L affrancamento delle differenze di valore nelle operazioni straordinarie

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L affrancamento delle differenze di valore nelle operazioni straordinarie Christian Cisternino

Quadro normativo di riferimento Christian Cisternino

Il quadro normativo La legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008): esclude il regime fiscale di realizzo controllato per le operazioni di conferimento di complessi aziendali: in sostanza rende omogeneo il regime impositivo diretto per tutte le operazioni straordinarie che non comportano pagamenti in denaro; prevede la possibilità che il soggetto avente causa (i.e. il conferitario, la società risultante dalla fusione ovvero la società beneficiaria in caso di scissione) possa affrancare, ai fini fiscali, i maggiori valori emersi a seguito di operazioni di conferimento d azienda, fusione e scissione. 3

Il quadro normativo La Relazione al ddl finanziaria chiarisce che la ratio sottostante la manovra è quella di evitare arbitraggi consistenti nel sottoporre ad imposizione i conferimenti nei periodi in cui sono utilizzabili perdite fiscali; Tuttavia, a seguito dell introduzione del regime qui in esame il soggetto avente causa può affrancare ai fini fiscali i maggiori valori emersi a seguito delle predette operazioni. 4

Il quadro normativo A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008, il regime fiscale naturale di tutte le operazioni di riorganizzazione societaria (con esclusione della cessione di azienda) è quello della neutralità: vale a dire che sotto il profilo fiscale, indipendentemente dal regime contabile adottato: il soggetto dante causa (conferente / incorporata / scissa) non realizza alcuna plusvalenza; il soggetto avente causa (conferitario / incorporante / beneficiaria) eredita la posizione fiscale del dante causa. 5

Il quadro normativo Il regime di realizzo controllato, di cui all art. 175 TUIR, rimane esclusivamente per i conferimenti di partecipazioni di controllo / collegamento. 6

Il quadro normativo Con riferimento alla tecnica legislativa utilizzata, la legge 244/2007: disciplina l affrancamento introducendo il comma 2- ter nell art. 176 del TUIR; - rinvia al comma 2-ter dell art. 176 nelle norme relative al regime impositivo diretto delle operazioni di fusione (i.e. art. 172 TUIR) e di scissione (i.e. art. 173 TUIR). Il decreto ministeriale 25 luglio 2008 completa il quadro normativo di riferimento ( DM ). 7

Il quadro normativo I primi chiarimenti ufficiali sul regime in analisi sono forniti con: la risoluzione dell Agenzia delle Entrate 10 giugno 2008, n. 237/E; la circolare dell Agenzia delle Entrate 25 settembre 2008, n. 57/E; la circolare Assonime 12 settembre 2008, n. 51 8

Esercizio dell opzione e imposta sostitutiva (parte 1) Christian Cisternino

L esercizio dell opzione e l imposta sostitutiva Il regime qui in analisi interessa le operazioni di conferimento di complessi aziendali, fusioni e scissioni; Può essere esercitata solo dal soggetto avente causa. 10

L esercizio dell opzione e l imposta sostitutiva Prevede il versamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Ires/Irpef) e dell Irap con aliquota progressiva a scaglioni (12% fino a 5 milioni di euro, 14% tra i 5 e i 10 milioni di euro, 16% sui maggiori valori eccedenti). 11

L esercizio dell opzione e l imposta sostitutiva L imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali di importo rispettivamente del 30, 40, 30% con interessi del 2,5% annuo sulla seconda e terza rata, contestualmente al versamento del relativo saldo annuale. 12

L esercizio dell opzione e l imposta sostitutiva Con riferimento all imposta sostitutiva trovano applicazione le norme relative alla liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste per le imposte sui redditi. Tra l altro ciò comporta l applicabilità dell istituto della compensazione ex art. 17, D.Lgs 241/1997 e, in taluni casi, del ravvedimento operoso. 13

L esercizio dell opzione e l imposta sostitutiva L opzione può essere esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione di conferimento, senza che ciò a parere dell Agenzia - abbia impatto sulla determinazione dell aliquota applicabile considerato che la norma fa riferimento ai maggiori valori complessivamente considerati (Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E). 14

L esercizio dell opzione e l imposta sostitutiva L opzione si intende esercitata con il tempestivo versamento della prima rata (art. 1, comma 4 del DM); Può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale è realizzata l operazione o, al più tardi, in quella relativa al periodo d imposta successivo. Esempio: conferimento realizzato nel 2008, l opzione può essere esercitata nel 2009 o nel 2010. 15

