interno; Atteso che solo una strategia di Accoglienza diffusa nei territori locali - come già da tempo avviene positivamente in altre regioni/province italiane - permette un'adeguata accoglienza delle persone rispetto alla macro-accoglienza, fortemente impattante a livello sociale; Rilevato che attualmente l'accoglienza, sia pure emergenziale, vede coinvolti solo alcuni Comuni della Provincia di Treviso, con una notevole concentrazione in alcuni territori (in particolare Treviso e Casier); Verificato che l elevata concentrazione di richiedenti protezione internazionale in macro-strutture pone evidenti criticità circa la qualità degli standard di accoglienza, problemi igienico-sanitari, di tenuta sociale, di sicurezza per i beneficiari, sia per i Comuni che per tutto il territorio coinvolto, e comporta un iniqua ed impropria distribuzione delle persone nel territorio, pregiudicando i necessari interventi volti all attivazione di percorsi di integrazione, determinando ricadute negative su tutto il territorio provinciale; Vista la circolare del 17/12/2014 del Ministero dell'interno che prevede tra l altro il coinvolgimento degli Enti Locali, l'adozione delle linee guida e standard di servizi dello SPRAR da applicare ed indicare nelle convenzioni di gestione dell'accoglienza anno 2015; Constatato che l'aspetto dell'accoglienza non può essere quindi limitato a sé stesso, ma deve incardinarsi nel contesto locale affinché il dovere di solidarietà umana sia realisticamente possibile e sostenibile, e cioè nei limiti in cui l'accoglienza stessa sia dignitosa nei confronti degli immigrati e, nel contempo, consenta il rispetto del bene comune della società ospitante; Vista la disponibilità del Comune di Treviso, in qualità di capofila e dei Comuni di Casier, Casale sul Sile, Carbonera, Mogliano Veneto, Silea, Ponzano Veneto, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Preganziol a sottoscrivere il presente protocollo finalizzato alla presentazione di una domanda per concorrere all erogazione di fondi e risorse SPRAR, in aderenza al Decreto del Ministro dell Interno del 7 agosto 2015 (registrato alla Corte dei Conti il 25.9.2015) e alla definizione di modalità operative condivise per una accoglienza diffusa più dignitosa e qualificata; I sottoscrittori del presente protocollo, per quanto di competenza e nello spirito di cooperazione previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 8.11.2000 n. 328, prendono atto che le attività di accoglienza e assistenza dei richiedenti protezione internazionale rientrano a pieno titolo nell'ambito delle materie di competenza dei servizi sociali,

ART. 1 OGGETTO DEL PROTOCOLLO Tutto ciò premesso si concorda quanto segue: Si dà atto del fatto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente articolato. Il presente atto è finalizzato alla costituzione di una Rete per l accoglienza diffusa nel territorio provinciale dei richiedenti protezione internazionale in Italia. L ambito operativo di riferimento è il territorio della Provincia di Treviso (territori dei Comuni aderenti). Con il presente protocollo, disciplinato ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. n. 241/90 e s.m.i, i Comuni sottoscrittori si impegnano a rendere disponibile la propria capacità di accoglienza e i servizi ad essa correlati, sulla base di una offerta ricettiva calcolata sulla base dell art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell Interno del 7 agosto 2015 (registrato alla Corte dei Conti il 25.9.2015) e sulla base degli impegni di seguito evidenziati (rif. successivo art. 4). I Comuni sottoscrittori si impegnano altresì a garantire la più ampia collaborazione, anche amministrativa, nella fase preparatoria del progetto e della presentazione dell istanza nonché nella fase esecutiva della progettualità, per tutta la durata del presente protocollo. Gli obiettivi strategici del protocollo sono: 1) mantenere e rafforzare la condivisione delle iniziative e della programmazione delle politiche di accoglienza e protezione di richiedenti asilo - nel territorio comunale; 2) ottimizzare l impiego di risorse (umane, economiche, di strutture e di servizi) destinate a tali politiche; 3) partecipare al bando di finanziamento promosso dal Ministero dell Interno, in scadenza il 14/1/2016; 4) dare esecuzione operativa e strategica al progetto di accoglienza che formerà parte integrante e sostanziale della domanda. 5) Realizzare una rete di operatori istituzionali chiamati a porre in essere le migliori attività ed iniziative finalizzate alla realizzazione del progetto SPRAR. ART. 2 GLI STRUMENTI DEL PROTOCOLLO E IL LORO FUNZIONAMENTO Per il funzionamento del presente protocollo, vengono individuati i seguenti strumenti: 1) il Tavolo politico, 2) il Tavolo tecnico. Il Tavolo Politico - composto dai Sindaci dei Comuni aderenti (o loro delegato) decide sui seguenti argomenti: 1) indirizzi per l'accoglienza nei territori; 2) indirizzi per l'affidamento dei servizi e forniture in recepimento delle Linee Guida Sprar; 3) definizione risorse disponibili e il loro utilizzo; 4) definizione delle linee guida per il coinvolgimento nei progetti di accoglienza/assistenza di associazioni, cooperative, persone giuridiche, enti, privati operanti nell'ambito socio-assistenziale, ai sensi della normativa vigente; 5) indirizzi per l'attuazione di un monitoraggio dell'attuazione del protocollo; 6) individuazione di un comitato esecutivo rappresentativo dei Comuni aderenti al protocollo. Su richiesta dei componenti il Tavolo politico, possono partecipare allo stesso anche i rappresentanti di enti e/o istituzioni coinvolte finanziariamente e/o operativamente nella realizzazione dei progetti di accoglienza.

