I REATI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

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Cendon / Book Collana diretta da Dario Primo Triolo CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI PENALE 9 I REATI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA Dario Primo Triolo

Edizione LUGLIO 2015 Copyright MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601 ISBN 978-88-6959-275-1 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Cendon / Book Collana diretta da Dario Triolo CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI 9 I REATI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA Dario Primo Triolo

L'autore Dario Primo Triolo è avvocato ed esercita presso il foro di Catania, Dottore di Ricerca in diritto amministrativo ha approfondito i suoi studi presso la scuola Galli di Roma. Insegna presso la scuola di preparazione all esame di avvocato Il cenacolo di studi giuridici etneo. L Opera Si attenzionano i singoli reati contro l amministrazione della giustizia tramite l esame delle pronunce più rilevanti della giurisprudenza e i contributi più importanti della dottrina. Uno strumento fondamentale e aggiornato per chi si prepara all esame di abilitazione e ai concorsi superiori.

Capitolo Primo I REATI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: FATTISPECIE OMISSIVE E DI RIFIUTO 1. Premesse 1.1. Omessa denuncia di reato 1.2. Omissione di referto 1.3. Rifiuto di uffici legalmente dovuti Capitolo secondo SIMULAZIONE DI REATO E CALUNNIA 2. Simulazione di reato 2.1. Calunnia: presupposti 2.2. segue: la falsa denuncia di smarrimento di un assegno 2.3. segue: la calunnia e il diritto di difesa 2.4. segue: l elemento soggettivo 2.5. segue: rapporti con altri reati 2.6. segue: il furto d identità Capitolo Terzo LE FALSE DICHIARAZIONI 3. Falso giuramento della parte 3.1. False informazioni al pubblico ministero - 3.2. Falsa testimonianza: presupposti generali 3.3. segue: l applicazione dell art. 384 c.p. 3.4. segue: l applicazione dell art. 376 c.p. 3.5. Frode processuale 3.6. False dichiarazioni in atti destinati all autorità giudiziaria Capitolo Quarto FATTISPECIE INDUTTIVE 4. Intralcio alla giustizia 4.1. Offerta o promessa al consulente del pubblico ministero 4.2. Induzione a non rendere dichiarazioni Capitolo Quinto FAVOREGGIAMENTO E PATROCINIO INFEDELE 5. Favoreggiamento personale: premesse 5.1. segue: favoreggiamento e reati permanenti 5.2. segue: la condotta di aiuto 5.3. segue: favoreggiamento e art. 384 c.p. 5.4. Favoreggiamento e avvocati - 5.5. Patrocinio infedele 6. Presupposti applicativi Capitolo Sesto CASI DI NON PUNIBILITA

Capitolo Settimo ALTRI REATI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 7. Evasione 7.1. Mancata esecuzione dolosa - 7.2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Capitolo Primo I REATI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: FATTISPECIE OMISSIVE E DI RIFIUTO SOMMARIO 1. Premesse - 1.1. Omessa denuncia di reato - 1.2. Omissione di referto 1.3. Rifiuto di uffici legalmente dovuti 1. Premesse I reati contro l amministrazione della giustizia sono inseriti nel titolo III del libro II del codice penale e tutelano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Il concetto di amministrazione della giustizia viene solitamente inteso come il potere dello Stato di mantenere, attuare e accertare il diritto. Tali reati sono costruiti prevalentemente secondo la tecnica del reato di pericolo, essendo sufficiente per la loro punibilità che il fatto oggetto di incriminazione sia idoneo a porre in pericolo il corretto svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Il tutto purchè sussista la suddetta idoneità della condotta, da valutare ex ante, in modo tale da potersi effettivamente ritenere messo in pericolo il bene giustizia. Il legislatore, quindi, ha ritenuto talmente rilevante ed importante il bene giustizia, da formulare i reati in questione come fattispecie di pericolo, ritenendo giustificata la pena anche solo a seguito della messa in pericolo del bene giuridico. Il legislatore punisce tutte quelle condotte pericolose per il bene tutelato nelle varie fasi in cui si articola e si manifesta l amministrazione della giustizia: dalla fase delle indagini alla fase della decisione giudiziaria. 1.1 Omessa denuncia di reato Il titolo III del libro II del codice penale si apre con l art 361 c.p. che prevede la fattispecie di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. L art. 362 c.p. estende la punibilità anche all incaricato di pubblico servizio. 9