Esercizio dell opzione e imposta sostitutiva (parte 2) Christian Cisternino

L esercizio dell opzione e l imposta sostitutiva L opzione può essere anche parziale ma in questo caso deve riguardare tutti i beni appartenenti alle singole categorie omogenee come individuate dal DM: (i) aree fabbricabili con la medesima destinazione urbanistica; (ii) aree non fabbricabili; (iii) fabbricati strumentali per destinazione; (iv) fabbricati patrimonio ; (v) immobilizzazioni materiali diverse dagli immobili, classificate per anno di acquisto e coefficiente di ammortamento. 17

L esercizio dell opzione e l imposta sostitutiva Le immobilizzazioni immateriali possono, invece, essere affrancate anche singolarmente. All interno di ciascuna categoria, il riallineamento può essere anche parziale ma deve essere uniformemente spalmato su tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. 18

Valori affrancabili (parte 1) Christian Cisternino

I valori affrancabili In base all art. 176, comma 2-ter, TUIR, l opzione può essere esercitata con riferimento ai maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all azienda ricevuta, (sono quindi escluse le partecipazioni e il magazzino). 20

I valori affrancabili Il DM chiarisce che si deve fare riferimento all iscrizione nel bilancio del conferitario; Il DM si riferisce invece ai beni classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l avviamento. 21

I valori affrancabili Non è un caso che la norma si riferisca genericamente ai maggiori valori, senza ulteriori specificazioni della loro origine. In base all ampio tenore utilizzato dalla norma, si deve ritenere (come chiarito anche dall Agenzia nella Circ. 57/2008) che possano essere affrancati anche i disallineamenti pregressi (es. first time adoption, i disallineamenti da fair value per gli IAS adopter e i disallineamenti su beni derivanti da precedenti operazioni fiscalmente neutrali). 22

Valori affrancabili (parte 2) Christian Cisternino

I valori affrancabili Viene disciplinato il coordinamento tra il regime dell affrancamento, il c.d. bonus aggregazioni (Legge 296/2006) e l affrancamento dei costi dedotti in via extracontabile (art. 109, comma 4 lettera b - TUIR); Sotto il primo profilo, la relazione al DM chiarisce che l ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi comprensivo anche dei maggiori valori emersi con il bonus aggregazioni (la Circ. 57/E si riferisce a due ipotesi: sovrapposizione dei due regimi in merito alla stessa operazione; beni affrancato con il bonus poi oggetto di ulteriore operazione straordinaria). 24

I valori affrancabili Per quanto attiene ai costi dedotti in EC, la normativa di riferimento prevede una prioritaria applicazione del regime di affrancamento specificatamente previsto per tali costi. 25

Effetti dell affrancamento Christian Cisternino

Gli effetti Si realizza un allineamento dei valori fiscali a quelli civilistici e non un ipotesi di rivalutazione ; Si applica a regime per le operazioni realizzate a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; è prevista tuttavia anche la possibilità di affrancare i maggiori valori iscritti a seguito di operazioni pregresse, nel 2008 (entro il 30 settembre) o, al più tardi, nel 2009 nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti. 27

Gli effetti Ai fini dell ammortamento, gli effetti del riallineamento si producono a partire dal periodo d imposta nel corso del quale è stata esercitata l opzione. Es. conferimento realizzato nel 2008, opzione esercitata nel 2009, maggiori ammortamenti a partire dal 2009; In caso di realizzo prima dell inizio del quarto periodo d imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l opzione ( periodo di sorveglianza ), il riallineamento viene meno. Si producono gli effetti di una condizione risolutiva: il valore fiscale del bene viene ridotto dei maggiori valori affrancati e degli ammortamenti medio tempore realizzati; L imposta sostituiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi. 28

Gli effetti La circolare dell Agenzia delle Entrate chiarisce che per realizzo, si devono considerare le ipotesi di vendita, assegnazione, autoconsumo o destinazione per finalità estranee all impresa. Non rilevano i trasferimenti a seguito di operazioni fiscalmente neutrali; Anche se la norma fa espressamente riferimento solo all ammortamento e alle ipotesi di realizzo, si deve ritenere come chiarito anche dall Agenzia delle Entrate nella Circ. 57/E che l affrancamento vale a tutti gli effetti ai fini fiscali (ad es. plafond delle spese di manutenzione). 29

