Documento sugli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo d'istruzione

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Premessa Il Collegio dei Docenti nella seduta del 20/05/2013, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto di quanto deliberato in tema di valutazione ha elaborato questo documento sugli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo dell istruzione. Per l'impostazione delle prove d'esame si farà riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122, alla C.M. n. 49 del 2010 oltre che al D.M. 26 agosto 1981, ancora in vigore. Secondo il D.M. 26 agosto 1981, avente per oggetto: "Criteri orientativi per le prove d'esame di Stato per il conseguimento del diploma di Licenza Media", l'aspetto fondamentale dell'esame di licenza è la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione della scuola dell'obbligo, deve essere offerta all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. 1. Documenti da stilare per l esame A) Relazione finale del Consiglio di Classe (utilizzando il modello "Relazione finale della classe III) sui risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali: 壱. Presentazione della classe (ricostruzione triennale) 弐. Rilevazione della situazione in uscita 参. Fasce di livello e relativi alunni 四. Osservazioni sulla situazione in uscita 伍. Situazione alunni diversamente abili e/o con Bisogni Educativi Speciali 六. Storia della classe e del Consiglio nel triennio 七. Unità di apprendimento 八. Attività di laboratorio, recupero, potenziamento, alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri, ecc. 九. Progetti, concorsi, visite di istruzione 壱拾. Strategie e metodologie 壱拾壱. Mezzi e strumenti 壱拾弐. Modalità di osservazione e verifica 壱拾参. Valutazione 壱拾四. rapporti con le famiglie 壱拾伍. Criteri e valutazione delle prove d esame 壱拾六. Prove con alunni con disabilità/dsa/adhd/bes B) Relazioni disciplinari in duplice copia; C) Programmi in duplice copia di ogni disciplina firmati da almeno due alunni; D) Relazioni alunni diversamente abili. 2. Ammissione all Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell istruzione obbligatoria dalla Circolare n. 49 del 2010 L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (¼ del monte ore)*, con decisione assunta dal Consiglio di Classe, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo. 2

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto. In tale occasione, anzi, la valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata, poiché il Consiglio di Classe si trova di fatto a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto dagli allievi all'immediata vigilia del compimento dell'intero primo ciclo di istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola superiore. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame, con la sola indicazione "Ammesso" o "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina e al comportamento sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. *Sono consentite deroghe per: 1. gravi motivi di salute, documentati con certificato medico; 2. gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore; 3. permessi documentati riguardanti attività sportive e culturali strutturate e complementari all attività scolastica. Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 2.1 Criteri di ammissione / non ammissione all esame di Stato conclusivo del primo ciclo Premesso che: Il C.d.D. considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare l evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato dallo studente nel corso degli studi; Il C.d.D. attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo d istruzione, adotta il seguente criterio di ammissione agli esami di licenza e di formulazione del giudizio d idoneità: il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al primo ciclo d istruzione. 2.2 Giudizio di idoneità. Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità viene espresso dalla media dei voti ottenuti dall'alunno in sede di scrutinio finale, incluso il voto di comportamento, con esclusione del giudizio di IRC. Il Collegio dei Docenti, pur applicando le indicazioni contenute nel D.P.R.122/2009, ritiene che il Consiglio di Classe nel formulare i voti disciplinari ed il voto di comportamento deve tenere in debito conto del curricolo dell alunno inteso come: 壱拾七. progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti; 壱拾八. progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; 壱拾九. partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola. 3. Valutazione delle prove d esame 3.1 Valutazione delle prove scritte d'esame. 3

Per la valutazione delle prove scritte adottare criteri di valutazione che tengano conto che il voto finale è costituito dalla media dei voti delle singole prove e che la C.M. n. 49 del 2010 richiama le varie Sottocommissioni di esame ad un'attenta e meditata valutazione collegiale per evitare penalizzazioni delle potenziali eccellenze e il rischio di bocciature di ragazzi ammessi agli esami a causa di un esito negativo di una o più prove. Il voto relativo a ciascuna prova scritta d'esame, con esclusione della prova nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007, è determinato come somma arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 3.2 Indicazioni generali per il colloquio pluridisciplinare e sua valutazione Il D.M. 26/08/1981 prevede che, per i singoli allievi, si stabiliscano i criteri essenziali del colloquio consistenti nella individuazione delle modalità di conduzione dello stesso. Diventerà perciò indispensabile definire gli obiettivi che la sottocommissione vuole verificare per ciascun candidato e l'iter da percorrere attraverso le aree disciplinari. Le sottocommissioni imposteranno il colloquio in modo da consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina prive del necessario organico collegamento. Particolare cura dovrà essere rivolta, nel colloquio pluridisciplinare, all'arte e Immagine, alla Musica, alla Tecnologia e a Scienze Motorie, discipline che non prevedono prove scritte. Il colloquio dovrà mettere in luce, non solo le conoscenze e le abilità conseguite, ma anche le competenze ed il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale ecc.) Il Collegio dei Docenti pertanto delibera di dedicare ad ogni colloquio un tempo medio di 20/30 minuti. Alla prova orale è attribuito un voto espresso in decimi. 3.3 Valutazione della prova nazionale. La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti in italiano e matematica. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti dall'invalsi per la rilevazione della qualità degli apprendimenti in italiano e matematica nell'intero Paese, e inviati alle istituzioni scolastiche. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva dell'allievo che sostiene l'esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In quanto soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa avvenga correttamente. Il voto relativo alla prova nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007 viene determinato sulla base delle eventuali indicazioni fornite dall'i.n.val.s.i. per la conversione del punteggio al test conseguito dall'alunno in voto decimale. In mancanza delle predette indicazioni il voto viene determinato come voto decimale unico, arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5, corrispondente alla percentuale delle risposte esatte fornite dal candidato rispetto al numero totale dei quesiti presenti nella prova medesima. La predetta percentuale, nel caso in cui l'i.n.val.s.i. attribuisca punteggi diversificati in ragione del livello di difficoltà dei vari quesiti, viene calcolata sulla base del punteggio conseguito dal candidato rispetto al punteggio massimo conseguibile. 3.4 Candidati esterni. Per i candidati esterni il voto da attribuire in esito alle prove d esame viene determinato come media dei voti ottenuti alle prove d'esame con le modalità indicate ai precedenti punti. 4. Esito dell esame dalla C.M. n. 49 del 2010 4

