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Transcript:

Circolare n. 2/2012 del 10 luglio 2012 LA C.D. LEGGE FORNERO : LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Il prossimo 18 luglio entrerà in vigore la Legge n. 92 del 28.6.2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (c.d. Riforma Fornero ), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio u.s. La Riforma ha introdotto sostanziali e radicali modifiche, innovando la disciplina vigente sia in materia di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamenti individuali, licenziamenti collettivi e dimissioni; c.d. flessibilità in uscita ) sia in materia di contratti di lavoro (contratti a termine, somministrazione di lavoro, contratto a progetto, apprendistato, lavoro accessorio, ecc c.d. flessibilità in entrata ) sia, infine, in materia di ammortizzatori sociali. In considerazione della portata e della ampiezza delle novità della riforma, con la presente circolare si esamineranno in sintesi le principali novità inerenti la nuova disciplina in materia di dimissioni e di licenziamenti; con due successive circolari si affronteranno invece, dapprima, le questioni inerenti le modifiche in materia di contratti di lavoro (contratto a termine, somministrazione di lavoro, * I testi delle Circolari si trovano nel sito www.casellascudier.it 1

apprendistato, lavoro accessorio, contratto a progetto) e, successivamente, lato le novità in materia di ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi. 1. Dimissioni Le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere convalidate dalla lavoratrice o dal lavoratore presso la Direzione territoriale del lavoro o il centro per l impiego territorialmente competenti; in alternativa la lavoratrice o il lavoratore devono sottoscrivere un apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto. In caso di mancata convalida delle dimissioni presso la Direzione Territoriale del lavoro o presso il Centro per l impiego o di mancata sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro sette giorni dalla ricezione, all invito a presentarsi presso la Direzione Territoriale del lavoro o presso il Centro per l impiego ovvero all invito ad apporre la sottoscrizione. I lavoratori hanno la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale nei 7 giorni dall invito a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il centro per l impiego. 2

Qualora, in mancanza di convalida ovvero della apposizione della sottoscrizione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore l invito entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. Le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (ovvero di accoglienza del minore adottato o in affidamento) per essere efficaci devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro. È prevista una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00, salvo che il fatto costituisca reato, per il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dal lavoratore o dalla lavoratrice al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale. 2. Licenziamenti individuali. L articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori viene modificato in modo da prevedere quattro tipologie di licenziamento, con differenti conseguenze in caso di illegittimità: 3

1) licenziamento nullo (perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto) o intimato in forma orale: la conseguenza è la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, oltre ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione (e comunque non inferiore a 5 mensilità). Resta fermo che il lavoratore può chiedere, in alternativa alla reintegrazione, un indennità pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto. 2) licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo (o disciplinare). Si distingue tra: a) mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo connessi a insussistenza del fatto contestato ovvero a fatto che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari: in questi casi conseguenza è la reintegrazione nel posto di lavoro oltre ad un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 4

b) mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo connessi a tutte le restanti ipotesi: in questi casi il Giudice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, riconosce un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione; 3) licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (o per motivi economici): il Giudice dispone la reintegra nel caso in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell inidoneità fisica o psichica ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell articolo 2110, secondo comma, c.c.; nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo, il Giudice può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscere un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; in tutti gli altri casi riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale; 4) licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione: il Giudice riconosce al 5

lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Sussistono, infine, una serie di disposizioni comuni alle quattro tipologie di licenziamento: a) ad esclusione del caso di licenziamento discriminatorio/nullo (le cui regole si applicano a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati) si prevede che le disposizioni del riformato art. 18 si applichino: - al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo; - al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti; - in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più 6

di sessanta dipendenti; b) nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore il giudice deve dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum); c) viene introdotta una fattispecie di revoca del licenziamento (individuale) da parte del datore di lavoro, in virtù della quale, qualora vi sia una revoca entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, senza applicazione di sanzioni o indennità; Sono state introdotte delle modifiche alla legge 604/1966, in materia di licenziamenti individuali: 1) la comunicazione del licenziamento deve essere fatta per iscritto e deve contenere la specificazione dei motivi; 2) viene ridotto a 180 giorni (rispetto ai 270 di cui al c.d. collegato lavoro ) il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso in tribunale o deve essere 7

comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato; 3) viene introdotta una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dall articolo 18, deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 8