SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DELLA MALGA SENTIERI E PERTINENZE DI PASSAGGIO PIAN DEL LUPO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL ART. 45 LEGGE N. 203/1982 COMUNE DI SONDRIO Con la presente scrittura privata, oggi, presso la sede del Comune di Sondrio, in p.za Campello n. 1, TRA - VENTURINI GIANLUCA, nato a Sondrio il 18 novembre 1960, il quale interviene al presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di dirigente e, quindi, legale rappresentante, del COMUNE DI SONDRIO, C.F. 00095450144, presso il quale è domiciliato, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del ; E il sig., nato a ( ) il, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di dell impresa, C. F. e P IVA, con sede in ( ), Via n., iscritta al Registro delle Imprese (sez. spec. Imprenditori agricoli o sez. coltivatori diretti o sez. spec. Imprese agricole) della C.C.I.A.A. di al n., che di seguito verrà denominato locatario, assistito dal sig., nato a ( ) il il quale interviene ai sensi e per gli effetti di cui all art. 45 della Legge n. 203/1982 nella sua qualità di ;
PREMESSO CHE: con determinazione dirigenziale n. in data il Comune di Sondrio, di seguito denominato proprietà, ha indetto gara per selezionare l impresa cui concedere in affitto l Alpe Comunale di Sentieri più pertinenze di passaggio Pian del Lupo in località Chiareggio, per un importo a base di gara di 250,00 (euro duecentocinquanta/00) annue, per anni 6 (sei); a seguito dell espletamento della gara, l impresa/cooperativa agricola è risultata assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con determinazione dirigenziale n. del. TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO, si conviene e si stipula fra le parti interessate quanto segue: ART. 1 - Premesse I suddetti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto. ART. 2 Oggetto del contratto Il Comune di SONDRIO, concede in locazione, in deroga ai patti agrari ai sensi dell art. 45 della Legge n. 203/1982, per il periodo.2011/10.11.2017 all impresa, che accetta, l Alpe comunale di SENTIERI e pertinenze di passaggio (PIAN DEL LUPO), incluse le strutture rurali già al servizio dell Alpe stessa, i cui terreni sono contraddistinti nel territorio amministrativo del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) al foglio 19 mappale 8 e al foglio 11 mappali 25, 163 e
173, per una superficie complessiva di Ha 9,50, come meglio individuati da apposita planimetria allegata al presente atto. ART. 3 Durata del contratto di affitto L affitto oggetto del presente contratto avrà durata di anni 6 (sei), a decorrere dal e con termine il 10.11.2017. Alla scadenza, l affitto cesserà di fatto e di diritto senza alcun obbligo per le parti di darne disdetta o denuncia di fine locazione, intendendosi tale data già definita ed accettata ora per allora, in deroga al disposto dell art. 4 della Legge n. 203/1982. ART. 4 Canone di affitto Il canone annuo d affitto è determinato in (euro ) come da offerta formulata in sede di gara. A partire dal secondo anno, il canone verrà aggiornato annualmente del 100% dell indice ISTAT del costo della vita. Il canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale, in unica soluzione, entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento nei termini comporterà l applicazione dell interesse di mora secondo quanto disposto dal capitolato d oneri. ART. 5 Condizioni Il rapporto locativo ha luogo sotto l osservanza rigorosa ed assoluta delle condizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato d oneri, parte integrante e sostanziale e, nel suo silenzio, se ed in quanto applicabili, tutte le norme sui contratti agrari. Per quanto riguarda le inadempienze, le penalità e i casi di risoluzione, si rinvia a quanto espressemente previsto nel capitolato d oneri. ART. 6 Garanzie
A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l affittuario ha costituito una cauzione definitiva di (euro ) pari ad una annualità di affitto e per l intero periodo contrattuale a mezzo di. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. ART. 7 Responsabilità L affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell attività dell affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. A tal fine l affittuario ha stipulato la seguente polizza assicurativa: - polizza n emessa in data da per la responsabilità civile verso terzi. ART. 8 Rinuncia L affitto è subordinato alla rinuncia di avvalersi di proroghe legali, nonché a richiedere modifiche dell ammontare del canone annuo di locazione se non in presenza di gravi contingenze, non dipendenti dal locatario, comunicate al locatore e dallo stesso valutate. ART. 9 Spese contrattuali
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell affittuario. ART. 10 Controversie Per tutte le controversie relative al rapporto di locazione trovano applicazione le norme vigenti in materia. Si conviene che il foro competente è quello di Sondrio. ART. 11 Clausola finale Il presente contratto è chiara espressione delle volontà delle parti ed il locatario, presa visione del presente contratto e del bene locato, si impegna a nulla pretendere in futuro, accettando incondizionatamente unitamente alle clausole del presente atto la locazione del bene nel suo stato di fatto. PER IL COMUNE DI SONDRIO IL LOCATARIO L affittuario, ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: art. 3 (Durata del contratto di affitto), art. 4 (Canone d affitto), art. 5 (Condizioni), art. 7 (Responsabilità), art. 8 (Rinuncia), art. 10 (Controversie) e art. 11 (Clausola finale). IL LOCATARIO Ai sensi e per gli effetti dell art. 45 della Legge 03/05/82, n 203, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: art. 3 (Durata del contratto di affitto), art. 4 (Canone d affitto), art. 5 (Condizioni), art. 7 (Responsabilità) e art. 8 (Rinuncia). PER IL COMUNE DI SONDRIO IL LOCATARIO
Si attesta che per la stipula del presente atto l Affittuario è stato assistito dai Sigg.e., nella loro qualità di funzionari della. di. i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno, alla e per la parte assistita, rappresentato ed esposto la relativa posizione e situazione contrattuali. Il Rappresentante dell Organizzazione Sindacale: Sig. Il Rappresentante dell Organizzazione Sindacale: Sig.