Tale fattispecie, quindi, si configura come reato proprio e punisce il soggetto pubblico che omette di segnalare alle autorità competenti una notizia di reato. Tale notizia deve giungere al soggetto attivo nell ambito dell esercizio delle sue funzioni o a causa di queste. La norma tutela l amministrazione della giustizia, nella fase iniziale in cui l amministrazione deve attivarsi per poter iniziare le indagini, sanzionando proprio quella condotta che non permette l acquisizione da parte delle autorità competenti della notitia criminis. La fattispecie è costruita come reato di pericolo a consumazione istantanea; infatti, il termine per adempiere è unico, decorso il quale l agente non è più in grado di tenere la condotta dovuta: scaduto il termine, il reato si consuma. 1 L art. 361 configura un reato omissivo di pura condotta, per la cui configurabilità non si richiede la realizzazione di un concreto pregiudizio o di un danno per l'amministrazione della giustizia, essendo sufficiente la mera omissione. Il comportamento descritto nella fattispecie si sostanzia nell'omettere, e cioè nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia; decorso il termine il reato si realizza, ed infatti all eventuale desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti necessari e sufficienti per la consumazione. Il pubblico ufficiale è obbligato ad effettuare la denuncia appena è in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto, fermo restando che è necessario che si sia verificato un fatto che già di per sé costituisca un illecito perseguibile di ufficio. Si legge, infatti, nella sentenza del Tribunale dell Aquila del 7.02.2008 che il delitto di omessa denuncia di reato, ex art. 361 c.p., è reato istantaneo, poiché il termine di adempimento dell'obbligo giuridico è unico, finale e non iniziale, decorso il quale il soggetto agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta comandata. Il delitto si consuma allorché il pubblico ufficiale apprende del fatto di 11 Si legge, infatti, in Trib. Trento, 02/07/2013 che il delitto di omessa denuncia è un reato istantaneo ovvero un reato di pericolo a consumazione istantanea, che si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. Il nuovo disposto dell'art. 347 c.p.p. ha sostituito il termine perentorio di 48 ore entro il quale era prescritto l'adempimento dell'obbligo di riferire al P.M. la notizia di reato, con la locuzione "senza ritardo", per consentire alla polizia giudiziaria di averne compiuta acquisizione. 10

reato, momento che segna anche il dies "a quo" della prescrizione, mentre l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontarietà dell'omissione della denuncia allorché si sia verificato il presupposto da cui deriva l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell'esercizio delle sue funzioni. La legge prevede che il pubblico ufficiale riferisca all autorità giudiziaria senza ritardo, non prevedendo, a differenza della previgente formulazione, un termine entro cui adempiere. Si ritiene, quindi, che il pubblico ufficiale debba comunicare la notizia in tempi brevi e comunque nel più breve tempo possibile 2. Sull individuazione del momento in cui sorge in capo al pubblico ufficiale l obbligo di riferire la notizia, si legga Cass. 26081/08 secondo cui: il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato dall'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto. Insomma il pubblico ufficiale è tenuto a rispettare l'obbligo del rapporto quando abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso; quando, invece, vi è il semplice sospetto di una possibile attività illecita soltanto futura, il pubblico ufficiale dovrà, se ne ricorrono le condizioni e le possibilità, adoperarsi per impedire la eventuale commissione del reato, ma non è tenuto a presentare una denuncia. E', in definitiva, necessario che si sia verificato un fatto che già di per sé costituisca un illecito perseguibile di ufficio. 3 In tal senso si è anche pronunciata una recente sentenza che ha ritenuto necessario perché sussista il reato de quo che il pubblico ufficiale abbia contezza degli elementi essenziali della notizia criminis, nel senso che il reato deve sussistere in tutti i suoi elementi, non potendo rispondere di tale reato il pubblico ufficiale che abbia meri sospetti non ancora accertati. 2 Si legga in tal senso Cass. 18457/07 secondo cui ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro. 3 Si legga in tal senso Cass. pen. Sez. VI, 14/05/2014, n. 31238, secondo cui non sussiste il delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale se questi non è in possesso di elementi sicuri in ordine alla sussistenza del reato che avrebbe dovuto denunciare e non è consapevole della sua consumazione. 11