Il Tavolo tecnico, composto dai responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti (o un loro delegato) ha il compito di: 1) individuare e condividere gli strumenti operativi e tecnici per dare attuazione alle iniziative proposte dal Tavolo Politico; 2) supportare l'adozione degli atti di competenza del Tavolo Politico. ART. 3 RISORSE PER L ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO La realizzazione delle azioni ed attività oggetto del presente protocollo è subordinata all'ottenimento dei finanziamenti annuali ministeriali, secondo quanto stabilito nel Decreto del Ministro dell Interno del 7 agosto 2015 (registrato alla Corte dei Conti il 25.9.2015). ART. 4 - IMPEGNI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente protocollo, nonché del Decreto del Ministro dell Interno del 7 agosto 2015 (registrato alla Corte dei Conti il 25.9.2015), che qui si intende integralmente richiamato, i comuni che sottoscrivono il presento protocollo, si assumono espressamente i seguenti impegni. A) il Comune di..., si impegna a: B) il Comune di..., si impegna a: C) il Comune di..., si impegna a: D) il Comune di..., si impegna a:

E) il Comune di..., si impegna a: F) il Comune di..., si impegna a: G) il Comune di..., si impegna a: H) il Comune di..., si impegna a: I) il Comune di..., si impegna a:

L) il Comune di..., si impegna a: Si dà atto che gli impegni summenzionati trovano fondamento e riconoscimento anche giuridico nei provvedimenti amministrativi adottati da ogni singolo Comune. Gli enti convenzionati individuano il Comune di Treviso quale ente capofila per il coordinamento delle azioni e delle attività connesse alla realizzazione del programma/progetto e gli conferiscono mandato con rappresentanza esterna ed unitaria nei confronti di terzi. L'ente capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per l'attuazione del programma/progetto. ART. 5 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per successivi due anni (e comunque a valere fino alla fine dell attività progettuale). Previo provvedimento espresso delle parti, assunto con le medesime modalità del presente protocollo, l'accordo potrà essere prorogato per ulteriori sei mesi, ove non in contrasto con le leggi vigenti al momento del rinnovo e salvo eventuali modifiche per effetto di normative o accordi sopravvenuti. ART. 6 ESTENSIONE DELLA RETE L'adesione da parte di altri enti può avvenire in qualsiasi momento, previo provvedimento dell'organo di governo dell ente da comunicare ai referenti del Tavolo Politico. La partecipazione da parte di enti/associazioni/cooperative in qualità di ente gestori/attuatori può avvenire conformemente alla normativa vigente, sulla base degli indirizzi dati del tavolo tecnico e politico. ART. 7 SOTTOSCRIZIONE Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 bis, L. n. 241/90 e s.m.i., il presente accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.. ART. 8 - RECESSO La presente convenzione sarà in vigore fino al 31.12.2017. Non sono consentiti recessi prima della scadenza del presente protocollo, salvo sopravvenute disposizioni di legge che non consentano la prosecuzione dell attività associata di cui al presente accordo.

Addì,.. 2015