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1/7 \OGGETTO INPS - CONTRIBUTI IVS E GESTIONE SEPARATA SALDO 2015 E ACCONTO 2016 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; L. 23.12.2000 N. 388; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ART. 1 L. 23.3.1977 N. 97; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; L. 2.8.1990 N. 233; L. 23.12.1996 N. 662; LEGGE 20.05.1997; L. 8.8.1995 n. 335 - Circolari INPS 29.1.2016, nn. 13 e 15; 8.6.2016, n. 97 CLASSIFICAZIONE Previdenza INPS CONTRIBUTI IVS 60 010 COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 63/14 CIRCOLARE N. 49/15 ALLEGATI REFERENTE STUDIO La presente per comunicarvi che entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2016, ossia entro il prossimo 16.6 ovvero 18.7 con la maggiorazione del 0,40% (il 16.7 cade di sabato) va versato il saldo dei contributi dovuti per il 2015 e l acconto 2016 da parte di: artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone o di srl); lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2015 Il saldo dei contributi 2015 dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS va calcolato, rispettivamente, sulla base: della totalità dei redditi d impresa conseguiti nel 2015; del reddito di lavoro autonomo conseguito nel 2015. IMPORTO DA VERSARE I contributi dovuti a saldo: sono individuati dalla differenza tra quanto dovuto in base al reddito conseguito nel 2015 e quanto versato a titolo di acconto; vanno determinati nel quadro RR del mod. UNICO 2016 PF ed in particolare: Iscritto alla Gestione IVS Iscritto alla Gestione separata INPS Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti Sezione II Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della L. 335/95 Preme evidenziare che nel quadro RR del mod. UNICO 2016 PF il credito dell anno precedente (2014) va esposto separatamente da quello sorto in anni precedenti in quanto: il primo può essere utilizzato in compensazione / chiesto a rimborso; il secondo può essere soltanto chiesto a rimborso / utilizzato in autoconguaglio (in compensazione con debiti contributivi senza utilizzo del mod. F24).

CONTRIBUTI GESTIONE IVS 2/7 I contributi IVS 2015 vanno determinati utilizzando le aliquote di seguito riportate. ALIQUOTE 2015 GESTIONE IVS REDDITO COLLABORATORE DI ETÀ COLLABORATORE DI ETÀ NON Fino a 46.031 (Per il 2015 va considerato che il reddito minimo contributivo è pari a 15.548) Da 46.032 a 76.718 ovvero da 46.032 a 100.123 (Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996) Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti 22,65% 22,74% 19,65% 19,74% 23,65% 23,74% 20,65% 20,74% A carico dei commercianti permane l aliquota aggiuntiva dello 0,09% per la copertura dell indennizzo spettante per la cessazione dell attività, di cui all art. 5, D.Lgs. n. 207/96, prorogato fino al 31.12.2018 dall art. 1, comma 490, lett. b), Legge n. 147/2013. CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS I contributi alla Gestione separata 2015 vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote. ALIQUOTE 2015 GESTIONE SEPARATA INPS ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE O TITOLARI DI PENSIONE OBBLIGATORIE TITOLARE DI PARTITA IVA OBBLIGATORIE NON TITOLARE DI PARTITA IVA (CO.CO.CO / CO.CO.PRO ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE VENDITORE PORTA A PORTA BORSISTA) 23,5% 27,72% 30,72% Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2015 a 100.324 CONTRIBUENTI FORFETARI REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO Si rammenta che entro il 28.2.2015, con le modalità stabilite dall INPS nella Circolare 10.2.2015, n. 29, i contribuenti forfetari esercenti attività d impresa potevano optare per il regime contributivo agevolato in base al quale, per il 2015, gli stessi sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione IVS sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (non sono dovuti i contributi sul reddito minimale). A tal fine, nel quadro RR del mod. UNICO 2016 PF, detti soggetti devono indicare il codice 3 a campo 2 Attività particolari di rigo RR1.

