Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata"



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3ROL]]DQƒ Agenzia Principale di Albano Laziale Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata" 5&3HUVRQDOHGHLVRJJHWWLLQFRQWUDWWRHRDVVHJQR GL&ROODERUD]LRQH'RWWRUDWRGLULFHUFD Soggetti assicurati - Oggetto della garanzia La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile Personale verso terzi derivante ai soggetti assicurati per fatto ad essi riconducibile nell'ambito delle attività svolte con e/o per la Contraente quali: a) Assegno di collaborazione, b) Contratto di diritto privato d'opera professionale, c) Contratto di collaborazione coordinata e continuata, d) Dottorati di ricerca, attività di ricerca post-laurea, attività di ricerca post-dottorato, e) Professori a contratto, f) Tirocinanti, ospiti autorizzati dalla Contraente e/o dai Dipartimenti, ha frequentare le strutture Universitarie per scopi di ricerca studi collaborazioni La garanzia opera nell'ambito delle attività proprie della Contraente, di ricerca, didattica, nonché per l'attività gestionale propria. Sono escluse dalla presente garanzia le attività mediche, medico chirurgiche, assistenziali e quanto altro riferito ad attività di carattere medico sanitario, svolte direttamente e/o indirettamente sulle persone, nonché le responsabilità di natura puramente professionale. Massimali di copertura La garanzia è prestata con un massimale per sinistro di: Lire 3.000.000.000 con il limite dì Lire 2.000.000.000 per persona, di Lire 2.000.000.000 per danni a cose o animali. Effetto - durata - sospensione della copertura Resta convenuto fra le parti, che l'assicurazione R.C.T. prestata con la presente polizza deve intendersi operante per tutti i paesi del mondo, fatta eccezione per: ALBANIA - BULGARIA - EX U.R.S..S. - REPUBBLICA POPOLARE CIME ~ INDIA - MONGOLIA - COREA DEL NORD - VIETNEAM - CUBA - LIBIA - USA - CANADA - MESSICO, con l'intesa che l'estensione territoriale in termini s'intende operante con una franchigia fissa - a carico dell'assicurato di Un 1.000.000 per ogni sinistro di responsabilità civile verso terzi. ODIUDQFKLJLDQRQRSHUDQHLSDHVLHVSOLFLWDPHQWHLQGLFDWLDOO DUWGHOOH &RQGL]LRQL*HQHUDOLGL$VVLFXUD]LRQH atto dichiarativo n. 5 del 17/5/01

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI DI POLIZZA '(),1,=,21, Nel testo la parola «Società» designa la Società Assicurazioni Generali - «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. 2**(772'(//$66,&85$=,21( Art. 1 La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. '(/,0,7$=,21('(//$66,&85$=,21((6&/86,21, 2 I - Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a); e) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Il - L'Assicurazione non comprende i danni: d) a cose che l'assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'assicurato o che lo stesso detenga; e) di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;

f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni; g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; h) derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori; i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età. Art. 3 5,6&+,$720,&,('$11,$//$0%,(17( Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o. colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. (67(16,21(7(55,725,$/( L assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dello Stato italiano, del la Città del Vaticano e di San Marino. $66,&85$=,21,&203/(0(17$5, L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

'(181&,$'(,6,1,675,(2%%/,*+,'(//$66,&85$72 Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e Contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. *(67,21('(//(9(57(1=(','$11263(6(/(*$/, La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che Penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, ín proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 5(&(662'$/&2175$772'2322*1,'(181&,$',6,1,6752 Art. 12 Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di quindici giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Nei casi di $17,&,3$7$5,62/8=,21('(/&2175$772 - recesso di cui agli articoli 6 secondo e quinto comma, 7 ultimo comma e 8 ultimo comma;

- anticipata risoluzione del contratto di cui agli articoli 5 quarto comma, 6 quarto comma, come pure nel caso previsto dall articolo 1896 Codice Civile; sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte: a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso o alla risoluzione; b) un importo pari al 15% della somma dei premi complessivi pagati (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale), dal cui ammonta-re si dedurranno tanti decimi per quanti anni di polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso per almeno cinque anni. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») pubblicato dall'istituto Centrale di Statistica, la Società avrà diritto di recedere dal medesimo con preavviso di quindici giorni, rimborsando all'assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora sia operante l'articolo 11 -Indicizzazione del premio. «20,66,6«&203(7(1=$7(55,725,$/( Art. 15 Per le azioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l'autorità Giudiziaria di Milano ovvero quella del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. )250$'(//(&2081,&$=,21, Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.,03267( Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 5,19,2$//$/(**( Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.