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Anno 2013 N. RF175 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 6 OGGETTO TRASFORMAZIONE DA SRL A SOCIETÀ DI PERSONE - ADEMPIMENTI FISCALI RIFERIMENTI ARTT. DA 2498 A 2500-NOVIES C.C.; RM 60/2005; ISTRUZIONI UNICO SP 2013 CIRCOLARE DEL 26/07/2013 Sintesi: si riepilogano gli adempimenti fiscali e dichiarativi in caso di trasformazione omogenea regressiva, ossia il passaggio da una società di capitali ( Spa, Sapa o Srl) ad una società di persone (Snc o Sas). In particolare, sono oggetto di analisi il trattamento fiscale delle riserve da utili accantonate dalla società di capitali nel periodo ante trasformazione nonché la disciplina delle perdite fiscali. Come noto, la trasformazione societaria è una particolare operazione straordinaria, disciplinata dagli artt. 2498-2500-novies Cod. Civ., che consente la continuazione dell originaria attività secondo una nuova veste giuridica senza dover ricorrere all estinzione e successiva costituzione di un nuovo soggetto giuridico. Si analizzano gli adempimenti fiscali e dichiarativi in caso di un operazione di trasformazione omogenea regressiva, ossia il passaggio da una società di capitali ( Spa, sapa o Srl) ad una società di persone (Snc o sas). TRASFORMAZIONE OMOGENEA REGRESSIVA Da un punto di vista fiscale, la trasformazione omogenea regressiva è un operazione: sostanzialmente neutra, ovvero non genera plusvalenze imponibili né in capo ai soci della società, né in capo alla società stessa. che comporta il cambiamento della veste giuridica; si passa, infatti, da una società di capitali (Spa, Srl, Sapa) ad un società di persone (Snc), senza variazione di partita Iva. Tuttavia, sebbene tale operazione sia neutrale ai fini fiscali, occorre frazionare il periodo d imposta nel quale la trasformazione si è perfezionata, suddividendo lo stesso in: periodo ante trasformazione periodo post trasformazione. DATA DI EFFETTO: la trasformazione ha effetto dal giorno in cui è avvenuta l'iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle imprese. PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE Il reddito maturato nel periodo ante trasformazione deve essere assoggettato a tassazione ordinaria, secondo le modalità proprie del soggetto che opera prima della trasformazione (nel caso le società di capitali). Pertanto, il periodo compreso tra: l'inizio del periodo d'imposta (01/01) e la data che precede quella in cui ha effetto la trasformazione è considerato un autonomo periodo d'imposta, ed il relativo reddito è determinato e tassato secondo le disposizioni rilevanti per le società di capitali.

Redazione Fiscale Info Fisco 175/2013 Pag. 2 / 6 Sul punto, si osserva che: TERMINI UNICO/IRAP VERSAMENTO IMPOSTE la dichiarazione dei redditi e dell'irap relativa al periodo "ante trasformazione" va presentata entro la fine del 9 mese successivo a quello nel corso del quale la trasformazione si è perfezionata (art.5 bis c. 1, DPR 322/98) per il versamento di IRES ed IRAP relative al periodo ante trasformazione, è necessario rispettare le regole proprie dei versamenti dovuti dai soggetti IRES, con conseguente obbligo di versamento delle imposte entro il 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura del periodo cui le imposte si riferiscono. Art. 5 bis DPR 322/98: In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRES A SOGGETTO IRPEF Periodo ante trasformazione Presentazione dichiarazione Versamento imposte 01/01 16/04/2013 31/01/2014 16/10/2013 PERIODO POST TRASFORMAZIONE Diversamente dal caso precedente, il reddito post trasformazione ossia quello maturato nel periodo compreso tra: la data di efficacia della trasformazione la data di chiusura del periodo di imposta va assoggettato a tassazione secondo le modalità proprie delle società di persone. Sul punto, si osserva che: TERMINI UNICO/IRAP VERSAMENTO IMPOSTE la dichiarazione dei redditi e dell'irap relativa al periodo "post trasformazione" va presentata entro la fine del 9 mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta, in ossequio alle ordinarie regole. per il versamento delle imposte sul reddito e dell'irap relativamente al periodo post trasformazione, è necessario rispettare le regole proprie dei versamenti dovuti dai soggetti IRPEF, con conseguente obbligo di versamento delle imposte entro il 16/06 dell anno in cui scadono i termini di presentazione della relativa dichiarazione. TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRES A SOGGETTO IRPEF Periodo post trasformazione Presentazione dichiarazione Versamento imposte 17/04 31/12/2013 30/09/2014 16/06/2014 CONSIDERAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Se per effetto della trasformazione da società di capitali a società di persone occorre procedere al frazionamento del periodo d imposta in due distinti periodi (ante/post trasformazione), ciascuno di durata inferiore all'anno solare, ai fini della determinazione del reddito occorre procedere secondo quanto indicato all art. 110 comma 5 del TUIR.

