UNITÀ 1 GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO Il contratto Autonomia contrattuale del contratto Negozi giuridici Contratti atipici essenziali accidentali Accordo Causa Oggetto Forma Il contratto è l accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Questa diffusa fonte di obbligazione, che si inquadra nella più ampia categoria dei negozi giuridici, è strumento di autonomia privata. L autonomia riconosciuta ai privati di regolamentare con il contratto i propri interessi implica la loro libertà di scelta nello stabilire se, come, con chi stipulare il contratto e quale schema contrattuale utilizzare. Sotto quest ultimo aspetto alle parti è concesso di ricorrere a figure contrattuali non previste dall ordinamento giuridico (contratti atipici). Nel contratto si riconoscono elementi essenziali, la cui presenza è indispensabile per la validità del contratto, ed elementi accidentali, inseriti eventualmente dai privati per meglio disciplinare i propri interessi. Sono elementi essenziali: l accordo, vale a dire il reciproco consenso delle parti; esso si realizza con l incontro delle volontà delle parti che possono essere manifestate in modo espresso o tacito; la causa, cioè la funzione economico-sociale; la causa deve essere lecita, pertanto non contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume; l oggetto, inteso come rapporto giuridico su cui le parti vogliono incidere; esso deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; la forma, vale a dire un particolare modo di manifestazione esterna della volontà contrattuale delle parti; la forma è normalmente libera, salvo nei casi in cui la legge le richiede una particolare forma per la validità del contratto (forma solenne, ad substantiam, che di solito è la forma scritta). accidentali del contratto sono: Condizione Sospensiva Risolutiva la condizione: è l evento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) del contratto; Termine Modo Iniziale Finale il termine: è l evento futuro ma certo dal quale le parti fanno dipendere il verificarsi (termine iniziale) o la cessazione (termine finale) degli effetti del contratto; il modo: è il peso posto a carico del beneficiario di un contratto a titolo gratuito. 1 Modulo 2 Unità 1
UNITÀ 2 CONCLUSIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO Le fasi preliminari dell accordo Trattative Negozi preparatori Preliminare Opzione Prelazione Il contratto si conclude, e quindi se ne verificano gli effetti, con l accordo, con l incontro cioè della proposta e dell accettazione. Per la legge il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta è venuto a conoscenza dell accettazione. L accettazione si reputa conosciuta quando giunge all indirizzo del proponente. La conclusione del contratto è spesso preceduta da una intensa attività delle parti attraverso la quale esse definiscono il regolamento dei propri interessi. Queste trattative non obbligano le parti ma devono essere condotte con buona fede onde evitare che possano pregiudicare gli interessi dell altra parte. Chi si comporta in male fede nelle trattative è tenuto a risarcire l altra parte dei danni. Nelle fase preliminari le parti possono concludere veri e propri negozi preparatori con i quali assumono obblighi precisi in vista della conclusione del futuro contratto. Questi atti producono, a carico di una o di entrambe le parti, vincoli di varia natura: obbligano alla conclusione del futuro contratto (contratto preliminare, opzione), obbligano a preferire un determinato soggetto ove si voglia concludere il contratto (patto di prelazione). I contratti per adesione Le clausole vessatorie Regole particolari riguardano la conclusione di quei contratti (detti per adesione) il cui contenuto è stabilito preliminarmente da uno dei contraenti mentre all altro non resta che accettare o rifiutare senza possibilità di modificarne o discuterne il contenuto. Il contratto si conclude quindi con la semplice adesione del contraente. La legge ha predisposto una serie di accorgimenti allo scopo di evitare che il contraente debole resti pregiudicato nei suoi interessi dall inserimento nel contratto di clausole per lui svantaggiose (clausole vessatorie). La rappresentanza Volontaria Legale La procura Le parti possono concludere il contratto anziché personalmente per il tramite di rappresentanti. La rappresentanza è il potere attribuito a un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro (rappresentato). Tale potere può essere conferito spontaneamente dal rappresentato mediante la procura (rappresentanza volontaria) ovvero può discendere dalla legge (rappresentanza legale). Modulo 2 Unità 2 2
Effetti del contratto Classificazione degli effetti Negoziali Finali Obbligatori e reali Il contratto è destinato a produrre effetti per le parti che lo hanno concluso. Quanto in esso stabilito è vincolante per le parti, quasi fosse una norma giuridica. Gli effetti del contratto possono essere negoziali (nascita del vincolo che lega le parti e irrevocabilità del consenso prestato), e finali, cioè quelli tipici del contratto stipulato. Gli effetti finali possono essere obbligatori, se consistono solo nel sorgere di obbligazioni per le parti, o reali, se consistono nel costituire o trasferire diritti reali o nel trasferimento di qualunque diritto. Il contratto a favore dei terzi Eccezionalmente il contratto produce effetti anche per i terzi. È il caso del contratto a favore dei terzi che si ha quando le parti convengono che gli effetti favorevoli del contratto tra di loro stipulato ricadano su un terzo soggetto. I negozi risolutori Mutuo consenso Recesso Ripensamento Le parti possono sciogliersi dal vincolo con i cosiddetti negozi risolutori nei quali la volontà di una parte o di entrambe è diretta a far cessare gli effetti del contratto. Ciò può verificarsi con volontà congiunta (mutuo consenso) o, nei casi previsti dalla legge o per espressa previsione contrattuale, per volontà unilaterale (recesso). Nei casi dei contratti dei consumatori è previsto il diritto di ripensamento, cioè recesso senza alcuna giustificazione. 3 Modulo 2 Unità 2
