CCNL ENEL PARTI CONTRAENTI ASSOELETTRICA; FEDERUTILITY; ENEL; GSE; SOGIN; TERNA; FILCTEM-CGIL; FLAEI-CISL; UILCEM-UIL. ASSUNZIONE CON PATTO DI PROVA

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CCNL ENEL Il presente contratto si applica alle imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti. PARTI CONTRAENTI ASSOELETTRICA; FEDERUTILITY; ENEL; GSE; SOGIN; TERNA; FILCTEM-CGIL; FLAEI-CISL; UILCEM-UIL. ASSUNZIONE CON PATTO DI PROVA - 6 mesi per i Quadri e per le categorie ASS, AS, A1S, A1; - 3 mesi per i lavoratori di tutte le altre categorie. Apprendisti professionalizzanti - 3 mesi ; detto periodo sarà ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI QUADRO Appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della legge 13/5/1985, n. 190 i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati. QUADRO SUPER Appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della legge 13/5/1985, n. 190 i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati. Essi svolgono mansioni con contenuto professionale di maggior rilievo per il più incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali, nella attuazione degli obiettivi e per le maggiori responsabilità nella gestione delle risorse umane e strumentali. AS SUPER Appartengono alla categoria As superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria As, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. AS Appartengono alla categoria As i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello. A1 SUPER Appartengono alla categoria A1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

A1 Appartengono alla categoria A1 i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello. BS SUPER Appartengono alla categoria Bs superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria Bs, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. BS Appartengono alla categoria Bs i dipendenti che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda. B1 SUPER Appartengono alla categoria B1 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. B1 Appartengono alla categoria B1 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite. B2 SUPER Appartengono alla categoria B2 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggiore rilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere. B2 Appartengono alla categoria B2 i dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola d'arte i lavori di maggiore importanza, relativi alla loro specialità di mestiere. CS Appartengono alla categoria Cs i dipendenti che eseguono lavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo, che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali. C1 Appartengono alla categoria C1 i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico-manuale. C2 Appartengono alla categoria C2 i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo, nonché i dipendenti che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica ed i dipendenti addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature. RETRIBUZIONE DAL 1/01/2015 AL 31/12/2016 Qualificati Livello Minimo Contingenza EDR Totale Quadro Super 3.408,72 0,00 10,33 3.419,05 Quadro 3.058,87 0,00 10,33 3.069,20 AS Super 2.699,94 0,00 10,33 2.710,27 AS 2.527,06 0,00 10,33 2.537,39 A1 Super 2.420,80 0,00 10,33 2.431,13 A1 2.309,86 0,00 10,33 2.320,19

BS Super 2.199,64 0,00 10,33 2.209,97 BS 2.105,87 0,00 10,33 2.116,20 B1 Super 2.006,64 0,00 10,33 2.016,97 B1 1.916,52 0,00 10,33 1.926,85 B2 Super 1.789,84 0,00 10,33 1.800,17 B2 1.665,40 0,00 10,33 1.675,73 CS 1.476,63 0,00 10,33 1.486,96 C1 1.336,43 0,00 10,33 1.346,76 C2 1.231,58 0,00 10,33 1.241,91 Indennità Voce Livello Importo IV LIV. AD PERSONAM A1 40,18 SUP.MIN.I Ass.<2001 A1 63,73 SUP.MIN.II Ass.<2001 A1 127,51 IV LIV. AD PERSONAM A1 S 20,09 SUP.MIN.I Ass.<2001 A1 S 67,55 SUP.MIN.II Ass.<2001 A1 S 135,11 SUP.MIN.I Ass.<2001 AS 71,12 SUP.MIN.II Ass.<2001 AS 142,23 SUP.MIN.I Ass.<2001 AS S 77,06 SUP.MIN.II Ass.<2001 AS S 154,16 IV LIV. AD PERSONAM B1 30,37 SUP.MIN.I Ass.<2001 B1 50,41 SUP.MIN.II Ass.<2001 B1 100,81 IV LIV. AD PERSONAM B1 S 15,18 SUP.MIN.I Ass.<2001 B1 S 53,50 SUP.MIN.II Ass.<2001 B1 S 107,01 IV LIV. AD PERSONAM B2 26,24 SUP.MIN.I Ass.<2001 B2 41,83 SUP.MIN.II Ass.<2001 B2 83,67 IV LIV. AD PERSONAM B2 S 13,12 SUP.MIN.I Ass.<2001 B2 S 46,12 SUP.MIN.II Ass.<2001 B2 S 92,24 IV LIV. AD PERSONAM BS 34,81 SUP.MIN.I Ass.<2001 BS 56,81 SUP.MIN.II Ass.<2001 BS 113,67 IV LIV. AD PERSONAM BS S 17,40 SUP.MIN.I Ass.<2001 BS S 60,06 SUP.MIN.II Ass.<2001 BS S 120,08 SUP.MIN.I Ass.<2001 C1 30,63

