Circolare Tax n. 3/2016 Legge di Stabilità 2016 Novità in tema di Welfare aziendale Milano, 29 gennaio 2016

Documenti analoghi
La fiscalita del premio di risultato e del welfare aziendale Bernoni & Partners. All rights reserved.

I Premi di Produttività e il Welfare Aziendale dopo la Legge di Bilancio 2017 e la Manovra Correttiva

Circolare Tax n. 6/2016 Certificazione Unica 2016 Milano, 17 febbraio 2016

Welfare aziendale questo sconosciuto


Premi di produttività e percorsi di welfare aziendale

Il «premio di produttività» e le novità in materia di Welfare aziendale. Chiara Costantino

WELFARE AZIENDALE: LA DETASSAZIONE NEL 2017

DETASSAZIONE e WELFARE NELLA LEGGE DI STABILITA'

WELFARE AZIENDALE. A cura di Alberto Bortoletto Consulente del Lavoro in Padova -

Legge di stabilità 2017 Lavoro, Pensioni e Welfare aziendale Tutte le novità di inizio anno. Relatore: Potito di Nunzio

Welfare 2.0: profili fiscali e previdenziali

IL WELFARE AZIENDALE OPPORTUNITÀ E VANTAGGI PER LE AZIENDE E I DIPENDENTI. Francesco Iasi! Venezia, 7 aprile 2016 FEMCA CISL

WELFARE AZIENDALE E NORMATIVA DI FAVORE

IL WELFARE AZIENDALE. dopo le Leggi di Stabilità Direzione Legacoop Lazio 14 marzo

Il welfare aziendale: definizione

Legge di stabilità Il nuovo welfare aziendale. Francesco Iasi Consulente del lavoro Milano, 16 febbraio 2016

Welfare aziendale: disciplina tributaria

La detassazione dei premi di risultato. Angelo Marinelli Coordinatore Dipartimento Democrazia Economica CISL Confederazione

Premio di produttività. Lorenzo Cicero Mefop

Fringe benefits e nuovo welfare aziendale

PREMIO di RISULTATO, WELFARE AZIENDALE e CONTRATTAZIONE:

L utilizzo della leva fiscale per incentivare le azioni di Welfare aziendale e l uso dei mezzi pubblici

WELFARE AZIENDALE E DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ

Legge Stabilità 2016: potenziate le agevolazioni sui premi di produttività

NUOVO WELFARE AZIENDALE

WELFARE AZIENDALE SEMINARIO UNIONE INDUSTRIALE TORINO

Legge Stabilità 2016: potenziate le agevolazioni sui premi di produttività

Welfare Aziendale: quali vantaggi? Studio Consulenza del Lavoro Caratti 1

Il Welfare Aziendale Le novità della Legge di Stabilità 2016

La detassazione dei premi e il welfare aziendale

Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali

Piani di (flexible) benefit per i dipendenti AIFI Milano, 30 ottobre 2018 Vittorio Salvadori di Wiesenhoff M

WELFARE AZIENDALE Vantaggi fiscali e previdenziali Lissone, 03 ottobre 2017

Aspetti fiscali, giuslavoristici ed operativi nel nuovo welfare aziendale

NUOVI MODELLI DI. Vincenzo LEOPOLDO ( TORINO, 14 novembre 2016

WELFARE E PREMI DI RISULTATO

Welfare aziendale: quali opportunità?

WELFARE AZIENDALE COOPERATIVO Vantaggi e opportunità di sviluppo nel Lazio

Camera del Lavoro della Provincia di Ravenna. Legge di Stabilità 2016

PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

Prot. n. 11 LC/lc Torino, 25 gennaio 2016

News per i Clienti dello studio

Sviluppo d impresa e buona occupazione. LA CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA SISTEMA DI GESTIONE, BUONE PRATICHE e RICONOSCIMENTI

WELFARE AZIENDALE E PREMIO DI PRODUTTIVITÀ: LE NOVITÀ NORMATIVE

Consulenza, amministrazione del personale, formazione e sicurezza sul lavoro

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

CCNL Unionmeccanica e Welfare. Mario Gagliardi

a cura della Dott.ssa Antonella Intuire Tax Director PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Circolare Tax n. 1/2017 LE PRINCIPALI NOVITA DELLA DICHIARAZIONE IVA Milano, 07 febbraio 2017

Il Welfare Aziendale I vantaggi per l azienda e per il lavoratore

La legge di stabilità e welfare aziendale. Salerno 10 giugno 2016

IL DECRETO ATTUATIVO SULLA PRODUTTIVITÀ: AGEVOLAZIONI FISCALI, STRUMENTI E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.

