TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 Oggetto del Piano

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TITOLO I Disposizioni Generali Art. 1 Oggetto del Piano 1. Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.) si configura come strumento complementare ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica dell Amministrazione Comunale di Palermo in quanto individua le destinazioni di uso delle aree del Demanio Marittimo comprese prevalentemente nella Fascia Costiera individuata dal PRG vigente. 2. Il presente P.U.D.M., denominato anche Piano nelle successive disposizioni, regola la gestione, la tutela e l uso delle aree del Demanio Marittimo che ricadono nel territorio del comune di Palermo, individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi da parte della collettività, anche per il tramite di una attività economica privata, da attuare mediante rilascio di concessione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico Demanio Marittimo. Art. 2 Fonti Normative 1. Il Piano è predisposto dal Comune di Palermo, ai sensi dell art. 4 della Legge Regionale 29.11.2005 n. 15 e ss.mm.ii., secondo le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del Demanio Marittimo della Regione Siciliana approvate con Decreto dell Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (A.R.T.A.) del 04 luglio 2011. 2. Le funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo individuate all art. 822 del Codice Civile e agli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione e sulle zone del mare territoriale, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi vigenti in materia, secondo i principi del Codice della Navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei piani di settore. 1. Esso si compone dei seguenti elaborati: R1 Relazione generale descrittiva R2 Norme Tecniche di Attuazione Art. 3 Elementi costitutivi del Piano A1 Valutazione Ambientale Strategica. Relazione Generale A1.1 Area SIC ITA 020014 Monte Pellegrino : piano di rinaturalizzazione Scala 1:1.000 A1.2 Area SIC ITA 020012 Valle del Fiume Oreto : piano di rinaturalizzazione Scala 1:1.000 G1 Relazione Geologica G1.1 Carta geologica Scala: 1:10.000 G1.2 Carta geologica Scala: 1:10.000 E1.1 Stato di fatto Comune di Isola delle Femmine Punta Matese Scala: 1: 1.000 E1.2 Stato di fatto Sferracavallo Scala: 1: 1.000

E1.3 Stato di fatto Lungomare Barcarello Scala: 1: 1.000 E1.4 Stato di fatto R.N.O. Capo Gallo Scala: 1: 1.000 E1.5 Stato di fatto R.N.O. Capo Gallo Scala: 1: 1.000 E1.6 Stato di fatto R.N.O. Capo Gallo Scala: 1: 1.000 E1.7 Stato di fatto R.N.O. Capo Gallo (Porto Fossa del Gallo) Scala: 1: 1.000 E1.8 Stato di fatto Punta Torre Mondello Scala: 1: 1.000 E1.9 Stato di fatto Mondello Scala: 1: 1.000 E1.10 Stato di fatto Mondello (Punta Celesi) Scala: 1: 1.000 E1.11 Stato di fatto Addaura (Porto Addaura) Scala: 1: 1.000 E1.12 Stato di fatto Addaura (Punta Priola) Scala: 1: 1.000 E1.13 Stato di fatto Addaura Scala: 1: 1.000 E1.14 Stato di fatto Addaura (Ex Discarica Vergine Maria) Scala: 1: 1.000 E1.15 Stato di fatto Vergine Maria Scala: 1: 1.000 E1.16 Stato di fatto Ex Chimica Arenella Scala: 1: 1.000 E1.17 Stato di fatto Arenella Scala: 1: 1.000 E1.18 Stato di fatto Foce Oreto Scala: 1: 1.000 E1.19 Stato di fatto Romagnolo Scala: 1: 1.000 E1.20 Stato di fatto Romagnolo (Ex Discarica Sperone) Scala: 1: 1.000 E1.21 Stato di fatto Sperone Scala: 1: 1.000 E1.22 Stato di fatto Porto Bandita Ex Discarica Acqua dei Corsari Scala: 1: 1.000 E1.23 Stato di fatto Acqua dei Corsari Scala: 1: 1.000 E1.24 Stato di fatto Acqua dei Corsari Comune di Ficarazzi Scala: 1: 1.000 E2 Stato di fatto Documentazione fotografica F1 Previsione di Piano Individuazione delle aree e delle zone Scala: 1: 10.000 F2.1 Previsione di Piano Comune di Isola delle Femmine Punta Matese Scala: 1: 1.000 F2.2 Previsione di Piano Sferracavallo Scala: 1: 1.000 F2.3 Previsione di Piano Lungomare Barcarello Scala: 1: 1.000 F2.4 Previsione di Piano R.N.O. Capo Gallo Scala: 1: 1.000 F2.5 Previsione di Piano R.N.O. Capo Gallo Scala: 1: 1.000 F2.6 Previsione di Piano R.N.O. Capo Gallo Scala: 1: 1.000 F2.7 Previsione di Piano R.N.O. Capo Gallo (Porto Fossa del Gallo) Scala: 1: 1.000 F2.8 Previsione di Piano Punta Torre Mondello Scala: 1: 1.000 F2.9 F2.9 Previsione di Piano Mondello Scala: 1: 1.000 F2.10 Previsione di Piano Mondello (Punta Celesi) Scala: 1: 1.000 F2.11 Previsione di Piano Addaura (Porto Addaura) Scala: 1: 1.000 F2.12 Previsione di Piano Addaura (Punta Priola) Scala: 1: 1.000 F2.13 Previsione di Piano Addaura Scala: 1: 1.000 F2.14 Previsione di Piano Addaura (Ex Discarica Vergine Maria) Scala: 1: 1.000 F2.15 Previsione di Piano Vergine Maria Scala: 1: 1.000 F2.16 Previsione di Piano Ex Chimica Arenella Scala: 1: 1.000 F2.17 Previsione di Piano Arenella Scala: 1: 1.000 F2.18 Previsione di Piano Foce Oreto Scala: 1: 1.000 F2.19 Previsione di Piano Romagnolo Scala: 1: 1.000 F2.20 Previsione di Piano Romagnolo (Ex Discarica Sperone) Scala: 1: 1.000 F2.21 Previsione di Piano Sperone Scala: 1: 1.000 F2.22 Previsione di Piano Porto Bandita Ex Discarica Acqua dei Corsari Scala: 1: 1.000 1

