Cambiali finanziarie
Fonte normativa: L. 13 gennaio 1994, n. 43 (cosi come modificato dal Decreto crescita) Artt. 2412, 2448 e 2526 del codice civile L emissione delle cambiali finanziarie rappresenta una forma di raccolta del L emissione delle cambiali finanziarie rappresenta una forma di raccolta del risparmio
Definizione scadenza compresa tra 1 e 36 mesi Titolo di credito all ordine È riconducibile tra i titoli di debito Emessa in serie Valore nominale unitario non inferiore a 50.000 euro Si trasferiscono mediante girata (eccezione per le dematerializzate) Titolo esecutivo (In caso di mancato pagamento alla scadenza, il possessore della cambiale può esercitare immediatamente l azione esecutiva sui beni del debitore, senza attendere il provvedimento esecutivo di un Organo Giurisdizionale.
Soggetti emittenti tutte le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici che non siano: (i) istituti di credito; (ii) micro-imprese secondo la definizione fornita dal diritto comunitario. La nozione di micro-imprese, in particolare, è contenuta nella Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. Alla luce di tale raccomandazione non rientrano nella definizione di micro-imprese : le società che (A) impieghino più di nove (9) dipendenti e (B) realizzino un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, superiore ad Euro 2.000.00 Per le società non quotate il decreto sviluppo ha previsto specifiche condizioni
Soggetti emittenti non quotati Per le società non quotate il decreto sviluppo ha previsto specifiche condizioni (i) Assistenza di uno sponsor L emissione deve essere assistita da un c.d. sponsor. Lo sponsor assiste la società nella procedura di emissione supportandola anche nella fase del collocamento. -segnala, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente -- mantiene nel proprio portafoglio una quota dei titoli emessi fino alla scadenza prevista; l ammontare di tale quota dipende dal valore dell emissione - fornisce una classificazione dell emittente al momento dell emissione il ruolo di sponsor: (a) le banche, (b) le imprese di investimento, (c) le società di gestione del risparmio, (d) le società di gestione armonizzate, (e) le società di investimento a capitale variabile (purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica Italiana) L assistenza di uno sponsor è rinunciabile da parte delle società di grandi dimensioni, diverse dalle medie e piccole imprese secondo le rispettive definizioni adottate dalla Commissione UE
Soggetti emittenti non quotati Per le società non quotate il decreto sviluppo ha previsto specifiche condizioni (ii) Revisione di bilancio L ultimo bilancio della società emittente deve essere stato assoggettato a revisione contabile da parte di L ultimo bilancio della società emittente deve essere stato assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione. Per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo (26 giugno 2012), l'obbligo di certificazione del bilancio è derogabile, qualora l'emissione dei titoli sia assistita, in misura non inferiore al 50% del valore totale dell emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tale caso, la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto (18) mesi. Il Decreto Sviluppo è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 26 giugno 2012.
Soggetti emittenti non quotati Per le società non quotate il decreto sviluppo ha previsto specifiche condizioni (iii) Beneficiari della cambiale finanziaria (sottoscrittori e giratari) Le cambiali finanziarie devono essere emesse e giate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della emittente (art. 2-bis lett. d) della Legge) sono investitori qualificati privati 1) istituti di credito; 2) società di intermediazione mobiliare e imprese di investimento; 3) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; 4) imprese di assicurazioni; 5) organismi di investimento collettivo e società di gestione del risparmio 6) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; 7) negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; 8) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e aderiscono indirettamente al sistema di liquidazione nonché al sistema di compensazione e garanzia; sono considerati di diritto investitori qualificati anche le imprese di grandi dimensioni. La normativa prevede una serie di requisiti; in particolare, per essere considerate investitori professionali, tali imprese debbano soddisfare - a livello di singole società - almeno due dei seguenti parametri dimensionali: totale di bilancio: Euro 20.000.000; fatturato netto: Euro 40.000.000; fondi propri: Euro 2.000.000.
