ing. Domenico Mannelli PIMUS PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO



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ing. Domenico Mannelli PIMUS PIANO DI MONTAGGIO USO E

tipi di ponteggi Ponteggi mobili Ponteggi autosollevanti Ponteggi fissi in legno o metallici 2/79

Ponteggi mobili Non assimilabili a ponteggi fissi solo se operano costantemente su ruote (circ. 24 del 14 Feb. 82) H max 15 m. Ruote d min 20 cm, l min 5 cm Pendolo o livella Manuale d uso 3/79

Ponteggi autosollevanti Assimilabili a ponteggi fissi (circ. 39/ 15 Maggio 1980 e 7 aprile 1986) Ancoraggi ogni 2 elementi sovrapponibili Azionati solo dal ponte Ponte pendenza max 10% 2006 PIMUS PIANO DI MONTAGGIO USO E 4/79

Ponteggi fissi Corretta disposizione dei correnti e delle tavole fermapiede. Riferimento normativo: art.24 del D.P.R. 07.01.1956 n.164 5/79

Ponteggio metallico fisso con disposizione delle tavole in legno per la ripartizione dei carichi e basette regolamentari. Riferimento normativo: art.35 del D.P.R. 07.01.1956 n.164 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul montante. 6/79

Ponteggi in legname Montanti Accoppiati con fasciatura con piattina d acciaio dolce o con traverse in legno o funi Giunzioni distanti almeno m. 1,00 Altezza max m. 8,00 (m. 7,00 ultima fila) Distanza max m. 3,60 Sempre esterni rispetto alle strutture orizzontali Correnti Distanza verticale max m. 2,00 (piattina, chiodi) Sovrapposizione solo in corrispondenza dei montanti Traversi Distanza max m. 1,20 in modo che ogni tavola del ponte sia retta da almeno 4 traversi Tavole Nodi passanti < 10% sezione Spessore non minore 4 cm. Larghezza almeno 20 cm. Sempre esterni rispetto alle strutture orizzontali Riferimenti: art. 23 DPR 164/56 7/79

Parti del ponteggio Traversi distanza normale 1,20 m. (art. 22 DPR 164/56) Deroga fino a 1,80 m. se tavole 4x30 o 5x20 (art. 2 D.M. 2/09/1968) Controventatura trasversale e longitudinale (art. 35 DPR 164/56) Deroga controventi trasversali se giunti incastro certificato (art. 3,4 D.M. 2/09/1968) Intavolati in legno (art. 23 DPR 164/56) Riduzione massima area 10% Resistenza tipica 60 kg/cmq Sormonto 40 cm (20 per parte) Assenza di sbalzi (durante montaggio massimo 20 cm) Appoggiate almeno su 4 traversi Usati solo se distanza < 2m dall ancoraggio più alto Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati. 8/79

Ponteggi metallici 2 Tipologie principali Tubi e giunti Tubi Montanti Correnti Diagonali Giunti 2,4 vie Telai modulari prefabbricati Telaio chiuso Telaio a portale Telaio ad H 9/79

Ponteggi metallici a tubi e giunti Tubi acciaio Giunti Diametro esterno 48,25 mm Spessore 3,25 mm Nome o marchio impressi Esclusa la flessione Giunzioni effettuate solo ai nodi Ortogonale, girevole, di trazione Spinotti e basette Vitoni e ancoraggi 10/79

D.P.R. 164/56 - Capo V Ponteggi metallici fissi. Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30. Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul montante. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione. I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono sottoposti; ad elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza. 11/79

D.M. del 02/09/1968 Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza er i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n 164. Le norme del presente decreto riguardano deroghe di carattere generale - disposte ai sensi dell'art. 395, terzo comma, del decreto presidenziale n. 547 del 27 aprile 1955, - a talune disposizioni del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, limitatamente alla fabbricazione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi, a condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli articoli seguenti. 12/79

D.M. n 115 del 23/03/1990 Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80. 1. In deroga all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila superiore a metri 1,80, a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti requisiti: a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica; b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica. 13/79

D.P.R. 164/56 - Capo V Ponteggi metallici fissi. Art. 32 - Progetto I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; 2) disegno esecutivo. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti Art. 77 lettera c) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032. 14/79

D.P.R. 164/56 - Capo V Ponteggi metallici fissi. Art. 30 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego 1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. 2. Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 3. Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai comma precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti Art. 77 lettera c) 15/79 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto SMONTAGGIO sino DEL a 3 PONTEGGIO mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032.