CONTRIBUENTI FORFETARI NUOVE ATTIVITÀ 3/7 I contribuenti forfetari esercenti attività d impresa / lavoro autonomo che hanno iniziato una nuova attività soddisfando le condizioni di cui all art. 1, comma 65, Finanziaria 2015, fruiscono per il 2015 della specifica agevolazione consistente nella riduzione di 1/3 del reddito forfetario. Tale agevolazione si riflette anche sulla determinazione della base imponibile ai fini contributivi. Per l applicazione di detta riduzione va barrata l apposita casella presente a rigo LM21 del mod. UNICO 2016 PF. ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2016 I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti altresì al versamento dell'acconto per il 2016 dei contributi previdenziali. ACCONTO CONTRIBUTO IVS L'acconto contributivo dovuto per il 2016 va determinato considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d impresa dichiarati per il 2015 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal mod. UNICO 2016 PF ai seguenti righi: RIGO MOD. UNICO PF SOGGETTO ISCRITTO ALL IVS SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO RF 101 RG 36 RH 14 campo 2 Titolare Titolare Socio di società di persone Socio di S.r.l. trasparente Collaboratore di impresa familiare Titolare Socio Titolare impresa familiare Per il titolare di una ditta individuale nonché socio, come specificato dall INPS nella Circolare 8.6.2016, n. 97, va utilizzata la seguente formula : (RF63 RF98 RF100, campo 1) Ovvero (RG31 RG33 RG35, campo 1) + (somma algebrica di col. 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6) RH12 +RS37, campo 12 Come in passato, la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell ACE (risultante a campo 12 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d impresa attribuito nel quadro RH la quota di ACE di loro spettanza utilizzata dalla società. Da detti riferimenti si può inoltre desumere che la base imponibile contributiva tiene conto dell agevolazione riconosciuta applicando il c.d. maxi-ammortamento. L imprenditore individuale / socio di una società di persone che è anche socio di una s.r.l. (ancorché non in regime di trasparenza), deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla s.r.l. Per i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi ovvero il regime forfetario i righi del mod. UNICO 2016 PF di riferimento sono così individuati:

4/7 Regime applicato Quadro LM, mod. UNICO 2016 PF Minimi Forfetari rigo LM6 rigo LM9 Va fatto riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse rigo LM34 rigo LM37 Va fatto riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2016, a decorrere dall 1.1.2016 il regime contributivo agevolato applicabile dai contribuenti forfetari esercenti attività d impresa consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione IVS ordinariamente determinati. Dal 2016, quindi, detti soggetti sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito (forfetariamente determinato) eccedente il minimale applicando le aliquote previste per il 2016 e riducendo l importo così ottenuto del 35%. Si ritiene pertanto che l acconto 2016 vada ordinariamente determinato e successivamente ridotto del 35%: (reddito d impresa 2015 reddito minimale 2016) x 23,10% x 65% L ulteriore 0,09% a carico dei commercianti non dovrebbe essere ridotto del 35% e quindi dovrebbe essere determinato sulla differenza tra reddito 2015 e minimale 2016. L acconto è determinato sul reddito d impresa conseguito nel 2015: eccedente il minimale contributivo 2016 pari a 15.548; fino al reddito massimale 2016 pari a 76.872 (frazionabile a mese) ovvero a 100.324 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996. ALIQUOTE APPLICABILI Per il calcolo dell'acconto 2016 vanno applicate le aliquote previste per il 2016 che, come specificato dall INPS nella Circolare 29.1.2016, n. 15, sono le seguenti: ALIQUOTE 2015 GESTIONE IVS REDDITO COLLABORATORE DI ETÀ COLLABORATORE DI ETÀ NON Fino a 46.031 (Per il 2015 va considerato che il reddito minimo contributivo è pari a 15.548) Da 46.032 a 76.718 ovvero da 46.032 a 100.123 (Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996) TERMINI DI VERSAMENTO Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti 23,10% 23,19% 20,10% 20,19% 24,10% 24,19% 21,10% 21,19% Il versamento va effettuato in 2 rate di pari importo entro gli stessi termini previsti per l'acconto IRPEF.