Limiti quantitativi Società quotate Non valgono le nuove regole (sponsor ecc.) e continuano ad applicare i limiti del codice civile (A) Società per Azioni: applicabilità dei limiti quantitativi e di circolazione dettati dall art. 2412 c.c.. Tale disposizione prevede che le S.p.A. possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato; a tale limite concorrono inoltre gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società. Il predetto limite può essere superato ricorrendo le condizioni stabilite nei successivi commi. In particolare, il comma 2 dispone la possibilità di derogare al limite surriferito se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale i quali, in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. (B) Società a Responsabilità Limitata: applicabilità all emissione di cambiali finanziarie del disposto dell art. 2483 c.c., che disciplina l emissione di titoli di debito. Tale norma stabilisce che le srl possono emettere titoli di debito [4] soltanto se previsto dall'atto costitutivo e che i limiti all emissione devono essere previsti nello statuto. Nel contempo la norma stabilisce che : (1) i titoli di debito emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; (2) in caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società medesima.
Limiti quantitativi Società non quotate Valgono le nuove regole e possono girare solo tra investitori professionali (viene meno la responsabilità nella girata) Diverso, invece, è il caso in cui l emittente delle cambiali finanziarie sia una società con azioni quotate (in mercati regolamentati e non): poiché in questo caso la Legge non limita la circolazione delle cambiali finanziarie ai soli investitori professionali dovranno ritenersi applicabili i limiti di cui all art. 2412, secondo comma, c.c. Da ultimo, si ricorda che l applicazione dei limiti di cui all art. 2412 c.c. ed all art. 2483 non riguarda i casi di emissione di cambiali finanziarie destinate alla quotazione
Regime fiscale - Esenzione dall imposta di bollo per la cambiale finanziare dematerializzate -In capo al soggetto emittente, ai fini IRES, le spese sostenute per l emissione sono deducibili integralmente nel periodo di imposta dell emissione indipendentemente dal criterio di imputazioni seguito in sede di bilancio -Deducibilità degli interessi passivi corrisposti senza applicazione dei limiti imposti dall articolo 3, comma 115, della Legge n. 549/1995 -Applicazione della imposta sostitutiva (20%) di cui al d.lgs. N. 239/1996
Regime fiscale: deducibilità degli interessi passivi Per le cambiali finanziarie emessi da soggetti diversi dai c.d. grandi emittenti ovvero le Banche e le società quotate per i quali non trova mai applicazione è prevista l indeducibilità per la parte degli interessi che eccede : -il doppio del tasso ufficiale di riferimento (c.d. TUR fissato dalla BCE attualmente nella misura dell 1%) per le obbligazioni e titoli similari quotati in paesi UE o in paesi aderenti allo spazio economico europeo, -ovvero al TUR aumentato di 2/3 per gli altri titoli Tale limitazione non trova mai applicazione per le banche e le società quotate Non si applica alle società non quotate (diverse dalla micro imprese) a certe condizioni Le cambiali finanziarie siano negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del T.U.I.R. Le cambiali finanziarie non siano quotate ma a condizione che siano detenute da investitori qualificati che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
Regime fiscale: deducibilità degli interessi passivi Cambiale finanziaria quotata Cambiale finanziaria non quotata Investitori Tutti gli altri casi Emittente non quotato qualificati con <2% del capitale sociale o del patrimonio No applicazione Si applicazione No applicazione del 549/1995 549/1995 del 549/1995
Regime fiscale: percettori l applicazione dell imposta sostitutiva (nella misura del 20%) agli interessi corrisposti a fronte delle cambiali finanziarie, emesse da soggetti non quotati, che siano negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del T.U.I.R.. Cambiale finanziaria quotata Cambiale finanziaria non quotata Emittente Banca e/o soggetti Si d.lgs. n. 239/1996* Si d.lgs. n. 239/1996* quotati Emittente non quotato (diverso dalla banca) Si d.lgs. n. 239/1996* No d.lgs. n. 239/1996* Si applicazione della ritenuta di cui all art. 26 del D.P.R. N. 600/1973 (ritenuta del 20%)**