CONVEGNO MULTIFOCALE Nuovi argomenti di confronto e di discussione in materia di sicurezza alimentare Rovigo, 30 maggio 2014 L origine territoriale dei prodotti alimentari: stato della legislazione e problematiche giudiziarie Avv. Carlo Correra Vietri sul Mare
Le possibili contestazioni per la non corretta indicazione dell origine o provenienza dei prodotti: in particolare i casi degli abusi riguardanti la territorialità dei prodotti alimentari Premessa: ORIGINE e PROVENIENZA una volta NOZIONI DISTINTE ORIGINE = collegata al territorio di produzione e fabbricazione della merce PROVENIENZA = collegata all operatore che immette il prodotto sul mercato Torre Crestarella Vietri sul Mare
Innovazione giurisprudenziale sulle nozioni di origine e provenienza (Cass. Sez. Pen. III n. 13712 del 14/05/2005) Prodotti INDUSTRIALI: le nozioni di ORIGINE e PROVENIENZA diventano intercambiabili O RIGINE non come provenienza geografica bensì O RIGINE = O RIGINE IMPRENDITORIALE Prodotti AGROALIMENTARI, ovvero prodotti industriali di natura alimentare: O RIGINE E PROVENIENZA = nozioni una volta DISTINTE E NON INTERCAMBIABILI O RIGINE = ORIGINE GEOGRAFICA O TERRITORIALE ( VEDI DOP ED IGP) P ROVENIENZA = OPERATORE ECONOMICO CHE IMMETTE IL PRODOTTO SUL MERCATO Cetara
La legislazione CEE Codice Doganale = Reg. CE n. 450/2008 Decreto L.vo n. 109/1992 - Reg. (UE) n. 1169/2011 Atrani
La legislazione italiana Decreto l.vo n. 109/1992 Legge n. 350/2003 art. 4 comma 49 (reato) comma 49 bis (ill. Amm.vo) Legge n. 4/2011 (inoperante) Amalfi
L indicazione dell origine dei prodotti alimentari nella disciplina CE/UE Nel presente = Decreto legislativo n. 109/1992, art.3: il rischio dell ingannevolezza in caso di territori diversi per sede del fabbricante e/o confezionatore e/o venditore CE e sede dello stabilimento di produzione. Il rimedio del punto m) dell art. 3 Amalfi Duomo
La tutela del Made in Italy dal Codice Doganale Europeo del Reg. (CE) n. 450/2008 alla legge n. 350/2003 si evidenziano: la centralità del concetto di ULTIMA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE il MOMENTO CONSUMATIVO del reato di cui all art. 517 c.p. = anticipato alla presentazione della merce c/o gli UFFICI DELLA D OGANA. Il carattere eccezionale (limitato solo ai prodotti in transito doganale) di tale anticipazione CONFERMA il DIVERSO MOMENTO CONSUMATIVO del reato (art. 517) quando non riguarda il Made in Italy e non c è presentazione della merce alla dogana Amalfi
L indicazione dell origine dei prodotti alimentari nella disciplina CE/UE Nel futuro = Regolamento (UE) n. 1169/2011, art. 26: P AESE DI O RIGINE: definizione in art. 2 rinvia a Codice Doganale ovvero = P AESE DI U LTIMA T RASFORMAZIONE S OSTANZIALE N OVITÀ = Il criterio dell ingrediente primario (paragrafo 3): per la definizione vedi art. 2, paragrafo 2, lett. q). Rinvio al Paragrafo 8 per gli atti di esecuzione entro il 13 dicembre 2013 Grotta dello Smeraldo
Nuova ipotesi di reato art. 4, co. 49, legge n. 350/2003 a tutela del Made in Italy Condotta punibile: importazione, esportazione ai fini della commercializzazione, commercializzazione, o commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti sia INDUSTRIALI che AGRICOLI con indicazione di origine o provenienza FALSE ( contrarie al vero) o FALLACI ( ingannevoli) ( vedi: sentenza 17/02/2005 Cassazione Sez. Pen III) Conca dei Marini
Novità dell art. 4, co. 49, legge n. 350/2003 (tutela made in Italy ) rispetto all art. 517 c.p. Anticipazione del momento consumativo rispetto a quello del reato di cui all art. 517 c.p. Il reato si perfeziona anche se non vi è un immissione in commercio e si punisce come previsto dall art. 517 c.p. a cui si rinvia per la sola pena Il reato si perfeziona sin dalla presentazione dei prodotti in dogana per l immissione in commercio o in libera pratica Furore
Novità dell art. 4, co. 49, legge n. 350/2003 rispetto all art. 517 c.p. Si estende l oggetto materiale del reato (rispetto all art. 517 c.p.) anche ai prodotti agricoli, ovvero quelli esistenti tal quali in natura e non solo ai prodotti industriali Si estende la condotta tipizzata: si sanziona l uso di segni ingannevoli e l uso di segni falsi Furore