Redazione Fiscale Info Fisco 175/2013 Pag. 3 / 6 In particolare, tale disposizione precisa che: se un periodo di imposta risulti di durata inferiore ai 12 mesi vanno ragguagliati ad anno le seguenti componenti di reddito: i proventi immobiliari POSTA DI REDDITO l ammortamento dei beni materiali e le spese di manutenzione relative ai medesimi beni N.B.: è buona norma che il calcolo degli ammortamenti in capo alla società trasformata venga effettuato sul costo originario dei beni, trasferendo nel bilancio della società post trasformazione il relativo fondo ammortamento. l ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili le svalutazioni dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti gli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione di navi e aeromobili e per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche RIFERIMENTO art. 90, TUIR art. 102 co. 2 e 6, TUIR art. 104, TUIR art. 106, TUIR art. 107 co. 1 e 2, TUIR COSTI A DEDUCIBILITÀ FRAZIONATA Per i costi a deducibilità frazionata, invece, quali, ad esempio, le spese di manutenzione eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili trova applicazione il principio secondo cui: RM 82/2003: il ragguaglio alla durata del periodo d'imposta non si applica (...) a quei componenti negativi la cui deducibilità è stabilita in misura fissa indipendentemente dalla durata del periodo d'imposta" Pertanto, non vanno ragguagliate ad anno: le spese relative a più esercizi (spese di pubblicità, oneri pluriennali, ecc.) le quote di ammortamento di beni immateriali (avviamento, brevetti, ecc.). Per ciascuno dei 2 periodi d'imposta in cui si divide l'esercizio (ante/post trasformazione), si dovrebbe, quindi, imputare una quota intera di detti costi. In caso di deduzione delle spese di manutenzione eccedenti il 5% (art. 102 co. 6,TUIR): Esempio1 Periodo ante trasformazione (Srl) 01/01 16/04/2013 Periodo post trasformazione (Snc) 17/04 31/12/2013 la Srl deduce 1/5 delle spese degli esercizi precedenti la Snc deduce 1/5 delle spese degli esercizi precedenti PLUSVALENZE FRAZIONATE Secondo la dottrina prevalente, quanto stabilito per i costi a deducibilità frazionata dovrebbe trovare applicazione anche per le plusvalenze frazionate (art. 6 c. 4 Tuir) se realizzate dalla società trasformata (Srl) nei periodi d'imposta precedenti. In pratica per ciascuno dei 2 periodi d imposta in cui si divide l'esercizio (ante/post trasformazione) si dovrebbe imputare una quota intera di tali costi.

Redazione Fiscale Info Fisco 175/2013 Pag. 4 / 6 In caso di frazionamento di una plusvalenza in 5 esercizi: Esempio2 Periodo ante trasformazione (Srl) 01/01 16/04/2013 Periodo post trasformazione (Snc) 17/04 31/12/2013 la Srl riprende a tassazione 1/5 delle plusvalenze frazionate degli esercizi precedenti La Snc riprende a tassazione 1/5 delle plusvalenze frazionate degli esercizi precedenti LE RISERVE DI UTILI Il trattamento fiscale delle riserve di utili accantonate dalla società di capitali nel periodo ante trasformazione è disciplinato dall art. 170 c. 4 del TUIR. Art.170 comma 4 TUIR:.Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II (IRES) in società non soggetta a tale imposta (IRPEF) le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'articolo 73. Secondo tale disposizione, le riserve di utili accantonate dalla società di capitali nel periodo ante trasformazione: si considerano distribuite ai soci nel periodo successivo alla trasformazione a meno che le suddette riserve siano iscritte nel bilancio della società trasformata con l indicazione della loro origine (che può avvenire solo se la società di persone non transita in un regime di contabilità semplificata). Nota: nella prassi, le riserve indicate nel bilancio della società di persone (post trasformazione), vengono denominate riserve di utili ex srl o riserve di utili art. 170 co. 4 del TUIR. In presenza di riserve ante trasformazione si possono, quindi, verificare le seguenti situazioni: RISERVE ISCRITTE SEPARATAMENTE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATA RISERVE DISTRIBUITE AI SOCI DELLA SOCIETÀ TRASFORMATA non opera alcuna presunzione di distribuzione e tali riserve saranno imponibili in capo ai soci, solo nel periodo di imposta in cui si verificherà l'effettiva distribuzione delle stesse se la distribuzione delle riserve avviene nel periodo successivo alla trasformazione, queste si considerano imputate ai soci e tassate in capo a quest ultimi nel rispetto delle modalità previste per la tassazione dei dividendi distribuiti dai soggetti IRES. DISTRIBUZIONE A SOCI NON QUALIFICATI: resta controverso il trattamento delle riserve distribuite ai soci che detengono una partecipazione non qualificata. Secondo l Amministrazione finanziaria (videoconferenza del 18/05/2006), infatti, tali riserve: sono soggette al trattamento previsto per le partecipazioni qualificate (tassazione a RL1 del 49,72% dell utile percepito) e non alla ritenuta d imposta del 20%, posto che la trasformata società di persone non può essere considerata a tal fine sostituto d imposta (ex art. 27 DPR 600/1973).