UNITÀ 3 PATOLOGIA DEL CONTRATTO Patologia del contratto L invalidità Il contratto può essere afflitto da vari tipi di a- nomalie, di irregolarità e difetti (patologia del contratto) che producono conseguenze differenti sulla sua validità ed efficacia. L invalidità presuppone un irregolarità giuridica del contratto e si ha quando il contratto è privo di un elemento essenziale oppure è affetto da vizi. La nullità Due sono le forme di invalidità: nullità e annullabilità. La nullità è la forma più grave di invalidità e rende inefficace il contratto fin dal momento della sua conclusione. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o è privo di uno degli elementi essenziali. La nullità è imprescrittibile, assoluta, rilevabile d ufficio, insanabile e opera di diritto, quindi senza bisogno di una sentenza del giudice. Può essere totale (se riguarda tutto il contratto) o parziale (se riguarda singole clausole). La simulazione È nullo, per mancanza della volontà contrattuale, il contratto simulato, vale a dire quello concluso dalle parti con l accordo di non volerne gli effetti. L annullabilità Incapacità di agire I vizi della volontà Il contratto è annullabile quando è posto in essere da un incapace d agire o è affetto da vizi del volere. L annullabilità presenta caratteristiche opposte alla nullità: è prescrittibile, relativa, opera su i- stanza dell interessato e mai d ufficio, è sanabile (mediante la convalida), non opera di diritto ma solo in seguito a sentenza costitutiva del giudice. I vizi della volontà che determinano l annullabilità del contratto sono l errore, cioè la falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe posto in essere; la violenza morale, cioè la minaccia di un male grave e ingiusto che costringe una persona a concludere un contratto; il dolo, vale a dire l inganno in cui è stato tratto il contraente dai raggiri e gli artifizi dell altro contraente o di un terzo al fine di indurlo a concludere il contratto. Rescissione e risoluzione Contratti sinallagmatici Per una particolare categoria di contratti, i contratti sinallagmatici, sono previsti due specifici modi di scioglimento: la rescissione e la risoluzione. I contratti sinallagmatici sono quelli le cui prestazioni sono legate l una all altra in un delicato equilibrio e ciascuna di esse trova la sua ragione nell altra. L equilibrio delle prestazioni può tuttavia venir meno per cause di varia natura. Lo squilibrio può essere originario, cioè sussistere fin dal momento della conclusione del contratto, ovvero essere intervenuto successivamente. Nel primo caso si ha scioglimento del contratto per rescissione; nel secondo si ha scioglimento del contratto per risoluzione. Modulo 2 Unità 3 4
La rescissione Stato di pericolo Stato di bisogno La rescissione è un particolare modo di scioglimento del contratto che la legge concede a chi ha subito condizioni contrattuali ingiuste in conseguenza dello stato di pericolo o di bisogno in cui versava e di cui ha approfittato la controparte. La risoluzione La risoluzione si verifica per fatti sopravvenuti, cioè per cause che sopraggiungono dopo la conclusione del contratto, determinando uno squilibrio nel rapporto tra le prestazioni, e provocandone lo scioglimento. Sono previsti tre casi di risoluzione. Per inadempimento La risoluzione per inadempimento si verifica quando una delle parti non adempie la propria prestazione e l altra richiede al giudice di sciogliere il contratto. Per impossibilità sopravvenuta La risoluzione per impossibilità sopravvenuta si verifica di diritto quando sopravviene per una delle parti l impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni, per una causa non imputabile all obbligato, tale cioè da estinguere le sue obbligazioni. Per eccessiva onerosità La risoluzione per eccessiva onerosità si verifica quando per il sopravvenire di un avvenimento straordinario, la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa in rapporto al sacrificio che essa poteva ragionevolmente pensare di assumersi con il contratto. La risoluzione non opera di diritto ma è necessaria la sentenza del giudice. Classificazione dei contratti Previsione normativa Parti coinvolte Momento perfezionativo Necessità della forma Reciprocità prestazioni (Tipici/Atipici) (Bilaterali/Plurilaterali) (Consensuali/Reali) (Solenni/Non solenni) (Sinallagmatici/Unilaterali) A conclusione del modulo dedicato al contratto ricordiamo che esistono vari modi di classificare i contratti. La classificazione può essere fatta in base alla previsione normativa (tipici, atipici); al numero delle parti coinvolte (bilaterali, plurilaterali); al momento perfezionativo (consensuali, reali); alla necessità della forma (solenni, non solenni); alla reciprocità delle prestazioni (sinallagmatici, unilaterali); al sacrificio economico delle parti (onerosi, gratuiti); agli effetti prodotti (a effetti reali, a effetti obbligatori); al tempo dell esecuzione delle prestazioni (a esecuzione continuata, periodica, differita); all incertezza circa i vantaggi che ne deriveranno (aleatori, commutativi). Sacrificio economico (Onerosi/Gratuiti) Effetti prodotti (A effetti reali/a effetti obbligatori) Tempo di esecuzione (A esecuzione continuata, periferica, differita) Valutazione rischio (Aleatori/Commutativi) 5 Modulo 2 Unità 3