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Ufficio Tributi IMU 2012 Nota informativa acconto Saldo 2012 Chi deve pagare L IMU è dovuta da tutti i soggetti possessori di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) a titolo di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite), enfiteusi, superficie sugli stessi. L assegnazione della casa coniugale al coniuge separato è considerata a titolo di abitazione, quindi il coniuge assegnatario della casa sarà il soggetto passivo dell imposta. E quindi non dovuta dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, né dal coniuge separato non assegnatario della casa assegnata anche se proprietario. Per cosa si deve pagare L IMU è dovuta per tutti gli immobili posseduti, compresa l abitazione principale e le relative pertinenze in misura diversa a seconda del tipo di immobile. In particolare si distinguono: - Abitazione principale: un unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto ove il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le pertinenze, si applicano per un solo immobile. - Pertinenze abitazione principale: sono da considerarsi pertinenza dell abitazione principale solo i fabbricati iscritti in catasto alle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (il massimo delle pertinenze ammissibili è quindi di tre). - Fabbricati rurali: sia per uso abitativo sia quali fabbricati strumentali necessari allo svolgimento dell attività agricola. - Immobili mai accatastati (case fantasma): i proprietari di immobili a cui è stata attribuita la rendita presunta dovranno anch essi versare l acconto IMU entro il 16 Giugno. I dati degli edifici sono presenti negli elenchi dell Agenzia del Territorio pubblicati nell Albo Pretorio del Comune di Altopascio. - Terreni: l imposta è dovuto per tutti i terreni. - Aree fabbricabili: aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati ed in attesa di approvazione. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Come si determina il valore imponibile dell IMU Il valore imponibile degli immobili si determina nel modo seguente: FABBRICATI A (esclusi gli A/10) - C/2 - C/6 - C/7 Rendita catastale x 1.05 x 160 A/10 Rendita catastale x 1.05 x 80 B Rendita catastale x 1.05 x 140 C/1 Rendita catastale x 1.05 x 55 C/3 - C/4 - C/5 Rendita catastale x 1.05 x 140 D (esclusi i D/5) Rendita catastale x 1.05 x 60 (65 dal 2013) D/5 Rendita catastale x 1.05 x80 D non iscritti al catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato con i coefficienti stabiliti Fabbricati inagibili ed inabitabili Rendita catastale x 1.05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50% Fabbricati di interesse storico o artistico Rendita catastale x 1.05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50% TERRENI Terreni Rendita domenicale x 1.25 x 135 Terreni agricoli per coltivatori diretti e imprenditore Rendita domenicale x 1.25 x 110 agricolo (ammessa solo la forma societaria della società semplice) Aree Fabbricabili Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell anno di imposizione. Aliquote IMU Le aliquote per il versamento delle rate di acconto del 16 dicembre sono quelle previste da delibera C.C. n 57 del 2012, quindi: - 0,55 % (5,5 per mille) per abitazione principale e relative pertinenze - 1,06 % (10,6 per mille) per tutto il resto - 0,20 % (2 per mille) per i fabbricati rurali strumentali (D/10) Quota statale Per tutti i casi di fabbricati non abitazione principale e relative pertinenze, per i terreni e per le aree fabbricabili, parte dell imposta dovrà essere versata direttamente allo Stato, questa è pari allo 0,38% (3,8 per mille). Detrazioni IMU per abitazione principale Dall imposta dovuta per l unità immobiliare ove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati ai mesi dell anno durante i quali l immobile è stato effettivamente destinato ad abitazione principale. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è aumentata di 50,00 per ciascun figlio dei possessori (fino ad un massimo di otto) che non abbia ancora compiuto 26 anni, che vi risieda anagraficamente e che vi dimori abitualmente, anche se non a carico dei genitori. La detrazione di 200,00 (ma non l aliquota prevista per abitazioni principali) è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli IACP.