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi". "A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità". All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all'ammissione. Il voto finale "è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5". Considerato che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline, sarà cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze", di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi e di non penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro grado di maturazione e al percorso scolastico, come previsto dal DPR 22 giugno 2009 n. 122 È opportuno ricordare che: 1. Allo scrutinio finale sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione; 2. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 3. L eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione; 4. Nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento. Le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all albo dei risultati di questi ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe). 4.1 Certificazione delle competenze Premesso che: nella scuola secondaria di primo grado l esito conclusivo dell esame, espresso in decimi, è illustrato da una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall alunno (C.M. 50/09); considerato che: l autonomia decisionale del CdD consente di adottare un modello per la scuola secondaria di primo grado. Il C.d.D. approva il modello di certificazione delle competenze presente sul sistema AXIOS 5. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni diversamente abili Gli alunni disabili ammessi a sostenere gli Esami di Stato conclusivi del 1 ciclo di istruzione, potranno svolgere prove scritte differenziate adeguate al livello di competenza raggiunto dagli alunni. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, su proposta dell'insegnante di sostegno, dovrà deliberare in merito. Nella relazione finale del Consiglio di Classe, si farà apposito riferimento a tali allievi e verrà indicato quali prove differenziate verranno loro assegnate. Prima delle prove scritte le sottocommissioni presenteranno al Presidente della Commissione d'esame le prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI (art. 318 T.U.). 5

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell esame e del conseguimento del diploma. Inoltre le suddette prove dell esame sono sostenute anche con l uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. Particolare attenzione dovrà essere posta al colloquio pluridisciplinare che necessiterà di una guida paziente ed articolata su argomenti di studio da loro scelti e su attività svolte non tralasciando la possibilità, laddove si renda necessaria, di una libera conversazione. Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 5.1 Prove INVALSI alunni diversamente abili Gli alunni con disabilità che seguono un piano di studi individualizzato, così come previsto dalla circolare n. 32 del 14/03/2008, non sostengono la prova nazionale, ma una prova differenziata elaborata dalle sottocommissioni. Le prove differenziate saranno in linea con gli interventi educativo - didattici attivati sulla base del PEI ed avranno valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno. I criteri di valutazione della prova differenziata sono elaborati dalle singole sottocommissioni. La somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti attivati durante il percorso scolastico dello studente. 6. Indicazioni generali per le prove d esame degli alunni di recente immigrazione Per quanto riguarda gli alunni stranieri di recente immigrazione, la commissione d'esame e le sottocommissioni dovranno tener conto di quanto previsto dalle Circolari Ministeriali. In particolare dovranno ricordare che per tali alunni la non conoscenza della lingua italiana non può essere un elemento discriminante ai fini della valutazione. Le sottocommissioni cercheranno quindi di adottare criteri di valutazione della prova di italiano che tengano conto della non piena padronanza della lingua aiutare tali alunni a comprendere il testo delle consegne della prova di matematica e delle prove INVALSI, se necessario porre attenzione alla valutazione delle prove scritte di seconda lingua comunitaria, in considerazione del fatto che per tali alunni la lingua italiana è già seconda lingua. 7. Indicazioni generali per le prove scritte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati I singoli Consigli di Classe dovranno deliberare, in maniera dettagliata, quali strumenti compensativi potranno essere utilizzati dagli alunni, quanto tempo sarà loro assegnato per le prove scritte, quali criteri di valutazione adottare per le prove scritte. Le decisioni prese dai Consigli di Classe saranno riportate nella relazione del Consiglio stesso e nelle relazioni dei singoli docenti. maggior tempo per le prove scritte, compresa la prova INVALSI possibilità di utilizzo di strumenti compensativi (calcolatrice, computer, tavole numeriche...) anche per la prova INVALSI lettore per le prove scritte compresa la prova INVALSI valutazione diversificata delle prove scritte in considerazione delle difficoltà indicate nella diagnosi specialistica 6