Autorizzazione Min. Lav. Ottenuta dal fabbricante per la produzione e l impiego (art. 30 DPR 164/56) Copia conforme deve essere rilasciata agli utilizzatori (art. 30 DPR 164/56) Nei luoghi di accesso al ponteggio cartello con: (Circ. Min. Lav. E Prev. Soc. n 149 del 22 Nov. 1985) Tipo ponteggio (manutenzione o costruzione) Numero impalcati Numero impalcati su cui si può operare contemporaneamente e carichi ammissibili 16/79

Autorizzazione Min. Lav. 17/79

Relazione tecnica allegata La relazione tecnica deve contenere: (art. 30 DPR 164/56) descrizione degli elementi con dimensioni, tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; resistenza dei materiali e coefficienti di sicurezza adottati prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi; calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; istruzioni per le prove di carico del ponteggio; istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio; schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione Contenuti più dettagliati nella Circc. Min. Lav. e Prev. Soc. n.24 del 07/08/1963 e n.85 del 09/11/78 18/79

Obblighi dell utilizzatore Disegno esecutivo (art. 33 DPR 164/56) Ponteggio di un unico tipo Per ponteggi di altezza 20 m. Conformi agli schemi costruttivi e ipotesi di calcolo e di montaggio contenuti nella relazione tecnica Deve contenere: Tipo di ponteggio usato Sovraccarichi massimi per mq. di impalcato Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi Firma e generalità del responsabile di cantiere che deve assicurarsi della corrispondenza del montaggio al disegno e agli schemi della relazione tecnica (art. 36 DPR 164/56) 19/79

Obblighi dell utilizzatore La verifica della regolarità dello stato del ponteggio non può essere assunta da terzi come sancito dalla sentenza di cassazione penale sez. 4, n.3590 del 14/03/1990: In materia di prevenzione antinfortunitistica nel settore delle costruzioni, quando in un cantiere di lavoro diverse imprese assumono in appalto l esecuzione di lavori che per la loro natura impongono l utilizzazione di ponteggi già in precedenza installati da altra impresa, esiste l obbligo per gli imprenditori (ed eventualmente per i loro preposti) di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme, senza che possa riconoscersi ai fini dell adempimento di tale obbligo specifico - un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi, anche se qualificati, circa la regolarità dei ponteggi stessi, essendo l obbligo di controllo rigorosamente personale del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori è non delegabile né a dipendenti né a terzi 20/79

Obblighi dell utilizzatore Progetto specifico (art. 32 DPR 164/56) Combinazione di ponteggi di tipo diverso Per ponteggi di altezza > 20 m. o Non conformi agli schemi costruttivi o ipotesi di carico e di calcolo o di montaggio contenuti nella relazione tecnica (es. applicazione di reti o cartelli non previsti nel calcolo standard o ponteggio in zona climatica critica) Deve contenere: Relazione di calcolo + Disegno esecutivo Condizioni di carico Firma e generalità del progettista (ingegnere o architetto) 21/79

Necessità di progetto specifico Appoggio accostato 22/79

Necessità di progetto specifico Interruzione multiple di stilate Verifiche critiche: carico di punta dei montanti adiacenti l interruzione 23/79

Necessità di progetto specifico Piazzole di carico multiple Le piazzole devono essere calcolate per un carico di almeno 4500 N/mq (circ. Min. Lav. e Prev. Soc. 44 del 15/05/1990) 24/79

Elementi per il progetto Carichi verticali (Circolare Min.Lav. e Prev.Soc. n.44 del 15/05/1990) : 1500 N/mq ponteggi da manutenzione 3000 N/mq ponteggio da costruzione 4500 N/mq piazzole di carico Spinta del vento valutata secondo la norma CNR 10012 considerando anche teli mantovane e cartellonistica 16 m/s in condizioni di lavoro 30 m/s in condizioni di fuori servizio Coefficienti di sicurezza (Circolare Min.Lav. e Prev.Soc. n.85 del 09/11/1978) 1,50 rispetto allo snervamento 2,17 rispetto alla rottura 3,75 per tensione tangenziale pura rispetto alla tensione di rottura a trazione 25/79