F2.23 Previsione di Piano Acqua dei Corsari Scala: 1: 1.000 F2.24 Previsione di Piano Acqua dei Corsari Comune di Ficarazzi Scala: 1: 1.000. M1.1 Previsione di Piano Mini lotti - Comune di Isola delle Femmine Punta Matese Scala: 1:1.00 M1.2 Previsione di Piano Mini lotti - Sferracavallo Scala: 1:1.000 M1.3 Previsione di Piano Mini lotti - Lungomare Barcarello Scala: 1:1.000 M1.4 Previsione di Piano Mini lotti - R.N.O. Capo Gallo Scala: 1:1.000 M1.5 Previsione di Piano Mini lotti - R.N.O. Capo Gallo Scala: 1:1.000 M1.6 Previsione di Piano Mini lotti - R.N.O. Capo Gallo Scala: 1:1.000 M1.7 Previsione di Piano Mini lotti - R.N.O. Capo Gallo (Porto Fossa del Gallo) Scala: 1:1.000 M1.8 Previsione di Piano Mini lotti - Punta Torre Mondello Scala: 1:1.000 M1.9 Previsione di Piano Mini lotti - Mondello Scala: 1:1.000 M1.10 Previsione di Piano Mini lotti - Mondello (Punta Celesi) Scala: 1:1.000 M1.11 Previsione di Piano Mini lotti - Addaura (Porto Addaura) Scala: 1:1.000 M1.12 Previsione di Piano Mini lotti - Addaura (Punta Priola) Scala: 1:1.000 M1.13 Previsione di Piano Mini lotti Addaura Scala: 1:1.000 M1.14 Previsione di Piano Mini lotti - Addaura (Ex Discarica Vergine Maria) Scala: 1:1.000 M1.15 Previsione di Piano Mini lotti - Vergine Maria Scala: 1:1.000 M1.16 Previsione di Piano Mini lotti - Ex Chimica Arenella Scala: 1:1.000 M1.17 Previsione di Piano Mini lotti - Arenella Scala: 1:1.000 M1.18 Previsione di Piano Mini lotti - Foce Oreto Scala: 1:1.000 M1.19 Previsione di Piano Mini lotti - Romagnolo Scala: 1:1.000 M1.20 Previsione di Piano Mini lotti - Romagnolo (Ex Discarica Sperone) Scala: 1:1.000 M1.21 Previsione di Piano Mini lotti - Sperone Scala: 1:1.000 M1.22 Previsione di Piano Mini lotti - Porto Bandita Ex Discarica Acqua dei Corsari Scala: 1:1.000 - Adeguate agli emendamenti del Consiglio Comunale Del. C.C. n 376 del 18/12/2014 M1.23 Previsione di Piano Mini lotti - Acqua dei Corsari Scala: 1:1.000 M1.24 Previsione di Piano Mini lotti - Acqua dei Corsari Comune di Ficarazzi Scala: 1:1.000. 2

P1 Previsione di Piano Schema delle tipologie costruttive. Costituiscono inoltre parte integrante delle presenti norme: ALLEGATO A: elenco delle concessioni in corso di validità alla data del marzo 2009 con dati identificativi; ALLEGATO B: Tabella riepilogativa con indicato per ogni lotto e zona in cui è stato suddiviso il demanio marittimo: la lunghezza del Fronte demaniale marittimo (LFDM); la lunghezza del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI); la lunghezza del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM)(LFDMI); la lunghezza del Fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC); la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF); la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC). 2. Oltre al presente elaborato (R2), assumono carattere prescrittivo l elaborato A1, le tavole A1.1 e A1.2 e le tavole da F2.1 e F2.24. Fra i diversi elaborati grafici prevalgono quelli a scala di maggiore dettaglio. In caso di contrasto, le prescrizioni contenute nelle presenti norme prevalgono su quelle contenute negli elaborati grafici. Art. 4 Delimitazione territoriale 1. Il presente Piano disciplina le aree del Demanio Marittimo, così come individuate nella cartografia del Sistema Informativo del Demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornito dall A.R.T.A. 2. Le suddette aree sono quelle del tratto costiero prospiciente il territorio del Comune di Palermo, compreso tra Sferracavallo al confine con il Comune di Isola delle Femmine e Acqua dei Corsari al confine con il Comune di Ficarazzi. 3. Il limite del Demanio Marittimo su cui opera il presente Piano è riportato negli elaborati grafici di cui all art. 3. Art. 5 Competenze gestionali 1. Per i provvedimenti inerenti l utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, le competenze sono attribuite, ai sensi dell art. 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n 172, direttamente dall Amministrazione Regionale. Essa per l esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo si avvale del supporto degli uffici periferici del Demanio Marittimo regionale istituiti ai sensi dell art. 6 della L.R. n. 15 del 29.9.2005 e ss.mm.ii. Detti provvedimenti riguardano: - concessioni di aree demaniali marittime (c.d.m.) e di specchi acquei rilasciate ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione C.d.N.; - consegna di aree demaniali marittime e di specchi acquei ai sensi dell'art. 34 C.d.N.; - autorizzazioni ex art. 24 Reg. C.d.N.; 3

- autorizzazioni ex art. 45 Bis C.d.N.; - revoca e decadenza dalla concessione rispettivamente ai sensi degli artt. 42 e 47 C.d.N.; - anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 C.d.N.; - subingresso ex art. 46 C.d.N.; - decreto di approvazione delle operazioni di delimitazione ex art. 32 C.d.N. e 58 C.d.N.; - ogni altro provvedimento sopra non menzionato che comporti, comunque, una valutazione discrezionale dell'amministrazione concedente. 2. I provvedimenti edilizi abilitativi all esecuzione delle opere necessarie all esercizio dell attività pubblica oggetto della concessione demaniale marittima, restano invece di competenza degli Uffici comunali. TITOLO II Norme generali Art. 6 Procedure e norme di riferimento 1. Le presenti norme disciplinano sia il rilascio di nuove concessioni demaniali, l ampliamento e/o la variazione di quelle esistenti, sia i criteri da seguire ai fini del rilascio della concessione e/o autorizzazione comunale ad eseguire le opere in funzione delle quali è stata richiesta ed ottenuta la concessione demaniale; per quanto non previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle prescrizioni derivanti dalla Legge Regionale 29.11.2005, n. 15 e ss.mm.ii., nonché dal Decreto A.R.T.A. 25 maggio 2006, contenente le Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo del Demanio Marittimo della Regione Siciliana. 2. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alla ordinanza che la competente Capitaneria di Porto emana annualmente. 3. In aree del demanio marittimo, anche non oggetto di concessione demaniale marittima rilasciata al Comune, è sempre possibile, previo Nulla Osta del Servizio Demanio della Regione e parere favorevole della Soprintendenza BBCCAA, realizzare opere pubbliche tendenti alla pulizia, bonifica e rinaturalizzazione delle aree, anche tramite nuovi impianti arborei, e al miglioramento dell accessibilità pedonale della costa, con percorsi di accesso alla battigia ed, eventualmente, paralleli alla linea di costa, comprendendo, a tal fine, le aree trazzerali trasferite al Comune. Art. 7 Concessioni demaniali marittime (c.d.m.) 1. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del comune di Palermo sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano. 1 bis Sono concedibili le sole superfici comprese entro il perimetro dei mini lotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. 2. Le concessioni demaniali marittime concedibili devono essere connesse ad attività inerenti la fruizione del mare da parte della collettività (e non di singoli gruppi più o meno estesi di persone) seppure per il tramite di una attività economica privata, così come individuate e regolate dal presente piano ai sensi dell art. 1 della L.R. 15/05 e ss.mm.ii.. 3. Ogni concessionario di area demaniale marittima deve sempre consentire l accesso alla battigia in maniera libera e gratuita, anche al fine della balneazione, predisponendo gratuitamente 4

all interno delle proprie strutture dei servizi igienici utilizzabili anche dagli utenti che non intendano usufruire dei servizi offerti. 4. Nelle aree interessate dal divieto di balneazione possono essere consentite esclusivamente attività di solarium, che vengono considerate quali attività complementari alla diretta fruizione del mare. 5. Tutte le concessioni demaniali marittime, anche quelle esistenti, all atto del rinnovo del titolo concessorio o di una sua variazione ex art.24 R.C.d.N., ovvero rilasciate sotto clausola transitoria di cui al punto 6) del Decreto A.R.T.A. Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana del 04.07.2011, ai fini del libero transito devono arretrarsi ml. 1,50 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, e ml 5,00 dalla battigia media sull arenile o sulle scogliere basse secondo quanto rappresentato nelle tavole di piano da F2.1 a F2.24 fino alla data del 31/12/2015 e successivamente a tale data nelle tavole di piano da M2.1 a M2.24, fatti salvi maggiori arretramenti derivanti da specifiche prescrizioni contenute nel presente Piano. Eventuali opere di sistemazione del suolo (tavolato) debbono arretrarsi di ml 10 dalla battigia, eccetto eventuali percorsi di accesso al mare, che non debbono superare la larghezza di ml 1,2, se pedonali e ml 2,5, se destinati alle derive. E possibile effettuare la delimitazione dell area in concessione, o sue parti, con sole recinzioni lignee di altezza non superiore a ml 1,20 tali da non occludere la vista del mare e della spiaggia. E fatto obbligo di dismettere eventuali precedenti opere, permanenti o temporanee, presenti nell area. E vietato l espletamento di attività danzante. 6. Tutte le concessioni demaniali marittime esistenti all atto del rinnovo del titolo concessorio o di una sua variazione ex art.24 R.C.d.N., ovvero rilasciate sotto clausola transitoria di cui al punto 6) del Decreto A.R.T.A. Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demani\o marittimo della Regione siciliana del 04.07.2011 devono adeguarsi a quanto rappresentato nelle tavole di piano da F2.1 a F2.24 fino alla data del 31/12/2015 e successivamente a tale data nelle tavole di piano da M2.1 a M2.24, nonché alle disposizioni di cui al presente articolo. 7. Sono sempre concedibili le superfici da destinare all uso pubblico, le passeggiate, i camminamenti, le piazze, le aiuole, i parcheggi, le torrette di sorveglianza e le aree di primo soccorso; la realizzazione di tali attrezzature potrà essere di iniziativa pubblica. 8. Il rilascio della concessione demaniale è preventiva al rilascio del provvedimento edilizio abilitativo da parte del Comune di Palermo relativo alle opere da realizzare, nell ambito del rilascio del provvedimento unico all esercizio dell attività oggetto della concessione demaniale marittima (c.d.m.). 9. Non possono essere considerate opere precarie quei manufatti che, benché facilmente amovibili dal punto di vista strutturale, sono destinati all uso ampliato di cui all art.2 della L.R. 15/05 e ss.mm.ii., venendo a mancare il concetto di uso temporaneo e provvisorio. 10. Ai sensi delle leggi vigenti, le concessioni demaniali in corso di validità al momento dell entrata in vigore della L.R. 15/05 (17.12.2005) sono rinnovate tacitamente per anni 6, secondo quanto previsto dall art. 1, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii. Art. 8 Indici e parametri quantitativi generali 1. Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare. 2. A seguito del rilascio della concessione demaniale marittima da parte dell A.R.T.A. o degli uffici competenti, tutte le opere connesse all esercizio delle attività di cui al comma 1, art.1 5

della L.R. n.15/05 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 3 dell art.31 della legge 1150/42 e sue mm. e ii., sono soggette ai provvedimenti abilitativi comunali, e dovranno essere adeguate alle specifiche norme di settore. 3. Le nuove concessioni demaniali marittime, nonché i rinnovi e le variazioni delle modalità di utilizzazione delle concessioni demaniali esistenti, oltre a osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali: a) Per ogni Lotto, così come individuato e definito nell Allegato B e negli elaborati di Piano da F2.1 a F2.24 e agli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 delle presenti norme, il 50% del fronte demaniale marittimo (LFDM) come pure del fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) è lasciato alla libera fruizione. Nell ambito del singolo lotto, tra ogni concessione di nuova previsione alla data di approvazione del presente piano deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml., salvo l esistente regolarmente autorizzato, rispetto al quale la distanza minima non deve essere inferiore al fronte demaniale richiesto in concessione e comunque non inferiore a 5 ml; b) Per ciascuna concessione demaniale esistente nell allegato B è stato calcolato la lunghezza del cosiddetto fronte a mare (LFDMC). Per ogni lotto, ai fini del rispetto dell art. 5 della L.R. 15/05, in fase di rinnovo di ciascuna concessione demaniale, qualora il suddetto limite del 50% non risultasse rispettato, occorrerà subordinare il rinnovo medesimo al ridimensionamento del fronte a mare della concessione demaniale in corso di rinnovo. Tale ridimensionamento deve essere calcolato in maniera ponderale in funzione dei valori del fronte a mare di tutte le concessioni demaniali esistenti sul lotto alla data dell istanza di rinnovo; c) Ampliamenti o estensioni delle concessioni demaniali marittime esistenti (ex art. 24 Regolamento del Codice della Navigazione, R.C.d.N.) potranno essere rilasciate nel rispetto della suddetta distanza minima di almeno 100 m dalle altre concessioni, fatte salve le estensioni di superficie necessarie per l attività oggetto della concessione medesima ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc, previa verifica che non sia stato possibile trovare adeguati spazi all interno dell area già concessa. In quest ultimo caso la superficie massima concedibile non può superare 100 mq; d) La lunghezza del fronte a mare di ogni singola concessione a soggetti privati per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere inferiore a 50 ml e superiore a 100 ml; e) Le concessioni esistenti alla data di approvazione del presente Piano possono essere rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni del presente Piano entro le scadenze dei titoli rinnovati, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell A.R.T.A.; f) Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro; g) Il mantenimento delle strutture realizzate oltre il periodo della balneazione (così come stabilito con opportuno provvedimento), può essere consentito esclusivamente ove non espressamente vietato dalle presenti norme e in presenza di idoneo provvedimento edilizio abilitativo e in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio demaniale, e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze, e nel rispetto comunque del comma 2 dell art. 9 e del comma 2 dell art.10; h) Il concessionario resta onerato, durante tutto l anno, della pulizia dell area oggetto di concessione demaniale, nonché degli spazi limitrofi da entrambi i lati, non oggetto di altre concessioni, per una larghezza pari al fronte demaniale in concessione; 6

i) Ai fini della pulizia, il tratto di litorale tra due c.d.m. viene ripartito in proporzione ai fronti a mare concessi; j) Gli impianti e le strutture aperti al pubblico devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo comma dell art. 23 della legge 104/92 (abbattimento barriere architettoniche), nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e di settore in relazione dell attività che si intende svolgere; k) Nelle aree demaniali interessate da rischio e pericolosità geomorfologica di grado elevato (R3; P3) e molto elevato (R4; P4) così come individuato nel Piano Stralcio di Bacino per l Assetto Idrogeologico vigente, non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime. E vietata altresì la sosta ed il transito di persone. Detta prescrizione è prevalente; l) Nelle aree demaniali interessate da pericolosità e rischio idraulico di qualsiasi grado così come individuato nel Piano Stralcio di Bacino per l Assetto Idrogeologico vigente (P.A.I.), non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime. E vietata altresì la sosta ed il transito di persone. Detta prescrizione è prevalente; m) Fatto salvo quanto stabilito dalle precedenti lettere k) ed l), ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. vigente, nelle aree demaniali interessate da pericolosità P0, P1 e P2 il rilascio della c.d.m. è subordinato al parere preventivo dell Assessorato Regionale del Territorio e dell Ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I. vigente. 4. La destagionalizzazione ex art. 2 della L.R. 15/05 e ss.mm.ii. dell esercizio delle c.d.m. nelle zone e nei lotti di cui al presente piano è consentita, purché originariamente oggetto dell istanza di c.d.m. da parte del soggetto pubblico / privato alle condizioni degli articoli che seguono. 5. Le c.d.m oggetto di destagionalizzazione devono prevedere dei parcheggi pertinenziali in spazi esterni al demanio marittimo o attraverso la stipula di apposite convenzioni così come previsti nel vigente regolamento edilizio per attività similari e comunque non inferiore a mq 25 ogni mq 100 di superficie di area demaniale marittima utile allo svolgimento delle attività oggetto della c.d.m. Nel calcolo della superficie utile non vanno conteggiate le aree demaniali marittime concesse non sfruttabili per l esercizio dell attività. 6. Le c.d.m. stagionali, ove incrementino il carico urbanistico (da valutare in relazione all attività che si intende svolgere e allo stato preesistente dei luoghi con particolare riferimento alla loro destinazione d uso), sono soggette a provvedimento edilizio abilitativo e devono prevedere dei parcheggi pertinenziali in spazi esterni al demanio marittimo così come previsti nel vigente regolamento edilizio per attività similari e comunque non inferiore a mq 25 ogni mq 100 di superficie di area demaniale marittima concessa utile allo svolgimento delle attività oggetto della c.d.m. Nel calcolo della superficie utile non vanno conteggiate le aree demaniali marittime concesse non sfruttabili per l esercizio dell attività. Art. 9 Manufatti 1. La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Edilizio vigente approvato con D. Dir. n.124 e 558/DRU/02, devono rispettare i seguenti parametri e regole generali: a) l altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non può superare 4,5 ml da terra; b) l altezza delle cabine non dovrà essere superiore a ml 2,70; c) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate; 7

d) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione; e) i manufatti devono avere la caratteristica di precarietà strutturale e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo verifica della possibilità di utilizzo di soluzioni amovibili. Verrà data preferenza alle iniziative che prevedono per le opere lignee, l utilizzo di legnami certificati FSC (Forest Stewardship Council), nell ottica di uno sviluppo sostenibile; f) sui manufatti esistenti non abusivi ai sensi del successivo art. 24 sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, previa autorizzazione dell A.R.T.A., la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo. Qualora l attività esercitata nel manufatto sia difforme con le previsioni del presente Piano i suddetti interventi di manutenzione devono essere limitati soltanto ad adeguamenti normativi ove non derogabili e interventi di messa in sicurezza e/o eliminazione del pericolo; g) negli stabilimenti balneari e nelle aree attrezzate per la fruizione pubblica, dovrà essere istallata adeguata segnaletica senza opere di fondazione, che dovrà indicare l ingresso, l uscita, l intestatario ed il confine della concessione; h) i nuovi manufatti potranno essere colorati con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso; i) i manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all esercizio e alla gestione di stabilimenti balneari, attività sportive e ricreative, ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, già realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima purché siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data, possono essere mantenuti anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, stabiliti dalle presenti norme, fino alla scadenza del titolo concessorio. Resta ferma l osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni delle disposizioni previste dalle norme vigenti di settore in relazione alla tipologia dell attività svolta ed in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche. All atto del rinnovo del titolo concessorio, il titolare della concessione demaniale dovrà immediatamente adeguare i manufatti realizzati a quanto previsto dalle presenti norme, con riferimento alla tipologia di attività svolta; j) i punti di appoggio delle pedane e delle piattaforme devono prevedere particolari accorgimenti affinché non vi sia alcuna possibilità di contaminazione (meccanica e/o chimica) dell ambiente circostante. Tali pedane e/o piattaforme dovranno essere rialzate dal suolo per una altezza massima di 50 cm e possono essere realizzati in totale tre livelli di calpestio; k) al fine di non costituire barriere visive, i manufatti devono essere disposti in modo ortogonale alla linea di costa e non possono superare il 30 % del fronte concessorio. Tutti i manufatti situati a valle del segno grafico Vincolo Panoramico corrispondente negli elaborati di Piano da F2.1 a F2.24, devono essere realizzati in modo da assicurare la libera visuale; i manufatti dovranno essere di altezza inferiore alla quota stradale ed in ogni caso la linea che congiunge un punto sito a ml.1,00 sul bordo a valle della strada ed il punto più alto del manufatto non deve formare con la orizzontale un angolo inferiore a 15 gradi. 2. Alla fine della stagione balneare tutte le strutture ricadenti nella fascia di 20 metri dalla battigia devono essere smontate. 3. Le opere pubbliche realizzate sulle aree demaniali marittime al di fuori della fascia di 20 metri dalla battigia possono essere mantenute al di fuori della stagione balneare se in possesso dei necessari requisiti, purché ne venga mantenuto l uso pubblico e gratuito. 8

4. Tutte le opere realizzate e da realizzare su area demaniale devono ottemperare alle prescrizioni scaturenti dalla Valutazione Ambientale Strategica ex D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. cui è stato sottoposto il presente P.U.D.M., prescrizioni che hanno prevalenza ove in contrasto con le presenti norme. 5. Per l individuazione della superficie massima coperta nell ambito delle concessioni demaniali marittime si fa riferimento alla Circolare prot. n 80026 del 22/10/2008 del Servizio IX Demanio Marittimo dell Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. 6. Nuove barriere soffolte per la protezione dall erosione marina devono essere corredate da uno studio idrodinamico delle correnti e delle variazioni locali indotte dalla presenza delle barriere stesse con riferimento anche alle biocenosi bentoniche. 7. In ogni caso l attraversamento delle biocostruzioni deve avvenire attraverso strutture galleggianti retrattili che in alcun modo poggiano sulla piattaforma e comunque laddove la larghezza della biocostruzione è inferiore a 1,50 m. Deve inoltre essere apposta apposita cartellonistica informativa e divulgativa per gli utenti segnalante la biocostruzione in materiale plastico. 8. Per i tratti di costa di particolare pregio ambientale valgono le prescrizioni di cui all art.41, comma 4. 9. I manufatti realizzati dopo il 31/12/2015 relativi ai mini lotti di cui alle tavole da. M1.1 a M1.24 dovranno essere realizzati secondo le tipologie costruttive di cui alla tav.p1, nel rispetto dei commi precedenti. 10. Per i manufatti esistenti è ammesso il cambio di destinazione d uso solo per gli usi del lotto in cui ricadono. Per gli edifici individuati come netto storico gli usi consentiti sono quelli relativi al lotto in cui ricadono, anche parzialmente. Art. 10 Percorsi di accesso 1. I varchi pubblici individuati per l accesso al mare, non possono essere oggetto di concessione ad uso diverso da quello individuato e sono realizzabili nell ambito di progetti d iniziativa pubblica o privata. 2. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi, ove possibile, alla normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di consentire e facilitare l accesso alle persone affette da problemi di deambulazione ed altre disabilità. 3. Nella fascia libera di cui al comma precedente non sono ammesse istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria, ed è vietata comunque qualsiasi attività che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa verso il mare e viceversa. 4. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell area demaniale, deve essere lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferire a m 5,00. 5. E posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. 6. Non è ammessa l apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre gli accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali e nel rispetto delle presenti Norme, possono essere autorizzati anche se non previsti negli elaborati di Piano. 9

Art. 11 Ampliamento del Demanio Marittimo ex art. 33 ed espropri 1. Ai sensi dell art. 33 del Codice della Navigazione, sono state individuate nel Piano -Superfici da espropriare- alcune aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo per le quali valgono le disposizioni in esso contenute al fine di rendere accessibili le aree demaniali marittime. Le procedure e gli oneri necessari agli ampliamenti di cui al richiamato art. 33 possono essere condotte in nome e per conto dell Amministrazione pubblica titolare del Demanio Marittimo anche dai privati interessati alla concessione del bene demaniale connesso, interessato e/o reso accessibile all esproprio medesimo. Nel caso di più soggetti privati interessati alla medesima area oggetto di ampliamento, si applicano le disposizioni di cui all art. 37 del C.d.N. 2. Qualora la procedura di ampliamento della concessione, legata all esproprio di aree non demaniali sia a carico di soggetti privati, ai sensi dell art.36 del C.d.N., la concessione può avere durata superiore al limite di 6 anni di cui all art.1, comma 2, della L.R. 15/05, in funzione del tempo di rientro dell investimento complessivo. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, si applicano le norme di diritto civile in merito all indennità in forza dell ultimo comma dell art. 1 del C.d.N. 4. In alternativa alla procedura di cui all art.33 del C.d.N., l Amministrazione Pubblica potrà sempre e comunque procedere all acquisizione delle stesse aree attraverso la procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. Art. 12 Specchi acquei e imbarcazioni 1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all uopo stabilita dall Autorità marittima e/o dall Amministrazione regionale competente ai sensi delle norme vigenti in materia. 2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf etc. è consentita all interno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l approdo devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni. 3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. È consentita l istallazione stagionale dei corridoi di lancio per le attività esistenti, tenuto conto della effettiva necessità, previa autorizzazione dell A.R.T.A.. E confermato il corridoio di lancio per attività removeliche a Mondello, riportato nella tav.10 della serie M. 4. Prelievi, per gli usi consentiti, di acqua marina, possono essere autorizzati dall A.R.T.A. previo rilascio di concessione demaniale marittima. Non è ammesso il prelievo di acqua di mare con tubazioni fisse, mentre può esser autorizzato il prelievo con tubazioni mobili in orari diversi da quelli di balneazione. 5. Nei tratti antistanti la costa non soggetti a divieti di balneazione permanenti (per presenza di scarichi fognari e/o altri scarichi fissi) così come individuati nella cartografia di Piano, è ammessa la realizzazione di attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili, previo nulla osta dell A.R.T.A. sentito il parere, ai fini della sicurezza, della Capitaneria di porto competente, e nel rispetto delle limitazioni imposte dalle ordinanze (divieti di balneazione stagionali) ai sensi delle vigenti norme. 10

6. Alla fine della stagione balneare tutte le strutture e/o attrezzature antistanti la costa devono essere smontate. 7. Per le opere a mare a qualsiasi titolo è necessaria la preliminare acquisizione del parere della Soprintendenza del Mare. Art. 13 Stabilimenti balneari 1. Negli stabilimenti balneari devono essere previsti i seguenti servizi e attrezzature: - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap; - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10 % dei punti ombra (ombrelloni); - docce al coperto per un minimo di 2; - docce all aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi; - servizi per la sicurezza della balneazione: locale di primo soccorso, deposito per attrezzature, locale tecnico, percorsi per disabili; - una passerella principale in doghe di legno appoggiate al suolo e collegate fra loro; - un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. 2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc. 3. Gli stabilimenti balneari sono soggetti al rilascio della concessione edilizia. 4. La superficie da assentire in concessione non deve eccedere i 3.000 m 2, e quella coperta non deve essere superiore al 10 % dell area in concessione. 5. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 14 Aree attrezzate per la balneazione 1. Nelle aree attrezzate per la balneazione dovranno essere previsti almeno i seguenti servizi e attrezzature: - cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8; - servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap; - magazzino; - docce all aperto almeno 1, con interruzione automatica dell erogazione dell acqua; - servizi per la sicurezza della balneazione; - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 2. Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, spazi attrezzati per elioterapia, eventuali giochi a carattere stagionale. 3. La superficie da assentire in concessione per le aree attrezzate per la balneazione non può superare i 2.000 mq di cui non più del 5 % coperta. 4. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 15 Aree attrezzate per pratiche sportive connesse al mare 11