Quanto si paga Una volta determinato l imponibile, l imposta complessiva dovuta annuale sarà pari al prodotto di detto valore per l aliquota prevista per il caso in considerazione, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso, sottraendo le eventuali detrazione spettanti. Il possesso di almeno 15 giorni equivale al possesso per l intero mese. Gli importi totali sono sempre arrotondati all Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale al 49 centesimi oppure per eccesso su superiore a detto importo. Quando si paga L imposta si paga in due rate, pari ciascuna al 50% dell importo totale dovuto. Le scadenze per i pagamenti sono: prima rata 16 giugno (acconto) e seconda rata 16 dicembre (saldo). Nel 2012 a causa della coincidenza con le festività, le scadenze sono posticipate al 18 giugno (per l acconto) ed al 17 dicembre (per il saldo). Per l abitazione principale e le sue pertinenze (solo ed esclusivamente per l imposta relativa a questa), è possibile frazionale il dovuto in tre rate le cui scadenze, per l anno 2012, sono 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre. Nota per l anno 2012 1)La prima rata è determinata in misura del 50% dell importo calcolato applicando le aliquote e le detrazioni di base previste dalla legge nazionale; la seconda rata sarà determinata a saldo dell imposta complessiva dovuta sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune, con conguaglio sulla prima. Il versamento di dicembre sarà quindi calcolato sulla base della differenza tra l imposta annuale complessivamente dovuta e quanto già versato in acconto. 2)Per abitazione principale e le relative pertinenze, nel caso in cui l imposta viene versata in tre rate, le prime due rate (18 giugno e 17 settembre) saranno pari ad 1/3 dell importo determinabile applicando l aliquota del 0.4% (4 per mille) e le detrazioni base, mentre la terza rata (17 dicembre) dovrà essere a saldo dell imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, con conguaglio sulle precedenti rate. Come si paga l IMU in acconto L IMU si paga esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario. Il contribuente dovrà versare contestualmente le quote dovute al Comune ed allo Stato. Nel Modello F24 dovrà essere compilata la sezione IMU e altri tributi locali (nel caso si utilizzino i preesistenti Modelli F24 i dati dovranno essere riportati nella sezione ICI ed altri tributi locali, utilizzando i nuovi codici tributo); il codice ente del Comune di Altopascio è A241. I codici tributo sono i seguenti: 3912 - IMU abitazione principale e relative pertinenze - Comune; 3913 - IMU fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune; 3914 - IMU terreni - Comune; 3915 - IMU terreni - Stato; 3916 - IMU aree fabbricabili - Comune; 3917 - IMU aree fabbricabili - Stato; 3918 - IMU altri fabbricati - Comune; 3919 - IMU altri fabbricati - Stato; 3923 - IMU interessi da accertamento - Comune; 3924 - IMU sanzioni da accertamento Comune;

Barrare quindi ACC o SALDO a seconda se il pagamento si riferisca all acconto o al saldo: indicare in cifre il numero di immobili e, nello spazio Anno di riferimento, l anno di imposta cui il versamento si riferisce. Ravvedimento Operoso IMU Se il pagamento viene fatto dopo la scadenza ma entro i 14 giorni successivi, dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15 al 30 giorno di ritardo la sanzione è pari al 3% dell imposta; se il pagamento avviene dopo il 30 giorno ma entro un anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,75%. Ai pagamenti vanno aggiunti gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, attualmente del 2,5% annuo. Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello stesso. Dichiarazioni IMU La nuova normativa ha previsto un termine di 90 giorni dal possesso o dalla variazione per effettuare la dichiarazione ai fini IMU utilizzando l apposito modello approvato con decreto ministeriale. Il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU relativa ad immobili che abbiano subito modifiche dal 1 gennai o 2012, è stato fissato al 4 febbraio 2013. ESEMPI: 1) Abitazione principale identificativi catastale A/03 rendita di 800,00 posseduta al 100% dal Sig. Rossi. 134.400,00 x 0,4% = 537,60 (imposta annuale) 337,60 337,60 / 2 = 168,80 (quota acconto) 134.400,00 x 0,55% = 739,20 (imposta annuale con nuova aliquota 0,55 %) 539,20 539,20 168,80(quota versata in acconto) = 370,40 (quota saldo)

