Regolamento per la Disciplina del Lavoro a tempo parziale

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COMUNE DI LATISANA Provincia di Udine Regolamento per la Disciplina del Lavoro a tempo parziale 1

Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. ART.1 Costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale a iniziativa dell ente 1. Nell ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale l Amministrazione stabilisce per ogni categoria i profili che saranno ricoperti, nel rispetto del limite massimo del 25% della dotazione organica a tempo pieno arrotondato all unità superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale, indicando la tipologia del part-time e l articolazione dell orario di lavoro. 2. I dipendenti interessati di pari categoria e identico profilo professionale potranno presentare apposita domanda sulla base dello schema allegato ad apposito bando di selezione predisposto dall ufficio del personale nei termini fissati nel piano delle assunzioni e solo dopo che avrà espressamente rinunciato. 3. Qualora si debba ricorrere ad una scelta fra più aspiranti vengono fissate le seguenti precedenze: a) portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche con le seguenti priorità:! presenza di invalidità riconosciuta utile ai fini dell assunzione obbligatoria;! invalidità riconosciuta non utile ai fini dell assunzione obbligatoria se superiore al 50%;! dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92;! dipendenti in altre gravi condizioni psicofisiche attestate da certificato medico; b) dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92 in relazione a familiari portatori di handicap non inferiore al 70% che assistano familiari in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti. (Ai fini dell individuazione delle gravi patologie si rimanda al decreto 21 luglio 2000 n.278 del ministro per la solidarietà sociale pubblicato in G.U. n.238/2000); c) dipendenti genitori di figli minori in relazione al numero degli stessi e in caso di parità dell età; d) dipendenti che intendano effettuare un secondo lavoro; e) dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio o personali. 4. Nell ambito di tali priorità viene inoltre considerata l anzianità di servizio. ART.2 Trasformazione di rapporti di lavoro a iniziativa del dipendente 1. Qualora l ente non abbia provveduto ad inserire nel piano del fabbisogno del personale l intera percentuale del 25% dei posti di dotazione organica delle categorie professionali con le modalità di cui all art.1, nell ambito dei posti residui, i dipendenti possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time con le modalità previste dall art.4, comma 4, del Contratto di Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del F.V.G. siglato in data 25/07/2001. 2. Il termine dei 60 gg. previsto dall art.4, punto 4, del contratto succitato decorre dalla data in cui l istanza perviene all Ufficio Personale. Qualora questa pervenga prima del 1 giugno o del 1 dicembre, si considera comunque una delle due date per la decorrenza del termine. 3. La sospensione del termine è possibile quando l amministrazione ritenga che la domanda del dipendente sia carente di elementi essenziali e quindi necessiti di integrazioni. La decorrenza del termine riprende dalla data in cui l ufficio personale è venuto in possesso dei dati richiesti. 4. Il termine dei 6 mesi previsti dall art.4, punto 5 del contratto succitato si computano a partire dalla comunicazione di differimento, da effettuarsi comunque entro il termine di cui all art.4. 2

5. Qualora si debba ricorrere a una scelta fra più aspiranti vengono fissate le seguenti precedenze: a) portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche con le seguenti priorità:! presenza di invalidità riconosciuta utile ai fini dell assunzione obbligatoria;! percentuale di invalidità riconosciuta non utile ai fini dell assunzione obbligatoria superiore al 50%;! dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92;! dipendenti in altre gravi condizioni psicofisiche attestate da certificato medico b) dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92 in relazione a familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o che assistano familiari in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti. (Ai fini dell individuazione delle gravi patologie si rimanda al decreto 21/7/2000 n.278 del ministro della solidarietà sociale); c) dipendenti genitori di figli minori in relazione al numero e all età degli stessi; d) nell ambito di tali priorità viene inoltre considerata l anzianità di servizio. 6. Negli stessi termini il dipendente già a part-time potrà proporre una modifica del proprio rapporto di lavoro in corso sia con riferimento alla tipologia dello stesso sia con riferimento alla articolazione oraria della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora l amministrazione dia il proprio assenso, si applicano le procedure previste per la trasformazione del rapporto. ART.3 Esclusioni 1. Non può richiedere il part-time di cui all art.2 se non previa rinuncia all incarico, il seguente personale in quanto avente mansioni caratterizzate da particolari responsabilità:! dipendenti incaricati di direzione di unità organizzative complesse. 2. Il tempo parziale potrà essere concesso anche a quest ultimi al verificarsi delle seguenti condizioni:! - unico genitore con a carico figlio/figli minori;! gravi motivi di salute del coniuge, debitamente documentati e aventi natura permanente certificata da medico specialistico;! presenza di n 2 figli minori (da O a 8 anni da compiere) purché l altro genitore lavoratore non fruisca di analogo istituto giuridico;! gravi motivi di salute del figlio che siano documentati ed abbiano natura permanente certificata da medico specialistico. ART.4 Incompatibilità e conflitto d interesse 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% può svolgere un altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l iscrizione ad albi professionali, purché espressamente autorizzato dall ente. 2. Al riguardo l ente emetterà espressa autorizzazione verificando l insussistenza di conflitto d interesse dell ulteriore attività del dipendente con i compiti istituzionali affidati. 3. Fermo restando l analisi del singolo caso, vi è un conflitto di interesse qualora il dipendente: a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nel comune in uffici deputati al rilascio dei suddetti provvedimenti; 3