SUP.MIN.II Ass.<2001 C1 61,30 SUP.MIN.I Ass.<2001 C2 27,06 SUP.MIN.II Ass.<2001 C2 54,12 SUP.MIN.I Ass.<2001 CS 35,43 SUP.MIN.II Ass.<2001 CS 70,81 SUP.MIN.I Ass.<2001 Q 83,05 SUP.MIN.II Ass.<2001 Q 166,04 SUP.MIN.I Ass.<2001 Q S 88,06 SUP.MIN.II Ass.<2001 Q S 176,06 IND. LAV. GALLERIA TUTTI 1,03 IND. LAV. GRAVOSI TUTTI 2,07 IND. ZONA MALARICA TUTTI 2,07 MANUTENZ. GALLERIA TUTTI 2,07 COEFFICIENTE PER LA QUANTIFICAZIONE ORARIO DI LAVORO ORDINARIO Paga giornaliera 26 Paga oraria 168,6 ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE - 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì. - 40 ore settimanali per i lavoratori turnisti e semitrunisti. FLESSIBILITÀ In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia 30 D46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria per le ore prestate oltre la 40esima. LAVORO SUPPLEMENTARE Ammesso, previa richiesta dell'azienda, entro il limite massimo del 30% dell'orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15 % della durata settimanale del part-time sono retribuite come ore ordinarie. Alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di maggiorazione del 40% retribuzione oraria LAVORO STRAORDINARIO - max 180 ore annuali pro capite - Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l orario settimanale va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. - Nell ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24/7/2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40 ora, viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 20%. - Straordinario festivo e domicale: maggiorazione del 60% - Straordinario notturno in giorno feriale: maggiorazione del 60% - Straordinario notturno in giorno festivo:maggiorazione del 75%. LAVORO NOTTURNO - maggiorazione del 50% LAVORO FESTIVO