Redazione Fiscale Info Fisco 175/2013 Pag. 5 / 6 SRL TRASPARENTE : il regime fiscale delle riserve di utili non reca particolari problemi ulteriori nel caso di trasformazione di una società di capitali trasparente. Infatti, la distribuzione delle riserve di utili, non comporta alcuna conseguenza reddituale in capo ai soci, in quanto trattasi di utili già tassati in capo ai medesimi soci. CONTABILITÀ DELLA TRASFORMATA: il rinvio della tassazione delle riserve in capo ai soci all'atto dell'effettiva distribuzione è vincolato alla loro ricostituzione in bilancio: la ricostituzione in bilancio di dette riserve viene meno se la società di persone non opta per la contabilità ordinaria l adozione del regime di contabilità semplificata impone la tassazione delle riserve pregresse in capo ai soci nel primo periodo successivo all'operazione. Sul punto, istruzioni di Unico SP 2013 precisano che: occorre tassare le riserve in capo ai soci anche se il passaggio alla contabilità semplificata avviene non per effetto della trasformazione ma in esercizi successivi; in tal caso, l'impossibilità di considerare "iscritte in bilancio" le riserve comporta autonomamente la loro tassazione per i soci nel periodo in cui viene adottato il regime contabile semplificato. INDICAZIONI IN UNICO SP2013 Le riserve di utili che la società di persone "eredita" a seguito della trasformazione vanno indicate nell'apposito prospetto denominato "Trasformazione di società soggetta all'ires in società di persone" contenuto nel quadro RS dei modelli UNICO SP. Il prospetto consente, quindi, di tenere memoria dell iscrizione in bilancio delle variazioni delle riserve formate ante-trasformazione da società soggetta all IRES in società di persone. A tal fine occorre indicare: RIGO DENOMINAZIONE INDICAZIONE RS2 RS3 RISERVE IN SOSPENSIONE RISERVE CHE IN CASO DI DISTRIBUZIONE COSTITUISCONO UTILE PER IL SOCIO a col. 1: l ammontare delle riserve in sospensione d imposta provenienti dalla società trasformata a col. 2: i decrementi delle riserve in sospensione di imposta utilizzate per la copertura della perdita dell esercizio a col. 3: gli altri decrementi quali, ad es. la distribuzione ai soci a col. 4 : il saldo finale a col.1: l importo delle riserve che in caso di distribuzione costituiscono utile per il socio a col.2: i decrementi delle riserve di utili utilizzate per la copertura della perdita dell esercizio a col. 3: gli altri decrementi quali, ad es. la distribuzione ai soci a col. 4: il saldo finale

Redazione Fiscale Info Fisco 175/2013 Pag. 6 / 6 RS4 RISERVE CHE IN CASO DI DISTRIBUZ. NON COSTITUISCONO UTILE PER IL SOCIO a col. 1: l ammontare delle riserve (di capitale) che in caso di distribuzione non costituiscono utile per il socio a col. 2: i decrementi delle riserve di capitale utilizzate per la copertura della perdita dell esercizio a col. 3: gli altri decrementi quali, ad es. la distribuzione ai soci a col. 4: il saldo finale LE PERDITE FISCALI Per quanto riguarda, infine, le perdite fiscali maturate dalle società di capitali nei periodi di imposta ante trasformazione, la RM 60/2005 precisa che queste possono continuare ad essere riportate dalla società anche successivamente la sua trasformazione in società di persone. Nota: secondo l'agenzia, è la società, e non i soci, a dover utilizzare le perdite a riduzione del proprio reddito imponibile, con trasferimento ai soci del risultato netto (RM 60/2005). Si noti che l effetto è del tutto analogo alle perdite generate in periodi ante opzione per le Srl che transitano nella trasparenza fiscale. Pertanto, le perdite fiscali pregresse maturate dalle società di capitali (ante trasformazione): non sono perdute per effetto della trasformazione ma non possono essere imputate pro-quota direttamente in capo ai soci della società di persone risultante post trasformazione continuando ad essere riportate dalla società di persone trasformata secondo le ordinarie regole e gli ordinari limiti temporali applicabili in capo alla società che le ha prodotte (Srl); la società di persone provvede al loro scomputo dal reddito imponibile, prima della sua imputazione per trasparenza ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione. Nota: si rammenta, che, il DL 98/2011 ha riformato i criteri di utilizzo delle perdite fiscali delle società di capitali; tale modifica ha previsto: la possibilità di compensare le perdite non più in misura integrale, ma sino a concorrenza dell'80%del reddito imponibile dei successivi periodi d'imposta l'assenza di limitazioni temporali al suddetto riporto. Resta fermo quanto stabilito per le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta; per queste è possibile l'utilizzo in compensazione in misura piena. Tali regole si ritiene debbano essere rispettate anche dalla società di persone trasformata. PERDITE PREGRESSE LA PERDITA È UTILIZZATA DALLA SOCIETÀ DI PERSONE A RIDUZIONE DEL REDDITO D IMPRESA DEI PERIODI SUCCESSIVI, PRIMA DELL IMPUTAZIONE DELLO STESSO AI SOCI