Parti del ponteggio Elemento tipo 26/79

Parti del ponteggio 27/79

Parti del ponteggio A=18 A A>150 cmq Art.35 DPR 164/56 Art.5 DM 2/9/68 28/79

Parti del ponteggio Interasse tra i montanti (art. 36 DPR 164/56) I montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza non superiore a 1,80 m da asse ad asse Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a 1,80 m. (art. 1 D.M. 115 del 23 Marzo 1990) Ultimo impalcato se sopra gronda almeno 1,20 m. Correnti distanti non più di 2 m. (art. 21 DPR 164/56) 2 Correnti per ponte (1 se ancoraggi ogni 22 mq) (art. 4 D.M. 2/09/1968) 29/79

Distanza massima dalla muratura 20 cm Per distrazione metteva il piede fuori dall impalcatura cadendo da una altezza di dieci metri (da denuncia all INAIL e Registro Infortuni) 30/79

Parti del ponteggio La mantovana non può essere sostituita dai reti o teli (Circ. Min.Lav. 149/85) Almeno un parasassi ogni 12m Dimensioni 1,20 1,50 m 31/79

Parti del ponteggio 32/79

SOPRALLUOGO IN CANTIERE DISEGNO/PROGETTO (LISTA MATERIALI) CONTROLLO DEL CARICO MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI TRASPORTO ITER DI REALIZZAZIONE DEL PONTEGGIO PREDISPOSIZIONE AREA CANTIERE + SCARICO APPRONTAMENTO PONTEGGIO COSTRUZIONE CASTELLETTO DI TIRO MONTAGGIO IMPALCATURA FINITURE CONSEGNA LAVORI 33/79 LIBERAZIONE CANTIERE + CARICO

Montaggio e Smontaggio Diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 17 DPR 164/56) Delimitazione area di lavoro 34/79

Soluzioni per il montaggio e smontaggio in sicurezza dei ponteggi metallici Montaggio parapetti dal piano inferiore per: Ponteggi con telaio ad H Ponteggi con telaio a portale Telaio ad "H" con parapetto che precede l'operatore E' un ponteggio prefabbricato, con telaio ad "H" che garantisce la sicurezza di montatori e utilizzatori. Con questo tipo di ponteggio l'operatore è sempre protetto dal parapetto, che viene montato prima di salire al piano superiore e viene smontato solo dopo esserci scesi. Linee vita e/o sistemi di trattenuta con dispositivi retrattili per imbracature di sicurezza (ACAI) Decreto Min Lavoro e Prev. Sociale n 466 del 22/5/1992 o o o Guida rigida da applicare ai montanti Organo di ancoraggio scorrevole Fune di trattenuta e imbracatura di sicurezza 35/79

Accesso ai ponti Accesso con scale ai ponti (art. 8 DPR 164/56) 36/79

Nelle costruzioni i materiali di supporto possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 37/79

Materiali compatti e uniformi Per la sua natura e resistenza alla compressione il calcestruzzo è il materiale edile ideale per l ancoraggio adatto alla maggior parte degli ancoranti e dei tasselli disponibili 38/79

Materiali compatti e non uniformi Sono da includere in questa categoria, le murature in mattoni pieni e pietra, i quali garantiscono una buona resistenza alla compressione. La scelta degli ancoranti è condizionata dalle caratteristiche variabili di questi materiali. 39/79

Materiali alleggeriti e porosi Come i blocchi pieni in calcestruzzo leggero, cemento spugno ecc., dotati di una bassa resistenza alla compressione e di molte porosità. Con l impiego di tasselli speciali e/o tasselli con grande superficie di espansione è possibile fissare dei carichi medio leggeri. 40/79

Materiali semipieni e forati Tali materiali si differenziano principalmente dal formato e dagli spazi vuoti(in genere maggiori del 15%). Per ancorare questi supporti si utilizzano tasselli che riempiono le cavità e/o impianti di ancoraggio che le superano permettendoci il fissaggio di carichi medi. 41/79

tasselli in commercio sono disponibili differenti tipologie di tasselli ancoranti: Meccanici ad espansione forzata, ideali per i materiali compatti ed uniformi Meccanici a variazione di forma, ideali per i materiali compatti ed uniformi Chimici a variazione di forma, ideali per i materiali forati, alleggeriti e porosi Chimici per adesione, la resina costituisce un corpo unico con le pareti del foro, con il materiale di supporto trattenendo l elemento metallico che normalmente è una barra filettata Ancoraggi chimici a Fiala Ancoraggi chimici ad iniezione Le modalità e le condizioni di impiego, di ognuno di essi e la portata teorica, vengono specificate sulle schede tecniche di ogni azienda produttrice. Si parla di portata teorica, in quanto la stessa non tiene conto della resistenza del materiale in cui potrebbero essere infissi. 42/79