- maggiorazione del 60% LAVORO IN TURNI a) per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna) 11 % del minimo tabellare e dell indennità di contingenza della categoria di appartenenza; b) per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere 5,5% del minimo tabellare e dell indennità di contingenza della categoria di appartenenza; c) per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere con riposo settimanale di domenica 3,6% del minimo tabellare e dell indennità di contingenza della categoria di appartenenza; d) per altri particolari casi di turni avvicendati la misura dell indennità - che comunque per le due tipologie di turno a) e b) non potrà superare le percentuali massime ivi stabilite - verrà definita a livello aziendale. Ai lavoratori turnisti, in caso di assenza dal servizio per ferie, malattia o infortunio o altro motivo retribuito a norma di contratto, verranno erogati il compenso in percentuale sul minimo tabellare e sull indennità di contingenza della categoria di appartenenza corrispondente al tipo di turno nonché la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria per le ore notturne previste dal piano di turno, nei limiti entro i quali detti compensi sarebbero spettati se gli interessati avessero continuato a prestare servizio in turno al gruppo cui erano addetti al momento della cessazione della loro prestazione lavorativa per i suddetti motivi. Ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne compete, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica in relazione allo schema di turno, un'indennità pari al 70% del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore. In caso di soppressione dei posti in turno in seguito all'attuazione di processi di ristrutturazione aziendale, ai lavoratori turnisti, destinati a svolgere altre mansioni non in turno, sarà conservato "ad personam", in cifra fissa non rivalutabile, un importo pari all ammontare dell'indennità base (nelle misure dell'11%, del 5,5%, del 3,6% o altre a seconda dei casi contrattualmente previsti) percepita al momento della soppressione del posto, nella misura percentuale non rivalutabile del 10% per ogni anno di lavoro svolto in turno, sino ad un massimo del 100%. BANCA ORE Nelle Aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31/12/2006 viene istituita la banca ore per le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue. Il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola formalmente all azienda entro la fine di ogni anno per l anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto ISTITUTI VARI 13ª MENSILITÀ: da corrispondersi in occasione della ricorrenza natalizia 14ª MENSILITÀ: da corrispondersi unitamente alle competenze del mese di giugno. RIDUZIONE ORARIO: Personale turnist: - 160 ore annue - 76 ore annue per le Aziende che applicano per il personale semiturnista un orario di lavoro settimanale di 40 ore. - Per le Aziende che già applicavano la riduzione di orario per il personale turnista di 160 ore, i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL 24/7/2001 ed addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne hanno altresì diritto a 6 giorni di permesso retribuito all anno. - 4 giornate di permesso retribuito speciale per i lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a

livello aziendale. FERIE: APPRENDISTI - Liv. TUTTI = 152 Ore (20gg). IMPIEGATI - Per un anzianità fino a 8 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 152 Ore (20gg);da 9 a 10 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 160 Ore (21gg);da 11 a 12 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 167 Ore (22gg);da 13 a 14 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 175 Ore (23gg);da 15 a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 182 Ore (24gg). OPERAI - Per un anzianità fino a 8 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 152 Ore (20gg);da 9 a 10 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 160 Ore (21gg);da 11 a 12 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 167 Ore (22gg);da 13 a 14 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 175 Ore (23gg);da 15 a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 182 Ore (24gg). CONGEDO MATRIMONIALE: - 15 giorni consecutivi di calendario MATERNITÀ: le Aziende garantiranno: - per il periodo (5 mesi) di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la corresponsione del 100% della normale retribuzione, calcolata sulla base di quella del mese precedente l'astensione dal lavoro; - per il periodo di assenza sia obbligatoria sia facoltativa per gravidanza e puerperio, la copertura previdenziale mediante il versamento dei contributi al Fondo di Previdenza Elettrici. Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, ivi comprese le modalità sperimentali per il triennio 2013-2015 definite dall'art. 4, comma24 lett. a) Legge 92/2012 relative al sostegno alla genitorialità, conformemente alle disposizioni del Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze 22/12/2012 che definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle suddette misure. ASPETTATIVA NON RETRIBUTIVA: Superati i periodi per la conservazione del posto al lavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita con decorrenza dell'anzianità, fino ad un massimo di 12 mesi. - 3 anni per il lavoratore di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza che intendere accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali, nonché i lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi/strutture riabilitative. PERMESSI SINDACALI: - fino a 36 ore trimestrali di permessi retribuiti ASSEMBLEE SINDACALI: - 10 ore annue PERMESSI RETRIBUITI: - max 3 anni al dipendente che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione - fino ad un max di 4 giorni per i lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio; se ne ricorrono le condizioni max di 7 giorni - due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno, per i lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kw, TRASFERTA: Rimborso delle spese sostenute, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme e dalle procedure aziendali, per viaggio - vitto - pernottamento. Gli importi a titolo di rimborso forfettario per le spese derivanti dall utilizzo, per motivi di servizio, dell automezzo di proprietà del lavoratore verranno definiti a livello aziendale. Per missioni della durata superiore ad un mese possono essere pattuite condizioni particolari con il lavoratore interessato, eventualmente assistito dalle RSU. A coloro che prestano servizio in luogo diverso dall abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari la 50% della retribuzione oraria per le prime 3 ore giornaliere ed al 100% per le ore giornaliere successive.