Novità dell art. 4, co. 49, legge n. 350/2003 rispetto all art. 517 c.p. Art. 517 c.p.: punisce la fallace indicazione dell origine o provenienza del prodotto Art. 4, co. 49, l. 350/2003: PUNIVA sia la fallace che la falsa indicazione dell origine o provenienza Il legislatore del 2003 VOLEVA tutelare maggiormente il Made in Italy dai falsi Made in Italy e rinviava agli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo per valutare se i prodotti sono originari dell Italia ( vedi: sentenza Cassazione n. 27250/07 del 15/03/2007) Ravello
Novità dell art. 4, co. 49 bis, legge n. 350/2003 rispetto all art. 517 c.p. Però il comma 49 bis: fallace indicazione, ovvero indicazione ingannevole = indicazioni che comunque possono ingannare il consumatore sull effettiva origine dei prodotti illecito amministrativo. In pratica paradossalmente la normativa speciale ha attenuato la tutela (da penale ad amministrativa) per i casi di indicazione fallace.(vedi: Cassazione n. 19650/2012) Questo è quel che accade quando si esagera con le norme speciali Eccezione per gli oli di oliva vergini art. 4, co. 49 quater, legge n. 350: fallace indicazione avente ad oggetto l olio di oliva vergine = reato di cui all art. 517 c.p. = incostituzionale (?) per violazione dell art. 3 Costituizone Praiano
Sentenza Corte di Cassazione Sez. Pen. III n. 19650 27/01-24/05/2012 attualmente costituiscono infrazioni penalmente irrilevanti (ma integranti solo un illecito amministrativo) esclusivamente le condotte di indicazioni fallaci da cui possano derivare situazioni di incertezza indotte dalla carenza di indicazioni previste ed evidenti sull origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull effettiva origine del prodotto. Continuano, invece, a costituire delitto le ipotesi di uso del marchio e della denominazione di provenienza o di origine con false indicazioni idonee da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. Fallace, invero, è ciò che può illudere o ingannare; mentre falso è ciò che risulta contrario al vero per contraffazione o alterazione dolosa (vedi sul punto Cass., Sez. III, 17.2.2005, n. 13712, Acanfora). In altri termini: solo se si adoperano indicazioni false si configura il reato! Praiano
Origine territoriale diversa della materia prima prevalente rispetto al luogo di produzione La legge n. 4/2011 solo APPARENTEMENTE ha risolto il problema in quanto fa rinvio a futuri (ed irreali) decreti ministeriali di attuazione La soluzione vera infatti compete al LEGISLATORE UE/CE con il Reg. (UE) n. 1169/2011 (art. 26) che però rinvia agli ATTI DI E SECUZIONE da adottare entro il 13 dicembre 2014 Praiano
Casistica giudiziaria più recente: Il DOPPIO CONCENTRATO DI POMODORO CINESE trasformato in TRIPLO CONCENTRATO ITALIANO Italiano per il Tribunale del Riesame (2) Cinese per il P.M. ed il Giudice Monocratico La soluzione ex lege nel D.P.R. n. 428/1975 C AGLIATA VACCINA CE = FORMAGGIO ITALIANO NO per il P.M. SÌ per GIP, Tribunale del Riesame ed ora anche per la Corte di Cassazione (21/05/2014) Evocazione di DOP e IGP (art. 2 D. L.vo n. 287/2004 in relazione all art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012: già 510/2006, già 2081/1992) Positano
La fantasia dei controlli ufficiali E VOCAZIONE La stessa etichetta contestata - A CASACCIO - ora AMMINISTRATIVAMENTE ora PENALMENTE. In pratica sequestri (a piacere): Amministrativo o penale Solo etichette Anche prodotti Anche caseificio A quando la tipografia? Positano
Stato confuso della giustizia italiana e CE Sulle infrazioni alimentari in generale e sulle infrazioni in tema di origine territoriale dei prodotti alimentari in particolare ancora troppe le incertezze sulla CORRETTA INFORMAZIONE soprattutto se valutata in relazione al parametro del Consumatore medio Isola Li Galli
Conclusioni SÌ alla TERRITORIALITÀ come autentico valore DOP - IGP - STG SÌ al M ADE IN I TALY come bravura delle aziende italiane nella trasformazione di ingredienti di qualsiasi origine territoriale NO alla TERRITORIALITÀ come specchietto per le allodole Vedi: Decisione 22/04/2010 della Commissione (CE) per la BOCCIATURA del Decreto Ministeriale cd. Zaia Isola Li Galli
Conclusioni Qualcuno dovrebbe dire al legislatore italiano, al Ministero delle Politiche Agricole che: la materia dell etichettatura è di competenza del Legislatore UE gli OSA italiani devono poter etichettare con le stesse regole e le stesse preoccupazioni di loro concorrenti CEE Se no ci facciamo del male da soli! Isola Li Galli
Grazie per la cortese attenzione Punta Campanella