impianti di ancoraggio Anello Tubi e giunti a cravatta Tubi e giunti a contrasto Barre filettanti passanti, dotate di piastre di contrasto Altri 43/79

ad Anello 44/79

a Cravatta 45/79

a Contrasto 46/79

Barre filettate passanti 47/79

Altri 48/79

Prova ancoraggio Non ritenendo conveniente adottare ancoraggi del tipo a cravatta, a vitone, ad anello con sbadacchio (solitamente riportati nei libretti di montaggio dei ponteggi), è possibile ricorrere a tasselli di ancoraggio dotati di golfare ø 50 che permettono il passaggio del tubo da ponteggio all interno del golfare stesso. Questi ancoraggi possono essere utilizzati sia su murature compatte e calcestruzzi, sia su materiali forati e semicompatti nel fissaggio di ponteggi appoggiati a terra. L utilizzo di questo tipo di ancoraggio richiede accurate indagini preventive in merito allo stato e alle caratteristiche di resistenza e consistenza delle pareti per la determinazione del carico limite utile. Sarà opportuno compiere dei test di pull out preliminari. Il coefficiente di sicurezza da adottare non dovrà essere inferiore a γs 4,0 rispetto al carico limite di estrazione (rottura). Esistono tasselli in acciaio, ghisa, nylon e bussola filettata per resina chimica. 49/79

PIMUS D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori in vigore dal 19 luglio 2005 G.U. 27 agosto 2003, n. 198 Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi).. 3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 50/79

CHE COSA E IL PIMUS E UN DOCUMENTO OPERATIVO SPECIFICO PER IL SINGOLO PONTEGGIO A CURA DEL DATORE DI LAVORO DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE TERZE POTENZIALMENTE COINVOLGIBILI DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI DEL PONTEGGIO 51/79

UTILIZZO DEL PIMUS DA REDIGERE TUTTE LE VOLTE CHE SI DEVE ALLESTIRE UN PONTEGGIO METALLICO FISSO, A PRESCINDERE DALLA SUA COMPLESSITA DA REDIGERE PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO DA AGGIORNARE IN SEGUITO ALLE MODIFICHE IN CORSO D OPERA DEL PONTEGGIO DA DIVULGARE E DA FAR APPLICARE AI MONTATORI /SMONTATORI E A TUTTI GLI UTILIZZATORI DEL PONTEGGIO 52/79

PRIMA DELLA REDAZIONE DEL PIMUS VALUTARE LE ESIGENZE DELL UTILIZZATORE DEL PONTEGGIO EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO PRELIMINARE IN CANTIERE VALUTARE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PSC 53/79

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI Prot. n. 15/VI/5047 All. n. 1 CIRCOLARE N. 25/2006 del 13 Settembre 2006 OGGETTO: Art. 36-quater D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. Obblighi del datore di lavoro relativi all impiego dei ponteggi Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 54/79

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORODIVISIONE VI Prot. n. 15/VI/5047 All. n. 1 CIRCOLARE N. 25/2006 del 13 Settembre 2006 OGGETTO: Art. 36-quater D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. Obblighi del datore di lavoro relativi all impiego dei ponteggi Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"): planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio,evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc., modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio, descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso, misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all art. 11 del DPR n. 164/56, tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,) misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 55/79

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI Prot. n. 15/VI/5047 All. n. 1 CIRCOLARE N. 25/2006 del 13 Settembre 2006 OGGETTO: Art. 36-quater D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. Obblighi del datore di lavoro relativi all impiego dei ponteggi Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze passo dopo passo, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ( istruzioni e progetti particolareggiati ), con l ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000). 56/79

Montaggio e Smontaggio Controllo (art. 7 DPR 164/56) Circolare n 46 del 11 Luglio 2000 Nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l ambiente di lavoro, l utilizzo conforme all autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso. In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l uso del ponteggio 57/79

PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI 58/79

PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI 59/79

PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI 60/79

VERIFICHE DURANTE L'USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI Controllare che il disegno esecutivo: Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio; Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo: Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione. Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. Controllare che vi sia la documentazione dell esecuzione, da parte del responsabile di cantiere, dell ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento. Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite. 61/79