TRASFERIMENTO: Il lavoratore trasferito: - conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, legate a condizioni locali o a particolari prestazioni in atto presso l unità di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione; - acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni. I trattamenti spettanti al lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro Comune, qualora la nuova sede di lavoro disti almeno 30 Km da quella di provenienza, sempre che si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio(1) dell interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti: a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l Azienda non possa provvedere direttamente all alloggio, verrà concordata tra l Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 7 anni e verrà aggiornata dopo 4 anni in relazione alle eventuali rivalutazioni del canone. Nelle Aziende con più di 150 dipendenti, l indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di una tantum, in misura corrispondente al valore (1) Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all Azienda ai sensi del comma 4 dell art. 19 ( assunzione ). attuale (al tasso convenuto tra Azienda e Organizzazioni sindacali) dell importo mensile dell indennità di alloggio come sopra determinato e l eventuale aggiornamento avverrà dopo 4 anni dal trasloco. L indennità in forma di una tantum verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro; b) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l obbligo), sarà corrisposto per 6 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle maggiori spese di viaggio, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato. Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e, a partire dal 4 anno, secondo le seguenti percentuali: 85% quarto anno, 75% quinto anno, 65% sesto anno. Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede. c) l erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale; d) il rimborso, in caso di trasloco, delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previi opportuni accordi con l Azienda; e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato; f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l interessato si traslochi con la famiglia, sarà corrisposta, all atto dell effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un ulteriore

mensilità. 8. I trattamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 7 anni. MALATTIA Al lavoratore, non in prova, assente per malattia viene corrisposta durante i periodi di assenza di cui l'intera retribuzione per un periodo di 12 mesi, elevati a 18 mesi in caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley o a degenze ospedaliere. Nel caso di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza (32 mesi nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley) entro l'arco massimo di 36 mesi consecutivi, viene corrisposta la retribuzione intera fino al raggiungimento del limite di 18 mesi (per il cui computo sono utilmente considerati anche i periodi di degenza ospedaliera). Nel caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley - anche se non comportanti ricovero ospedaliero - la retribuzione viene corrisposta nella misura intera fino al limite massimo di 24 mesi e nella misura del 70% della retribuzione, come definita dal comma 1 dell'art. 35 ("Struttura retributiva"), per un ulteriore periodo massimo di 8 mesi Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, la retribuzione intera spetta al lavoratore sino alla guarigione clinica. Ferma restando la disciplina legislativa vigente in materia, il trattamento economico di malattia ed infortunio di cui al presente articolo, verrà assicurato mediante integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti assicuratori, che saranno anticipate dall azienda alle normali scadenze retributive. INFORTUNIO TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1 giorno in poi. PERIODO DI COMPORTO il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi, computo del predetto periodo non si tiene conto delle assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley o a degenze ospedaliere. Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza (32 mesi nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley) entro l'arco massimo di 36 mesi consecutivi. Nel computo dei predetti limiti non si tiene conto dei periodi di degenza ospedaliera. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Preavviso Per i casi in cui si proceda alla risoluzione del rapporto ad iniziativa dell Azienda mediante preavviso o erogazione della corrispondente indennità sostitutiva, i termini del preavviso stesso sono i seguenti: - mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni compiuti; - mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 2 a 10 anni compiuti; - mesi 4 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni compiuti. I predetti termini sono ridotti alla metà nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto dal lavoratore. I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto (TFR) Qualifica Data Inizio Data Fine Anzianità Retribuzione Utile Da Anni Ad Anni APPRENDISTI 01/01/1978 31/12/2012 0 99 30/30 APPRENDISTI PROF. 01/01/2013 0 99 30/30

IMPIEGATI 01/01/1978 0 99 30/30 OPERAI 01/01/1978 0 99 30/30 A cura del responsabile dell ufficio vertenze di Milano Roberto Bottalico