Aspetti contabili Christian Cisternino

Gli aspetti contabili Sotto il profilo contabile, devono essere svolte alcune distinte considerazioni con riferimento (i) alle operazioni pregresse e (ii) alla procedura a regime; Con riferimento alle operazioni pregresse, se a seguito dell operazione fiscalmente neutrale erano state correttamente stanziate le imposte differite, il versamento dell imposta sostitutiva comporta la liberazione di tali somme, con la formazione di un provento a conto economico (a meno che il fondo imposte differite non sia stato alimentato direttamente a fronte di poste patrimoniali); Con riferimento, invece, alla procedura a regime, in applicazione del generale principio di competenza, pare corretto ritenere che l imposta sostitutiva debba essere spalmata (con l iscrizione di imposte differite attive) lungo tutto il periodo nel quale si manifesteranno i relativi vantaggi fiscali (cfr. Circolare Assonime n. 51/2008). 31

Valutazioni di convenienza Christian Cisternino

Valutazioni di convenienza Si tratta di un regime opzionale, che dovrebbe essere esercitato se presenta profili di convenienza; Le valutazioni in merito alla convenienza dell opzione devono tenere conto: della velocità dell ammortamento delle immobilizzazioni affrancate : più veloce è l ammortamento, maggiore è la convenienza dell opzione per l assolvimento dell imposta sostitutiva (si tratta della valutazione comparativa dell onere anticipato dell imposta sostitutiva con il vantaggio futuro, in termini di maggiori ammortamenti o di minori plusvalenze); - della semplificazione della gestione amministrativa derivante dalla eliminazione del doppio binario tra i valori civilistici e quelli fiscali. 33

Aspetti critici (parte 1) Christian Cisternino

Aspetti critici Il riferimento dell art. 176, comma 2-ter (al quale rinvia l art. 172 sulle fusioni), agli elementi relativi all azienda ricevuta ha portato l Agenzia delle Entrate a ritenere che, in relazione alle fusioni, possono formare oggetto di affrancamento solo i beni della società incorporata e non anche quelli dell incorporante (problema fusione inversa). Un ulteriore ipotesi critica riguarda i casi di reverse acquisition per i soggetti IAS (acquirente giuridico vs. acquirente economico). Probabilmente sarebbe stato più opportuno un mero rinvio ai principi civilistici. 35

Aspetti critici Il riferimento all azienda operato dall art. 176, comma 2-ter (al quale rinviano gli artt. 172 e 173 sulle fusioni e sulle scissioni) ha portato l Agenzia delle Entrate ad escludere l applicabilità del regime qui in esame anche in relazione alle fusioni e scissioni di singoli beni che non formano complessi aziendali. Sembra tuttavia che questa interpretazione vada al di la della lettera della norma. 36

Aspetti critici Inoltre, il quadro normativo non risulta chiaro con riferimento agli effetti del riallineamento in relazione ai conferimenti d azienda contabilizzati a saldi chiusi. Es. bene iscritto a 100, con fondo ammortamento per 70 e valore corrente di 120. Si deve capire se il conferitario, una volta esercitata l opzione per l affrancamento del maggior valore di 20, possa operare gli ammortamenti su 120 o se debba operarli su 50. In coerenza con il principio della continuità (a cui l affrancamento non deroga) pare corretta la prima impostazione (ancorché la deducibilità degli ammortamenti trovi comunque un limite nell ammontare stanziato a CE). In questo senso si esprime la relazione al DM. Come evidenziato da Assonime, tuttavia, non può non evidenziarsi che in questo modo non vengono eliminate le differenze tra i valori civilistici e fiscali (anzi, le stesse si acutizzano). 37

Aspetti critici (parte 2) Christian Cisternino

Aspetti critici Non risulta chiara la determinazione del credito d imposta nel caso di realizzo antecedente il periodo di sorveglianza. Non è chiaro in particolare a quale aliquota (media o marginale) si debba far riferimento per calcolare il tax credit. L Assonime suggerisce di fare riferimento all aliquota marginale ma il punto meriterebbe un chiarimento. 39

Aspetti critici Il regime qui in analisi mette in evidenza i notevoli profili di incertezza che caratterizzano la base imponibile IRAP come modificata dalla Legge Finanziaria 2008. Infatti: da un lato, la base imponibile IRAP viene resa del tutto autonoma rispetto alla normativa Ires per arrivare ad una diretta derivazione da determinate voci del conto economico; dall altro lato, viene espressamente previsto che l imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di riorganizzazione rileva anche ai fini IRAP. Tali aspetti risultato difficilmente conciliabili e non convince il riferimento operato dall Agenzia delle Entrate al principio generale di neutralità di tali operazioni. 40

Aspetti critici Con riferimento alle operazioni poste in essere entro il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2007, la sezione VI del quadro RQ di Unico 2008 distingue tra le immobilizzazioni materiali e le immateriali, con la separata indicazione dell imposta sostitutiva. Sembrerebbe che intenda far determinare l aliquota applicabile separatamente. Ma questo non sembra coerente con il testo della norma. 41