Circolare Tax n. 10/2016 VERSAMENTO DI IMPOSTE IRES ED IRAP: NOVITA Milano, 11 giugno 2016

WELFARE AZIENDALE I BENEFITS DEL FUTURO

Percorso progettuale di un piano di Welfare Aziendale e Premi di Risultato

IL NUOVO WELFARE AZIENDALE. Strumenti ed opportunità

C o n v e g n o 11 Luglio 2016

Il Welfare Aziendale. Un opportunità da cogliere, che ha impatto positivo su motivazione delle persone, produttività aziendale, reddito e fiscalità.

I benefici fiscali e contributivi della detassazione dei premi di risultato erogati per il tramite della contrattazione di secondo livello.

giugno 2016 LE ULTIME NOVITÀ

PREMI DI RISULTATO E WELFARE

LEGGE DI BILANCIO E COLLEGATO FISCALE

CONTRATTO, ACCORDO O REGOLAMENTO DI WELFARE ASPETTI FISCALI E CONTRIBUTIVI CONFINDUSTRIA UDINE. 31 maggio 2017

Il welfare aziendale

Guida al VAP 2011 Editing by Centro Alti Studi Interdisciplinari Dipartimento Previdenziale Sezione Fiscale Libero/SINFUB Edizione maggio

Premi di produttività e welfare

PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE. La circolare A.E. n. 28/E del 15 giugno 2016

QUADERNO ANSI n 3/2017. IL WELFARE AZIENDALE E L EROGAZIONE IN MODALITA FLEXIBLE BENEFIT dopo le ultime evoluzioni normative a cura di Livia Foglia

Opportunità previste nella Legge di Stabilità 2016 per Azioni di Welfare Aziendale / Work-Life Balance. sintesi

Politiche di welfare rivolte ai dipendenti: aspetti tributari

IL WELFARE AZIENDALE COME STRUMENTO DI COMPETITIVITA E L IMPATTO ECONOMICO PER AZIENDE E LAVORATORI. Milano, 14 Dicembre 2017

ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Welfare aziendale: aspetti normativi, sindacali, fiscali e gestionali. Speaker Guido Marzorati 6 giugno 2017

Circolare Tax n. 11/2016 SECONDO ACCONTO IRES ED IRAP: NOVITA Milano, 15 novembre 2016

Welfare aziendale La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017

Circolare N. 39 del 16 Marzo 2017

Il welfare aziendale

GESTIONE DELLE TIPOLOGIE ESISTENTI DI WELFARE AZIENDALE

Servizi per il Welfare

I VANTAGGI DEI FLEXIBLE BENEFIT PER LE AZIENDE E I LAVORATORI

Nuove opportunità per ampliare l offerta Welfare grazie alle novità della Legge di Stabilità 2016

Welfare Aziendale New European Medical Center Srl

Pubblicata su FiscoOggi.it (

GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

1, , 208 1, 160, L , 232 ASPETTI OGGETTIVI

VERBALE DI ACCORDO. tra. Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP) premesso che:

Le disposizioni in materia di lavoro nello schema di legge di stabilità 2016

PREMI DI RISULTATO E WELFARE Aggiornamento con Legge di Bilancio 2017 e Decreto Legge n. 50 del

Premi di risultato e welfare aziendale

Circolare n. 163 del 22 Novembre 2018

Obiettivi del welfare aziendale

VERBALE DI ACCORDO. tra. Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

Welfare aziendale e novità normative. Emmanuele Massagli Presidente

LEGGE DI BILANCIO 2017: NOVITA IN TEMA DI FISCALITA, FLESSIBILITA IN USCITA E WELFARE AZIENDALE

Studio di Consulenza del Lavoro Luigi e Pierluigi Sabatini

Transcript:

Circolare Tax n. 3/2016 Legge di Stabilità 2016 Novità in tema di Welfare aziendale Milano, 29 gennaio 2016 Lexalia è uno Studio Legale e Tributario indipendente, con sede a Milano, composto da avvocati e dottori commercialisti. Lo Studio offre un ampia gamma di servizi di consulenza legale e fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori del diritto degli affari e della fiscalità nazionale e internazionale. Piazza San Sepolcro n.1 20123 Milano Telefono: +39 02.45391290 Telefax: +39 02.45391295 Email: info@lexalia.it Web: www.lexalia.it