5/7 Acconto contributi IVS Prima rata 16.6 ovvero 18.7.2016 + 0,40% (il 16.7 cade di sabato) Seconda rata 30.11.2016 ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS L acconto 2016 è determinato in misura pari all 80% del contributo dovuto sul reddito 2015 desumibile a rigo RE25 del mod. UNICO 2016 PF ovvero a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9) per i contribuenti minimi ovvero a rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM37) per i contribuenti forfetari. In caso di esercizio dell attività in forma associata va fatto altresì riferimento a rigo RH17 e/o RH18, colonna 1. ALIQUOTE APPLICABILI Relativamente all aliquota applicabile per la determinazione dell acconto 2016 va considerato che: l art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012, modificando l art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha previsto che per gli iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 30 per cento per l anno 2015, al 31 per cento per l anno 2016, al 32 per cento per l anno 2017 e al 33 per cento dall'anno 2018. Con effetto dal 1 gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l aliquota contributiva pensionistica [è stabilita] in misura pari al 22 per cento per l anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall anno 2016 ; l art. 1, comma 744, Finanziaria 2014 ha differenziato, per il 2014, l aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, fissandola al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e al 28% per quelli non titolari di partita IVA (associati in partecipazione con apporto di lavoro); l art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013, intervenendo sul citato comma 79, ha previsto l aumento delle aliquote applicabili nel 2014 e 2015 ai rimanenti iscritti alla Gestione separata, ossia ai pensionati e a coloro che risultano iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria, fissando l aliquota al 22% per il 2014 e al 23,5% per il 2015; l art. 10-bis, DL n. 192/2014, intervenendo sul citato comma 744, ha confermato anche per il 2015 la differenziazione dell aliquota, per i soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA; infine, l art. 1, comma 203, Finanziaria 2016 ha confermato per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non sono pensionati, l aliquota del 27% anche per l anno 2016, fermo restando l ulteriore 0,72%. Da quanto sopra deriva quindi che le aliquote per il 2016 sono le seguenti.

6/7 ALIQUOTE 2015 GESTIONE SEPARATA INPS ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE O TITOLARI DI PENSIONE OBBLIGATORIE TITOLARE DI PARTITA IVA OBBLIGATORIE NON TITOLARE DI PARTITA IVA (CO.CO.CO / CO.CO.PRO ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE VENDITORE PORTA A PORTA BORSISTA) 24,00% 27,72% 31,72% Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2016 a 100.324. TERMINI DI VERSAMENTO L acconto va versato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna del contributo dovuto) entro i termini dell acconto IRPEF. Conseguentemente: Acconto contributi Gestione separata INPS Prima rata 16.6 ovvero 18.7.2016 + 0,40% (il 16.7 cade di sabato) Seconda rata 30.11.2016 MODALITÀ DI VERSAMENTO IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA INPS Per il versamento del saldo 2015 / acconto 2016 dei contributi previdenziali da parte di artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, va utilizzato il mod. F24. In particolare, nella Sezione INPS vanno riportati: il codice della competente sede INPS; il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS); il periodo di riferimento (01/2015-12/2015 per il saldo e 01/2016-12/2016 per l acconto); nel campo causale contributo i seguenti codici: AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI API Interessi su rate o per differimento CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Gestione separata INPS CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate CPI Interessi su rate o per differimento P10 iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie Titolare di pensione (diretta o indiretta) PXX non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie Si ricorda che, in caso di versamento rateale, vanno applicati gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

7/7 Nel mod. F24 gli importi vanno esposti all unità di euro con riferimento al saldo 2015, salvo la scelta per la rateizzazione ovvero al centesimo di euro con riferimento all'acconto 2016, alla maggiorazione dello 0,40% (nell'ipotesi di versamento al 18.7) e agli interessi per la rateizzazione. Nella citata Circolare n. 97 l INPS rammenta che in caso di versamento differito al 18.7.2016 è sempre necessario applicare la maggiorazione dello 0,40% sulle somme dovute. Come sopra evidenziato e ribadito nella citata Circolare n. 97, l eventuale credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 solo se sorto nel 2015 (2014 fino al termine di presentazione della dichiarazione). I crediti sorti precedentemente possono essere soltanto richiesti a rimborso ovvero utilizzati in autoconguaglio. Anche per il versamento dei contributi trova applicazione quanto previsto, a decorrere dall 1.10.2014, dall art. 11, comma 2, DL n. 66/2014, che ha esteso l obbligo di utilizzo del mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate come di seguito schematizzato: mod. F24 a zero Tipologia versamento Soggetto Modalità utilizzabile Entratel / Fisconline Qualsiasi (titolare partita (F24 web / F24 online / F24 IVA/privato) cumulativo / F24 addebito unico) mod. F24 a debito con compensazione mod. F24 a debito senza compensazione mod. F24 a debito senza compensazione > 1.000 mod. F24 a debito senza compensazione 1.000 Qualsiasi (titolare partita IVA / privato) Titolare partita IVA Privato Privato Entratel / Fisconline remote / home banking Entratel / Fisconline remote / home banking cartacea Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI