ASSOCONTACT. Rassegna Stampa del 19/11/2015

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INDICE ASSOCONTACT 19/11/2015 Il Sole 24 Ore Per i call center resta il nodo decontribuzione 19/11/2015 Il Sole 24 Ore Per i call center ammortizzatori post-stabilizzazione 19/11/2015 ItaliaOggi Via libera alla cigs anche nei call center 4 5 6

ASSOCONTACT 3 articoli

19/11/2015 Pag. 10 diffusione:150811 tiratura:209613 Lavoro. Assocontact : rischi sulla concorrenza ROMA Per i call center resta il nodo decontribuzione C.Fo. pun sospiro di sollievo per l'approvazione della «clausola sociale» ma anche una buona dose di preoccupazione per «gli effetti distorsivi che potrebbe provocare la decontribuzione sulle nuove assunzioni». Per Roberto Boggio, presidente di Assocontact (contact center in outsourcing) occorrerebbe un intervento di adeguamento al settore degli sgravi contributivi, che la Stabilità ha confermato, con riduzione dell'entità al 40 per cento. «Nel nostro settore gli sgravi rischiano di distorcere la concorrenza favorendo lo spostamento di personale verso società che hanno l'unico scopo di aggiudicarsi commesse grazie a politiche di dumping basate sul taglio sussidiato del costo del lavoro». E il contesto, secondo Boggio, sarebbe aggravato se alla Camera passasse un'eventuale corsia preferenziale in tema di decontribuzione per il Mezzogiorno stabilendo un differenziale di costo del lavoro del 30% tra alcune regioni e le altre. «Premetto che il Jobs act è un provvedimento di grande spessore, ma su questo particolare punto il nostro settore per le sue specificità, con un costo del lavoro che rappresenta il 70 80% della struttura complessiva dei costi rischia di vedere penalizzata la qualità a vantaggio di concorrenza a basso costo. L'effetto paradossale è uno spostamento di occupazione senza creare posti aggiuntivi». Assocontact propone di diluire lo sgravio del 40% su un periodo più lungo (sei anni). Il mercato prosegue Boggio «non può ignorare questi aspetti legati alla decontribuzione, così come bisogna affrontare gli aspetti deteriori delle gare al massimo ribasso». Positivo invece il giudizio sulla «clausola sociale» approvata dalla Camera nell'ambito della riforma appalti, un meccanismo in base al quale, nel caso in cui l'appalto cambi gestore, i posti di lavoro vengono garantiti. La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ASSOCONTACT - Rassegna Stampa 19/11/2015 4

19/11/2015 Pag. 46 diffusione:150811 tiratura:209613 Jobs act. Pubblicato il decreto Per i call center ammortizzatori post-stabilizzazione Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone Emanato ieri il decreto ministeriale (22763/2015) previsto dal testo unico sugli ammortizzatori sociali (decreto legislativo 148/2015) che introduce un trattamento particolare di sostegno al reddito in favore dei call center. L'accesso alla prestazione è subordinato al rispetto di alcune condizioni oggettive e soggettive. L'azienda deve operare in un settore in cui non trova applicazione la Cigs e aver un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda; in aggiunta deve avere unità produttive in diverse Regioni o Province autonome. Inoltre i call center devono aver attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto introdotte dalla legge Finanziaria del 2007 (articolo 1, comma 1202, legge 296/2006). I lavoratori stabilizzati devono risultare ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto 22763. Lo speciale trattamento a sostegno del reddito corrisponde, nella misura, al massimale più elevato di cassa integrazione guadagni straordinaria. Possono beneficiarne i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. L'indennità riconosciuta è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria (1.167,91 euro per il 2015). Per l'accesso al trattamento, che non potrà durare più di 12 mesi, occorre uno specifico accordo sottoscritto in sede ministeriale. L'indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, escludendo, a decorrere dal 2016, i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa. L'impresa deve presentare un programma di crisi aziendale contenente un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Le aziende devono pagare un contributo addizionale del 9%, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Sempre ieri di ammortizzatori sociali siè parlato in un convegno organizzato ieri dai Consulenti del lavoro di Palermo, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti del ministero del Lavoro e dell'inps. Dal dibattito sono emersi spunti di interesse, tra cui in particolare quello relativo al rispetto di una delle novità apportate dal Dlgs 148/2015 alla regolamentazione della Cigo. Si tratta della condizione stabilita dal comma 2, dell'articolo 1, del Dlgs che prevede, ai fini dell'accesso alla cassa, il possesso da parte dei lavoratori di un'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro. Poiché la stessa norma esclude questa condizione per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili, nel settore industriale, ci siè chiesti se tale deroga possa riguardare anche l'edilizia industriale. L'eventuale inclusione renderebbe più agevole, tra l'altro, la fruizione della Cigo durante le sospensioni derivanti da intemperie stagionali. La questione è al vaglio degli organismi competenti. La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ASSOCONTACT - Rassegna Stampa 19/11/2015 5

19/11/2015 Pag. 26 diffusione:41112 tiratura:81689 Firmato il decreto che prevede l'indennità in caso di crisi Via libera alla cigs anche nei call center DANIELE CIRIOLI Via libera alla cigs nel settore dei call center. Le aziende con più di 50 unità che hanno fatto ricorso alla stabilizzazione di co.co.pro. (scaduta il 31 dicembre 2013), possono richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria per i periodi di sospensione dell'attività dovuta a crisi aziendale (anche per cessazione attività, ma fi no al 31 dicembre 2015). I benefi ciari sono soltanto gli ex co.co.pro. stabilizzati ancora in forza nei call center. A stabilirlo è il decreto n. 22763 del 12 novembre in attesa di pubblicazione. Sanatoria co.co.pro. La possibilità del riconoscimento della cigs in deroga ai dipendenti delle imprese del settore call center è prevista dal comma 7, dell'art. 44, del dlgs n. 148/2015 (Jobs Act), nel limite di 10.796.845 euro (5.286.187 per il 2015 e 5.510.658 per il 2016). Il decreto n. 22763/2015, avvalendosi di tale possibilità, riconosce la cigs ai lavoratori: a) delle imprese del settore call center non rientranti nel campo di applicazione cigs, con organico oltre le 50 unità, che si siano avvalse della stabilizzazione dei co.co.pro entro il 31 dicembre 2013 (ex legge n. 296/2006); b) ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto n. 22763/2015. A queste condizioni, i lavoratori beneficiari sono quelli «di cui all'art. 1 del dlgs n. 148/2015», vale a dire «i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti... con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio». Ai sensi del medesimo art. 1, poi, i lavoratori benefi ciari «devono possedere, presso l'unità produttiva presso la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione». Crisi aziendale. Il benefi cio riconosciuto ai lavoratori è un'indennità d'importo pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria. L'attribuzione del benefi cio è disposta dal ministero del lavoro, sulla base di specifi ci accordi ministeriali, per periodi massimo di 12 mesi. L'indennità può essere richiesta per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinata da crisi aziendale, fatta esclusione, dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività dell'azienda o di un ramo di essa. Contributo addizionale. Le imprese che fanno domanda della cigs devono versare il nuovo contributo addizionale introdotto con la riforma Jobs Act (art. 5 dlgs n. 148/2015) pari a: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate nei periodi di cigs (uno o più) fi no al massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite delle 52 e fi no a 104 settimane nel quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite delle 52 settimane nel quinquennio mobile. Contribuzione fi gurativa. Ai lavoratori benefi ciari della cigs, infi ne, si applica la nuova disciplina della contribuzione fi gurativa introdotto con la riforma Jobs Act (art. 6 dlgs n. 148/2015). Pertanto, i periodi di sospensione dell'orario di lavoro ammessi all'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fi ni del diritto e della misura alla pensione (anticipata e di vecchiaia), mediante l'accredito di contributi fi gurativi calcolati sulla base della retribuzione globale cui è riferita la cigs. La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato ASSOCONTACT - Rassegna Stampa 19/11/2015 6