2) Abitazione principale identificativi catastale A/03 rendita di 800,00 posseduta al 50% dai coniugi Rossi. 134.400,00 x 50% = 67.200,00 (imponibile rapportato alla quota di possesso) 67.200,00 x 0,4% = 268,80 (imposta annuale per ciascun coniuge) - 100,00 (detrazione spettante per ciascun coniuge) 168,80 168,80 / 2 = 84,40 (quota acconto per ciascun coniuge) 134.400,00 x 50% = 67.200,00 (imponibile rapportato alla quota di possesso) 67.200,00 x 0,55% = 369,60 (imposta annuale per coniuge con nuova aliquota 0,55 %) - 100,00 (detrazione spettante per ciascun coniuge) 269,60 269,60 84,40(quota versata in acconto) = 185,20 (quota saldo per ciascun coniuge) 3) Abitazione principale identificativi catastale A/03 rendita di 800,00 posseduta al 100% dal Sig. Rossi con un figlio con meno di 26 anni. 134.400,00 x 0,4% = 537,60 (imposta annuale) - 50,00 (detrazione spettante per il figlio) 287,60 287,60 / 2 = 143,80 (quota acconto) 134.400,00 x 0,55% = 739,20 (imposta annuale con nuova aliquota 0,55 %) - 200,00 (detrazione spettante per ciascun coniuge) - 50,00 (detrazione spettante per il figlio) 489,20 489,20 143,80(quota versata in acconto) = 345,40 (quota saldo)

4) Abitazione principale identificativi catastale A/03 rendita di 800,00 posseduta al 50% dai coniugi Rossi con un figlio con meno di 26 anni 134.400,00 x 50% = 67.200,00 (imponibile rapportato alla quota di possesso) 67.200,00 x 0,4%= 268,80 (imposta annuale per coniuge con nuova aliquota 0,55 %) - 100,00 (detrazione spettante per ciascun coniuge) - 25,00 (detrazione spettante per ciascun coniuge per il figlio) 143,80 143,80 / 2 = 71,90 (quota acconto per ciascun coniuge) 134.400,00 x 50% = 67.200,00 (imponibile rapportato alla quota di possesso) 67.200,00 x 0,55% = 369,60 (imposta annuale per coniuge con nuova aliquota 0,55 %) - 100,00 (detrazione spettante per ciascun coniuge) - 25,00 (detrazione spettante per ciascun coniuge per il figlio) 244,60 244,60 71,90(quota versata in acconto) = 172,70 (quota saldo per ciascun coniuge)

5) Seconda abitazione identificativi catastale A/03 rendita di 800,00 posseduta al 100% dal Sig. Rossi. Trovato l imponibile calcoliamo subito la quota da versare direttamente allo stato (3,8 per mille). Successivamente troviamo l acconto e il saldo con l aliquota prevista per altri fabbricati e da questa togliamo la quota statale, trovando così la quota da versare al Comune. 134.400,00 x 0,38% = 510,72 (quota annuale di competenza dello Stato) 510,72 / 2 = 255,36 (quota da versare in acconto di competenza dello Stato) 134.400,00 x 0,76% = 1.021,44 (imposta annuale) 1.021,44 / 2 = 510,72 (imposta acconto) 510,72 255,36 = 255,36 (acconto relativo quota Comunale) Ricordiamo che l aliquota altri fabbricati del 1,06 % si compone del 0,38 % (Quota Statale) e 0,68 % (Quota Comunale. 134.400,00 x 0,38% = 510,72 (quota annuale di competenza dello Stato) 510,72 255,36(quota versata in acconto) = 255,36 (quota da versare in saldo di competenza dello Stato) 134.400,00 x 0.68% = 913,92 (quota annuale di competenza del Comune con nuova aliquota) 913,92 255,36(quota versata in acconto) = 658,56 (quota da versare in saldo di competenza del Comune) 6) Abitazione principale identificativi catastale A/03 rendita di 800,00 posseduta al 100% dal Sig. Rossi con una pertinenza iscritta al Catasto con categoria C/06 rendita 100,00. 800,00 + 100,00 = 900,00 (rendita complessiva di abitazione e pertinenza) 900,00 x 1,05 x 160 = 151.200,00 (imponibile) 151.200,00 x 0,4% = 604,80 (imposta annuale) 404,80