Con la presente si illustrano i principali incentivi aziendali di welfare, così come modificati dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) che posso essere messi a disposizione dei lavoratori dipendenti. Tali incentivi integrano quanto già disciplinato dall art. 51 del T.U.I.R. in materia di benefit aziendali. Per ogni tipologia di strumento sono stati indicati i principali vantaggi fiscali in capo al dipendente oltre che al trattamento fiscale in capo al datore di lavoro. 1. Servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria, assistenza sociale o culto Il nuovo art. 51, comma 2, lettera f) del T.U.I.R. prevede che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente non concorrono a formare il reddito l utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell art. 100. I servizi offerti dal datore di lavoro sulla base dell articolo sopracitato devono necessariamente rispondere a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, e sanitaria o culto. A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, rientrano in suddette categorie i seguenti servizi: - Iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi; - Acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo; - Iscrizione a corsi di lingua all estero o in Italia con scopo extraprofessionale; - Acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti per eventi sportivi ovvero abbonamenti a spettacoli teatrali; - Iscrizione a corsi/lezioni non inerenti all attività lavorativa; - Utilizzo di strutture sanitarie per check-up medico tramite il ricorso a strutture interne o anche tramite strutture esterne all azienda. Per ottenere una totale detassazione in capo al dipendente, nonché l esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, è necessario che tali servizi siano rivolti alla generalità 2

dei dipendenti o a categorie di essi 1, previa sottoscrizione di un accordo aziendale o territoriale di cui all art. 51 del D.Lgs. 81/2015 2. Non rientra in tale regime di detassazione il rimborso da parte del datore di lavoro della spesa direttamente sostenuta dal dipendente per l acquisto di uno dei servizi di sopra. In capo al datore di lavoro, ovvero ai fini del reddito d impresa, si applica il comma 1 dell art. 100 del T.U.I.R.: le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 2. Rimborso delle rette scolastiche e delle altre spese d istruzione e servizi integrativi L art. 51, comma 2, lettera f) bis prevede che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente non concorrono a formare il reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. A differenza di quanto previsto per gli incentivi di cui al punto precedente, oltre all erogazione di servizi e prestazioni, sono agevolabili anche le somme di denaro erogate a titolo di anticipo/rimborso delle spese di istruzione sostenute dal dipendente per il coniuge, figli e familiari relativamente a: - Iscrizione a rette per la frequenza di asili nido, scuole materne, scuole elementari, etc., compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi; - Borse di studio ovvero premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale, nonché elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un attività di studio o di formazione (Circ. M.F. n. 238/E/2000); - Frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali. Per ottenere una totale detassazione in capo al dipendente, nonché l esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, è necessario che tali servizi siano rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, previa sottoscrizione di un accordo aziendale o territoriale di cui all art. 51 del D.Lgs. 81/2015 o per atto volontario. 1 Per categorie di dipendenti non si deve necessariamente intendere le categorie previste dall art. 2095 del Codice Civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai) ma possono identificarsi classi di dipendenti che hanno determinate caratteristiche comuni, vale a dire che si trovano in una stessa condizione. Tale precisazione è da ritenersi valida ogni qualvolta, nel presente documento, si faccia riferimento alla locuzione categorie di dipendenti. 2 [ ] per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. 3