b) intenda svolgere attività libero professionale al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi in Uffici deputati al loro rilascio; c) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per il comune per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell ufficio cui è preposto; d) intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti del comune di appartenenza ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi; e) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso o il settore di appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza; f) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni e servizi per l amministrazione; g) intenda assumere incarichi di progettazione a favore di pubbliche amministrazioni nell ambito territoriale di competenza dell amministrazione dalla quale dipende ovvero di altri enti pubblici o privati. 4. In tali casi il rapporto di lavoro a part-time potrà essere rifiutato e, se già in essere, potrà essere immediatamente revocato. 5. Al dipendente ammesso al part-time al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del part-time può essere subordinata a specifiche condizioni. 6. Con il provvedimento di autorizzazione, devono essere imposti oneri di informazione relativamente ai singoli progetti, attività o incarichi che il dipendente intenda accettare e fissati i termini entro i quali l amministrazione può negare con provvedimento motivato il nulla osta. In tali casi, il dipendente non può accettare l incarico fino al ricevimento del prescritto nulla osta. 7. Ogni violazione di quanto sopra e delle eventuali condizioni apposte costituisce responsabilità disciplinare e/o giusta causa di recesso del rapporto di lavoro. 8. Per l accertamento delle condizioni di cui sopra il dipendente è tenuto a comunicare entro 15 gg. prima dell inizio la tipologia della nuova attività fornendo ogni utile elemento di valutazione ed entro lo stesso termine è tenuto ad analoga comunicazione in caso di successivo inizio o di variazione della stessa. 9. In tal caso l ente, qualora riscontri successivamente un conflitto di interessi intimerà la cessazione della nuova attività o le dimissioni del dipendente nei termini di preavviso previsti dal contratto. ART.5 Struttura del rapporto a part-time 1. L orario di servizio del dipendente con rapporto di lavoro a part-time può variare da un minimo di 11 ore a un massimo di 25 ore settimanali. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale e giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). 3. Nei casi in cui il part-time è richiesto dal dipendente l articolazione dell orario di lavoro va obbligatoriamente concordata tra lo stesso e l amministrazione, tenendo conto delle esigenze del servizio e del dipendente. Qualora non si raggiunga l accordo resta applicato lo standard legislativo già in essere ( se orizzontale le prime tre ore di ciascun turno, se verticale prime tre giornate della settimana). 4

4. Nei casi in cui l amministrazione metta a copertura posti part-time indicherà nel bando la tipologia e l articolazione oraria richiesta. 5. Lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, secondo le esigenze di servizio, è consentito unicamente nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale sino alla misura massima del 10% della durata dell orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell arco di più di una settimana. 6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario, secondo le esigenze di servizio, nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo del 10%. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria, con una maggiorazione pari al 15%. 7. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria, maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 8. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 5, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 7 è elevata al 50%. ART.6 Assenze 1. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. 2. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell anno. 3. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. 4. Prima della modifica del rapporto di lavoro a part-time il dipendente ha diritto a usufruire delle ferie residue e delle festività soppresse maturate fino a tale data. Lo stesso principio si applica nel caso di rientro a tempo pieno. 5. In caso di part-time i permessi ex legge 104/92 spettano in proporzione alla percentuale di attività lavorativa prestata usufruendoli a giorni o a ore in un arco di tempo mensile sulla base dell articolazione dell orario di lavoro. 6. I permessi di cui all art.19 del CCNL nel caso di part-time di tipo verticale spettano in proporzione all attività lavorativa prestata, purché coincidenti con il periodo di prestazione dell attività lavorativa. 7. I permessi per lutto devono essere fruiti entro sette giorni dalla data dell evento e limitatamente ai giorni in cui deve essere resa la prestazione lavorativa. 8. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. ART.7 Struttura della retribuzione 1. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale. 2. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti decentrati. 3. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 4. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell art.8 della legge n.554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni. 5

ART.8 Contratto di lavoro 1. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno e del relativo trattamento economico. ART.9 Formazione 1. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time hanno diritto di accedere alle iniziative formative programmate dall ente, che pertanto dovranno essere organizzate in modo da agevolare l effettiva partecipazione non solo dei dipendenti a tempo pieno ma anche dei lavoratori part-time. 2. Nel caso non fosse possibile adattare l attività formativa alle esigenze dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli stessi potranno partecipare ai corsi formativi anche se tenuti al di fuori del loro normale orario di lavoro ridotto. 3. In tal caso i dipendenti part-time possono concordare con il loro capo settore/servizio un articolazione dell orario di lavoro che permetta di compensare le ore eventualmente dedicate alla formazione professionale al di fuori del normale orario di servizio. ART.10 Trasformazione del rapporto di lavoro dal part-time al tempo pieno 1. L Amministrazione può consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, previa verifica della disponibilità del posto in organico e avuto riguardo alle proprie esigenze organizzative. 2. Nei casi di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro dal part-time al tempo pieno previsti dall articolo 4, commi 14 e 15, la domanda è accolta anche in soprannumero purché siano trascorsi almeno due anni dalla trasformazione del posto. ART.11 Partecipazione al riparto produttività o progetti e a indennità 1. Quanti usufruiscono di un rapporto di lavoro a part-time partecipano al riparto sia degli incentivi sia delle eventuali indennità in misura proporzionata alla percentuale di attività lavorativa prestata. ART.12 Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contratti di lavoro e alla normativa applicabile in materia. 6