D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 CONDIZIONI PER L IMPIEGO DEI PONTEGGI (art. 36 quater,, commi 1 e 2, D.Lgs. 626/94) Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032. Il datore di lavoro è esonerato da tale obbligo se provvede all assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del DPR 164/56.. 62/79

D.P.R. 164/56 - Capo IV Ponteggi ed impalcature in legname Art. 16. Ponteggi ed opere provvisionali Art. 17. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali Art. 18. Deposito di materiali sulle impalcature Art. 19. Collegamenti delle impalcature Art. 20. Disposizione dei montanti Art. 21. Correnti Art. 22. Traversi Art. 23. Intavolati Art. 24. Parapetti Art. 25. Ponti a sbalzo Art. 26. Mensole metalliche Art. 27. Sottoponti Art. 28. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio Art. 29. Andatoie e passerelle 63/79

D.P.R. 164/56 - Capo V Ponteggi metallici fissi. Art. 30. Autorizzazione alla costruzione ed all impiego Art. 31. Relazione tecnica Art. 32. Progetto Art. 33. Disegno Art. 34. Nome del fabbricante Art. 35. Caratteristiche di resistenza Art. 36. Montaggio e smontaggio Art. 37. Manutenzione e revisione Art. 38. Norme particolari ai ponti metallici 64/79

D.P.R. 164/56 - Capo VI Ponteggi mobili. Art. 39. Ponti sospesi e loro caratteristiche Art. 40. Impalcatura dei ponti sospesi Art. 41. Parapetti Art. 42. Argani Art. 43. Funi Art. 44. Travi di sostegno Art. 45. Accesso ai ponti sospesi Art. 46. Stabilità dei ponti Art. 47. Manovra dei ponti Art. 48. Lavoratori ammessi sui ponti sospesi Art. 49. Manutenzione Art. 50. Libretto di immatricolazione Art. 51. Ponti su cavalletti Art. 52. Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice Art. 53. Scale aeree su carro Art. 54. Manovre delle scale aeree 65/79

La formazione (art. 36 quater,, comma 6-8, 6 D.Lgs. 626/94) Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste 66/79

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE (art. 36 quater,, comma 7, D.Lgs. 626/94) La formazione ha carattere teorico pratico e deve riguardare: La comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; La sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; Le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; Le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; Le condizioni di carico ammissibile; Qualsiasi altro rischio che le condizioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare 67/79

CONDIZIONI PER L IMPIEGO DEI PONTEGGI (art. 36 quater,, comma 9, D.Lgs. 626/94) I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto (19 luglio 2005) hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 68/79

CONDIZIONI PER L IMPIEGO DEI PONTEGGI (art. 36 quater,, comma 10, D.Lgs. 626/94) I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto (19 luglio 2005) hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 69/79

In attesa che vengano predisposti i corsi di formazione di abilitazione per montatori previsti e resi obbligatori sempre dall art. 36 quater del D.Lgs 626/94, nel PiMUS dovrà essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro attestante l esperienza di montaggio di ponteggi maturata da ogni lavoratore addetto a tali operazioni che è di anni due per i montatori e di anni tre per il preposto. 70/79

Modulo 1 Affidamento e gestione macchine, attrezzature e servizi Oggetto: affidamento e gestione macchine/attrezzature utilizzate nel cantiere di: Con la presente l impresa affidataria nella persona del responsabile di cantiere: sig: consegna all impresa subaffidataria il seguente tipo di ponteggio fisso Tipo di ponteggio fisso Elementi identificativi (modello e n identificazione) All atto della consegna il sig. in qualità di responsabile delle attività di cantiere della ditta subaffidataria dichiara di Aver preso visione che il/i ponteggio/i preso/i in consegna è/sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione; essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all utilizzo del/i ponteggio/i consegnati; si impegna a far utilizzare il ponteggio/i preso/i in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente sulle modalità di utilizzo; informare i propri operatori sui rischi e sulle misure preventive nell uso del ponteggio e sul divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza dello stesso ; mantenere in buone condizioni/i ponteggio/i preso/i in consegna. Data.. Letto 2006 e sottoscritto PIMUS PIANO DI MONTAGGIO USO E Per la ditta SMONTAGGIO affidataria DEL PONTEGGIOPer la ditta subaffidataria 71/79