Come si evince dalla lettura della norma, si possono riscontrare due particolari pregi: - L agevolazione non riguarda solo i servizi messi a disposizione dei familiari dei dipendenti ma anche le somme rimborsate; - Il titolo di concessione è libero ovvero l agevolazione può dipendere sia da un atto volontario del datore di lavoro sia da un contratto o accordo di natura collettiva/sindacale). Il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro previsto per questo tipo di agevolazione, considera le spese per i servizi e per le prestazioni erogate (o le somme rimborsate/anticipate) come costi interamente deducibili dal reddito d impresa. Ai fini della predetta deducibilità, è buona norma per il datore di lavoro: - Conservare idonea documentazione che comprovi l avvenuta spesa da parte del dipendente dei servizi di cui all art. 51, comma 2, lettera f) bis; - Accertarsi che tali somme rimborsate/anticipate al dipendente non vengano rimborsate anche da terzi (e.g. assicurazioni ovvero datore di lavoro dell altro coniuge); - Conservare adeguata documentazione che evidenzi il grado di parentela dell utilizzatore di uno dei servizi di cui all art. 51, comma 2, lettera f) bis (e.g. stato di famiglia). 3. Rimborso o pagamento dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti L art. 51, comma 2, lettera f) ter del T.U.I.R., così come inserita dall art. 1, comma 190 della L. n. 208/2015, prevede che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente non concorrono a formare il reddito le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell art. 12. Come si evince dalla lettura della norma, l agevolazione non riguarda solo i servizi messi a disposizione dei familiari anziani o non autosufficienti dei dipendenti, ma è ammessa anche per le somme rimborsate per il pagamento dei suddetti servizi da parte dei lavoratori dipendenti. Per ottenere una totale detassazione in capo al dipendente, nonché l esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, è necessario che tali servizi siano rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, previa sottoscrizione di un accordo aziendale o territoriale di cui all art. 51 del D.Lgs. 81/2015. Il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro previsto per questo tipo di agevolazione, considera le spese per i servizi e per le prestazioni erogate (o le somme rimborsate/anticipate) come costi interamente deducibili dal reddito d impresa. Ai fini della predetta deducibilità, è buona norma per il datore di lavoro: 4

- Conservare idonea documentazione che comprovi l avvenuta spesa da parte del dipendente dei servizi di cui all art. 51, comma 2, lettera f) ter; - Accertarsi che tali somme rimborsate/anticipate al dipendente non vengano rimborsate anche da terzi (e.g. assicurazioni ovvero datore di lavoro dell altro coniuge); - Conservare adeguata documentazione che evidenzi il grado di parentela dell utilizzatore di uno dei servizi di cui all art. 51, comma 2, lettera f) bis (e.g. stato di famiglia). 4. Premi di produttività concessi ai dipendenti L art. 1, commi da 182 a 191, della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto come agevolazione in favore dei dipendenti una tassazione agevolata per le somme ad essi corrisposte a titolo di premio di risultato collegato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; tali premi devono essere corrisposti nel periodo compreso tra l 01/01/2016 e il 31/12/2016. In capo al dipendente tali premi di produttività potranno essere assoggettati ad un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%. Per usufruire di questa agevolazione, devono necessariamente essere rispettati i seguenti limiti: - I premi di produttività devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, tranne che per la categoria dirigenti, che nell esercizio 2015 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro 50.000; - L importo massimo del premio di produttività in denaro deve essere di Euro 2.000 lordi per ciascun dipendente oppure di Euro 2.500 lordi per ciascun dipendente se concessi a lavoratori coinvolti pariteticamente nell organizzazione del lavoro 3. Inoltre, ai sensi dell art. 1, comma 184 della Legge di Stabilità 2016, al dipendente è concessa la facoltà di rinunciare (in forma scritta) all eventuale premio di produttività in denaro erogato dal datore di lavoro, ricevendo in sostituzione i servizi di welfare aziendale di cui all art. 51 comma 2 e comma 3 ultimo periodo. In questa seconda ipotesi, i servizi erogati nei limiti di limiti di Euro 2.000/2.500, non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro previsto per questo tipo di agevolazione, considera i premi produttività e le spese per i servizi e per le prestazioni erogate come costi interamente deducibili dal reddito d impresa. Per la piena operatività delle suddette disposizioni (art. 1, commi 182-191), la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l emanazione di un decreto interministeriale, al fine di stabilire 3 Entro il 29/02/2016 dovrà essere emanato un Decreto Interministeriale nel quale verranno stabiliti gli aspetti operativi circa i criteri di misurazione dei premi di produttività e la definizione di lavoratori coinvolti pariteticamente nell organizzazione del lavoro. 5

i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. * * * La presente Circolare 4 ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale e/o fiscale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una specifica consulenza legale o fiscale. 4 La presente Circolare è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Lexalia, con sede in Milano, Piazza San Sepolcro n. 1, 20123. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede di Lexalia, a curato dei soli dipendenti, collaboratori e professionisti di Lexalia. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Circolare per errore, oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro, potrà comunicarcelo inviando una email a info@lexalia.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax o email a Lexalia, al numero +39 02 4539 1295 oppure info@lexalia.it. 6