1. Nelle aree attrezzate per attività sportive, si potranno svolgere attività tese all insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini, beach volley e similari e sarà possibile il noleggio delle attrezzature necessarie, i servizi minimi da prevedere dovranno essere i seguenti: - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap: - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4; - rimessa o magazzino; - punto di primo soccorso; - servizi per la raccolta differenziata di rifiuti. 2. Sono anche ammessi punti di ristoro e spazi ombreggiati. Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq. 3. La superficie da assentire in concessione per le aree attrezzate per pratiche sportive non può superare i 500 m2 di cui non più del 20 % coperta. Fanno eccezione i campi di calcio esistenti, individuati nelle tavole E, la cui localizzazione si intende confermata. Eventuali ulteriori deroghe, richieste in base alle attività da svolgere, saranno oggetto di attenta valutazione da parte degli Uffici preposti al rilascio della concessione, che in ogni caso dovrà essere ratificata dall ARTA. 4. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 16 Aree attrezzate di spiaggia libera 1. Nelle aree attrezzate di spiaggia libera la concessione demaniale dovrà essere rilasciata con la condizione di lasciare inalterato l uso pubblico e l accesso libero e gratuito. Dovranno essere garantiti i seguenti servizi minimi: - servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap; - servizi di sicurezza; - punto di primo soccorso; - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 2. I servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di 300 m risulta disponibile un servizio igienico ad uso pubblico, segnalato sull arenile, anche all interno di attrezzature ricettive a gestione pubblica o privata. 3. Sono ammesse attività di solo noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccoli chioschi. 4. La superficie da assentire in concessione non può superare i 600 m 2 di cui non più del 20% coperta, la gestione può essere pubblica o privata convenzionata. 5. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 17 Aree attrezzate per l accesso di animali di affezione 1. In prossimità di stabilimenti balneari, è consentita la realizzazione di aree riservate al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell art. 4 della Legge Regionale n.15/05 e ss.mm.ii. 2. In tali aree si dovranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature: - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l attività di agility, entrambe non superiori a m 2 200, adeguatamente recintate con tavolato alto m 1,50; 12

- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all ombra dei cani di dimensione m 1,40 x 1,40 e altezza massima m 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. 3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. 4. All interno dell arenile è consentita l attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento. 5. L arenile in concessione, la cui estensione massima non deve superare i 500 m 2, deve essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore a m 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte. 6. L igiene e la pulizia inerente l attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 7. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 18 Punti di ristoro 1. Negli spazi con servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, è possibile realizzare manufatti e spazi ombreggiati; devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 2. La superficie occupata dal chiosco comprese le aree di pertinenza non può superare i 100 m 2. 3. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 19 Ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti 1. Porzioni di Demanio Marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. 2. Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi: - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap; - magazzino; - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 3. Sono anche ammessi i seguenti servizi: - cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3; - bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale di servizio, area lavoro; - corridoi di lancio come esplicitato all art. 12 Specchi acquei. 4. Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 m 2. 5. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 20 Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio 13

1. La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al di fuori di strutture balneari è consentita nell ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare. 2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in linea di massima, i 400 m 2 di cui non più del 50 % coperta. 3. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 21 Giochi 1. E ammesso, fatte salve le disposizioni del regolamento per la gestione, e le esplicite limitazioni poste dalle presenti norme per i singoli Lotti, il posizionamento all interno dell area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludiche e sportive purché abbiano carattere di stagionalità. 2. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 22 Spazi ombreggiati 1. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, spazi per elioterapia, ossia spazi per la sosta delle persone, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari. 2. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell ambito dei minilotti individuati negli elaborati M di cui al precedente art.2. Art. 23 Porti e approdi turistici 1. Le aree nelle quali ricadono i porti e/o gli approdi turistici esistenti e di nuova realizzazione sono regolamentate dalla specifica normativa in materia. Art. 24 Opere abusive 1. Sono da considerare abusive tutte le opere realizzate sul demanio marittimo in assenza: a) della sola concessione demaniale marittima, fino alla data del 01 settembre 1967 (entrata in vigore della L. 765/1967); b) della concessione demaniale marittima e del provvedimento edilizio abilitativo del Comune di Palermo, a partire dalla data del 02 settembre 1967. 2. Tutte le opere abusive, non sanabili ai sensi delle norme vigenti e per le quali l Amministrazione Demaniale Marittima non intenda comunque procedere all acquisizione fra le pertinenze del demanio marittimo ex art.49 del Codice della Navigazione, devono essere demolite ex art.54 del Codice della Navigazione giusta Ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo. Eventuali istanze di concessioni demaniali per aree in cui ricadono manufatti abusivi devono prevedere fra le opere da realizzare la demolizione di siffatti manufatti. 14