404,80 x 50% = 202,40 (quota acconto) 800,00 + 100,00 = 900,00 (rendita complessiva di abitazione e pertinenza) 900,00 x 1,05 x 160 = 151.200,00 (imponibile) 151.200,00 x 0,55% = 831,60 (imposta annuale con nuova aliquota 0,55 % ) 631,60 631,60 202.40(quota versata in acconto) = 429,20 (quota saldo) 7) Abitazione principale identificativi catastale A/03 rendita di 800,00 posseduta al 100% dal Sig. Rossi con una pertinenza iscritta al Catasto con categoria C/06 rendita 100,00 ed una pertinenza iscritta al Catasto con categoria C/05 con rendita 80,00. Si trova l imponibile della abitazione più la pertinenza e calcoliamo l imposta con aliquota abitazione principale. Mentre per la pertinenza C/05, che dovrà essere trattata come altro fabbricato, calcolato l imponibile troviamo subito la quota statale. Trovata l imposta da versare in acconto, calcolata con l aliquota di altro fabbricato, togliendo la quota statale, si ottiene la quota da versare al Comune. 800,00 + 100,00 = 900,00 (rendita complessiva di abitazione e pertinenza C/06) 900,00 x 1,05 x 160 = 151.200,00 (imponibile) 151.200,00 x 0,4% = 604,80 (imposta annuale) 404,80 404,80 x 50% = 202,40 (quota acconto abitazione e pertinenza C/06 ) 80,00 x 1,05 x 140= 11.760,00 (rendita pertinenza C/05) 11.760,00 x 0,38%= 44,69 (quota annuale di competenza dello Stato) 44,69 x 50% = 22,35 (quota da versare in acconto di competenza dello Stato) 11.760,00 x 0,76% = 89,38 (imposta annuale) 89,38 x 50% = 44,69 (imposta in acconto) 44,69-22,35 = 22,34 (quota da versare in acconto di competenza del Comune)

800,00 + 100,00 = 900,00 (rendita complessiva di abitazione e pertinenza C/06) 900,00 x 1,05 x 160 = 151.200,00 (imponibile) 151.200,00 x 0,55% = 831,60 (imposta annuale con nuova aliquota 0,55 % ) 631,60 631,60 202,40 = 429,20 (quota saldo abitazione e pertinenza C/06 ) Ricordiamo che l aliquota altri fabbricati del 1,06 % si compone del 0,38 % (Quota Statale) e 0,68 % (Quota Comunale. 80,00 x 1,05 x 140= 11.760,00 (rendita pertinenza C/05) 11.760,00 x 0,38%= 44,69 (quota annuale di competenza dello Stato) 44,69 22,35(quota versata in acconto) = 22,34 (quota da versare in saldo di competenza dello Stato) 11.760,00 x 0,68% = 79,97 (imposta annuale) 79,97 22,34(quota versata in acconto) = 57,63 (quota da versare in saldo di competenza del Comune) Informazioni e chiarimenti: Ufficio Tributi - Via Cavour n 60-62, 55012 ALTOPASCIO Tel. 0583/216455 Fax. 0583/216206 Apertura al pubblico giovedì e sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30 Sito internet www.comune.altopascio.lu.it e-mail tributi@comune.altopascio.lu.it