3. Il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo di quelle esistenti nelle aree demaniali di cui alla tavola A1.1 e A1.2 è subordinato all attuazione degli interventi ivi indicati e descritti nell Elaborato di Piano A1, in quanto rientranti nel progetto di riqualificazione ambientale del tratto di costa dell Addaura interessato dal SIC MONTE PELLEGRINO - ITA 020014 e delle aree limitrofe al SIC ITA 020012 - VALLE DEL FIUME ORETO. TITOLO III Classificazione del Territorio Art. 25 Divisione del territorio in Aree, Zone e Lotti 1. Ai sensi della Legge Regionale n.15/2005 e della Legge Regionale n.10/2007 il territorio del Demanio Marittimo ricadente nel Comune di Palermo è suddiviso in Aree rappresentate nelle tavole F1.1 e F1.2, che a loro volta comprendono Lotti e Zone rappresentate nelle tavole. da F2.1 a F2.24, con le ulteriori distinzioni e prescrizioni di cui alle presenti norme. 2. Il Piano individua inoltre percorsi di accesso al Demanio Marittimo, e stabilisce gli interventi ammissibili per ogni Lotto e Zona così come definiti nei successivi articoli delle presenti norme. 3. Si definisce, ai fini delle presenti norme: Aree: l insieme di ambiti costieri demaniali marittimi, compresi all interno dei confini comunali, tendenzialmente omogenei in considerazione di medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali. Zone: porzione di litorale le cui esigue dimensioni non possano costituire un area e quindi in essa contenuto, tale da individuare l'esigenza di una regolamentazione specifica. Lotti: porzioni delimitate di superfici, al cui interno insistono le concessioni demaniali marittime già rilasciate e, nell ambito dei minilotti, possono essere individuate le aree demaniali suscettibili di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime. Mini-lotto: singola porzione di superficie demaniale, individuata attraverso una precisa identificazione delle relative coordinate geografiche, che formerà oggetto di rilascio di concessione demaniale marittima. 4. Le aree da richiedere in concessione sono da individuare all interno dei Minilotti, di cui alle tav. M1.1 M1.24. TITOLO IV La disciplina dei Lotti e delle Zone Art. 26 L1. Lotto di rilevante interesse naturalistico. 1. I tratti di costa ricadenti in lotto L1, sono le parti di territorio per le quali si prevede un regime prevalente di conservazione dell esistente, che non comporti modificazioni dello stato delle risorse naturali, del sistema degli insediamenti, del paesaggio e dei sistemi infrastrutturali. 2. In detti lotti è prevista la incentivazione alla accessibilità alle spiagge attraverso percorsi pubblici esistenti o da realizzare, ove non in contrasto con regolamenti specifici. 3. Non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali e/o il mantenimento delle strutture esistenti al di fuori della stagione balneare. 15

Art. 27 L2. Lotto per la fruizione della costa a scopo ricreativo non balneabile. 1. I tratti di costa ricadenti in lotto L2 sono quelli soggetti a divieti di balneazione per presenza di scarichi fognari ed altri impianti fissi. 2. Per detti lotti sono ammesse, nell ambito dei minilotti, le attività di cui agli artt. 18, 20, 21, 22, secondo progetti di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto degli artt. 8-9-10 delle presenti norme. Le parti non individuate come minilotti sono destinate alla libera fruizione del mare. 3. Qualora per alcuni tratti di costa ricadenti in tali lotti cessi il divieto di balneazione, gli stessi saranno soggetti a riperimetrazione da parte dell Amministrazione Comunale e riclassificati come lotti L3 ed, in quanto tali, regolati dalle norme del successivo art. 28. 4. Le concessioni rilasciate nei lotti di cui al presente articolo, in caso di cessazione del divieto di balneazione e pena la decadenza della concessione stessa, devono essere subordinate all impegno da parte del concessionario a variare la destinazione d uso della concessione adeguandola a quanto prescritto per i lotti L3. 5. Cessato il divieto di balneazione, i concessionari che intendono, alla scadenza del titolo concessorio, proseguire con il rinnovo della c.d.m. ai sensi dell art.1 della L.R. 15/05 così come modificata dalla L.R. 10/07 e dalla L.R. 9/09 per l esercizio di attività difformi a quelle previste per i lotti L3, possono eseguire solo interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti esistenti nonché le opere precarie strettamente necessarie per l osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza igiene ed abbattimento di barriere architettoniche, senza alcuna possibilità di ampliare e/o modificare quanto in precedenza concesso. 6. Nel tratto costiero in località Mondello - Valdesi (Punta Celesi) identificato in cartografia con le coordinate GB (2734003.03; 4229007.52) (2374585.68; 4228867,35) non sono ammessi gli usi di cui agli artt.18 e 20. Eventuali punti di ristoro possono essere autorizzati esclusivamente per servizio da asporto, senza alcun spazio dedicato per il consumo delle vivande o altre attività. 7. I concessionari che intendono, alla scadenza del titolo concessorio, proseguire con il rinnovo della c.d.m. ai sensi dell art.1 della L.R. 15/05 così come modificata dalla L.R. 10/07 e dalla L.R. 9/09 per l esercizio di attività difformi a quelle previste nel presente articolo, possono eseguire solo interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti esistenti non abusivi nonché le opere strutturali amovibili strettamente necessarie per l osservanza delle norme vigenti di settore in relazione all attività che si intende svolgere ed in materia di sicurezza igiene ed abbattimento di barriere architettoniche, senza alcuna possibilità di ampliare e/o modificare quanto in precedenza concesso. 8. Non è ammesso il mantenimento delle strutture precarie oltre la stagione balneare, ancorché a servizio di strutture permanenti dotate di regolare provvedimento edilizio abilitativo, stante la vocazione marina dell area al cessare del divieto di balneazione. Art. 28 L3. Lotto per la fruizione della costa a scopo ricreativo. 1. Nei tratti di costa ricadenti in lotto L3 sono ammessi, nell ambito dei minilotti, le opere e le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 delle presenti norme secondo progetti di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto degli artt. 8-9-10. Le rimanenti parti di costa sono destinate alla diretta fruizione del mare. 2. Nel tratto di costa interessato dal SIC MONTE PELLEGRINO - ITA 020014 e nel tratto di costa dal porto di Sferracavallo a Punta Barcarello prospiciente il SIC FONDALI DI ISOLA DELLE FEMMINE CAPO GALLO - ITA 020047 dalle coordinate GB (2369043,19; 4229523.02) alle coordinate GB (2369617.75; 4230439.88) sono ammessi esclusivamente gli 16